Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 maggio 1978

Cassazione n. 34389/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1978 avverso la sentenza del 29/03/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere trattato con procedura de plano perché il motivo proposto in ordine al vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Rilevato che è sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/1978 avverso la sentenza del 29/03/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere trattato con procedura de plano perché il motivo proposto in ordine al vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Rilevato che è sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34389/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris