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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2014

ECLI:EU:C:2014:2456
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62013CJ0434 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 18 dicembre 2014 ( *1 ) «Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Successione di enti giuridici — Imputabilità del comportamento illecito — Riduzione dell’ammenda da parte del Tribunale — Competenza estesa al merito» Nella causa C‑434/13 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1 o agosto 2013, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da S. Noë,

V. Bottka e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono:

[OSCURATO:SOCIETA]

, già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Corsico (Italia),

[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]

., con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate da F. Amato, F. [OSCURATO:PERSONA] e B. Amory, avocats, ricorrenti in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, E. Levits, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere:

V. Tourrès, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2014, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑146/09, EU:T:2013:258; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha parzialmente annullato la decisione C (2009) 428 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/39406 – Tubi marini) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e ridotto l’importo dell’ammenda inflitta con tale decisione alla [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») nonché l’importo per il quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]») era stata dichiarata solidalmente responsabile di tale ammenda.

Contesto normativo 2 Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), all’articolo 23, paragrafo 2, dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [81 CE] o [82 CE] (...) (...) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. (...)». 3 Quanto al sindacato giurisdizionale esercitato sull’importo di un’ammenda inflitta ai sensi di tale disposizione, l’articolo 31 del medesimo regolamento dispone che «[l]a Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] irroga un’ammenda o una penalità di mora.

Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata». 4 Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), al punto 24, indicano che «[p]er tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (...) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione.

I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero». 5 Il punto 28 degli orientamenti del 2006 prevede che l’importo di base dell’ammenda possa essere aumentato qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze aggravanti, ad esempio quando l’impresa abbia svolto il ruolo di capofila ovvero abbia istigato a commettere l’infrazione.

Fatti e decisione controversa 6 Le attività nel settore dei tubi marini oggetto della presente causa sono state avviate nel 1966 dalla [OSCURATO:SOCIETA], una società appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Esse sono state rilevate nel 1990, a seguito della fusione di due controllate in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:SOCIETA]. 7 Nel 1993 l’[OSCURATO:SOCIETA] è stata acquisita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 8 Nel 2001 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], società holding del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno avviato trattative in merito alla possibile acquisizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], delle attività dell’[OSCURATO:SOCIETA] nel settore dei tubi marini.

Nel mese di giugno 2001, nella prospettiva di tale cessione, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha creato una controllata denominata [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]»). 9 Il 5 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA], una controllata al 100% della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ha concordato con l’[OSCURATO:SOCIETA] l’acquisto del 100% delle partecipazioni nell’[OSCURATO:SOCIETA]. 10 Il contratto prevedeva, in particolare, che il trasferimento del settore dei tubi in gomma, compreso il settore dei tubi marini, dall’[OSCURATO:SOCIETA] all’[OSCURATO:SOCIETA] avvenisse su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA]. 11 Il 19 dicembre 2001 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha trasferito le sue attività nel settore dei tubi marini all’[OSCURATO:SOCIETA]. 12 Il passaggio è divenuto effettivo il 1 o gennaio 2002. 13 Il 31 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA] ha acquistato dall’[OSCURATO:SOCIETA] le partecipazioni nell’[OSCURATO:SOCIETA].

L’[OSCURATO:SOCIETA] è divenuta in seguito [OSCURATO:SOCIETA]. 14 Nel 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine per violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ), sul mercato dei tubi marini. 15 All’articolo 1 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che undici società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], avevano commesso un’infrazione unica e continuata, che costituiva una violazione degli articoli 81 CE e 53 del suddetto Accordo, durante diversi periodi compresi tra il 1 o aprile 1986 e il 2 maggio 2007 nel settore dei tubi marini all’interno dello Spazio economico europeo (SEE), infrazione consistente nell’attribuirsi gli appalti, nel fissare i prezzi, le quote e le condizioni di vendita, nello spartirsi i mercati geografici e nello scambiarsi informazioni sensibili riguardanti prezzi, volumi di vendita e gare d’appalto. 16 Per quanto riguarda le resistenti in sede d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, all’articolo 1, lettere i) e j), della decisione controversa, che esse avevano partecipato all’intesa dal 1 o aprile 1986 al 2 maggio 2007 per la [OSCURATO:SOCIETA] e dal 31 gennaio 2002 al 2 maggio 2007 per la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 17 Per questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA], all’articolo 2, primo comma, lettera e), della decisione controversa, un’ammenda di EUR 25 610 000, precisando che, su tale importo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era responsabile congiuntamente e solidalmente per la somma di EUR 8 320

000. Sentenza impugnata 18 [OSCURATO:PERSONA] ITR e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, in via principale, a ottenere l’annullamento della decisione controversa nella parte che le riguardava e, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta.

A fondamento del proprio ricorso esse hanno dedotto nove motivi. 19 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la prima parte del primo motivo, vertente su una violazione del principio della responsabilità personale, e ha annullato l’articolo 1, lettera i), della decisione controversa nella misura in cui riconosceva la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo anteriore al 1 o gennaio 2002 A tale proposito, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue: «115 Va constatato che, da un lato, dal 27 giugno 2001 al 31 gennaio 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] era una controllata detenuta al 100% dalla ITR [SpA] e, dall’altro, il trasferimento delle attività relative ai tubi in gomma alla [OSCURATO:SOCIETA] è divenuto effettivo solo a decorrere dal 1 o gennaio 2002, senza che dal fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] emergano elementi che dimostrino che, prima di tale data, la [OSCURATO:SOCIETA] abbia svolto una qualsiasi attività e, in particolare, un’attività connessa ai tubi marini.

Poiché la ITR [SpA] ha effettuato la vendita di tutte le azioni della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], mediante contratto concluso in data 5 dicembre 2001 ed eseguito con il trasferimento di tutte le azioni all’acquirente il 31 gennaio 2002, è pacifico che la costituzione di una controllata per il ramo di attività relativo ai tubi in gomma, realizzata dalla ITR [SpA], si inseriva chiaramente in un obiettivo di vendita delle azioni di tale controllata a un’impresa terza (...). 116 In tali circostanze, incombeva alla persona giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento in cui l’infrazione è stata commessa, vale a dire la ITR [SpA] e la sua controllante, la Saiag [SpA], rispondere di tale infrazione, pur se, alla data di adozione della decisione di accertamento dell’infrazione, la gestione dell’attività relativa ai tubi marini era stata posta sotto la responsabilità di un’altra impresa, nella specie la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Il principio della responsabilità personale non può essere infatti rimesso in discussione da quello della continuità economica nel caso in cui, come nella fattispecie, un’impresa coinvolta nel cartello, ossia la Saiag [SpA], e la sua controllata, la ITR [SpA], ceda una parte delle sue attività a un terzo indipendente e non esista alcun vincolo strutturale tra il cedente e il cessionario – vale a dire, nella specie, tra la Saiag [SpA] o la ITR [SpA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]». 20 Con riferimento al quinto e al sesto motivo, riguardanti la maggiorazione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a causa del ruolo di capofila che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe svolto nel periodo compreso tra il mese di giugno 1999 e il mese di settembre 2001, il Tribunale ha dichiarato che, «[d]ato l’accoglimento del primo motivo», i summenzionati motivi dovevano «di conseguenza» essere accolti (punti 139 e 140, 145 e 146 nonché 253 e 254 della sentenza impugnata). 21 Il Tribunale ha respinto gli altri motivi.

Quanto, in particolare, all’ottavo motivo, relativo segnatamente a una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nel calcolo del massimale del 10% del fatturato applicabile alla parte di ammenda per la quale la [OSCURATO:SOCIETA] era stata ritenuta unica responsabile, il Tribunale si è così espresso ai punti 227 e 228 della sentenza impugnata: «227 (...) secondo una giurisprudenza costante, l’obiettivo perseguito con l’introduzione del massimale del 10% può essere realizzato solo se tale massimale viene applicato, in un primo tempo, a ogni singolo destinatario della decisione che infligge l’ammenda.

Solo nel caso in cui risulti, in un secondo tempo, che più destinatari costituiscono “l’impresa” nel senso dell’entità economica responsabile dell’infrazione sanzionata, e ciò ancora alla data di adozione di tale decisione, è possibile calcolare il massimale in base al fatturato globale di tale impresa, vale a dire in base a tutte le sue componenti cumulate (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220 ], punto 390). 228 Dato che il primo motivo viene accolto, l’ottavo motivo è inconferente, per la parte riguardante il periodo di infrazione precedente al 1 o gennaio 2002, durante il quale l’infrazione è stata commessa dalla ITR [SpA].

Peraltro, esso è infondato per la parte riguardante il periodo di infrazione successivo al 1 o gennaio 2002, poiché, per tutto questo periodo, ad eccezione di un mese, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituivano un’unità economica responsabile dell’infrazione sanzionata.

Il massimale dell’ammenda poteva essere quindi calcolato in base al fatturato globale di tale impresa, vale a dire in base a tutte le sue componenti cumulate». 22 Esercitando la propria competenza estesa al merito, il Tribunale, ai punti da 246 a 255 della sentenza impugnata, ha ricalcolato l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], riducendolo ad EUR 6 400

000. Quanto all’importo per il quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è ritenuta responsabile in solido, il Tribunale lo ha ridotto, al punto 257 della sentenza impugnata, ad EUR 6 300 000 con la motivazione che non poteva ravvisarsi la responsabilità solidale di tale società per il periodo compreso tra il 1 o e il 31 gennaio 2002.

Conclusioni delle parti 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa e ridotto l’importo dell’ammenda inflitta con tale decisione alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]; — respingere il ricorso proposto dinanzi al Tribunale, e — condannare le resistenti in sede di impugnazione a sopportare integralmente le spese. 24 [OSCURATO:PERSONA] ITR e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla totalità delle spese Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento 25 La fase orale del procedimento si è conclusa il 4 settembre 2014, a seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale; le resistenti in sede di impugnazione hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento con lettera del 14 ottobre 2014, depositata nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 2014. 26 A sostegno di tale domanda, esse deducono, in sostanza, che dovrebbe essere discussa in contraddittorio la questione, che si porrebbe in caso di annullamento della sentenza impugnata, riguardante la determinazione delle modalità applicative, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] ITE, del massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 per il periodo durante il quale tale società non faceva parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Le resistenti in sede di impugnazione rilevano, in primo luogo, che la Corte ha pronunciato, lo stesso giorno della presentazione delle conclusioni nella presente causa, una sentenza decisiva per tale questione (sentenza YKK e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑408/12 P, EU:C:2014:2153 ).

Esse sostengono, in secondo luogo, che l’avvocato generale, affermando che il Tribunale ha esaminato la fondatezza degli argomenti da loro esposti a tale riguardo prima di respingerli, ha dato una lettura errata della sentenza impugnata.

Esse aggiungono di non aver avuto l’opportunità di esprimersi sulle conseguenze, nel presente procedimento, della mancanza di un’impugnazione incidentale. 27 A tale riguardo va ricordato che, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza Buono e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284 , punto 26 nonché giurisprudenza citata). 28 Nella fattispecie, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, di essere sufficientemente edotta per pronunciarsi, che la presente causa non debba essere decisa in base ad argomenti che non siano stati oggetto di discussione tra le parti e che la sentenza YKK e a./[OSCURATO:PERSONA] ( EU:C:2014:2153 ) non costituisca un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la sua decisione. 29 Inoltre, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte, richiedono il suo intervento.

La Corte non è vincolata né alle conclusioni dell’avvocato generale né alla motivazione in base alla quale egli vi perviene (sentenza Buono e a./[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2014:2284 , punto 27 nonché giurisprudenza citata). 30 Di conseguenza, occorre respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.

Sull’impugnazione 31 A sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi.

Sul primo motivo, vertente su un’erronea applicazione della giurisprudenza relativa al criterio della continuità economica Argomenti delle parti 32 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, dichiarando, al punto 116 della sentenza impugnata, che il principio della responsabilità personale non può essere rimesso in discussione da quello della continuità economica nel caso in cui, come nella fattispecie, un’impresa coinvolta nell’intesa ceda una parte delle sue attività a un terzo indipendente e non esista alcun vincolo strutturale tra il cedente e il cessionario, ha amalgamato due operazioni distinte e confuso i criteri giuridici applicabili.

Il Tribunale avrebbe attribuito rilevanza solamente alla seconda delle due operazioni, che ha riguardato la vendita di una controllata da un gruppo a un altro, ossia la vendita dell’[OSCURATO:SOCIETA] dal gruppo Saiag al gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Esso avrebbe invece ignorato la prima operazione, precedente a tale vendita, che aveva ad oggetto un trasferimento di attività tra due enti di uno stesso gruppo, vale a dire tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], entrambi appartenenti al gruppo Saiag.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale trasferimento di attività si sarebbe svolto alle condizioni richieste dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità di un caso di continuità economica, poiché, alla data in cui il trasferimento è avvenuto, i due enti coinvolti erano sotto il controllo dello stesso soggetto e avevano stretti legami sul piano economico e organizzativo (v., in particolare, sentenza ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775 , punti 48 e 49). 33 Per imputare all’ente cessionario la responsabilità di un comportamento illecito attuato dall’ente cedente, non è necessario, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], che i legami strutturali intercorrenti tra gli stessi perdurino per l’intero periodo dell’infrazione.

La circostanza che, nella fattispecie, l’[OSCURATO:SOCIETA] non sia rimasta nel gruppo Saiag e che sia trascorso solamente un breve periodo tra la sua creazione e la sua vendita al gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque irrilevante. 34 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 116 della sentenza impugnata, essa non era tenuta a imputare la responsabilità del comportamento illecito alle società controllanti [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nella fattispecie qui in esame, di imputare la responsabilità dell’infrazione all’[OSCURATO:SOCIETA], in qualità di successore economico di dette società, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalsa del potere discrezionale riconosciutole dalla giurisprudenza. 35 Le resistenti in sede di impugnazione replicano che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte non ha fissato, con la sentenza ETI e a. ( EU:C:2007:775 ), una regola automatica in base alla quale l’esistenza, in passato, di un semplice legame strutturale tra cedente e cessionario di un’attività coinvolta in un’infrazione rende di per sé il cessionario responsabile di un’infrazione commessa dal cedente.

La Corte avrebbe statuito, più restrittivamente, che una tale conseguenza si verifica solo a condizione che sia dimostrato che il cedente e il cessionario erano sotto l’effettivo controllo dello stesso soggetto nel momento in cui esisteva il legame strutturale e che hanno applicato, in sostanza, le medesime direttive commerciali. 36 Orbene, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del tutto omesso di valutare se, nel breve periodo di esistenza di un legame strutturale tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], tali condizioni fossero soddisfatte.

A tale proposito, la suddetta decisione menzionerebbe soltanto il fatto che, al momento del trasferimento delle attività relative ai tubi marini dall’[OSCURATO:SOCIETA] all’[OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima società era «detenuta al 100%» dalla prima.

Essa non farebbe alcun riferimento alla giurisprudenza in base alla quale si può presumere che una società controllante eserciti un’influenza determinante su una controllata detenuta al 100%.

Peraltro, ove si supponesse che la decisione controversa si fondi implicitamente su tale presunzione, ciò costituirebbe una violazione dei diritti della difesa delle resistenti in sede di impugnazione, dal momento che la comunicazione degli addebiti non vi avrebbe fatto un espresso riferimento. 37 Le resistenti in sede di impugnazione ne deducono che, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato, nella decisione controversa, se l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] costituissero una sola impresa nel breve periodo durante il quale è intercorso tra le stesse un legame strutturale, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto concludendo che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva essere considerata responsabile del comportamento dell’[OSCURATO:SOCIETA] sulla sola base di un siffatto legame strutturale pregresso. 38 Inoltre, nel caso in cui il primo motivo venisse accolto e la Corte ritenesse necessario procedere a un nuovo calcolo dell’importo dell’ammenda, le resistenti in sede di impugnazione fanno valere che, non essendo stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, i punti 139 e 140, 145 e 146 nonché 253 e 254 della sentenza impugnata – nei quali il Tribunale ha accolto il quinto e il sesto motivo del loro ricorso e ha dichiarato che erroneamente l’importo dell’ammenda ad esse inflitta era stato maggiorato con la motivazione che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe svolto, nel periodo compreso tra il mese di giugno 1999 ed il mese di settembre 1999, un ruolo di capofila dell’infrazione – sono divenuti definitivi.

Giudizio della Corte 39 Secondo costante giurisprudenza, il diritto dell’Unione relativo alla concorrenza riguarda le attività delle imprese, e la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.

Qualora un ente di tal genere violi le norme in materia di concorrenza, incombe ad esso, secondo il principio della responsabilità personale, rispondere di tale infrazione (v., in particolare, sentenza Versalis/[OSCURATO:PERSONA], C‑511/11, EU:C:2013:386 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 40 La Corte ha precisato che, qualora un ente che ha commesso un’infrazione alle norme sulla concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti.

Infatti, se le imprese potessero sottrarsi alle sanzioni per il semplice fatto che la loro identità sia stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa, lo scopo di reprimere comportamenti contrari alle regole della concorrenza e di prevenirne la ripetizione mediante sanzioni dissuasive sarebbe compromesso (sentenza ETI e a., EU:C:2007:775 , punti 41 e 42 nonché giurisprudenza citata). 41 La Corte ha così affermato che, qualora due enti costituiscano uno stesso ente economico, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente a cui esso ha trasferito le sue attività economiche.

In particolare, una tale configurazione della sanzione è ammissibile qualora tali enti siano stati sotto il controllo dello stesso soggetto e, considerati gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali (sentenze ETI e a., EU:C:2007:775 , punti 48 e 49 nonché giurisprudenza ivi citata, e Versalis/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2013:386 , punto 52). 42 Nel caso di specie, il primo motivo dell’impugnazione riguarda la possibilità di ravvisare, nell’ambito dell’infrazione sanzionata dalla decisione controversa, una responsabilità dell’[OSCURATO:SOCIETA], in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza menzionata ai punti 40 e 41 della presente sentenza, per il periodo anteriore al 1 o gennaio 2002. 43 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in errore di diritto dichiarando che, a causa dell’insussistenza di legami strutturali tra cedente e cessionario, tale istituzione ha commesso un errore nel fare applicazione della suddetta giurisprudenza nella decisione controversa.

Le resistenti in sede di impugnazione, invece, sostengono che il Tribunale ha correttamente applicato tale giurisprudenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di fornire la prova dell’esistenza di legami effettivi tra i due enti interessati. – Sulla valutazione dell’esistenza di legami strutturali tra l’ente cedente e l’ente cessionario 44 Si deve in limine ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato all’[OSCURATO:SOCIETA] un comportamento illecito che abbracciava il periodo compreso tra il 1 o aprile 1986 ed il 2 maggio 2007, distinguendo due diversi periodi, il primo dal 1 o aprile 1986 al 31 dicembre 2001, il secondo a decorrere dal mese di gennaio 2002. 45 Quanto al periodo compreso tra il 1 o aprile 1986 ed il 31 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA], come emerge dai punti 328 e 370 della decisione controversa, ha anzitutto ritenuto che, alla data del 1 o gennaio 2002, l’[OSCURATO:SOCIETA] fosse responsabile del proprio comportamento così come di quello del suo predecessore, [OSCURATO:SOCIETA], che essa aveva puramente e semplicemente assorbito nel dicembre 1990. [OSCURATO:PERSONA] ha poi rilevato che, alla stessa data del 1 o gennaio 2002, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha trasferito le sue attività nel settore dei tubi marini alla sua controllata al 100% [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito di una riorganizzazione interna del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì constatato che, alla data di tale trasferimento, l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] erano unite sul piano economico da un legame tra società controllante e controllata al 100% e facevano parte della stessa impresa. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in una simile ipotesi, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la responsabilità per il comportamento illecito anteriore del cedente possa essere trasmessa al cessionario, anche qualora il cedente continui a esistere giuridicamente. 46 In tale contesto, è necessario rilevare che il Tribunale – escludendo, al punto 116 della sentenza impugnata, che il principio della continuità economica possa trovare applicazione in un caso in cui, come nella fattispecie, non esistano tra il cedente, ossia la [OSCURATO:SOCIETA] o la sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], e il cessionario, identificato nella [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], legami strutturali – ha fuso, nella sua valutazione, due operazioni distinte.

Il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto che l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito, in un primo tempo, le sue attività nel settore dei tubi marini ad una delle sue controllate, prima di cedere, in un secondo tempo, tale controllata alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 47 Quanto alle considerazioni che lo hanno indotto a ignorare, nell’ambito del suo ragionamento, il trasferimento di attività dall’[OSCURATO:SOCIETA] alla sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha rilevato, al punto 115 della sentenza impugnata, che tale controllata ha avuto un’esistenza di soli sette mesi all’interno del gruppo ed ha esercitato solo brevemente, per un mese, attività correlate ai tubi marini, e che, più in generale, essa era stata costituita all’unico scopo di essere venduta a un’impresa terza.

Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 116 di detta sentenza, che, in tali circostanze, era il vecchio gestore delle attività considerate, ossia l’[OSCURATO:SOCIETA] e la sua società controllante [OSCURATO:SOCIETA], che avrebbe dovuto rispondere dell’infrazione per il periodo anteriore al 1 o gennaio 2002. 48 Al fine di esaminare la coerenza del ragionamento compiuto dal Tribunale, occorre pertanto esaminare se tali considerazioni relative, rispettivamente, alla data in cui devono essere esistiti legami strutturali tra cedente e cessionario e al periodo durante il quale tali legami devono essere intercorsi tra i medesimi, nonché all’obiettivo perseguito dal trasferimento di attività, siano rilevanti al fine di valutare la sussistenza di un’ipotesi di continuità economica.

Occorre altresì verificare se, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta ad imputare ai vecchi gestori la responsabilità dell’infrazione commessa prima del menzionato trasferimento. 49 Per quanto riguarda, in primo luogo, la data in cui devono essere esistiti legami strutturali tra cedente e cessionario e il periodo durante il quale tali legami devono essere intercorsi tra i medesimi perché possa ravvisarsi un’ipotesi di continuità economica, si deve rilevare che la Corte ha ammesso la configurabilità di una simile ipotesi tanto in situazioni in cui il trasferimento di attività era avvenuto durante il periodo dell’infrazione ed in cui esistevano legami strutturali tra il cedente e il cessionario durante tale periodo (sentenza ETI e a., EU:C:2007:775 , punti 45 e 50) quanto in situazioni in cui detto trasferimento si era verificato dopo la cessazione dell’infrazione, dal momento che alla data del trasferimento esistevano legami strutturali tra i due enti (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punti 59, 351, 356 e 357).

In nessun caso la Corte ha indicato che fosse necessario che tali legami perdurassero fino all’adozione della decisione che sanzionava l’infrazione. 50 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, se ne deve dedurre che la data rilevante per valutare, onde accertare l’esistenza di una situazione di continuità economica, se ricorra un trasferimento di attività all’interno di un gruppo oppure un trasferimento tra imprese indipendenti deve essere quella del trasferimento stesso. 51 Se è necessario che a tale data esistano, tra cedente e cessionario, legami strutturali che consentano di ritenere, conformemente al principio della responsabilità personale, che i due enti formino un’unica impresa, non è tuttavia indispensabile, considerata la finalità perseguita dal principio della continuità economica, che tali legami perdurino per tutto il restante periodo dell’infrazione o fino all’adozione della decisione che sanziona l’infrazione.

Infatti, come è stato ricordato al punto 40 della presente sentenza, l’applicazione di questo principio mira a prevenire che l’effetto utile delle norme in materia di concorrenza sia compromesso dal verificarsi di ristrutturazioni o cessioni che interessino le imprese coinvolte.

Occorre aggiungere a tale considerazione che il principio della certezza del diritto richiede che l’imputazione di una responsabilità non dipenda dalla realizzazione di un evento fortuito e incerto, come un nuovo cambiamento organizzativo deciso dalle imprese interessate. 52 Allo stesso modo e per le stesse ragioni, non è necessario che i legami strutturali che consentono di affermare l’esistenza di una situazione di continuità economica perdurino per un periodo minimo, che ad ogni modo potrebbe essere definito solo caso per caso e in maniera retroattiva. 53 Quanto, in secondo luogo, alla presa in considerazione, ai fini della configurabilità di una fattispecie di continuità economica, dell’obiettivo perseguito dal trasferimento di attività, il principio della certezza del diritto conduce altresì a far ritenere irrilevante la circostanza, rilevata al punto 115 della sentenza impugnata, che l’ente cessionario sia stato creato e abbia ricevuto gli attivi in vista di un’ulteriore cessione a un terzo indipendente.

La presa in considerazione della motivazione economica all’origine della creazione di una controllata, così come dell’obiettivo, perseguito a termine più o meno lungo, di una cessione di tale controllata ad un’impresa terza, introdurrebbe infatti, nell’attuazione del principio di continuità economica, fattori soggettivi incompatibili con un’applicazione trasparente e prevedibile di detto principio. 54 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’affermazione, contenuta al punto 116 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nelle circostanze del caso di specie, avrebbe dovuto imputare ai vecchi gestori la responsabilità per l’infrazione commessa prima del trasferimento di attività, occorre rilevare che essa si inserisce nel contesto di un ragionamento errato, con il quale il Tribunale ha escluso in modo immediato l’esistenza di una continuità economica.

Cionondimeno, secondo costante giurisprudenza, qualora si accerti una simile situazione, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente al quale esso ha trasferito le proprie attività economiche (v., in particolare, sentenza Versalis/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2013:386 , punti da 52 a 54). 55 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rilevare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, senza prendere in considerazione i legami esistenti tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] alla data del trasferimento di attività intervenuto tra questi due enti, che nella fattispecie era esclusa una situazione di continuità economica a causa della mancanza di legami strutturali tra l’ente cedente e l’ente cessionario, identificati nella [OSCURATO:SOCIETA] o nell’[OSCURATO:SOCIETA] e nella [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 56 Un errore del genere potrebbe tuttavia essere ininfluente nel caso in cui una situazione di continuità economica dovesse comunque essere esclusa a causa dell’assenza di legami effettivi tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA].

È in tale ottica che occorre analizzare l’argomento delle resistenti in sede di impugnazione secondo cui correttamente il Tribunale ha escluso l’esistenza di una situazione di continuità economica per la ragione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso, nella decisione controversa, di verificare se l’[OSCURATO:SOCIETA] fosse realmente sotto il controllo effettivo dell’[OSCURATO:SOCIETA]. – Sulla valutazione dell’esistenza di legami effettivi tra l’ente cedente e l’ente cessionario 57 Occorre a tale proposito rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato, al punto 370 della suddetta decisione, che, alla data del trasferimento di attività tra le due suddette società, esse erano unite sul piano economico da un legame tra società controllante e controllata al 100% e facevano parte della stessa impresa. 58 Orbene, secondo costante giurisprudenza, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle norme dell’Unione in materia di concorrenza, esiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata.

In una simile ipotesi, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata è detenuta dalla sua controllante per considerare operante tale presunzione (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punto 60; Eni/[OSCURATO:PERSONA], C‑508/11 P, EU:C:2013:289 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , punti da 105 a 111). 59 Le resistenti in sede di impugnazione non possono sostenere che la decisione controversa non contiene alcuna menzione di tale giurisprudenza, dato che un espresso riferimento a quest’ultima compare al punto 325 di detta decisione.

Esse non possono neppure lamentare, in sede di impugnazione, una violazione dei loro diritti della difesa derivante dall’assenza di discussione su tale presunzione nel corso del procedimento amministrativo.

Dato che esse non hanno prospettato una violazione siffatta nel loro atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, nel quale si sono limitare a contestare la fondatezza dell’applicazione di tale presunzione al loro caso, un simile argomento deve, ad ogni modo, essere respinto in quanto irricevibile, perché nuovo (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑40/12 P, EU:C:2013:768 , punti 51 e 52). 60 Con riferimento alle affermazioni delle resistenti in sede di impugnazione secondo cui la Corte, nella sentenza ETI e a. ( EU:C:2007:775 , punti 50 e 51), pur avendo preso atto dell’esistenza di un legame strutturale tra due degli enti in questione, consistente nel fatto che essi erano detenuti dalla stessa autorità pubblica, ha purtuttavia lasciato al giudice nazionale il compito di verificare se tali enti si trovassero «sotto la tutela» di detta autorità, è sufficiente rilevare che è normale che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, nel quale la valutazione dei fatti compete al giudice nazionale, la Corte abbia lasciato a quest’ultimo la responsabilità di verificare i rapporti che intercorrevano tra gli enti coinvolti in tale causa, due dei quali erano organismi pubblici. 61 Nella fattispecie, per contro, sono coinvolte solamente due società commerciali, una delle quali detiene l’intero capitale dell’altra, situazione corrispondente all’ipotesi esaminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( EU:C:2009:536 ).

Contrariamente alla tesi difesa dalle resistenti in sede di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimata a fondarsi sulla presunzione di esercizio, da parte della società controllante [OSCURATO:SOCIETA], di un’influenza determinante sulla politica commerciale della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA]. 62 Occorre tuttavia sottolineare che tale presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante è relativa e può essere superata con la produzione di elementi di prova sufficienti a dimostrare che la controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.

A tal fine, spetta agli enti interessati addurre tutti gli elementi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata in questione alla società controllante e che detti enti considerano atti a dimostrare che la controllata ha determinato autonomamente il proprio comportamento sul mercato e che, di conseguenza, esse non costituivano un’entità economica unica (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, EU:C:2011:620 , punti 56, 58 e 65 nonché giurisprudenza citata). 63 Nella fattispecie, dal fascicolo trasmesso alla Corte emerge che, nel loro atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, le resistenti in sede di impugnazione hanno sostenuto che i legami economici, organizzativi e giuridici che hanno unito l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] nel periodo che andava dalla creazione di quest’ultima società, il 27 giugno 2001, alla sua cessione alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], il 31 gennaio 2002, non consentivano all’[OSCURATO:SOCIETA] di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata.

Esse hanno in proposito sostenuto che, dalla sua creazione fino al 1 o gennaio 2002, l’[OSCURATO:SOCIETA] non ha esercitato alcuna attività economica.

A partire dalla conclusione, il 5 dicembre 2001, del contratto tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la cessione e l’acquisizione dell’[OSCURATO:SOCIETA], i rapporti tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] sarebbero stati disciplinati da tale contratto, prodotto dinanzi al Tribunale, le cui clausole avrebbero impedito all’[OSCURATO:SOCIETA] di esercitare una qualsiasi influenza sull’[OSCURATO:SOCIETA].

Tali argomenti sono stati tuttavia contestati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 64 Il Tribunale, avendo immediatamente escluso l’esistenza di una situazione di continuità economica, non ha esaminato né gli argomenti né gli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e neppure le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA]. 65 Dalle suesposte considerazioni deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di esaminare, allo scopo di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto corretta applicazione del principio della continuità economica, gli elementi presentatigli dalle parti e relativi all’esistenza o all’assenza di legami effettivi, consistenti in un’influenza determinante dell’[OSCURATO:SOCIETA] sull’[OSCURATO:SOCIETA]. 66 Ne consegue che il primo motivo dev’essere accolto e che la sentenza dev’essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato, per le motivazioni esposte ai punti 115 e 116 di tale sentenza, che non può ravvisarsi la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo dell’infrazione anteriore al 1 o gennaio 2002. 67 In un’ottica di coerenza e nell’interesse della certezza del diritto, si deve precisare che, contrariamente a quanto fatto valere dalle resistenti in sede di impugnazione, la sentenza impugnata dev’essere annullata anche nella parte in cui, in via consequenziale e senza alcun esame nel merito, il Tribunale ha annullato, ai punti 139 e 140, 145 e 146 nonché 253 e 254 di tale sentenza, la maggiorazione dell’ammenda inflitta nella decisione controversa a causa del ruolo di capofila svolto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito dell’intesa nel periodo compreso tra il mese di giugno 1999 ed il mese di settembre 2001.

Sul secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha statuito ultra petita e ha violato il principio di non discriminazione Argomenti delle parti 68 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, riducendo di EUR 100 000 l’importo a concorrenza del quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], in quanto società controllante, dev’essere ritenuta solidalmente responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha statuito ultra petita.

Infatti, nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contestato né la durata effettiva della sua partecipazione all’infrazione, che il Tribunale ha peraltro confermato ai punti 129 e 256 della sentenza impugnata, né il fattore legato alla durata applicato in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda. 69 [OSCURATO:PERSONA] osserva che la motivazione fornita al punto 257 della sentenza impugnata per giustificare tale riduzione, motivazione secondo cui «la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta solidalmente responsabile per il periodo compreso tra il 1 o e il 31 gennaio 2002», non è pertinente, dato che, nella decisione controversa, non è stata riconosciuta la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per il periodo in questione. 70 Per la parte in cui il Tribunale ha voluto fare riferimento alla circostanza che la durata della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione, come valutata nella sentenza impugnata, è stata più lunga di un mese rispetto a quella accertata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale circostanza non può giustificare una riduzione.

Infatti, tenuto conto del metodo di arrotondamento previsto al punto 24, seconda frase, degli orientamenti del 2006, che sono stati applicati a tutti i destinatari della decisione controversa e ai quali il Tribunale ha fatto riferimento nella sentenza impugnata, una differenza di un mese nella durata dell’infrazione non potrebbe essere presa in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda.

Procedendo comunque a una riduzione per un tale motivo, il Tribunale avrebbe violato il principio di non discriminazione. 71 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno motivare le ragioni per le quali si è discostato da tale metodo. 72 In via preliminare, le resistenti in sede di impugnazione sostengono che, dal momento che la sentenza impugnata è stata emessa nel quadro di un procedimento che riguardava solo loro, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, non era vincolato al metodo di calcolo dell’ammenda impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 73 Riducendo la parte dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] di cui la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è ritenuta responsabile in solido, il Tribunale avrebbe correttamente tenuto conto del fatto che la partecipazione di quest’ultima, in quanto società controllante della [OSCURATO:SOCIETA], all’infrazione era stata di un mese più breve rispetto alla partecipazione diretta della sua controllata.

Qualunque altro approccio avrebbe costituito una discriminazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 74 Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono un’ammenda per violazione delle norme in materia di concorrenza, il sindacato di legittimità è integrato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata (v., in particolare, sentenza KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑389/10 P, EU:C:2011:816 , punto 130 nonché giurisprudenza citata). 75 Per soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione (sentenza Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062 , punto 200). 76 L’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale, tuttavia, a un controllo d’ufficio e il procedimento è di tipo contraddittorio.

Spetta al ricorrente, in linea di principio, dedurre i motivi a contestazione della decisione impugnata e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi (v., in particolare, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2014:2062 , punto 213 nonché giurisprudenza citata). 77 Inoltre, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 113 delle sue conclusioni, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, deve rispettare determinati obblighi.

Fra questi rientrano l’obbligo di motivazione, impostogli dall’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché il principio della parità di trattamento.

L’esercizio di una competenza estesa al merito non può infatti comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sono loro irrogate, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte a una violazione delle norme in materia di concorrenza (sentenza Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], C‑291/98 P, EU:C:2000:631 , punto 97). 78 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, ha dichiarato che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva partecipato all’intesa dal 1 o aprile 1986 al 2 maggio 2007 e la [OSCURATO:PERSONA] dal 31 gennaio 2002 al 2 maggio 2007.

Per tale motivo, ha inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA] un’ammenda di EUR 25 610 000, precisando che, su tale importo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era responsabile congiuntamente e solidalmente per la somma di EUR 8 320

000. Come emerge, in particolare, dal punto 448 della decisione controversa, il fatto che la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sia stata riconosciuta solo per una parte dell’intera ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] si spiega, in particolare, con l’applicazione – conformemente al punto 24, prima frase, degli orientamenti del 2006 – di un moltiplicatore, pari al numero di anni di partecipazione all’infrazione, diverso nel caso delle due società. 79 Nel loro atto introduttivo del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] hanno contestato la durata dell’infrazione accertata nei loro riguardi nella decisione controversa e hanno chiesto al Tribunale di ridurre, per tale motivo, l’importo dell’ammenda che detta decisione aveva inflitto loro. 80 Al termine del suo esame dei motivi e degli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha anzitutto dichiarato che nessuna infrazione poteva essere imputata alla [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo anteriore al 1 o gennaio 2002.

In via consequenziale, ha altresì annullato la maggiorazione applicata nella decisione controversa all’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a causa del ruolo di capofila svolto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito dell’intesa nel periodo compreso tra il mese di giugno 1999 e il mese di settembre 2001. 81 Esercitando poi la propria competenza estesa al merito, ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] a EUR 6 400 000, importo di cui la [OSCURATO:PERSONA] non contesta l’adeguatezza. 82 In tale fase, spettava quindi al Tribunale, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ricalcolare la somma a concorrenza della quale detta società doveva essere considerata congiuntamente e solidalmente responsabile del nuovo importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA]. 83 A tal fine, il Tribunale si è basato, al punto 257 della sentenza impugnata, sulla circostanza, non contestata nel ricorso sottopostogli e confermata nella sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata responsabile dell’infrazione, nella sua qualità di società controllante, per il periodo compreso tra il 1 o ed il 31 gennaio 2002.

Ciò considerato e contrariamente a quanto fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], non si può addebitare al Tribunale di essersi pronunciato ultra petita. 84 Occorre tuttavia rilevare che il Tribunale, nel fissare a EUR 6 300 000 l’importo a concorrenza del quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata congiuntamente e solidalmente responsabile dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], non ha fatto riferimento a qualsivoglia altro elemento che potesse fungere da motivazione. 85 Alla luce di quanto sopra, è necessario constatare che il Tribunale ha omesso di fornire gli elementi necessari per consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni per le quali ha fissato a tale livello l’importo dell’ammenda imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, alla Corte di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della riduzione operata, segnatamente alla luce del rispetto del principio della parità di trattamento, così come richiamato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 86 Occorre quindi accogliere il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione, nella parte in cui verte su una violazione dell’obbligo di motivazione. 87 Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui, al punto 257 della medesima, il Tribunale ha ridotto, senza alcuna motivazione, di EUR 100 000 l’importo a concorrenza del quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], in quanto società controllante, dev’essere considerata congiuntamente responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA].

Sull’argomentazione delle resistenti in sede di impugnazione vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 Argomenti delle parti 88 Nella loro comparsa di risposta, le resistenti in sede di impugnazione sostengono che, in caso di accoglimento del primo motivo, la parte dell’ammenda di cui la [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe essere dichiarata unica responsabile non potrebbe, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, superare il 10% del fatturato che essa ha realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione controversa. 89 A tale riguardo, esse ricordano che, fino al 31 gennaio 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] erano due imprese distinte.

Per questa ragione, esse hanno fatto valere dinanzi al Tribunale, nell’ambito del loro ottavo motivo, che, al fine di determinare il massimale del 10% applicabile all’importo dell’ammenda di cui la [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe essere considerata unica responsabile per il periodo anteriore al 31 gennaio 2002, occorrerebbe, contrariamente a quanto fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, prendere in considerazione solamente il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2008, e non il fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per lo stesso anno.

Le resistenti in sede di impugnazione aggiungono che proprio in questo senso si è espresso l’avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni nella causa YKK e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑408/12 P, EU:C:2014:66 , punti da 96 a 145). 90 Durante l’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che tale argomentazione dev’essere respinta perché irricevibile, non essendo stata presentata nell’ambito di un’impugnazione incidentale.

Le resistenti in sede di impugnazione hanno replicato che il Tribunale non si è pronunciato su tale questione nella sentenza impugnata.

Giudizio della Corte 91 Conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura, entrato in vigore il 1 o novembre 2012, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione.

L’articolo 176, paragrafo 1, di tale regolamento prevede inoltre che le parti menzionate dal citato articolo 172 possono presentare un’impugnazione incidentale nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta.

A tale riguardo, l’articolo 176, paragrafo 2, del citato regolamento dispone che l’impugnazione incidentale è proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta. 92 Per stabilire se quest’ultima disposizione sia applicabile al presente contesto, è prima necessario verificare se il Tribunale abbia, nella sentenza impugnata, esaminato e risolto la questione di diritto sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 93 A tale riguardo, occorre rilevare che, al punto 227 di detta sentenza, il Tribunale ha anzitutto fatto riferimento alla sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( EU:T:2005:220 ).

Si deve notare che è su questa stessa sentenza che tale organo giudicante si è basato, per risolvere una questione di diritto simile, nella sua sentenza YKK e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑448/07, EU:T:2012:322 , punto 193), che è stata oggetto del procedimento di impugnazione cui le resistenti in sede di impugnazione hanno fatto riferimento nella loro comparsa di risposta. 94 Al punto 228 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi dichiarato infondato l’ottavo motivo del ricorso per la parte in cui riguardava il periodo di infrazione successivo al 1 o gennaio 2002, ivi compreso il periodo dal 1 o al 31 gennaio 2002, nel corso del quale l’[OSCURATO:SOCIETA] non apparteneva ancora al gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 95 La valutazione espressa dal Tribunale si riflette nel metodo di calcolo che ha utilizzato per ricalcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] nonché nel punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata, nel quale non ha tenuto distinto il periodo compreso tra il 1 o e il 31 gennaio 2002 dal periodo successivo a tale data. 96 Occorre pertanto constatare che il Tribunale ha effettivamente esaminato e risolto, nell’ambito della valutazione dell’ottavo motivo del ricorso, la questione di diritto sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], respingendo la loro argomentazione. 97 Ciò considerato, dato che le resistenti in sede di impugnazione non hanno, come pur richiesto dall’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura, proposto un’impugnazione incidentale, con atto separato distinto dalla loro comparsa di risposta, diretta a contestare la valutazione espressa dal Tribunale sull’ottavo motivo del loro ricorso, la loro argomentazione relativa all’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dev’essere respinta in quanto irricevibile. 98 Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, in particolare dei punti 55, 66, 67 e 87 della presente sentenza, i punti da 1 a 3 del dispositivo della sentenza impugnata devono essere annullati.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 99 Conformemente all’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 100 Nel caso di specie, la Corte ritiene che lo stato degli atti non consenta di statuire sulla controversia, dato che, per valutare se la [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno legittimata a fare applicazione, nella decisione controversa, del principio della continuità economica nei confronti delle resistenti in sede di impugnazione, occorre prima esaminare se gli elementi presentati da queste ultime nel loro ricorso dinanzi al Tribunale siano sufficienti a rovesciare la presunzione secondo cui l’[OSCURATO:SOCIETA], in quanto società controllante in possesso del 100% del capitale dell’[OSCURATO:SOCIETA], ha esercitato un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. 101 Occorre, di conseguenza, rinviare la causa al Tribunale perché quest’ultimo si pronunci sul merito.

Sulle spese 102 Poiché la causa viene rinviata al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) I punti da 1 a 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑146/09, EU:T:2013:258 ) sono annullati. 2) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso si pronunci sulla fondatezza del ricorso. 3) Le spese sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CJ0434 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 18 dicembre 2014 ( *1 ) «Impugnazione — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Successione di enti giuridici — Imputabilità del comportamento illecito — Riduzione dell’ammenda da parte del Tribunale — Competenza estesa al merito» Nella causa C‑434/13 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1 o agosto 2013, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da S. Noë, V. Bottka e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:SOCIETA] , già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Corsico (Italia), [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ., con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate da F. Amato, F. [OSCURATO:PERSONA] e B. Amory, avocats, ricorrenti in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, E. Levits, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: V. Tourrès, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2014, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2014, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑146/09, EU:T:2013:258; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha parzialmente annullato la decisione C (2009) 428 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/39406 – Tubi marini) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e ridotto l’importo dell’ammenda inflitta con tale decisione alla [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») nonché l’importo per il quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]») era stata dichiarata solidalmente responsabile di tale ammenda. Contesto normativo 2 Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), all’articolo 23, paragrafo 2, dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza: a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [81 CE] o [82 CE] (...) (...) Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente. (...)». 3 Quanto al sindacato giurisdizionale esercitato sull’importo di un’ammenda inflitta ai sensi di tale disposizione, l’articolo 31 del medesimo regolamento dispone che «[l]a Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata». 4 Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), al punto 24, indicano che «[p]er tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (...) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero». 5 Il punto 28 degli orientamenti del 2006 prevede che l’importo di base dell’ammenda possa essere aumentato qualora la [OSCURATO:PERSONA] constati l’esistenza di circostanze aggravanti, ad esempio quando l’impresa abbia svolto il ruolo di capofila ovvero abbia istigato a commettere l’infrazione. Fatti e decisione controversa 6 Le attività nel settore dei tubi marini oggetto della presente causa sono state avviate nel 1966 dalla [OSCURATO:SOCIETA], una società appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Esse sono state rilevate nel 1990, a seguito della fusione di due controllate in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:SOCIETA]. 7 Nel 1993 l’[OSCURATO:SOCIETA] è stata acquisita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 8 Nel 2001 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], società holding del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno avviato trattative in merito alla possibile acquisizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], delle attività dell’[OSCURATO:SOCIETA] nel settore dei tubi marini. Nel mese di giugno 2001, nella prospettiva di tale cessione, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha creato una controllata denominata [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]»). 9 Il 5 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA], una controllata al 100% della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ha concordato con l’[OSCURATO:SOCIETA] l’acquisto del 100% delle partecipazioni nell’[OSCURATO:SOCIETA]. 10 Il contratto prevedeva, in particolare, che il trasferimento del settore dei tubi in gomma, compreso il settore dei tubi marini, dall’[OSCURATO:SOCIETA] all’[OSCURATO:SOCIETA] avvenisse su richiesta della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA]. 11 Il 19 dicembre 2001 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha trasferito le sue attività nel settore dei tubi marini all’[OSCURATO:SOCIETA]. 12 Il passaggio è divenuto effettivo il 1 o gennaio 2002. 13 Il 31 gennaio 2002 la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:SOCIETA] ha acquistato dall’[OSCURATO:SOCIETA] le partecipazioni nell’[OSCURATO:SOCIETA]. L’[OSCURATO:SOCIETA] è divenuta in seguito [OSCURATO:SOCIETA]. 14 Nel 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine per violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ), sul mercato dei tubi marini. 15 All’articolo 1 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che undici società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], avevano commesso un’infrazione unica e continuata, che costituiva una violazione degli articoli 81 CE e 53 del suddetto Accordo, durante diversi periodi compresi tra il 1 o aprile 1986 e il 2 maggio 2007 nel settore dei tubi marini all’interno dello Spazio economico europeo (SEE), infrazione consistente nell’attribuirsi gli appalti, nel fissare i prezzi, le quote e le condizioni di vendita, nello spartirsi i mercati geografici e nello scambiarsi informazioni sensibili riguardanti prezzi, volumi di vendita e gare d’appalto. 16 Per quanto riguarda le resistenti in sede d’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, all’articolo 1, lettere i) e j), della decisione controversa, che esse avevano partecipato all’intesa dal 1 o aprile 1986 al 2 maggio 2007 per la [OSCURATO:SOCIETA] e dal 31 gennaio 2002 al 2 maggio 2007 per la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 17 Per questo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA], all’articolo 2, primo comma, lettera e), della decisione controversa, un’ammenda di EUR 25 610 000, precisando che, su tale importo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era responsabile congiuntamente e solidalmente per la somma di EUR 8 320 000. Sentenza impugnata 18 [OSCURATO:PERSONA] ITR e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, in via principale, a ottenere l’annullamento della decisione controversa nella parte che le riguardava e, in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta. A fondamento del proprio ricorso esse hanno dedotto nove motivi. 19 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la prima parte del primo motivo, vertente su una violazione del principio della responsabilità personale, e ha annullato l’articolo 1, lettera i), della decisione controversa nella misura in cui riconosceva la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo anteriore al 1 o gennaio 2002 A tale proposito, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue: «115 Va constatato che, da un lato, dal 27 giugno 2001 al 31 gennaio 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] era una controllata detenuta al 100% dalla ITR [SpA] e, dall’altro, il trasferimento delle attività relative ai tubi in gomma alla [OSCURATO:SOCIETA] è divenuto effettivo solo a decorrere dal 1 o gennaio 2002, senza che dal fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] emergano elementi che dimostrino che, prima di tale data, la [OSCURATO:SOCIETA] abbia svolto una qualsiasi attività e, in particolare, un’attività connessa ai tubi marini. Poiché la ITR [SpA] ha effettuato la vendita di tutte le azioni della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], mediante contratto concluso in data 5 dicembre 2001 ed eseguito con il trasferimento di tutte le azioni all’acquirente il 31 gennaio 2002, è pacifico che la costituzione di una controllata per il ramo di attività relativo ai tubi in gomma, realizzata dalla ITR [SpA], si inseriva chiaramente in un obiettivo di vendita delle azioni di tale controllata a un’impresa terza (...). 116 In tali circostanze, incombeva alla persona giuridica che dirigeva l’impresa interessata al momento in cui l’infrazione è stata commessa, vale a dire la ITR [SpA] e la sua controllante, la Saiag [SpA], rispondere di tale infrazione, pur se, alla data di adozione della decisione di accertamento dell’infrazione, la gestione dell’attività relativa ai tubi marini era stata posta sotto la responsabilità di un’altra impresa, nella specie la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Il principio della responsabilità personale non può essere infatti rimesso in discussione da quello della continuità economica nel caso in cui, come nella fattispecie, un’impresa coinvolta nel cartello, ossia la Saiag [SpA], e la sua controllata, la ITR [SpA], ceda una parte delle sue attività a un terzo indipendente e non esista alcun vincolo strutturale tra il cedente e il cessionario – vale a dire, nella specie, tra la Saiag [SpA] o la ITR [SpA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]». 20 Con riferimento al quinto e al sesto motivo, riguardanti la maggiorazione dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a causa del ruolo di capofila che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe svolto nel periodo compreso tra il mese di giugno 1999 e il mese di settembre 2001, il Tribunale ha dichiarato che, «[d]ato l’accoglimento del primo motivo», i summenzionati motivi dovevano «di conseguenza» essere accolti (punti 139 e 140, 145 e 146 nonché 253 e 254 della sentenza impugnata). 21 Il Tribunale ha respinto gli altri motivi. Quanto, in particolare, all’ottavo motivo, relativo segnatamente a una violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 nel calcolo del massimale del 10% del fatturato applicabile alla parte di ammenda per la quale la [OSCURATO:SOCIETA] era stata ritenuta unica responsabile, il Tribunale si è così espresso ai punti 227 e 228 della sentenza impugnata: «227 (...) secondo una giurisprudenza costante, l’obiettivo perseguito con l’introduzione del massimale del 10% può essere realizzato solo se tale massimale viene applicato, in un primo tempo, a ogni singolo destinatario della decisione che infligge l’ammenda. Solo nel caso in cui risulti, in un secondo tempo, che più destinatari costituiscono “l’impresa” nel senso dell’entità economica responsabile dell’infrazione sanzionata, e ciò ancora alla data di adozione di tale decisione, è possibile calcolare il massimale in base al fatturato globale di tale impresa, vale a dire in base a tutte le sue componenti cumulate (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220 ], punto 390). 228 Dato che il primo motivo viene accolto, l’ottavo motivo è inconferente, per la parte riguardante il periodo di infrazione precedente al 1 o gennaio 2002, durante il quale l’infrazione è stata commessa dalla ITR [SpA]. Peraltro, esso è infondato per la parte riguardante il periodo di infrazione successivo al 1 o gennaio 2002, poiché, per tutto questo periodo, ad eccezione di un mese, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] costituivano un’unità economica responsabile dell’infrazione sanzionata. Il massimale dell’ammenda poteva essere quindi calcolato in base al fatturato globale di tale impresa, vale a dire in base a tutte le sue componenti cumulate». 22 Esercitando la propria competenza estesa al merito, il Tribunale, ai punti da 246 a 255 della sentenza impugnata, ha ricalcolato l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], riducendolo ad EUR 6 400 000. Quanto all’importo per il quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è ritenuta responsabile in solido, il Tribunale lo ha ridotto, al punto 257 della sentenza impugnata, ad EUR 6 300 000 con la motivazione che non poteva ravvisarsi la responsabilità solidale di tale società per il periodo compreso tra il 1 o e il 31 gennaio 2002. Conclusioni delle parti 23 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa e ridotto l’importo dell’ammenda inflitta con tale decisione alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]; — respingere il ricorso proposto dinanzi al Tribunale, e — condannare le resistenti in sede di impugnazione a sopportare integralmente le spese. 24 [OSCURATO:PERSONA] ITR e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia: — respingere l’impugnazione, e — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alla totalità delle spese Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento 25 La fase orale del procedimento si è conclusa il 4 settembre 2014, a seguito della presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale; le resistenti in sede di impugnazione hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento con lettera del 14 ottobre 2014, depositata nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 2014. 26 A sostegno di tale domanda, esse deducono, in sostanza, che dovrebbe essere discussa in contraddittorio la questione, che si porrebbe in caso di annullamento della sentenza impugnata, riguardante la determinazione delle modalità applicative, ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] ITE, del massimale del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 per il periodo durante il quale tale società non faceva parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Le resistenti in sede di impugnazione rilevano, in primo luogo, che la Corte ha pronunciato, lo stesso giorno della presentazione delle conclusioni nella presente causa, una sentenza decisiva per tale questione (sentenza YKK e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑408/12 P, EU:C:2014:2153 ). Esse sostengono, in secondo luogo, che l’avvocato generale, affermando che il Tribunale ha esaminato la fondatezza degli argomenti da loro esposti a tale riguardo prima di respingerli, ha dato una lettura errata della sentenza impugnata. Esse aggiungono di non aver avuto l’opportunità di esprimersi sulle conseguenze, nel presente procedimento, della mancanza di un’impugnazione incidentale. 27 A tale riguardo va ricordato che, ai sensi dell’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza Buono e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284 , punto 26 nonché giurisprudenza citata). 28 Nella fattispecie, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, di essere sufficientemente edotta per pronunciarsi, che la presente causa non debba essere decisa in base ad argomenti che non siano stati oggetto di discussione tra le parti e che la sentenza YKK e a./[OSCURATO:PERSONA] ( EU:C:2014:2153 ) non costituisca un fatto nuovo tale da influenzare in modo decisivo la sua decisione. 29 Inoltre, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né alle conclusioni dell’avvocato generale né alla motivazione in base alla quale egli vi perviene (sentenza Buono e a./[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2014:2284 , punto 27 nonché giurisprudenza citata). 30 Di conseguenza, occorre respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento. Sull’impugnazione 31 A sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi. Sul primo motivo, vertente su un’erronea applicazione della giurisprudenza relativa al criterio della continuità economica Argomenti delle parti 32 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, dichiarando, al punto 116 della sentenza impugnata, che il principio della responsabilità personale non può essere rimesso in discussione da quello della continuità economica nel caso in cui, come nella fattispecie, un’impresa coinvolta nell’intesa ceda una parte delle sue attività a un terzo indipendente e non esista alcun vincolo strutturale tra il cedente e il cessionario, ha amalgamato due operazioni distinte e confuso i criteri giuridici applicabili. Il Tribunale avrebbe attribuito rilevanza solamente alla seconda delle due operazioni, che ha riguardato la vendita di una controllata da un gruppo a un altro, ossia la vendita dell’[OSCURATO:SOCIETA] dal gruppo Saiag al gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Esso avrebbe invece ignorato la prima operazione, precedente a tale vendita, che aveva ad oggetto un trasferimento di attività tra due enti di uno stesso gruppo, vale a dire tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], entrambi appartenenti al gruppo Saiag. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale trasferimento di attività si sarebbe svolto alle condizioni richieste dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità di un caso di continuità economica, poiché, alla data in cui il trasferimento è avvenuto, i due enti coinvolti erano sotto il controllo dello stesso soggetto e avevano stretti legami sul piano economico e organizzativo (v., in particolare, sentenza ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775 , punti 48 e 49). 33 Per imputare all’ente cessionario la responsabilità di un comportamento illecito attuato dall’ente cedente, non è necessario, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], che i legami strutturali intercorrenti tra gli stessi perdurino per l’intero periodo dell’infrazione. La circostanza che, nella fattispecie, l’[OSCURATO:SOCIETA] non sia rimasta nel gruppo Saiag e che sia trascorso solamente un breve periodo tra la sua creazione e la sua vendita al gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sarebbe dunque irrilevante. 34 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 116 della sentenza impugnata, essa non era tenuta a imputare la responsabilità del comportamento illecito alle società controllanti [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], nella fattispecie qui in esame, di imputare la responsabilità dell’infrazione all’[OSCURATO:SOCIETA], in qualità di successore economico di dette società, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe avvalsa del potere discrezionale riconosciutole dalla giurisprudenza. 35 Le resistenti in sede di impugnazione replicano che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte non ha fissato, con la sentenza ETI e a. ( EU:C:2007:775 ), una regola automatica in base alla quale l’esistenza, in passato, di un semplice legame strutturale tra cedente e cessionario di un’attività coinvolta in un’infrazione rende di per sé il cessionario responsabile di un’infrazione commessa dal cedente. La Corte avrebbe statuito, più restrittivamente, che una tale conseguenza si verifica solo a condizione che sia dimostrato che il cedente e il cessionario erano sotto l’effettivo controllo dello stesso soggetto nel momento in cui esisteva il legame strutturale e che hanno applicato, in sostanza, le medesime direttive commerciali. 36 Orbene, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del tutto omesso di valutare se, nel breve periodo di esistenza di un legame strutturale tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], tali condizioni fossero soddisfatte. A tale proposito, la suddetta decisione menzionerebbe soltanto il fatto che, al momento del trasferimento delle attività relative ai tubi marini dall’[OSCURATO:SOCIETA] all’[OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima società era «detenuta al 100%» dalla prima. Essa non farebbe alcun riferimento alla giurisprudenza in base alla quale si può presumere che una società controllante eserciti un’influenza determinante su una controllata detenuta al 100%. Peraltro, ove si supponesse che la decisione controversa si fondi implicitamente su tale presunzione, ciò costituirebbe una violazione dei diritti della difesa delle resistenti in sede di impugnazione, dal momento che la comunicazione degli addebiti non vi avrebbe fatto un espresso riferimento. 37 Le resistenti in sede di impugnazione ne deducono che, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato, nella decisione controversa, se l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] costituissero una sola impresa nel breve periodo durante il quale è intercorso tra le stesse un legame strutturale, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto concludendo che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva essere considerata responsabile del comportamento dell’[OSCURATO:SOCIETA] sulla sola base di un siffatto legame strutturale pregresso. 38 Inoltre, nel caso in cui il primo motivo venisse accolto e la Corte ritenesse necessario procedere a un nuovo calcolo dell’importo dell’ammenda, le resistenti in sede di impugnazione fanno valere che, non essendo stati contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione, i punti 139 e 140, 145 e 146 nonché 253 e 254 della sentenza impugnata – nei quali il Tribunale ha accolto il quinto e il sesto motivo del loro ricorso e ha dichiarato che erroneamente l’importo dell’ammenda ad esse inflitta era stato maggiorato con la motivazione che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe svolto, nel periodo compreso tra il mese di giugno 1999 ed il mese di settembre 1999, un ruolo di capofila dell’infrazione – sono divenuti definitivi. Giudizio della Corte 39 Secondo costante giurisprudenza, il diritto dell’Unione relativo alla concorrenza riguarda le attività delle imprese, e la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Qualora un ente di tal genere violi le norme in materia di concorrenza, incombe ad esso, secondo il principio della responsabilità personale, rispondere di tale infrazione (v., in particolare, sentenza Versalis/[OSCURATO:PERSONA], C‑511/11, EU:C:2013:386 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 40 La Corte ha precisato che, qualora un ente che ha commesso un’infrazione alle norme sulla concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti. Infatti, se le imprese potessero sottrarsi alle sanzioni per il semplice fatto che la loro identità sia stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa, lo scopo di reprimere comportamenti contrari alle regole della concorrenza e di prevenirne la ripetizione mediante sanzioni dissuasive sarebbe compromesso (sentenza ETI e a., EU:C:2007:775 , punti 41 e 42 nonché giurisprudenza citata). 41 La Corte ha così affermato che, qualora due enti costituiscano uno stesso ente economico, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente a cui esso ha trasferito le sue attività economiche. In particolare, una tale configurazione della sanzione è ammissibile qualora tali enti siano stati sotto il controllo dello stesso soggetto e, considerati gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali (sentenze ETI e a., EU:C:2007:775 , punti 48 e 49 nonché giurisprudenza ivi citata, e Versalis/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2013:386 , punto 52). 42 Nel caso di specie, il primo motivo dell’impugnazione riguarda la possibilità di ravvisare, nell’ambito dell’infrazione sanzionata dalla decisione controversa, una responsabilità dell’[OSCURATO:SOCIETA], in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza menzionata ai punti 40 e 41 della presente sentenza, per il periodo anteriore al 1 o gennaio 2002. 43 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in errore di diritto dichiarando che, a causa dell’insussistenza di legami strutturali tra cedente e cessionario, tale istituzione ha commesso un errore nel fare applicazione della suddetta giurisprudenza nella decisione controversa. Le resistenti in sede di impugnazione, invece, sostengono che il Tribunale ha correttamente applicato tale giurisprudenza, poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di fornire la prova dell’esistenza di legami effettivi tra i due enti interessati. – Sulla valutazione dell’esistenza di legami strutturali tra l’ente cedente e l’ente cessionario 44 Si deve in limine ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato all’[OSCURATO:SOCIETA] un comportamento illecito che abbracciava il periodo compreso tra il 1 o aprile 1986 ed il 2 maggio 2007, distinguendo due diversi periodi, il primo dal 1 o aprile 1986 al 31 dicembre 2001, il secondo a decorrere dal mese di gennaio 2002. 45 Quanto al periodo compreso tra il 1 o aprile 1986 ed il 31 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA], come emerge dai punti 328 e 370 della decisione controversa, ha anzitutto ritenuto che, alla data del 1 o gennaio 2002, l’[OSCURATO:SOCIETA] fosse responsabile del proprio comportamento così come di quello del suo predecessore, [OSCURATO:SOCIETA], che essa aveva puramente e semplicemente assorbito nel dicembre 1990. [OSCURATO:PERSONA] ha poi rilevato che, alla stessa data del 1 o gennaio 2002, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha trasferito le sue attività nel settore dei tubi marini alla sua controllata al 100% [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito di una riorganizzazione interna del gruppo. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì constatato che, alla data di tale trasferimento, l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] erano unite sul piano economico da un legame tra società controllante e controllata al 100% e facevano parte della stessa impresa. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in una simile ipotesi, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la responsabilità per il comportamento illecito anteriore del cedente possa essere trasmessa al cessionario, anche qualora il cedente continui a esistere giuridicamente. 46 In tale contesto, è necessario rilevare che il Tribunale – escludendo, al punto 116 della sentenza impugnata, che il principio della continuità economica possa trovare applicazione in un caso in cui, come nella fattispecie, non esistano tra il cedente, ossia la [OSCURATO:SOCIETA] o la sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], e il cessionario, identificato nella [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], legami strutturali – ha fuso, nella sua valutazione, due operazioni distinte. Il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il fatto che l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva trasferito, in un primo tempo, le sue attività nel settore dei tubi marini ad una delle sue controllate, prima di cedere, in un secondo tempo, tale controllata alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 47 Quanto alle considerazioni che lo hanno indotto a ignorare, nell’ambito del suo ragionamento, il trasferimento di attività dall’[OSCURATO:SOCIETA] alla sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha rilevato, al punto 115 della sentenza impugnata, che tale controllata ha avuto un’esistenza di soli sette mesi all’interno del gruppo ed ha esercitato solo brevemente, per un mese, attività correlate ai tubi marini, e che, più in generale, essa era stata costituita all’unico scopo di essere venduta a un’impresa terza. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 116 di detta sentenza, che, in tali circostanze, era il vecchio gestore delle attività considerate, ossia l’[OSCURATO:SOCIETA] e la sua società controllante [OSCURATO:SOCIETA], che avrebbe dovuto rispondere dell’infrazione per il periodo anteriore al 1 o gennaio 2002. 48 Al fine di esaminare la coerenza del ragionamento compiuto dal Tribunale, occorre pertanto esaminare se tali considerazioni relative, rispettivamente, alla data in cui devono essere esistiti legami strutturali tra cedente e cessionario e al periodo durante il quale tali legami devono essere intercorsi tra i medesimi, nonché all’obiettivo perseguito dal trasferimento di attività, siano rilevanti al fine di valutare la sussistenza di un’ipotesi di continuità economica. Occorre altresì verificare se, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta ad imputare ai vecchi gestori la responsabilità dell’infrazione commessa prima del menzionato trasferimento. 49 Per quanto riguarda, in primo luogo, la data in cui devono essere esistiti legami strutturali tra cedente e cessionario e il periodo durante il quale tali legami devono essere intercorsi tra i medesimi perché possa ravvisarsi un’ipotesi di continuità economica, si deve rilevare che la Corte ha ammesso la configurabilità di una simile ipotesi tanto in situazioni in cui il trasferimento di attività era avvenuto durante il periodo dell’infrazione ed in cui esistevano legami strutturali tra il cedente e il cessionario durante tale periodo (sentenza ETI e a., EU:C:2007:775 , punti 45 e 50) quanto in situazioni in cui detto trasferimento si era verificato dopo la cessazione dell’infrazione, dal momento che alla data del trasferimento esistevano legami strutturali tra i due enti (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6 , punti 59, 351, 356 e 357). In nessun caso la Corte ha indicato che fosse necessario che tali legami perdurassero fino all’adozione della decisione che sanzionava l’infrazione. 50 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, se ne deve dedurre che la data rilevante per valutare, onde accertare l’esistenza di una situazione di continuità economica, se ricorra un trasferimento di attività all’interno di un gruppo oppure un trasferimento tra imprese indipendenti deve essere quella del trasferimento stesso. 51 Se è necessario che a tale data esistano, tra cedente e cessionario, legami strutturali che consentano di ritenere, conformemente al principio della responsabilità personale, che i due enti formino un’unica impresa, non è tuttavia indispensabile, considerata la finalità perseguita dal principio della continuità economica, che tali legami perdurino per tutto il restante periodo dell’infrazione o fino all’adozione della decisione che sanziona l’infrazione. Infatti, come è stato ricordato al punto 40 della presente sentenza, l’applicazione di questo principio mira a prevenire che l’effetto utile delle norme in materia di concorrenza sia compromesso dal verificarsi di ristrutturazioni o cessioni che interessino le imprese coinvolte. Occorre aggiungere a tale considerazione che il principio della certezza del diritto richiede che l’imputazione di una responsabilità non dipenda dalla realizzazione di un evento fortuito e incerto, come un nuovo cambiamento organizzativo deciso dalle imprese interessate. 52 Allo stesso modo e per le stesse ragioni, non è necessario che i legami strutturali che consentono di affermare l’esistenza di una situazione di continuità economica perdurino per un periodo minimo, che ad ogni modo potrebbe essere definito solo caso per caso e in maniera retroattiva. 53 Quanto, in secondo luogo, alla presa in considerazione, ai fini della configurabilità di una fattispecie di continuità economica, dell’obiettivo perseguito dal trasferimento di attività, il principio della certezza del diritto conduce altresì a far ritenere irrilevante la circostanza, rilevata al punto 115 della sentenza impugnata, che l’ente cessionario sia stato creato e abbia ricevuto gli attivi in vista di un’ulteriore cessione a un terzo indipendente. La presa in considerazione della motivazione economica all’origine della creazione di una controllata, così come dell’obiettivo, perseguito a termine più o meno lungo, di una cessione di tale controllata ad un’impresa terza, introdurrebbe infatti, nell’attuazione del principio di continuità economica, fattori soggettivi incompatibili con un’applicazione trasparente e prevedibile di detto principio. 54 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’affermazione, contenuta al punto 116 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nelle circostanze del caso di specie, avrebbe dovuto imputare ai vecchi gestori la responsabilità per l’infrazione commessa prima del trasferimento di attività, occorre rilevare che essa si inserisce nel contesto di un ragionamento errato, con il quale il Tribunale ha escluso in modo immediato l’esistenza di una continuità economica. Cionondimeno, secondo costante giurisprudenza, qualora si accerti una simile situazione, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente al quale esso ha trasferito le proprie attività economiche (v., in particolare, sentenza Versalis/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2013:386 , punti da 52 a 54). 55 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rilevare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, senza prendere in considerazione i legami esistenti tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] alla data del trasferimento di attività intervenuto tra questi due enti, che nella fattispecie era esclusa una situazione di continuità economica a causa della mancanza di legami strutturali tra l’ente cedente e l’ente cessionario, identificati nella [OSCURATO:SOCIETA] o nell’[OSCURATO:SOCIETA] e nella [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 56 Un errore del genere potrebbe tuttavia essere ininfluente nel caso in cui una situazione di continuità economica dovesse comunque essere esclusa a causa dell’assenza di legami effettivi tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA]. È in tale ottica che occorre analizzare l’argomento delle resistenti in sede di impugnazione secondo cui correttamente il Tribunale ha escluso l’esistenza di una situazione di continuità economica per la ragione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso, nella decisione controversa, di verificare se l’[OSCURATO:SOCIETA] fosse realmente sotto il controllo effettivo dell’[OSCURATO:SOCIETA]. – Sulla valutazione dell’esistenza di legami effettivi tra l’ente cedente e l’ente cessionario 57 Occorre a tale proposito rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato, al punto 370 della suddetta decisione, che, alla data del trasferimento di attività tra le due suddette società, esse erano unite sul piano economico da un legame tra società controllante e controllata al 100% e facevano parte della stessa impresa. 58 Orbene, secondo costante giurisprudenza, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle norme dell’Unione in materia di concorrenza, esiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sulla sua controllata. In una simile ipotesi, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] dimostri che la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata è detenuta dalla sua controllante per considerare operante tale presunzione (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑97/08 P, EU:C:2009:536 , punto 60; Eni/[OSCURATO:PERSONA], C‑508/11 P, EU:C:2013:289 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑501/11 P, EU:C:2013:522 , punti da 105 a 111). 59 Le resistenti in sede di impugnazione non possono sostenere che la decisione controversa non contiene alcuna menzione di tale giurisprudenza, dato che un espresso riferimento a quest’ultima compare al punto 325 di detta decisione. Esse non possono neppure lamentare, in sede di impugnazione, una violazione dei loro diritti della difesa derivante dall’assenza di discussione su tale presunzione nel corso del procedimento amministrativo. Dato che esse non hanno prospettato una violazione siffatta nel loro atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, nel quale si sono limitare a contestare la fondatezza dell’applicazione di tale presunzione al loro caso, un simile argomento deve, ad ogni modo, essere respinto in quanto irricevibile, perché nuovo (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑40/12 P, EU:C:2013:768 , punti 51 e 52). 60 Con riferimento alle affermazioni delle resistenti in sede di impugnazione secondo cui la Corte, nella sentenza ETI e a. ( EU:C:2007:775 , punti 50 e 51), pur avendo preso atto dell’esistenza di un legame strutturale tra due degli enti in questione, consistente nel fatto che essi erano detenuti dalla stessa autorità pubblica, ha purtuttavia lasciato al giudice nazionale il compito di verificare se tali enti si trovassero «sotto la tutela» di detta autorità, è sufficiente rilevare che è normale che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, nel quale la valutazione dei fatti compete al giudice nazionale, la Corte abbia lasciato a quest’ultimo la responsabilità di verificare i rapporti che intercorrevano tra gli enti coinvolti in tale causa, due dei quali erano organismi pubblici. 61 Nella fattispecie, per contro, sono coinvolte solamente due società commerciali, una delle quali detiene l’intero capitale dell’altra, situazione corrispondente all’ipotesi esaminata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( EU:C:2009:536 ). Contrariamente alla tesi difesa dalle resistenti in sede di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] era dunque legittimata a fondarsi sulla presunzione di esercizio, da parte della società controllante [OSCURATO:SOCIETA], di un’influenza determinante sulla politica commerciale della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA]. 62 Occorre tuttavia sottolineare che tale presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante è relativa e può essere superata con la produzione di elementi di prova sufficienti a dimostrare che la controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato. A tal fine, spetta agli enti interessati addurre tutti gli elementi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata in questione alla società controllante e che detti enti considerano atti a dimostrare che la controllata ha determinato autonomamente il proprio comportamento sul mercato e che, di conseguenza, esse non costituivano un’entità economica unica (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, EU:C:2011:620 , punti 56, 58 e 65 nonché giurisprudenza citata). 63 Nella fattispecie, dal fascicolo trasmesso alla Corte emerge che, nel loro atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, le resistenti in sede di impugnazione hanno sostenuto che i legami economici, organizzativi e giuridici che hanno unito l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] nel periodo che andava dalla creazione di quest’ultima società, il 27 giugno 2001, alla sua cessione alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], il 31 gennaio 2002, non consentivano all’[OSCURATO:SOCIETA] di esercitare un’influenza determinante sulla sua controllata. Esse hanno in proposito sostenuto che, dalla sua creazione fino al 1 o gennaio 2002, l’[OSCURATO:SOCIETA] non ha esercitato alcuna attività economica. A partire dalla conclusione, il 5 dicembre 2001, del contratto tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la cessione e l’acquisizione dell’[OSCURATO:SOCIETA], i rapporti tra l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] sarebbero stati disciplinati da tale contratto, prodotto dinanzi al Tribunale, le cui clausole avrebbero impedito all’[OSCURATO:SOCIETA] di esercitare una qualsiasi influenza sull’[OSCURATO:SOCIETA]. Tali argomenti sono stati tuttavia contestati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 64 Il Tribunale, avendo immediatamente escluso l’esistenza di una situazione di continuità economica, non ha esaminato né gli argomenti né gli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], e neppure le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA]. 65 Dalle suesposte considerazioni deriva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di esaminare, allo scopo di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto corretta applicazione del principio della continuità economica, gli elementi presentatigli dalle parti e relativi all’esistenza o all’assenza di legami effettivi, consistenti in un’influenza determinante dell’[OSCURATO:SOCIETA] sull’[OSCURATO:SOCIETA]. 66 Ne consegue che il primo motivo dev’essere accolto e che la sentenza dev’essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato, per le motivazioni esposte ai punti 115 e 116 di tale sentenza, che non può ravvisarsi la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo dell’infrazione anteriore al 1 o gennaio 2002. 67 In un’ottica di coerenza e nell’interesse della certezza del diritto, si deve precisare che, contrariamente a quanto fatto valere dalle resistenti in sede di impugnazione, la sentenza impugnata dev’essere annullata anche nella parte in cui, in via consequenziale e senza alcun esame nel merito, il Tribunale ha annullato, ai punti 139 e 140, 145 e 146 nonché 253 e 254 di tale sentenza, la maggiorazione dell’ammenda inflitta nella decisione controversa a causa del ruolo di capofila svolto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito dell’intesa nel periodo compreso tra il mese di giugno 1999 ed il mese di settembre 2001. Sul secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha statuito ultra petita e ha violato il principio di non discriminazione Argomenti delle parti 68 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, riducendo di EUR 100 000 l’importo a concorrenza del quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], in quanto società controllante, dev’essere ritenuta solidalmente responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha statuito ultra petita. Infatti, nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe contestato né la durata effettiva della sua partecipazione all’infrazione, che il Tribunale ha peraltro confermato ai punti 129 e 256 della sentenza impugnata, né il fattore legato alla durata applicato in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda. 69 [OSCURATO:PERSONA] osserva che la motivazione fornita al punto 257 della sentenza impugnata per giustificare tale riduzione, motivazione secondo cui «la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta solidalmente responsabile per il periodo compreso tra il 1 o e il 31 gennaio 2002», non è pertinente, dato che, nella decisione controversa, non è stata riconosciuta la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per il periodo in questione. 70 Per la parte in cui il Tribunale ha voluto fare riferimento alla circostanza che la durata della partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA] all’infrazione, come valutata nella sentenza impugnata, è stata più lunga di un mese rispetto a quella accertata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale circostanza non può giustificare una riduzione. Infatti, tenuto conto del metodo di arrotondamento previsto al punto 24, seconda frase, degli orientamenti del 2006, che sono stati applicati a tutti i destinatari della decisione controversa e ai quali il Tribunale ha fatto riferimento nella sentenza impugnata, una differenza di un mese nella durata dell’infrazione non potrebbe essere presa in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda. Procedendo comunque a una riduzione per un tale motivo, il Tribunale avrebbe violato il principio di non discriminazione. 71 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno motivare le ragioni per le quali si è discostato da tale metodo. 72 In via preliminare, le resistenti in sede di impugnazione sostengono che, dal momento che la sentenza impugnata è stata emessa nel quadro di un procedimento che riguardava solo loro, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, non era vincolato al metodo di calcolo dell’ammenda impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 73 Riducendo la parte dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] di cui la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] è ritenuta responsabile in solido, il Tribunale avrebbe correttamente tenuto conto del fatto che la partecipazione di quest’ultima, in quanto società controllante della [OSCURATO:SOCIETA], all’infrazione era stata di un mese più breve rispetto alla partecipazione diretta della sua controllata. Qualunque altro approccio avrebbe costituito una discriminazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 74 Per quanto riguarda il sindacato giurisdizionale sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono un’ammenda per violazione delle norme in materia di concorrenza, il sindacato di legittimità è integrato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità irrogata (v., in particolare, sentenza KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑389/10 P, EU:C:2011:816 , punto 130 nonché giurisprudenza citata). 75 Per soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 TFUE e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione (sentenza Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062 , punto 200). 76 L’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale, tuttavia, a un controllo d’ufficio e il procedimento è di tipo contraddittorio. Spetta al ricorrente, in linea di principio, dedurre i motivi a contestazione della decisione impugnata e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi (v., in particolare, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2014:2062 , punto 213 nonché giurisprudenza citata). 77 Inoltre, come ricordato dall’avvocato generale al paragrafo 113 delle sue conclusioni, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, deve rispettare determinati obblighi. Fra questi rientrano l’obbligo di motivazione, impostogli dall’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché il principio della parità di trattamento. L’esercizio di una competenza estesa al merito non può infatti comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sono loro irrogate, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte a una violazione delle norme in materia di concorrenza (sentenza Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], C‑291/98 P, EU:C:2000:631 , punto 97). 78 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, ha dichiarato che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva partecipato all’intesa dal 1 o aprile 1986 al 2 maggio 2007 e la [OSCURATO:PERSONA] dal 31 gennaio 2002 al 2 maggio 2007. Per tale motivo, ha inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA] un’ammenda di EUR 25 610 000, precisando che, su tale importo, la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] era responsabile congiuntamente e solidalmente per la somma di EUR 8 320 000. Come emerge, in particolare, dal punto 448 della decisione controversa, il fatto che la responsabilità solidale della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] sia stata riconosciuta solo per una parte dell’intera ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] si spiega, in particolare, con l’applicazione – conformemente al punto 24, prima frase, degli orientamenti del 2006 – di un moltiplicatore, pari al numero di anni di partecipazione all’infrazione, diverso nel caso delle due società. 79 Nel loro atto introduttivo del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] hanno contestato la durata dell’infrazione accertata nei loro riguardi nella decisione controversa e hanno chiesto al Tribunale di ridurre, per tale motivo, l’importo dell’ammenda che detta decisione aveva inflitto loro. 80 Al termine del suo esame dei motivi e degli elementi di prova presentati dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha anzitutto dichiarato che nessuna infrazione poteva essere imputata alla [OSCURATO:SOCIETA] per il periodo anteriore al 1 o gennaio 2002. In via consequenziale, ha altresì annullato la maggiorazione applicata nella decisione controversa all’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] e alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] a causa del ruolo di capofila svolto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’ambito dell’intesa nel periodo compreso tra il mese di giugno 1999 e il mese di settembre 2001. 81 Esercitando poi la propria competenza estesa al merito, ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] a EUR 6 400 000, importo di cui la [OSCURATO:PERSONA] non contesta l’adeguatezza. 82 In tale fase, spettava quindi al Tribunale, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], ricalcolare la somma a concorrenza della quale detta società doveva essere considerata congiuntamente e solidalmente responsabile del nuovo importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA]. 83 A tal fine, il Tribunale si è basato, al punto 257 della sentenza impugnata, sulla circostanza, non contestata nel ricorso sottopostogli e confermata nella sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata responsabile dell’infrazione, nella sua qualità di società controllante, per il periodo compreso tra il 1 o ed il 31 gennaio 2002. Ciò considerato e contrariamente a quanto fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA], non si può addebitare al Tribunale di essersi pronunciato ultra petita. 84 Occorre tuttavia rilevare che il Tribunale, nel fissare a EUR 6 300 000 l’importo a concorrenza del quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] doveva essere considerata congiuntamente e solidalmente responsabile dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA], non ha fatto riferimento a qualsivoglia altro elemento che potesse fungere da motivazione. 85 Alla luce di quanto sopra, è necessario constatare che il Tribunale ha omesso di fornire gli elementi necessari per consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni per le quali ha fissato a tale livello l’importo dell’ammenda imputabile alla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, alla Corte di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della riduzione operata, segnatamente alla luce del rispetto del principio della parità di trattamento, così come richiamato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 86 Occorre quindi accogliere il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione, nella parte in cui verte su una violazione dell’obbligo di motivazione. 87 Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui, al punto 257 della medesima, il Tribunale ha ridotto, senza alcuna motivazione, di EUR 100 000 l’importo a concorrenza del quale la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], in quanto società controllante, dev’essere considerata congiuntamente responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA]. Sull’argomentazione delle resistenti in sede di impugnazione vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 Argomenti delle parti 88 Nella loro comparsa di risposta, le resistenti in sede di impugnazione sostengono che, in caso di accoglimento del primo motivo, la parte dell’ammenda di cui la [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe essere dichiarata unica responsabile non potrebbe, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, superare il 10% del fatturato che essa ha realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente all’adozione della decisione controversa. 89 A tale riguardo, esse ricordano che, fino al 31 gennaio 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] erano due imprese distinte. Per questa ragione, esse hanno fatto valere dinanzi al Tribunale, nell’ambito del loro ottavo motivo, che, al fine di determinare il massimale del 10% applicabile all’importo dell’ammenda di cui la [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe essere considerata unica responsabile per il periodo anteriore al 31 gennaio 2002, occorrerebbe, contrariamente a quanto fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, prendere in considerazione solamente il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2008, e non il fatturato consolidato del gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] per lo stesso anno. Le resistenti in sede di impugnazione aggiungono che proprio in questo senso si è espresso l’avvocato generale Wathelet nelle sue conclusioni nella causa YKK e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑408/12 P, EU:C:2014:66 , punti da 96 a 145). 90 Durante l’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che tale argomentazione dev’essere respinta perché irricevibile, non essendo stata presentata nell’ambito di un’impugnazione incidentale. Le resistenti in sede di impugnazione hanno replicato che il Tribunale non si è pronunciato su tale questione nella sentenza impugnata. Giudizio della Corte 91 Conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura, entrato in vigore il 1 o novembre 2012, le parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione. L’articolo 176, paragrafo 1, di tale regolamento prevede inoltre che le parti menzionate dal citato articolo 172 possono presentare un’impugnazione incidentale nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta. A tale riguardo, l’articolo 176, paragrafo 2, del citato regolamento dispone che l’impugnazione incidentale è proposta con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta. 92 Per stabilire se quest’ultima disposizione sia applicabile al presente contesto, è prima necessario verificare se il Tribunale abbia, nella sentenza impugnata, esaminato e risolto la questione di diritto sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 93 A tale riguardo, occorre rilevare che, al punto 227 di detta sentenza, il Tribunale ha anzitutto fatto riferimento alla sua sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( EU:T:2005:220 ). Si deve notare che è su questa stessa sentenza che tale organo giudicante si è basato, per risolvere una questione di diritto simile, nella sua sentenza YKK e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑448/07, EU:T:2012:322 , punto 193), che è stata oggetto del procedimento di impugnazione cui le resistenti in sede di impugnazione hanno fatto riferimento nella loro comparsa di risposta. 94 Al punto 228 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi dichiarato infondato l’ottavo motivo del ricorso per la parte in cui riguardava il periodo di infrazione successivo al 1 o gennaio 2002, ivi compreso il periodo dal 1 o al 31 gennaio 2002, nel corso del quale l’[OSCURATO:SOCIETA] non apparteneva ancora al gruppo [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA]. 95 La valutazione espressa dal Tribunale si riflette nel metodo di calcolo che ha utilizzato per ricalcolare l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] nonché nel punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata, nel quale non ha tenuto distinto il periodo compreso tra il 1 o e il 31 gennaio 2002 dal periodo successivo a tale data. 96 Occorre pertanto constatare che il Tribunale ha effettivamente esaminato e risolto, nell’ambito della valutazione dell’ottavo motivo del ricorso, la questione di diritto sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], respingendo la loro argomentazione. 97 Ciò considerato, dato che le resistenti in sede di impugnazione non hanno, come pur richiesto dall’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura, proposto un’impugnazione incidentale, con atto separato distinto dalla loro comparsa di risposta, diretta a contestare la valutazione espressa dal Tribunale sull’ottavo motivo del loro ricorso, la loro argomentazione relativa all’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 dev’essere respinta in quanto irricevibile. 98 Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, in particolare dei punti 55, 66, 67 e 87 della presente sentenza, i punti da 1 a 3 del dispositivo della sentenza impugnata devono essere annullati. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 99 Conformemente all’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 100 Nel caso di specie, la Corte ritiene che lo stato degli atti non consenta di statuire sulla controversia, dato che, per valutare se la [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno legittimata a fare applicazione, nella decisione controversa, del principio della continuità economica nei confronti delle resistenti in sede di impugnazione, occorre prima esaminare se gli elementi presentati da queste ultime nel loro ricorso dinanzi al Tribunale siano sufficienti a rovesciare la presunzione secondo cui l’[OSCURATO:SOCIETA], in quanto società controllante in possesso del 100% del capitale dell’[OSCURATO:SOCIETA], ha esercitato un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. 101 Occorre, di conseguenza, rinviare la causa al Tribunale perché quest’ultimo si pronunci sul merito. Sulle spese 102 Poiché la causa viene rinviata al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d’impugnazione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) I punti da 1 a 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑146/09, EU:T:2013:258 ) sono annullati. 2) La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché esso si pronunci sulla fondatezza del ricorso. 3) Le spese sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.