CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1982
Cassazione n. 38207/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il 07/03/1982 avverso la sentenza del 19/10/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Lecco ha — per quanto di interesse in questa sede- dichiarato non doversi procedere, in ragione dell'intervenuta remissione di querela, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni e minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano denunziando violazione di legge in relazione alla dichiarata improcedibilità quanto al reato di lesioni, che dovrebbe ritenersi aggravato e quindi procedibile di ufficio. Il ricorso è inammissibile perché assolutamente disarticolato dall'imputazione come ascritta e, comunque, finalizzato a una rivalutazione dei fatti, oggetto della stessa imputazione, non consentita a questa Corte. P. Q. M. Dichiara ma issibile il ricorso del Procuratore Generale. Così de •so i Roma, il 11 maggio 2021 Il consi 'ere stensore Il Presidente