CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03251/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19372-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SALVATORE D'ALBENZIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 422/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/10/2020 R.G.N. 214/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19372/2020 Cron. Rep. Ud.05/12/2024 CC - che, con sentenza del 25 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dipendente appartenente al ruolo civile del Ministero con inquadramento nella terza area funzionale, fascia retributiva 3, con profilo di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica in servizio presso il Comando marittimo Nord di [OSCURATO:PERSONA], alla qualifica dirigenziale o, in subordine, all’inquadramento nel profilo professionale di funzionario specialista scientifico , avendo prestato servizio come sottotenente di vascello nel ruolo speciale del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] come “biologo addetto al laboratorio di analisi, profilo “specializzato” prettamente sanitario; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa stante l’applicabilità alla fattispecie del D.M. 18.4.2002 che all’art. 1 dispone che “Il personale delle [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arma dei Carabinieri non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], secondo la corrispondenza definita nell’annessa tabella A, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego” e la correttezza del riferimento che, sulla base della predetta tabella di equiparazione, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ha operato, ai fini della ricollocazione dell’istante con il grado di tenente di vascello, alla posizione C2, VIII livello stipendiale, alla stregua del sistema di inquadramento vigente alla data del decreto di transito; - che per la cassazione di tale decisione ricorreva il Nero, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; - che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione della causa il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, non notificato al controricorrente, del quale il Collegio, all’odierna udienza dà atto, provvedendo come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell