CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Patti che, in data 1/7/2022, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il primo motivo con cui il difensore lamenta il difetto degli elementi costitutivi del delitto ascritto è affetto da genericità ed aspecificità in quanto privo di correlazione critica con la motivazione reiettiva sviluppata dalla Corte di merito a pag. 4; considerato che il secondo motivo che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche è precluso per effetto della mancata devoluzione in appello e, comunque, manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha espresso un motivato apprezzamento in ordine alla congruità della pena e all'impossibilità della sua riduzione; ritenuto che la rilevata inammissibilità, ostativa all'instaurazione del contraddittorio in sede di legittimità, impedisce la rilevazione della causa estintiva della prescrizione; che, ad ogni buon conto la difesa non considera che l'ordinario termine di anni sette, mesi sei deve essere aumentato per effetto delle sospensioni di gg 246, con conseguente manifesta infondatezza della conclusiva eccezione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]