CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 33251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26213-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I 1 ERI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 48/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSE1 1A, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] M_ARINIS. Ric. 2020 n. 26213 sez. ML - ud. 22-09-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 29 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la decisione resa dal Tribunale di Gela e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, I. 257/1992 per esposizione all'amianto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto prescritto il diritto azionato per aver il Fausciana fatto seguire la domanda amministrativa all'[OSCURATO:PERSONA] ad oltre dieci anni dal momento in cui con certezza era cessata ogni possibilità di esposizione, momento cui doveva farsi risalire, in difetto di prova in senso contrario, la conoscibilità del pregiudizio subito e di conseguenza il dies a quo di decorrenza della prescrizione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Fausciana, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. nonché del principio del favor verso il lavoratore, lamenta l'inconsistenza degli elementi presuntivi in base ai quali ;da Corte territoriale è giunta a ritenere doversi far risalire al 1990, identificando in quella data, anteriore di dieci anni alla domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio contributivo, il momento della cessazione dell'esposizione, l'acquisita conoscenza della stessa, non rilevando a tal fine la consapevolezza del superamento della soglia minima dell'esposizione medesima; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova avendo ritenuto gravare su questi la dimostrazione della circostanza della consapevolezza dell'esposizione successivamente acquisita; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, avendo la Corte territoriale proceduto all'accertamento in fatto della circostanza della maturata consapevolezza da parte del ricorrente del pregiudizio subito già a far data dal 1990 e risolvendosi, pertanto, le censure mosse nella mera confutazione dell'apprezzamento operato dalla Corte medesima alla luce delle risultanze istruttorie, apprezzamento insindacabile in questa sede; - che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in