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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07634/2023

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rocura alle liti in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Rieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 10/c.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti, via Contigliano n. 15.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6232/2021,pubblicata in data

27.9. 20 21 .

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 14.

2. 2023.

R.G. n. 9406/2022.Fatti di causa e ragioni della decisione Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 37.148,80, a titolo di corrispettivo dei lavori d i rifacimento del manto di copertura di un fabbricato.

La convenuta si oppose alla domanda e chiese, in via riconvenzionale , che il contratto fosse dichiarato risolto per grave inadempimento della controparte, deducendo la mancata ultimazione dei lavori e la presenza di danni.

Il Tribunale di Rieti, in accoglimento della domanda di parte convenuta, dichiarò la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e, operata la compensazione tra il credito di quest’ultimo per le opere eseguite ed il costo per l’eliminazione dei vizi ed i danni subiti, condannò la Santarelli al pagamento della minor somma di euro 11.469,36.

Proposta impugnazione da entrambe le parti , con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame proposto in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , dichiarò la nullità del contratto di appalto per essere i lavori commissionati eseguiti in totale difformità del titolo abilitativo edilizio e riformò, per vizio di ultrapetizione, la decisione appellata anche con riguardo alla condanna della convenuta al pagamento delle opere eseguite dall’impresa, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato domanda di pagamento del corrispettivo e non anche di restituzione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.

Per la cassazione di questa sentenza ha propostoricorso, con atto notificato il 28.

3. 2022, [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

L’unico motivo di ricorso denuncia falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere provveduto sulla domanda avanzata dall’appellante di pagamento dei lavori eseguiti, quale effetto restitutorio della pronuncia di nullità del contratto.

In particolare il ricorrente critica l’affermazione della Corte territoriale di non potere adottare alcuna conseguente pronuncia di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., in assenza R.G. n. 9406/2022.della relativa domanda, assumendo, in contrario , che il giudicante avrebbe dovuto interpretare la domanda in ragione del suo contenuto sostanziale, diretto al pagamento di una somma di denaro, non riferibile necessariamente ed esclusivamente alprezzo dei lavori eseguiti.

Il motivo è infondato.

Dall’esposizione dei fatti contenuta nello stesso ricorso risulta che l’odierno ricorrente aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, spiegando così domanda di adempimento contrattuale.

Al di là del vizio di ultrapetizione rilevato dalla Corte distrettuale rispetto alla sentenza di primo grado, che, dopo avere dichiarato risolto il contratto, aveva riconosciuto il credito dell’appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti e, operata la compensazione con i controcrediti della committente, condannato quest’ultima al pagamento della differenza, assorbente appare invero il rilievo che il giudice di secondo grado abbia dichiarato la nullità del contratto di appalto, così eliminando in radice il diritto della parte al pagamento del compenso, ormai rimasto privo di titolo.

Ne deriva che eventuali pretese dell’appaltatorein relazione alle opere eseguite, venuto meno con efficacia ex ante il titolo contrattuale, avrebbero dovuto fondarsi su richieste aventi natura indennitaria, le quali, trovando una causa diversa da quella dell’adempimento del contratto, avrebbero dovuto essere espressamente formulate.

In particolare, nel caso di nullità del contratto di appalto, l’appaltatore in relazione alle opere eseguite può solo agire per ingiustificato arricchimento della controparte, nei limiti in cui questa si è giovata della prestazione eseguita e della diminuzione patrimoniale subita ( Cass. n. 20884 del 2018).

Tale domanda, però, essendo diversa, per causa petendie petitum, rispetto a quella di adempimento, deve essere espressamente formulata dalla parte, anche in via subordinata( Cass. n. 22404 del 2018 ), non potendosi ritenere implicita o contenuta nella prima( Cass. n. 3058 del 2021; Cass. n. 18145 del 2022; Cass. n. 3496 del 1995; Cass. n. 6612 del 1992 ).

La soluzione accolta dalla Corte romana è pertanto corretta, anche se, relativamente alle eventuali pretese dell’appaltatore per le opere eseguite, il riferimento normativo esatto è all’art. 2041 cod. civ., non, come affermato dalla R.G. n. 9406/2022.sentenza impugnata, all’art. 2033, che invece ha riguardo alle ipotesi di pagamento indebito di somme di denaro ovvero di consegna non dovuta di cosa determinata ( art. 2037 ).

Sul punto tuttavia, essendo la soluzione accolta conforme a diritto, l’intervento di questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., va limitato alla correzione della motivazione nel senso sopra precisato.

In conclusione il ricorso è respinto.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura alle liti in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Rieti, [OSCURATO:PERSONA] n. 10/c. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti, via Contigliano n. 15. Controricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 6232/2021,pubblicata in data 27.9. 20 21 . Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 14. 2. 2023. R.G. n. 9406/2022.Fatti di causa e ragioni della decisione Nel 2008 [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 37.148,80, a titolo di corrispettivo dei lavori d i rifacimento del manto di copertura di un fabbricato. La convenuta si oppose alla domanda e chiese, in via riconvenzionale , che il contratto fosse dichiarato risolto per grave inadempimento della controparte, deducendo la mancata ultimazione dei lavori e la presenza di danni. Il Tribunale di Rieti, in accoglimento della domanda di parte convenuta, dichiarò la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e, operata la compensazione tra il credito di quest’ultimo per le opere eseguite ed il costo per l’eliminazione dei vizi ed i danni subiti, condannò la Santarelli al pagamento della minor somma di euro 11.469,36. Proposta impugnazione da entrambe le parti , con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma, accogliendo il gravame proposto in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , dichiarò la nullità del contratto di appalto per essere i lavori commissionati eseguiti in totale difformità del titolo abilitativo edilizio e riformò, per vizio di ultrapetizione, la decisione appellata anche con riguardo alla condanna della convenuta al pagamento delle opere eseguite dall’impresa, rilevando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato domanda di pagamento del corrispettivo e non anche di restituzione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Per la cassazione di questa sentenza ha propostoricorso, con atto notificato il 28. 3. 2022, [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. L’unico motivo di ricorso denuncia falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere provveduto sulla domanda avanzata dall’appellante di pagamento dei lavori eseguiti, quale effetto restitutorio della pronuncia di nullità del contratto. In particolare il ricorrente critica l’affermazione della Corte territoriale di non potere adottare alcuna conseguente pronuncia di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., in assenza R.G. n. 9406/2022.della relativa domanda, assumendo, in contrario , che il giudicante avrebbe dovuto interpretare la domanda in ragione del suo contenuto sostanziale, diretto al pagamento di una somma di denaro, non riferibile necessariamente ed esclusivamente alprezzo dei lavori eseguiti. Il motivo è infondato. Dall’esposizione dei fatti contenuta nello stesso ricorso risulta che l’odierno ricorrente aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite, spiegando così domanda di adempimento contrattuale. Al di là del vizio di ultrapetizione rilevato dalla Corte distrettuale rispetto alla sentenza di primo grado, che, dopo avere dichiarato risolto il contratto, aveva riconosciuto il credito dell’appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti e, operata la compensazione con i controcrediti della committente, condannato quest’ultima al pagamento della differenza, assorbente appare invero il rilievo che il giudice di secondo grado abbia dichiarato la nullità del contratto di appalto, così eliminando in radice il diritto della parte al pagamento del compenso, ormai rimasto privo di titolo. Ne deriva che eventuali pretese dell’appaltatorein relazione alle opere eseguite, venuto meno con efficacia ex ante il titolo contrattuale, avrebbero dovuto fondarsi su richieste aventi natura indennitaria, le quali, trovando una causa diversa da quella dell’adempimento del contratto, avrebbero dovuto essere espressamente formulate. In particolare, nel caso di nullità del contratto di appalto, l’appaltatore in relazione alle opere eseguite può solo agire per ingiustificato arricchimento della controparte, nei limiti in cui questa si è giovata della prestazione eseguita e della diminuzione patrimoniale subita ( Cass. n. 20884 del 2018). Tale domanda, però, essendo diversa, per causa petendie petitum, rispetto a quella di adempimento, deve essere espressamente formulata dalla parte, anche in via subordinata( Cass. n. 22404 del 2018 ), non potendosi ritenere implicita o contenuta nella prima( Cass. n. 3058 del 2021; Cass. n. 18145 del 2022; Cass. n. 3496 del 1995; Cass. n. 6612 del 1992 ). La soluzione accolta dalla Corte romana è pertanto corretta, anche se, relativamente alle eventuali pretese dell’appaltatore per le opere eseguite, il riferimento normativo esatto è all’art. 2041 cod. civ., non, come affermato dalla R.G. n. 9406/2022.sentenza impugnata, all’art. 2033, che invece ha riguardo alle ipotesi di pagamento indebito di somme di denaro ovvero di consegna non dovuta di cosa determinata ( art. 2037 ). Sul punto tuttavia, essendo la soluzione accolta conforme a diritto, l’intervento di questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., va limitato alla correzione della motivazione nel senso sopra precisato. In conclusione il ricorso è respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio
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