CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 00281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N> N. 121) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti (art. 116, comma 15, cod. strada) è inammissibile, perché contenente censure non c:onsentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. Il primo motivo è manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che la sentenza impugnata non è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e non riscontrandosi alcun error in procedendo nella emissione della stessa, peraltro neanche specificato da parte ricorrente. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata in punto di responsabilità, avendo disatteso le giustificazioni addotte dall'imputato in quanto ritenute prive di supporto probatorio, secondo una ponderata valutazione di merito incensurabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il