CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01527/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natoa [OSCURATO:PERSONA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi riportandosi alla requisi- toria scritta già depositata; ascoltati gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], i quali si riportano tuttiai motivi di ricorso depositati per i rispettivi assistiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, TRIMBOLI [OSCURATO:PERSONA] e BARBARO Giuseppe, emessa dal Tribunale di Palmi il 21/12/2020, per concorso in associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A) e quella di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro anche per due episodi di favoreggiamento personale (capi D ed F) e per uno di procurata inosservanza di pena (capo E). In particolare, gli imputati sono stati ritenuti colpevoli di aver partecipato all’associazione mafiosa denominata «’ndrangheta», precisamente alla cosca PIROMALLI, operante, come già giudiziariamente accertato in altri processi richiamati in rubrica, nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] e in zone limitrofe, ma anche nel resto dell’Italia e all’estero. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Teodoro è stato condannato per favoreggiamento personale di CREA Giuseppe e FERRARO Giuseppe, rispettivamente ai vertici della cosche “CREA” e “FERRARO-RACCOSTA”, per averli aiuta ti a sottrarsi all’esecuzione dei provvedimenti cautelari specificati in rubrica, nonché, il FERRARO, all’esecuzione del provvedimento giudiziario di cumulo n. 123/2010 emesso in data 8/6/2010 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena principale dell’ergastolo da espiare. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i menzionati imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, articolando due motivi. 2.1.1. Col primo si deduce la violazione degli artt. 416-biscod. pen. e 192 cod. proc. pen. con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché vizi di motivazione circa la sua ritenuta partecipazione alla cosca PIROMALLI. Tanto poiché: - dalle intercettazioni non emergevano rappor ti diretti tra l'imputato e gli attuali membri della cosca, essendosi i suoi contatti limitati ai soli e PIROMALLI Giuseppe cl. 45 e PIROMALLI Antonio cl. ’39, assolti da analoghe accuse in primo e secondo grado, e PIROMALLI Gioacchino, non coinvolto nel presente processo; - irrilevante era pertanto la sua conoscenza delle abitudini di PIROMALLI Gioacchino e PIROMALLI Antonio; - le frequentazioni , i contatti ed i fatti attribuitigli erano molto datati; - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano state generiche, anche sui tempi, de relatoe prive di riscontri individualizzanti.In definitiva, mancherebbe, secondo parte ricorrente, la dimostrazione di un suo ruolo attuale nella cosca PIROMALLI, avendogli la sentenza d’appello attribuito quello di “guardiano del territorio” non più in essere, come riscontrato dalla sua assoluzione da tutti i reati fine contestatigli. 2.1.2. Col secondo motivo, si censura l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, negate in base ai medesimi argomenti già utilizzati per valutare la gravità del reato ex art. 13 3 cod. pen., laddove le valutazioni avrebbero dovuto fondarsi su presupposti diversi. Si sarebbe, così, tralasciato di considerare elementi personali favorevoli, come l’età avanzata (89 anni), l’assenza di condanne precedenti, la marginalità dell'imputato rispetto all’attività del sodalizio mafioso odierno. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] Teodoro ha proposto due motivi di ricorso. 2.2.1. Col primo deduce la violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e 416-biscod. pen., nonché vizi di motivazione, essendosi disattesi i pacifici principi di cui alle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte “Mannino” e “Modaffari”, sul ruolo dinamico-funzionale a favore del sodalizio da cui desumere l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen.. Tale conclusione viene poggiata sui seguenti elementi: - nulla provava che gli atti preparatori dell’omicidio di ZITO Michele e l’aiuto ai latitanti,CREA Giuseppe e FERRARO Giuseppe, fosse ro avvenut i su ordine di PIROMALLI Antonio cl. 72, capo attuale della omonima cosca; - congetturale era pensare che i CREA non avrebbero riposto alcun affidamento sui [OSCURATO:PERSONA], nel delegar loro la cura della latitanza dei loro capi, se non fossero stati parte della cosca PIROMALLI; - sarebbe stata travisata l’intercetta zione n. 316 del 18/5/2016 tra DATO Rocco e GUERRISI Pasquale da cui era stato desunto il veto di PIROMALLI Antonio cl. 72 su possibili agguati ai danni di STANGANELLI Domenico; - contraddittorie erano state al riguardo le dichiarazioni di TRUNFIO Francesco, che aveva detto di aver dedotto tale veto da una conversazione nel carcere di [OSCURATO:PERSONA] tra GUERRISI Pasquale e TOMASELLI Gaetano e, successivamente, di averlo intuito dall’ordine di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro di lasciar perdere lo STANGANELLI e concentrarsi sullo ZITO;- inattendibile era il TRUNFIO, per l’astio nutrito a causa di uno schiaffo datogli da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per aver parlato solo a dibattimento dell’ordine di pedinare lo ZITO, dato da [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, per non aver saputo narrare episodi criminosi specifici in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, infine, in ragione della richiesta di rinvio a giudizio in data 8/2/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Angelo, allegata ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., per un danneggiamento ai danni di TOMASELLI Gaetano e porto d’arma da guerra in data 2/1/2016, che sconfesserebbe il detto collaboratore; - dirimenti sarebbero le assoluzioni del ricorrente dalle accuse per i reati di tentato omicidio e di associazione finalizzata al traffico di droga; - irrilevanti erano la sua vicinanza a GUERRISI Pasquale, le operazioni di bonifica da strumenti di intercettazione, il ruolo del padre del ricorrente, i rapporti stretti del ricorrente con le famiglie CREA ed ALVARO, la visita in ospedale a COMERCI Andrea, ferito da colpi di arma da fuoco il 24/6/2016; - nessun ruolo attivo aveva avuto l'imputato nel comporre vicende private tra paesani, dato comunque irrilevante ai fini dell’accusa; - irrilevante era pure la generica “vicinanza” della famiglia [OSCURATO:PERSONA] alla cosca PIROMALLI, riferita, per giunta, da tutti i collaboratori – eccetto che dal TRUNFIO, mosso da acredine – al solo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - neutra era la solidarietà manifestata dall'imputato al TRIMBOLI per l’attentato da questi subito, dovuta al solo fatto che i duefossero cugini. Parte ricorrente richiama, ancora, le parole di alcuni collaboratori di giustizia, quali [OSCURATO:PERSONA] Pietro, RUSSO Antonio, BELFIORE Marino e ZAPPIA Diego, limitatisi ad asserire che il ricorrente fosse vicino a GUERRISI Pasquale: mentre il collaboratore FONDACARO Marcello, che non aveva riconosciuto in foto il ricorrente, era stato smentito allorché aveva detto di averlo visto assieme a PIROMALLI Antonio negli anni 2012/2013, in cui quest’ultimoera detenuto. Ci si duole del diverso metro seguito dalla Corte d'appello nel valutare analoghe posizioni di altri imputati, per i quali la sola “vicinanza”, senza alcun contributo rilevante alla vita del sodalizio, aveva comportato la loro assoluzione. Il ricorrente lamenta, poi, la manifestaillogicità della condanna per i delitti di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena a favore di CREA Giuseppe e FERRARO Giuseppe, laddove ricollega tali fatti ai [OSCURATO:PERSONA] quali longa manusdei PIROMALLI: affermazione apodittica e smentita dallo stesso TRUNFIO, secondo cui v’erano antichi rapporti di amicizia tra i [OSCURATO:PERSONA] e i CREA, che spiegava l’aiuto dei primi a favore di CREA Giuseppe. Irrilevanti sarebbero al riguardo le parole intercettate di GUERRISI Pasquale,“noto chiacchierone”, laddove si lamentava con BARBARO Giuseppe di non essere stato informato da [OSCURATO:PERSONA] Teodoro dell’aiuto dato ai detti latitanti. Il verbale di Polizia che attestava la presenza di un camion, con a bordo [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, diretto a Maropati, ove, su un terreno di TRIMBOLI Giuseppe, erano poi stati trovati i detti latitanti, era stato, in realtà, travisato. Non era emerso, infatti, che nel bunkerin cui costoro erano nascosti vi fosse una porta-finestra simile a quella trasportata nell’occasione. [OSCURATO:PERSONA], sbrigativamente era stata ritenuta priva di rilievo, da parte del giudice d’appello, la costruzione di un edificio nei pressi dei detti luoghi, da parte di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, che ne giustificava la presenza in loco. 2.2.2. Si lamenta, col secondo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 62-bis, 81, comma 2, e 133 cod. pen., per non aver considerato, la sentenza d’appello, l’incensuratezza del ricorrente, mai neppure sottoposto ad alcuna misura di prevenzione, e le sue gravi condizioni di salute: essendosi la Corte limitata ad affermare la pregnante gravità dei fatti, che, di per sé, non escludeva la possibilità di concedere le attenuanti generiche. Anche l'entità della pena base e degli aumenti in continuazione era ritenuta eccessiva e priva di sufficiente motivazione. 2.3. TRIMBOLI [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte sulla base di tre motivi, in larga parte reiterativi delle medesime argomentazioni. 2.3.1. Col primo, si deduce la violazione degli artt. 416-biscod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e illogicità di motivazione. Si lamenta il travisamento della prova laddove si è affermata l’esistenza di un sottogruppo [OSCURATO:PERSONA] organico alla cosca PIROMALLI, non essendo emerso alcun elemento concreto atto a confermare che i [OSCURATO:PERSONA] agissero come longa manus dei PIROMALLI, né che sfruttassero la forza intimidatrice del gruppo maggiore. In particolare: - la famiglia [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata implicata in procedimenti che coinvolgevano direttamente anche la cosca PIROMALLI; - i racconti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riferivano a vecchie storie mai sfociate in procedimenti penalie prive di attualità; - alcuni degli episodi da cui era stata desunta l’organicità dei [OSCURATO:PERSONA] alla cosca PIROMALLI – quali il tentato omici dio dello ZITO e l’associazione volta al traffico di stupefacenti –erano sconfessati dall’assoluzione pronunciata per tali reati, mentre altri – quale l’affermazione che i CREA non avrebbero riposto alcun affidamento sui [OSCURATO:PERSONA], se costoro non avessero fatto parte della più blasonata famiglia PIROMALLI –erano congetturali ed inidonei allo scopo. 2.3.2. Col secondo motivo si sostiene il travisamento della prova e l’illogicità della motivazione, laddove la stessa non avev a considerato l’assoluzione del TRIMBOLI dai reati di cui ai capi I) ed L) e l’irrilevanza probatoria della gestione dei detti latitanti. Anzitutto, il contributo alla vita dell’associazione del ricorrente sarebbe stato desumibile, per gli inquirenti, dalla gestione associata del traffico internazionale di cocaina anche per conto della cosca PIROMALLI, che avrebbe spiegato anche l’attentato subito dal ricorrente il 3/1/2016, per un contrasto insorto con le fazioni di Rosarno, a causa di una partita di droganon consegnata. Sennonché, con l’assoluzione dai reati di cui ai capi L) – associazione finalizzata al traffico di cocaina – ed I) – tentato omicidio a i danni di ZITO Michele, in risposta all’attentato subito dal TRIMBOLI –cadevano, secondo parte ricorrente, i detti elementi. Quanto alla prima accusa, di cui al capo L),era residuata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per un’ipotesi di reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990: ipotesi che, basata sulle dichiarazioni discordanti e non riscontrate dei fratelli FEMIA, collaboratori di giustizia, costituiva mero indizio. L’assoluzione dal tentato omicidio di cui al capo I) faceva, invece, venir meno la prova della solidarietà ritorsiva della cosca nei confronti dell’associato. La condanna riportata in altro procedimento per il favoreggiamento e la procurata inosservanza di pena a beneficio di CREA Giuseppe e FERRARO Giuseppe, appartenenti a consorterie diverse, non provava che tanto fosse avvenuto per conto della coscaPIROMALLI. 2.3.3. Col terzo motivo si deduce manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietàdella motivazione. Si torna a sostenere che le prove acquisite non dimostrassero la colpevolezza del TRIMBOLI con certezza oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, si rimarca l’illogicità della sentenza perché: - nel corso della lunga indagine denomin ata: “Spazio di libertà”, mai si era ritenuto il coinvolgimento di interessi della famiglia PIROMALLI, tant’è che era stata ipotizzata l’appartenenza del TRIMBOLI alla cosca CREA; - l’assoluzione per associazione finalizzat a al traffico di sostanze stupefacenti era stata giustificata dal giudice di prime cure, oltre che per l’assenza di elementi atti a sostenere l’accusa,per le “conclamate inverosimiglianze delle dichiarazioni offerte da alcuni collaboratori (TRUNFIO e FURFARO)”; - le assunte “marginali imprec isioni” dei fratelli FEMIA erano invece rilevanti, non avendo essi fatto luce circa l’epoca dei fatti narrati, la quantità, il prezzo, la provenienza e la nave di trasporto dello stupefacente, il nome dei finanziatori ed il metodo di pagamento, ed ancora su chi si fosse occupato e in che modo del recupero della droga a casa del TRIMBOLI e, infine, sulle ragioni del cambio degli assegni. 2.4. Anche BARBARO Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione. 2.4.1. Col primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 604, comma 5- bis, e 420-bis cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in materia di dichiarazione di assenza e di diritto di partecipazione al processo dell’imputato. Ciò in quanto il BARBARO, “contrariamente a quanto è dato di leggere sul verbale dell’udienza tenutasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, pur presente in videoconferenza dalle ore 10.28 alle ore 10.38, allorché il Tribunale si era ritirato in ca mera di consiglio, al momento del ripristino pomeridiano del videocollegamento non aveva potuto partecipare alla lettura del dispositivo, suo malgrado, per esser stato sottoposto a regime di quarantena obbligatoria. Tanto, non emerso nel corso dell’udienza, era stato fortuitamente verificato dal difensore che, “ad avvenuta lettura del dispositivo”, “nell’ovvio intento di congedarsi con ortodossia dall’imputato appena condannato”, aveva contattato “l'operatore connesso dal Carcere di Bologna, chiedendo di parlare con l'imputato”, sentendosi rispondere che il BARBARO, in ragione di quanto detto, non aveva potuto raggiungere la postazione di collegamento: circostanza confermata da un’attestazione rilasciata dal Carcere di Bologna. Pertanto, il ricorrente era stato “involontariamente assente” e il Tribunale, pur “informato di tale evenienza”, a verbale aveva dato “atto della presenza dell’imputato alla ripresa delle attività dibattimentali”, procedendo oltre, determinando l’eccepita nullità sia della sentenza di primo grado ch e di quella d’appello, che avevanodisatteso la richiesta volta a dichiararne l’assenza . Si sarebbe dovuto procedere, secondo parte ricorrente, a norma dell’art. 420-tercod. proc. pen., ossia al rinvio dell'udienza e alla rinnovazione dell'avviso all'imputato per assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento: con nullità rilevabile ai sensi del comma 5-bisdell’art. 604 cod. proc. pen. In modo errato la Corte d'appello aveva dato atto dell’assenza di qualsivoglia pregiudizio in capo all'imputato, che, al più, secondo detta Corte, avrebbe potuto incidere solo sulla decorrenza dei termini per proporre impugnazione. 2.4.2. Col secondo motivo il BARBARO lamenta la violazione dell’art. 416- biscod. pen. e vizi di motivazione. Assume che con motivazione apparente e travisante la Corte d'appello avrebbe omesso di dare risposta alle censure di cui agli appelli e alla principale criticità stigmatizzata nei gravami alla sentenza di primo grado , ovver o all’assenza di elementi atti a provare che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] – di natura familiare, e non associativa – fosse affiliato, in modo formale, alla cosca PIROMALLI: la quale, per la sua spiccata connotazione verticistica (rimarcata dagli stessi giudici), avrebbe richiesto un “battesimo” ed il conferimento di una “carica” o “dote”, per l’inserimento al suo interno. Né esisteva prova in ordine alla volontà consapevole del BARBARO di aderire alla menzionata cosca e al suo progetto criminale collettivo o al lo svolgimento di rituali di affiliazione o all’accettazione di regole condivise, non avendo egli avuto contatti che esulassero lo stretto rapporto familiare. Travisate sarebbero state le parole del TRUNFIO, che era stato chiaro nel riferire di non sapere di alcuna formale affiliazione alla cosca PIROMALLI da parte del ricorrente e di “doti” conferite a lui o ad altri coimputati, essendosi egli semplicemente messo “a disposizione” della famiglia [OSCURATO:PERSONA] solo per i menzionati legami parentali. La stessa sentenza d’appello aveva contraddittoriamente omesso di indicare BARBARO Giuseppe tra i diretti subordinati di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro o tra i suoi sodali in relazione al traffico degli stupefacenti, precisando invece che fosse GUERRISI Pasquale ad essere incaricato dal MAZZAFERR O di risolvere le questioni di maggiore importanza, quali la preparazione dell’omicidio di ZITO Michele e la “bonifica” dei luoghi di incontro. Ed aveva riconosciuto il BARBARO estraneo al favoreggiamento della latitanza di CREA Giuseppe e di FERRARO Giuseppe, omettendo, ancora, di indicare contatti dell’imputato con alcuno dei PIROMALLI. Ma soprattutto, a dispetto della formale contestazione, cui era estranea la verifica dell’esistenza della “cosca [OSCURATO:PERSONA]”, quale articolazione della cosca PIROMALLI, la sentenza d’appello aveva riconosciuto alla prima margini di autonomia rispetto alla seconda. Si assume, ancora, che l’assenza di contributi essenziali alla vita del clan PIROMALLI, di cui la Corte d'appello genericamente parlava, non avrebbepotuto esser colmata, inglobando al suo interno il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello aveva omesso di rispondere alle deduzioni difensive secondo cui il BARBARO non aveva mai contribuito a realizzare le finalità del clan, non aveva mai partecipato a riunioni operative, non aveva frequentato la masseria dei [OSCURATO:PERSONA], centro operativo della cosca, e, infine, non era mai stato coinvolto in azioni operative e/o in reati fine. Senza risposta era rimasta anche l’affermazione difensiva secondo cui sia il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] che il colonnello CENTOLA avevano escluso la presenza dell’imputato nei locali dell’azienda di GUERRISI Pasquale e, il primo, aveva escluso anche che il BARBARO avesse la disponibilità di strumentazione idonea all’attività di bonifica: laddove, con salto logico evidente, la Corte d'appello aveva ritenuto sufficienti, al riguardo, le conversazioni intercettate del 29/1/2016 e 7/2/2016 nel corso delle quali il BARBARO aveva riferito all’amico GUERRISI –a cui era legato da rapporti di lavoro,nel settore dei conglomerati cementizi – una serie di nozioni tecniche a lui note. [OSCURATO:PERSONA], tali colloqui si collocavano in un momento in cui, secondo le sentenze di merito, il GUERRISI si stava occupando di bonificare i luoghi da lui stesso frequentati: sicché non era dato comprendere in che modo il BARBARO, coadiuvandolo in ciò,avesse potuto aiutare il sodalizio, anziché l’amico. Per giunta, sulla base di analoghi argomenti – ovvero la sua competenza nel campo della videosorveglianza –era stato contraddittoriamente assolto DATO Rocco. Travisate sarebbero anche due conversazioni del 6 e 20/6/2016, tra il GUERRISI ed il BARBARO. In realtà, si era trattato dello sfogo reiterato del GUERRISI per la mancata comunicazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, di alcuni “rilevanti eventi nell’ottica associativa”: sfogo a cui il BARBARO aveva, però, risposto dicendo di non volerne saper nulla e di voler solo lavorare. Peraltro, proprio la mancata partecipazione ad eventi rilevanti per la cosca – qual era favorire la latitanza di importanti figure criminali – avrebbe dovuto far concludere necessariamente per l’estraneità dei colloquianti alla medesima cosca. Travisate erano state anche le parole del colonnello CENTOLA, per il quale il ricorrente non si era mai recato alla masseria dei [OSCURATO:PERSONA], laddove si sarebbero tenute le riunioni strategiche del sodalizio. Ed ancora, secondo parte ricorrente, seppure l’idea di porre in essere un omicidio, per rispondere all’attentato subito dal TRIMBOLI, potesse teoricamente rilevare al fine di ritenere il reato associativo, nonostante la stessa non avesse integrato i minimi requisiti per configurare un tentativo punibile, ciò avrebbe richiesto qualcosa di più concreto, a maggior ragione considerato il decorso di molti mesi dall’attentato al TRIMBOLI: laddove nulla di concreto era emerso in merito. La disponibilità del BARBARO a favore dei [OSCURATO:PERSONA] rientrava, dunque, in una dinamica familiare piuttosto che associativa, non potendo parlarsi di un concreto e visibile contributo reso dal partecipe alla vita dell’organizzazione criminosa, men che meno di quella denominata “cosca PIROMALLI”. 2.4.3. Col terzo motivo, infine, la difesa del BARBARO lamenta vizi di motivazione circala mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risultando, a suo dire,chiara la matrice familiare e la marginalità delle condotte dallo stesso realizzate, esclusivamente nell’ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, inammissibililaddove mirano ad una nuova valutazione del le risultanze istruttorie ed infondati sulle questioni di diritto sollevate, va nno rigettati. 2. È noto che sia radicalmente inammissibile ogni censura che si risolva in doglianze in fatto che sottopongano al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibiliex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., con limiti non aggirabili, ovviamente, col mero richiamo di violazioni normative o della violazione della lettera c) della medesima norma, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04): salvo non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per esser la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01): tanto più nel caso di decisioni di merito conformi, che, come noto, si saldano tra loro in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01). In estrema ed efficace sintesi, «la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02), essendo, per contro, «inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747-01; così pure Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965-01). Nella specie, fuori dai detti limiti, si contrappongono una diversa e parcellizzata lettura delle prove, nonché l’esasperazione di ipotetiche e, comunque, poco significative – rispetto al complesso motivazionale di cui alle dette sentenze di merito –incongruenze. Trattasi di una non consentita, in questa sede, istanza di rivalutazione del materiale probatoriofinalizzata a una rivisitazione del giudizio di merito con cui, in modo razionale ed esaustivo la Corte d'appello ha dato correttamente conto delle condanne emesse. È evidente che si esuli, dunque, dal travisamento della prova, che consta dell’utilizzazione, da parte del giudice del merito, di un'informazione inesistente nel materiale processuale o dell’omessa valutazione di una prova ex se decisiva (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777-01). Peraltro, è noto che: «Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioniper cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085-01; confronta, negli stessi termini: Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035-01). È necessario, dunque, che l’assunta utilizzazione di un'informazione inesistente o l’omessa valutazione della prova esistente siano decisive al fine di sovvertire l'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Rv. 280117-01). Nella specie, si ripete, i ricorrenti, per lo più sulla base di prove parzialmente trascritte, si limitano ad allegare una diversa interpretazione del compendio probatorio, senza indicare alcunché sulla certa verità degli elementi addotti ed asseritamente travisati, rispetto a quelli valorizzati in sede di merito: chiedendo una difforme valutazione del materiale istruttorio inibita in questa sede. 3. In diritto, poi, quanto alle chiamate in correità, da parte dei collaboratori di giustizia, ed ai reati associativi, in particolare di stampo mafioso, è opportuno richiamare alcuni principi sulla cui base la Corte ha ritenuto infondate le doglianze prospettate dai ricorrenti. Anzitutto, iriscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi dato probatorio, sia rappresentativo che logico, indipendente da essa e anche da altre autonome chiamate, che abbiano valenza individualizzante, ovvero riguardino il fatto reato e la sua riferibilità all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Rv. 235800-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01). Ne consegue che le convergenti affermazioni dei collaboratori di giustizia, non adeguatamente contrastate nella loro credibilità – inidonee essendo le generiche contestazioni prive di indicazioni di gravi contraddizioni o aporie (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione) – e comunque ritenute attendibilidal giudice del merito con valutazione immune d a manifeste illogicità (sulla base dei noti parametri indicati, ad esempio, da Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Rv. 274149-02), sono già per sé sufficienti a dar prova dei fatti in essenarrati. In particolare, quanto ai reati associativi, posto che il thema decidendum riguarda la stabile partecipazione al sodalizio, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (così ancora Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01).A maggior ragione, riscontri esterni individualizzanti idonei, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a conferire alla chiamata in correità valore di prova del delitto di associazione mafiosa – che per sua natura si alimenta di relazioni tra gli associati finalizzate a realizzare il programma associativo – sono non solo, com’è ovvio, il concorso del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, ma anche le reiterate frequentazioni con esponenti di spicco del gruppo criminale, da cui emerga la messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418-01; Sez. 2, n. 51694 del 02/11/2023, Rv. 285623-01): atteso che, attraverso tali condotte, non altrimenti giustificate, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico assunto dal singolo nel gruppo criminale e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01). E così pure idoneo indizio di appartenenza al sodalizio criminale è la conoscenza della struttura organizzativa delle cosche, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché la partecipazione ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv. 279597-02): non dovendo la stessa «legarsi esclusivamente alla successiva - e, a volte, solo eventuale - "chiamata" per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria» (ancora Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01, in motivazione). È stato chiarito, ancora,che la remota adesione al sodalizio, evidenziata da un collaboratore di giustizia, può essere logicamente attualizzata e riscontrata dalla prova della recente contiguità o partecipazione alle attività tipiche di questo, desumibile, ad esempio, anche solo da una significativa conversazione (nuovamenteSez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione). Infine, è stato altresì logicamente evidenziato come persino dalle intercettazioni fra terzi –scontato essendo il rilevante valore probatorio di quelle riguardanti direttamente l’accusato – possano emergere prove dirette di colpevolezza, senza necessità di riscontri, sempre che siano interpretate secondo logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150-04). 4.1. Alla luce dei detti principi, il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2.1.1. In sintesi, col primo motivo lo stesso deduce la violazione degli artt. 416-biscod. pen. e 192 cod. proc. pen. per essere stata emessa condanna per associazione mafiosa alla cosca PIROMALLI in carenza di prove in tal senso, per le ragioni sopra riassunte ovvero, in definitiva, per essere i contatti e i fatti attribuitigli datati e comunque inerenti membri di detta famiglia non appartenenti alla cosca. Tuttavia, come detto, la Corte d'appello, anche richiamando – correttamente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionata – la conforme, sul punto, sentenza di primo grado, ha dato congruamente conto delle logiche ragioni per le quali è pervenuta a difforme conclusione. Dimostrativi della piena adesione del ricorrent e alla cosca sono stati ritenuti, dal giudice d’appello, i seguenti elementi, su cui parte ricorrente o non si confronta o comunque lo fa in modo inammissibile, chiedendo a questa Corte una mera ri valutazione del materiale istruttorio , senza allegare manife ste illogicità o vuoti motivazionali di sorta, men che meno travisamenti decisivi. In particolare, la Corte d'appello – preme sso c h e la masseria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse stata “oggetto di continuo monitoraggio, poiché ritenuto luogo di riunione dei vari accoliti, come dimostrato dai molteplici accessi di elementi di spicco della criminalità organizzata gioiese e non”e come fossero emersi strettissimi e confidenzialirapporti tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e D’ELIA [OSCURATO:PERSONA], di cui la sentenza rievoca, citando anche alcune sue intercettazioni, la storica vicinanza al clan PIROMALLI – ripercorre (da pagina 150 e seguenti) una serie di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori di giustizia dalle quali, in modo del tutto logico, desume, poi,che la remota ( e non contestata) appartenenza al menzionato clan , da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], trovasse recenti riscontri. E logiche appaiono le conseguenti valutazioni della Corte territoriale sui menzionati elementi istruttori, nel rigettare i motivi di gravame di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], laddove richiama (a pagina 204 e seguenti): - le plurime affermazioni del medesimo imputato sulle sue gesta criminali nella cosca PIROMALLI; - l’attualità delle sue conoscenze e dei suoi rapporti con taluni appartenenti alla famiglia PIROMALLI; - la “ straordinaria convergenz a delle parole dei collaboratori sul la radicata appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla cosca PIROMALLI ”, per giunta ulteriormente confermate, con riferimento ad alcuni episodi specifici espressamente menzionati in sentenza, dalle intercettazioni; - la già detta rilevanza , in particolare, del narrato del TRUNFIO , la cui attendibilità, confermata dalle intercettazioni a carico del medesimo imputato, è ben spiegata dalla Corte d'appello; - l’avere continuato il ricorrente , sempre per quanto rilevabile dalle intercettazioni, a svolgereil suo ruolo di vera e propria “autorità” a cui i concittadini si rivolgevano per la “soluzione”di svariate problematiche; - la non determinante rilevanza del l’assoluzione del medesimo ricorrente dai singoli reati fine contestati, be n potendo il suo contributo essersi estrinsecatoanche solo in condotte , seppur non penalmente rilevanti, idonee al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio, quale può considerarsi il ruolo di “guardiano del territorio”, “attuato con continuità sino ai giorni nostri”, “una delle manifestazioni più tipiche de ll’ agere mafioso e sicuramente idonea ad accrescere la forza del sodalizio, tenuto conto che in tal modo la comunità intera riconosce nei loro esponenti i soggetti in grado di fornire risposte concr ete e molto più celeri rispetto alle singole Istituzioni” (pagina 207 sentenza d’appello). Trattasi di affermazioni non solo prive di illogicità, men che meno manifeste, o contraddizioni, ma del tutto conformi aisopra menzionati principi di diritto. Orbene, per quanto anzidetto in diritto , correttamente, dalle plurime chiamate in correità e dalle numerose intercettazioni, la sentenza d’appello ha tratto conferma del permanente ruolo , in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , di riferimento per i sodali, ma anche per i semplici cittadini che avevano problemi da risolvere, per lo più di natura civile, e su cui la stessa sentenza d’appello si dilunga per ben 20 pagine (da pagina 176 a pagina 196): dando atto del riconoscimento di detto autorevole ruolo pure da parte di e sponenti delle altre cosche. La Corte d'appello rammenta, infatti,l’invito, nel 2016, da parte di CREA Domenico classe ’87 per il suo matrimonio, fatto all'imputato “in quanto rappresentante della famiglia PIROMALLI sul territorio”(seppur poi declinato dal medesimoper la preoccupazione di subire controlli o essere fotografato); come pure l’andirivieni dalla masseria del ricorrente di vari esponenti di famiglie malavitose, tra cui i TORNESE, cugini dei CREA, il 5/7/2016, giorno dell’esecuzione delle misure cautelari nel procedimento:“Spazio di libertà” ( col [OSCURATO:PERSONA] che raccomandava ai suoi interlocutori di portare i “vestiti” a coloro i quali erano sfuggiti alla cattura). Ed ancora, sempre in modo corretto la Corte d'appello ha tratto ennesima conferma del menzionato ruolo dai suoi reiterati inviti agli interlocutori alla prudenza, per paura delle intercettazioni da parte delle Forze dell’ordine. Sulla base di tutti i qui sintetizzati elementi, su cui la Corte d'appello si dilunga non poco, la stessa è logicamente pervenuta alla conferma della validità del quadro accusatorio. Talevalutazione è scevr a da vizi di sorta o errori di diritto e rende logica la conclusione secondo cui, “proprio grazie ad uomini del calibro di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e alla sua devozione alla causa mafiosa ”, “ la cosca PIROMALLl continuava a far sentire costantemente la propria presenza sul territorio, nonostante le varie vicende giudiziarie l’avevano costretta a vivere nell’ombra” (pagina 208 sentenza d’appello): così evidenziandocome l'imputato non avesse mai reciso il suo legame con la coscaPIROMALLI, pacificamente emerso, per il passato, anche mediante la rievocazione di remoti e gravi delitti (tra cui vari omicidi), proprio nelle parole dello stesso ricorrente. 4.1.2. Infondataè pure l’assunta erronea applicazione dell’art. 62 - bis cod. pen., adducendosiun vizio di motivazione che si traduce nella ri chie sta a questa Corte di una rivalutazione di merito. Sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, bensì aderente ai criteri legali, in primisquelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549- 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01), congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezza dell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guamieri, Rv. 283489-01). Secondo la Corte d'appello, “malgrado la sua età avanzata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonsolo dimostrava tutt’ora un fortissimo sentire mafioso (rievocando con nostalgia i tempi passati con i PIROMALLI e ricordando con orgoglio le proprie gesta criminali), ma pure non mancava ancor oggi di esercitare il proprio e indiscussopotere criminale intervenendo per la soluzione delle controversie più disparate, mantenendo solide alleanze con esponenti di altre consorterie e, infine, dispensando consigli alle giovani leve sulle prudenze da adottare per eludere le investigazioni”(pagina 478). In tal modo, la sentenza d’appello ha correttamente evidenziato l’irrilevanza dell’incensuratezza dell'imputato, la gravità dei fatti, l’intensità del dolo, senza alcun profilo di manifesta illogicità o altro vizio motivazionalee senza alcuna violazione di legge. Al riguardo, ancora, la sentenza si conforma a l principio secondo cui i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. possono essere valorizzati contestualmente sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem": e, dunque, anche per determinare la pena base da cui partire e per negare le circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904-03; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv.264378-01; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Rv. 257425-01; Sez. 3, Sentenza n. 42493 del 28/9/2023, non massimata). 4.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro è anch’esso infondato. 4.2.1.La sentenza d’appello, in modo logico e privo di contraddizioni, alle pagine 357-360 ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] Teodoro colpevole dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di due episodi di favoreggiamento personale e uno di procurata inosservanza di pena. Ha, pertanto, disatteso tutti i rilievi circa l’assenza di un serio collegamento tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e la cosca PIROMALLl richiamando le motivazioni relative alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, i molteplici dialoghi in cui costui aveva rievocato la vicinanza al clan PIROMALLl e le convergenti dichiarazioni rese, al riguardo, dai collaboratori di giustizia, secondo cui la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era al serviziodella detta cosca. Ha logicamente ritenuto ir rileva nte il mancato coinvolgim e nto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro nei pregressi procedimenti che avevano interessato la famiglia PIROMALLl, a fronte de l solido quadro probatorio emergente nel presente giudizio. Ha richiamato, ancora, in modo congruo, al fine di confermare la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro a PIROMALLl Antonio cl. 72, la assidua frequentazione dell'imputato tanto di GUERRISI Pasquale che di SCIACCA Francesco, uomini fidati del giovane boss, operativi sul versante criminale e di cui si serviva per veicolare informazioni, come dimostrato da un dialogo richiamato dalla medesima sentenza. A fronte deisaldi ed attuali legami esistenti tra le d ue famiglie, la sentenza d’appello ha correttamente rammentato come l’accusa mirasse a dimostrare l’appartenenza degli imputati alla consorteria mafiosa dei PIROMALLI e non l’esistenza di un sottogruppo legato alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Ed ancora, la Corte d'appello ha logicamente richiamato i margini di autonomia di cui i [OSCURATO:PERSONA] godevano al fine di esercitare lo stringente controllo del territorio quale longa manus dei PIROMALLI, nonché la circostanza che non fosse neppure vera l’affermazione della difesa sulla totale assenza del coinvolgimento dei PIROMALLI nei due episodiritenuti maggiormente significativi a carico di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, ovvero l’ausilio allalatitanza di CREA Giuseppe e FERRARO Giuseppe e gli atti diretti ad uccidere ZITO Michele. Secondo il giudice d’appello, infatti, solo l’appartenenza al blasonato clan PIROMALLI avrebbe potuto giustificare la vicinanza e l’affidamento dei membri del clan CREA alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], laddove, poi, il proposito di uccidere ZITO Michele, manifestato da [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, tro vava spiegazione nell e “cointeressenze illecite che i PIROMALLI avevano in merito allaspartizione dei proventi derivanti dal traffico distupefacenti ” (pagina 358 sentenza d’appello ) : laddove, per giunta, evidente era , sempre a dire della Corte territoriale, il coinvolgimento al riguardo di tale cosca , essendo stato proprio PIROMALLI Antonio cl. 72 a porre il veto su agguati ai danni di STANGANELLI Domenico , come dichiarato dal collaboratore di giustizia TRUNFIO Francesco e confermato anche dal tenore di una intercettazione (di cui al progr. 316 del 18/5/2016). Infine, la Corte d'appello ha ritenuto la credibilità del TRUNFIO e degli altri collaboratori di giustizia, superandoi rilievi relativi all’asserita loro genericità e d inattendibilità, sia per la convergenza del loro narrato , sia per i l tenore delle plurime intercettazioni richiamate nella medesima sentenza , confermative di detto narrato: ancora una volta con valutazione non censurata da illogicità di sorta, men che meno manifeste e decisive, ma con doglianze miranti al mero rinnovo di valutazione della credibilità dei dichiaranti o dei fatti da costoro riferiti, operazione, per quanto sopra evidenziato in diritto, inammissibile in questa sede. Circa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro in ordine ai capi D),E) ed F), sempre in maniera niente del tutto logica la sentenza d’appello rammenta come le dichiarazioni intercettate di GUERRISI Pasquale non fossero da considerarsi false per il sol fatto che costui fosse alquanto loquace: per contro, si rammenta che le sue parole fossero “emerse genuinamente nel corso dell’attività tecnica” e proma na ssero “ da soggetto certamente addentrato nel circuito associativo, oltre che fortemente vicino aMAZZAFERRO Teodoro”, che non aveva alcuna ragione di calunniarecostui o narrare circostanze non vere ai suoi danni. Sempre in modo ineccepibile, sotto il profilo logico, la sentenza d’appello valorizza il contegno dell’interlocutore del GUERRISI, ovvero BARBARO Giuseppe, niente affatto stupito delle lamentele del primo sulla reticenza di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro circa l’aiuto da lui dato ai latitanti, nonché l’irrilevanza dell’errore sulla durata dal favoreggiamento commesso dal medesimo GUERRISI – che aveva parlato di cinque anni, in luogo di pochi me si – spiegabile proprio per l’ignoranza dei dettagli del fatto, daparte del GUERRISI, a causa del riserbo d e ll’imputato. La Corte d'appello reputa, logicamente, irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] attribuisse la cattura dei due boss a leggerezz e de i fi ancheggiatori (come da intercettazione progr. 983 del 29/6/2016), ciò che non provava l’estraneità di suo figlio, tanto più che i latitanti erano stati protetti da una fitta rete di fiancheggiatori, come desumibi le dal p rocedimento denominato: “ Spazio di Libertà”, a cui l'imputato era rimasto estraneo proprio perché la prova del suo coinvolgimentonell’ausilio dato ai latitanti si era manifestata soltanto grazie alle propalazioni del GUERRISI. Si richiamano, poi, a logico riscontro ulteriore delle accuse, l a vicinanza della famiglia CREA di Rizziconi all'imputato, dimostrata dagli accessi di CREA Antonio cl. 87 e dalle visite dei membri della famiglia TORNESE al la masseria [OSCURATO:PERSONA], proprio dopo gli arresti nell’ambito del detto procedimento “Spazio di Libertà”, nonché le preoccupazioni che in essofosse coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA] Teodoro,manifestate da MINNITI Vittorio e dai vari avventori della masseria il giorno degli arresti, nonché l’accertata presenza dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei pressi del bunkerche ospitava i latitanti. In modo, ancora, niente affatto illogico, poi, la sentenza d’appello rimarca come il fatto che [OSCURATO:PERSONA] Teodoro si trovasse in loco per ragioni lavorative non fosse incompatibile con l’aiuto fornito ai latitanti: ovvero che semplicemente non smentisse i detti molteplici e gravi dati accusatori a suo carico. È del tutto conforme a logica, infine, la ritenuta irrilevanza delle assoluzioni daidelitti di tentato omicidio e di associazione volta al narcotraffico. Anzi, in modo per nulla viziato da illogicità, e conforme ai suddetti principi di diritto, la Corte d'appello ricorda (a pagina 336 della sentenza impugnata) come TRUNFIO Francesco avesse attribuito a [OSCURATO:PERSONA] Teodoro un ruolo di primo piano nellaprogrammazione dell’uccisione di ZITO Michele e come le sue parole fossero del tutto credibili in ragione delle varie attività riscontrate dalle intercettazioni e consistite in appostamenti, sopralluoghi, pedinamenti volti ad organizzare il delitto, meglio descritti – a suo stesso dire – nella parte di sentenza dedicata ai fratelli BARBARO. Sicché, correttamente il giudice di secondo grado ha valorizzato tali dati e l’agire al fine di tutelarel’associazione, da parte dei correi, seppure, ai fini dell’accusa di tentato omicidio, tali attività erano state ritenute troppo prodromiche per esser ritenute punibili. Trattasi, in definitiva, di valutazioni tipicamente di merito assolutamente logiche, non oggetto di censure che le smentiscano in modo inconfutabil e (secondo la giurisprudenza sopra richiamata), bensì solo di una diversa lettura delle prove, che non è, però, possibile chiedere di operare in sede di legittimità. 4.2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della violazione degli artt. 62-bis, 81, comma 2, e 133 cod. pen., per non aver considerato, nella determinazione degli aumenti di pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,l’incensuratezza del ricorrente, mai neppure sottoposto ad alcuna misura di prevenzione, e le sue gravi condizioni di salute, è infondato. Come già detto, sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il quale basterebbe l'assenza di elementi di segno positivo, tra cui non rileva più, ex art. 62 - bis , comma 3, cod. pen., l'incensuratezza dell'imputato: qui, dunque, inutilmente richiamata. Orbene, nella specie il giudice d’appello ha ritenuto i singoli aumenti in continuazione congrui rispetto all’oggettiva gravità dei fatti, relativi alla cura della latitanza di boss mafiosidall’elevato calibro criminale, denotante l’indubbia pericolosità dell'imputato e il suo “forte sentire mafioso”, nonché la sua “personalità estremamente pericolosa e senza scrupoli”, trattandosi di soggetto dal riconosciuto “grande rilievo criminale” (pagina 479). La Corte d'appello evidenzia poi che anche solo l’ideazione dell’omicidio di ZITO Michele e il successivo approntamento di tutte le relative attività prodromiche confermava la valutazione che si fosse in presenza di “condotta talmente scellerata” da non esser meritevole di alcun trattamento premiale. In tal modo, la sentenza d’appello ha fatto corretta applicazione del suo potere decisionale al riguardo, rendendo una motivazione priva di vizio alcuno. 4.3. Anche il ricorso del TRIMBOLI va disatteso. 4.3.1. Come detto, i tre motivi in larga parte reiterano le medesime argomentazionie, dunque, possono essere trattati congiuntamente. In estrema sintesi, secondo parte ricorrente non vi sarebbero elementi che colleghino la famiglia [OSCURATO:PERSONA] al clan PIROMALLI e inidonei allo scopo sarebbero i delitti (tentato omicidio dello ZITO ed associazione finalizzata al narcotraffico) per cui v’era stata assol uzione , nonché l a cura della latitanza di CREA Giuseppe e FERRARO Giuseppe:essendo, infine , generic he le accuse dei fratelli FEMIA sul suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti. Al riguardo, la Corte d'appello ha fornito congrua e niente affatto illogica motivazionealle pagine 381 e seguenti. Quanto alle doglianze relative all’assenza di prova dell’effettiva esistenza ed operatività della cosca mafiosa ed alla attendibilità di TRUNFIO Francesco , la Corte d'appello ha, congruamente, richiamato le argomentazioni già esposte , su tali questioni,in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro , evidenziando la particolare credibilità del TRUNFIO in quanto già stretto collabora tore sia di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro che del TRIMBOLI. La sentenza impugnata ha, poi, correttamente valorizzato gli elementi emersi in relazione ai menzionati reati di tentato omicidio e narcotraffico, evidenziando che, purrisultando assolto l'imputato da tali accuse per l’assenza di elementi in grado di dimostrare un’attività associativa dedita al traffico internazionale di stupefacenti e per il mancato superamento della soglia d i punibilità in relazione al tentativo d’omicidio, c ionondimeno erano emersi l’interesse del clan PIROMALLI nel settore del traffico di stupefacenti, affermato da FURFARO Arcangelo, ed il collegamento degli odierni ricorrenti a tale clan e a detta attività, desumibile proprio dalle vicende sottese all’attentato subito proprio dal TRIMBOLI ed alla ritorsione da porre in essere ai danni dello ZITO. Al riguardo, secondo il logico argomentare della sentenza d’appello, il collegamento dell’attentato al TRIMBOLI con quello subito dal TOMASELLI era desumibile dall’utilizzo della medesima a rma ne i due episodi , dalla loro strettissima vicinanza temporale, dalle loro evidenti analogie e, soprattutto, dal fatto che gli stessi sodali vicini al TRIMBOLI avevano sin dall’inizio ritenuto i due episodi collegati. Ed ancora, sempre in modo del tutto lineare, la sentenza d’appello rimarca che proprio il dialogo estrapolato dal procedimento “Vulcano” – da cui si ricava va che il PATAFFIO si fosse reso responsabile d ell’attentato al TRIMBOLIper fare un favore a “gente di Rosarn o ” – dimostra sse ancor di più la riconducibilità dell’evento al traffico distupefacenti, tenuto conto che i contrasti erano insorti perché TOMASELLI Gaetano aveva sottratto della droga ai BELLOCCO di Rosarno, tradendo poi lo STANGANELLI per unirsi ai [OSCURATO:PERSONA] e al TRIMBOLI. La Corte d'appello evidenzia, poi, in modo del tutto congruo e razionale, che proprio gli accadimenti immediatamente successivi al detto attentato subito dal TRIMBOLI – vale a dire la mancata immediata denuncia di tale accadimento alle Forze dell’ordine , l’ausilio ri chiesto a [OSCURATO:PERSONA] Teodoro e agli altri accoliti, alcuni di essi accorsiimmediatamente a casa del TRIMBOLI, l’impegno di costoro per individuare il responsabile e vendicare l’offesa – confermavano l’appartenenza al sodalizio da parte pure delricorrente. La sentenza d’appello rimarca, per confermare la vicinanza di TRUNFIO Francesco al TRIMBOLI, che costui si era rivolto proprio alTRUNFIO per ottenere informazioni su ZITO Michele e sulle ragioni che lo avevano spinto a compiere quel gesto(come ammesso dallo stesso TRIMBOLI: pp. 377-378). [OSCURATO:PERSONA], sempre a dire della Corte d'appello, proprio le dette concrete attività di pianificazione dell’omicidio dello ZITO – sino al suo pedinamento e ai sopralluoghi per l’individuazione dei punti del paese privi di t elecamere e con facili vie di fuga ove compiere la vendetta – ed il menzionato veto, sopra ricordato, espresso da PIROMALLI Antonio cl. 72 al fatto che nella ritorsione in preparazione fosse coinvolto STANGANELLI Domenico, come chiarito da TRUNFIO Francesco, oltre che dalla già ricordata intercettazione tra DATO Rocco e GUERRISI Pasquale (di cui al progr. 316 del 18/5/2016), avevano un indubbio valore probatorio confermativo dell’appartenenza al clan PIROMALLI anche del TRIMBOLI. Al riguardo, del tutto razionale è l’affermazione secondo cui tali fatti, per la loro gravità, non potevano giustificarsi con la mera solidarietà familiare, posto che la prospettazione di un omicidio dimostrava come la questione avesse toccato interessi nevralgici della cosca: come da subito affermato dal GUERRISI, cheaveva ricondotto l’attentato agli affari nel Porto. Ed ancora, quanto alla detenzione a fini di spaccio di droga, la sentenza d’appello menziona, sempre in modo del tutto coerente e logico, le parole dei collaboratori FEMIA Antonio e FEMIA Massimo, ritenute niente affatto imprecise o inattendibili, le cui marginali incongruenze non intaccavano il nucleo essenziale dei loro racconti, che, anzi, si integravano vicendevolmente. Si sottolinea come il loro narrato fosse suff icientemente preciso quanto al quanti tativo di cocaina importato (30 kg secondo il racconto di FEMIA Massimo), al periodo del fatto (avvenuto tra il 2010 e il 2011), al trasporto dello stupefacente dall’abitazione del TRIMBOLI a [OSCURATO:PERSONA] e, infine, al fatto che l'imputato avesse trattenuto per sé un quantitativo maggiore di quello (pari a circa 500 grammi) pattuito, facendo sorgere contrasti:narrazione in modo logico ritenuta attendibile anche per la descrizione nei minimi dettagli, da parte dei detti collaboratori di giustizia, dell’abitazione del TRIMBOLI e per l’ammissione, da parte di costui, di rapporti d’affari coi FEMIA, seppur ricondotti ad una indimostrata vendita di vino, e dei susseguenti screzi. Quanto al favoreggiamento della latitanza di CREA Giuseppe e FERRARO Giuseppe, ospitati in un bunker coperto da vegetazione realizzato su un terreno del TRIMBOLI, all’interno del quale vi era ogni confort e d un arsenale di armi , la Corte d'appello richiama, sempre in modo niente affatto illogico,le considerazioni svolte per [OSCURATO:PERSONA] Teodoroe sopra già dette: rammentando che per tali delitti il TRIMBOLI fosse già stato condannato in via definitiva in altro processo, e che solo in quanto “braccio operativo”dei PIROMALLI sul territorio gli importan ti appartenenti al clan CREA si sarebbero affidati al TRIMBOLI ed a [OSCURATO:PERSONA] Teodoro per la cura della loro latitanza.Dunque, secondo la sentenza d’appello non v’era, logicamente, alcuna incompatibilità tra la detta condanna per favoreggiamento e l’appartenenza al clan PIROMALLI, giammai il TRIMBOLI essendo stato sfiorato dall’accusa di essere partecipe della cosca CREA ed essendo frequente che un sodale di una determinata consorteria agevoli i membri di altro gruppo criminale. In definitiva, la motivazione censurata dal TRIMBOLI è logica, priva di lacune e contraddizioni e conforme ai principi di diritto sopra richiamati: laddove parte ricorrente mira ad ottenere, in modo inammissibile, un diverso vaglio di merito in sede di legittimità ed allega suppost i errori di diritto, in realtà insussistenti. 4.4. Da ultimo, pure il ricorso del BARBARO va rigettato. 4.4.1. Infondata è l’eccezione di nullità proposta dal BARBARO per l’omessa partecipazione alla fase di lettura del dispositivo. Anzitutto, è pacifico che l’impedimento non fu comunicato al Tribunale. In ogni caso, non si è trattato di assenza, atteso che l'imputato era certamente presente sia nel corso del processo, sia durante la stessa prima udienza, essendo, di fatto, l'impedimento intervenuto nel suo svolgimento. In simili casi, infatti, e persino in caso di lettura del dispositivo avvenuta in un giorno diverso da quello di inizio della relativa deliberazione, è stato, in modo condivisibile, evidenziato che si tratti di attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento (Sez. 1, n. 40711 del 14/02/2018, Rv. 274664-01). Dunque, non si tratta dell’ipotesi di cui all’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., applicabile espressamente «nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato», allorché vi sia «la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter». Essendosi, in definitiva, l’assunta nullità verificata alla lettura del dispositivo, al più, come ritenuto dalla Corte d'appello, si sarebbe dovuto applicare, ricorrendone i presupposti, l’art. 175 cod. proc. pen.. A tale conclusione, del resto, è già pervenuta questa Corte, laddove ha evidenziato che «la sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all'imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali» (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 233089- 01; confronta, negli stessi termini: Sez. 2, n. 28562 del 04/07/2024, non massimata). 4.4.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Anche in tal caso, il giudice d’appello risponde in modo lineare e congruo, oltre che conforme ai suddetti principi di diritto, ai rilievi della difesa dell'imputato, con le argomentazioni di cui alle pagine 431 e seguenti. Sull’inserimento del BARBARO nella cosca PIROMALLI, la sentenza d’appello, oltre a richiamare quanto scritto in relazione ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Teodoro e TRIMBOLIGiuseppe Antonio, e sopra già sintetizzato, evidenzia che il BARBARO fosse persona di fiducia sia di GUERRISI Pasquale che di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, entrambi a strettissimo contatto con la famiglia PIROMALLI, il primo essendo considerato addirittura il braccio destro di PIROMALLI Antonio cl. 72, di cui veicolava le informazioni sul territorio gioiese. La sentenza d’appellofa correttamente perno, poi, sul fatto che BARBARO Giuseppe si fosse prestato ad eseguire specifiche attività di sopralluogo e osservazione dello ZITO, in vista della sua successiva eliminazione, per desumerne la piena messa a disposizione del sodalizio ed il suo rilevan te contributo offerto alla cosca, conformemente a quanto chiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata: ribadendo, nuovamente, che l’assoluzione dal delitto di tentato omicidio fosse stata determinata dal fatto che le varie attività poste in essere non ave ssero superato la soglia del tentativo punibile , pur avendo, tuttavia, indubbia valenza aifini associativi. Al riguardo, per la censurata sentenzarilevanti erano le conversazioni nelle quali il BARBARO ed il GUERRISI si aggiornavano sulle azioni da compiere, sugli spostamenti di ZITO Michele e sui luoghi da lui frequentati, nonché sulle vetture dal medesimo utilizzate. La sentenza censurata, poi, rimarca le plurime occasioni in cui l'imputato, come da intercettazioni assolutamente inequivoche, si era messo a disposizione per le attività di bonifica dagli strumenti di intercettazionedelle Forze dell’ordine, precisando le ragioni per le quali di tanto si trattasse e che non si fosse in presenza di un’attività sporadica svolta in favore di uno solo dei sodali, tenuto conto che l’odierno appellante era corso in aiuto sia di GUERRISI Pasquale che di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, anche conuna certa frequenza e in modo professionale. E sempre in maniera del tutto logica, la medesima Corte territoriale rimarca ancora le di fferent i posizion i di DATO Rocco e FUMO Amedeo, considerato che la presunta attività di bonifica contestata a questi ultimi non solo non era stata provata in concreto, ma, in ogni caso, era stata al più sporadica e a favore del solo GUERRISI, contrariamente a quella del BARBARO. La sentenza d’appello evidenzia, poi, l’immediata, e dunque logicamente ritenuta significativa, presenza del BARBARO presso casa del TRIMBOLI subito dopo l’attentatoai danni di costui , seppur da parte ricorrente giustificata con la richiesta del TRIMBOLI di avere dello stucco per riparare immediatamente il cancello danneggiato. Al riguardo, in modo logico la Corte d'appello richiama le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, GUERRISI Pasquale e BARBARO Giuseppe in data 4/1/2016 (progr. 2922, 13332 e 1177), che provavano come non si fosse trattato di presenza sporadica e contingente, come addotto da parte ricorrente, atteso che il BARBARO era certamente stato presente anche a lla riunione avvenuta il giorno dopo l’attentato al TRIMBOLI p resso la masseria dei [OSCURATO:PERSONA] per discutere delle iniziative da prendere in relazione ad esso. Correttamente, ancora, la Corte d'appello reputa che la disponibilità del BARBARO, in merito all’ipotizzato omicidio dello ZITO, fosse così grave da non potersi giustificare in ragione di una mera affectiofamiliare e che, anzi, a riprova della sua attiva partecipazione, fossero emerse dalle intercettazioni numerose sue lamentele sull’attendismo nel porre in essere il detto omicidio ed il rammarico per esser egli stato “scavalcato” dai TRUNFIO, nel rapporto coi [OSCURATO:PERSONA], e per non esser stato messo al corrente, da parte di [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, della latitanza di CREA Giuseppe e FERRARO Giuseppe e portato in visita da loro. In modo niente affatto incongruo, la sentenza d’appello evidenzia, circa quest’ultimo aspetto, come il BARBARO , « si dolesse della macchia alla sua “reputazione mafiosa” per non aver fatto visita a personaggi del calibro del CREA e del FERRARO, a causa della reticenza dell’amico», [OSCURATO:PERSONA] Teodoro, che, tra l’altro, aveva preferito i TRUNFIO a lui: e, a conferma della solidità del vincolo, riporta anche le intercettazioni in cui il BARBARO ammette che giammai avrebbe, comunque, potuto rimproverare apertamente [OSCURATO:PERSONA] Teodoro per tali sue mancanze.In modo del tutto logico, la Corte d'appello desume da ciò “una palese ammissione di responsabilità”: “difatti, l’essere desideroso di incontrare criminali del calibro dei due latitanti non può che essere interpretato come un evidente indice di mafiosità, poiché con quell’affermazione BARBARO Giuseppe temeva che i due boss - interpretando la mancata visita come un comportamento irrispettoso - non lo considerassero un valente uomo dì ‘ndrangheta”. Trattasi di valutazioni di puro merito, conformi a logica. In conclusione, anche in relazione al BARBARO la motivazione censurata è coerente e priva di aporie, illogicità o contraddizioni e conforme ai principi di diritto richiamatiin premessa: sicché non è possibile, in questa sede, so vvertirne le conclusioni se non mediante una rivalutazione di merito, qui non consentita. 4.4.3. Infondato, infine, è l’ultimo motivo di censura del BARBARO, finalizzato al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per l’assunta matrice familiare e la marginalità delle sue condotte. Con argomenti privi di illogicità, la Corte d'appello ha rimarcato lo straordinario dinamismo del BARBARO, costantemente a dispo