CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che unitariamente contesta la responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti di uno di esse (capo a e b) è riproduttivo di doglianze adeguatamente confutate dai giudici di merito che hanno messo in evidenza, da un lato, la condotta violenta e minacciosa realizzata dal ricorrente che non si è limitato ad atteggiamenti autolesionistici posti in essere successivamente, dall'altro, come le lesioni riportate dall'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] fossero conseguenzíali alla condotta consistita nell'afferrare per la divisa, strattonare e stringere il pollice con le mani del pubblico ufficiale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i