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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45293/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e 2 sexies cod. strada, accerto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla correttezza e legittimità delle modalità operative di accertamento dello stato di ebbrezza da parte dei carabinieri che erano sprovvisti di etilometro e dopo aver fermato l'imputato a [OSCURATO:PERSONA] lo hanno accompagnato alla stazione di dei [OSCURATO:PERSONA] dove ha proceduto alle prove con etilometro.

Il motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Infatti sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen.

Va dichiarato pertanto annullamento senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e 2 sexies cod. strada, accerto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla correttezza e legittimità delle modalità operative di accertamento dello stato di ebbrezza da parte dei carabinieri che erano sprovvisti di etilometro e dopo aver fermato l'imputato a [OSCURATO:PERSONA] lo hanno accompagnato alla stazione di dei [OSCURATO:PERSONA] dove ha proceduto alle prove con etilometro. Il motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Infatti sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. Va dichiarato pertanto annullamento senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]