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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28986/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31841-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [MIE ENTRATE, (< 2 0(53633910W) it t re ty.t DA t M Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2764/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

N Ric. 2019 n. 31841 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -2- r.g. n. 31841/2019 Agenzia delle entrate ci [OSCURATO:PERSONA] che: L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n.2767/2019, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per l'anno 2009 emesso nei confronti della società 2 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], per il mancato adeguamento della società allo specifico studio di settore UM34U, ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo nullo l'avviso impugnato (in relazione all'indicata annualità) in ragione della sua sottoscrizione da parte di funzionario privo di valida delega, in quanto non soddisfacente del requisito di sottoscrizione, previsto - dalla legge - a pena di nullità, in quanto il soggetto istituzionalmente competente a sottoscrivere gli atti impositivi è solo il capo dell'ufficio emittente.

La CTR ha pertanto ritenuto, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, che la sottoscrizione del funzionario delegato (Dr. [OSCURATO:PERSONA] per delega del direttore provinciale), non fosse idonea a comprovare il potere di firma.

L'Agenzia delle entrate si costituisce con ricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360 n.3 cpc, dell'art.42 del DPR 600/73, in combinato disposto con gli art. 21 septies, 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990, per aver la CTR ritenuto invalida la delega firma dell'avviso di accertamento.

2. Il motivo è fondato. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] intende dara continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020 n. 18675) secondo cu, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. N. 13512/2011), e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiego delegato, la qual parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. 2.2 La delega, nella sostanza, si traduce quindi in una relazione, di natura organizzativa, non tra la persona fisica del delegante ed il delegato, ma tra organi (o tra l'organo delegante e il funzionario delegato), che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto dall'Ufficio (art.11, comma 1, lett.

C) e d), [OSCURATO:PERSONA].

Entrate - approvato con Delib. 13 novembre 2000, n.6; art.14, comma 2, reg. amm.

N4 del 2000), nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra appartenenti al medesimo ufficio. 2.3 È stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega firma, che l'art.42, primo comma, del D.p.r. N.60 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega delle funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art.17, comma lbis, del DLgs. 165/2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla "delega di funzioni", laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. 8814/2019).

3. la CTR non si è adeguata ai superiori principi per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31841-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [MIE ENTRATE, (< 2 0(53633910W) it t re ty.t DA t M Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2764/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. N Ric. 2019 n. 31841 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- r.g. n. 31841/2019 Agenzia delle entrate ci [OSCURATO:PERSONA] che: L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia n.2767/2019, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per l'anno 2009 emesso nei confronti della società 2 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], per il mancato adeguamento della società allo specifico studio di settore UM34U, ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo nullo l'avviso impugnato (in relazione all'indicata annualità) in ragione della sua sottoscrizione da parte di funzionario privo di valida delega, in quanto non soddisfacente del requisito di sottoscrizione, previsto - dalla legge - a pena di nullità, in quanto il soggetto istituzionalmente competente a sottoscrivere gli atti impositivi è solo il capo dell'ufficio emittente. La CTR ha pertanto ritenuto, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, che la sottoscrizione del funzionario delegato (Dr. [OSCURATO:PERSONA] per delega del direttore provinciale), non fosse idonea a comprovare il potere di firma. L'Agenzia delle entrate si costituisce con ricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, ex art.360 n.3 cpc, dell'art.42 del DPR 600/73, in combinato disposto con gli art. 21 septies, 21 octies e 21 nonies della L. 241/1990, per aver la CTR ritenuto invalida la delega firma dell'avviso di accertamento. 2. Il motivo è fondato. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] intende dara continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019, Cass. n. 18383/2019; Cass. 09/09/2020 n. 18675) secondo cu, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. N. 13512/2011), e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiego delegato, la qual parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. 2.2 La delega, nella sostanza, si traduce quindi in una relazione, di natura organizzativa, non tra la persona fisica del delegante ed il delegato, ma tra organi (o tra l'organo delegante e il funzionario delegato), che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto dall'Ufficio (art.11, comma 1, lett. C) e d), [OSCURATO:PERSONA]. Entrate - approvato con Delib. 13 novembre 2000, n.6; art.14, comma 2, reg. amm. N4 del 2000), nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra appartenenti al medesimo ufficio. 2.3 È stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega firma, che l'art.42, primo comma, del D.p.r. N.60 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega delle funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art.17, comma lbis, del DLgs. 165/2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla "delega di funzioni", laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. 8814/2019). 3. la CTR non si è adeguata ai superiori principi per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Sicilia, in diversa composizione. Roma,