CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 gennaio 2023
Cassazione n. 14249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Secondo la ipotesi accusatoria formulata in via provvisoria, l'indagato avrebbe fatto parte dell'associazione di 'ndrangheta capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] ed operante in Cosenza e comuni limitrofi. In particolare, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito il ruolo di partecipe alla confederazione di 'ndrangheta, già vicino al clan [OSCURATO:PERSONA] e attualmente inserito nella compagine degli Zingari, per la quale continuava a mantenere il controllo del territorio in area del Comune di Castrolibero, provvedendo ad eseguire anche spedizioni punitive e a gestire fasi di spaccio di stupefacenti dal 2012 con attualità. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 273, 292 cod. proc. pen. e ai gravi indizi di reato e vizio di motivazione anche con travisamento delle evidenze processuali. La gravità indiziaria della attuale partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale si basa su una motivazione assolutamente incongrua, manifestamente illogica e carente in relazione alle censure difensive. In definitiva il Tribunale ha fondato il quadro indiziario a carico del ricorrente sulle sole dichiarazioni di tre collaboratori (Terrazzano, sentito nel 2012, Pellicori, che nel 2017 ha riferito di fatti risalenti al 2014, e Foggetti, sentito nel 2014) che, oltre a riferirsi a fatti antecedenti al 2014 ed essere prive di elementi concordanti, si presentano prive di efficacia dimostrativa rispetto alla imputazione. Né tali carenze potevano essere superate con il richiamo alle dichiarazioni del collaboratore Gioia circa la federazione del gruppo degli Zingari nel sodalizio criminale, posto che l'episodio riferito era datato nel 2012 e non vi è cenno alla posizione del ricorrente. In ogni caso le dichiarazioni dei pentiti sono stato oggetto di travisamento. Così per Terrazzano, quanto alla "messa a disposizione" del ricorrente al sodalizio: il pentito aveva soltanto indicato costui come soggetto a suo tempo dedito allo spaccio in Castrolibero con soggetti non risultati intranei al sodalizio. Il Tribunale ha superato tali obiezioni difensive in modo illogico e carente.Così per Pellicori (appartenente ad altro sodalizio autonomo), che ha soltanto dichiarato (facendo riferimento ad appunti a lui sequestrati nel 2014) che il ricorrente si riforniva da lui di stupefacente e di averlo pestato in un'occasione per il mancato saldo del debito (circostanze stridenti con la ipotizzata partecipazione del ricorrente ad un gruppo criminale operante in quel territorio). [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito soltanto eventi risalenti al 2011 e della presenza del ricorrente ad un episodio - illogicamente classificata dal Tribunale come partecipazione ad una spedizione punitiva. Inoltre, il Tribunale ha omesso di dare adeguata e logica risposta alle critiche difensive sui motivi di astio e dì rancore che il Foggetti aveva nei confronti del ricorrente (con riferimento ai rapporti avuti con la sorella del primo). Il Tribunale ha risolto il problema evidenziando come le dichiarazioni del Foggetti fossero concordanti con le altre e posteriori al dato documentale rappresentato dal libro mastro tenuto dal Pellicori. Si è già detto come dalle dichiarazioni del Pellicori non emergesse alcuna partecipazione del ricorrente al clan Foggetti - dato che risulta pertanto non riscontrato. Il Tribunale non ha osservato i criteri e le regole in tema di valutazione delle chiamate in correità. Vero è - come prospettato in sede di Riesame - che il ricorrente era stato vicino alla famiglia Foggetti per la relazione con la sorella del collaboratore, per poi allontanarsi nel 2009 dopo la rottura del loro rapporto e avviare un'attività lavorativa altrove. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e alle esigenze cautelari e vizio di motivazione. Il Tribunale non ha considerato il "tempo silente" ovvero che i fatti risalgono ad oltre dieci anni prima e che nel frattempo il ricorrente ha svolto attività lavorativa e tenuto una condotta di vita antitetica a percorsi delittuosi. 3. Con pec del 22 gennaio 2023 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato una memoria con motivi nuovi. 3.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416- bis cod. pen., e all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Il Tribunale non ha dato risposta alla questione dello specifico ruolo attribuito al ricorrente nella imputazione, che nessuno dei collaboratori ha indicato; ha trascurato il dato temporale di quanto dagli stessi riferito e ha omesso di valutare queste dichiarazioni con il metodo a "tre tempi", indicato dalle Sezioni Unite Marino del 1992, in particolare per le propalazioni del Foggetti e per la presenza di riscontri individualizzanti.3.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416- bis cod. pen.; vizio di motivazione. E' rimasta indimostrata la attualità del vincolo associativo, a fronte di precise deduzioni difensive sull'allontanamento del ricorrente dal Foggetti. 3.3. Violazione di legge con riferimento agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Tenuto conto delle circostanze indicate dalla difesa, il Tribunale avrebbe dovuto motivare "in positivo" sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva: [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. In via assorbente sulle altre censure proposte dal ricorrente è da accogliere il motivo relativo ai vizi della motivazione del provvedimento impugnato sul punto della gravità indiziaria. Va preliminarmente rammentato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). Esaminata in questa prospettiva la motivazione resa sul punto dal Tribunale, effettivamente risulta gravemente carente il ragionamento giustificativo che ha portato i giudici del riesame alla conferma della misura cautelare. 2.1. Va premesso, prima di affrontare la figura dello [OSCURATO:PERSONA], il contesto associativo nel quale, secondo la ricostruzione che entrambi i provvedimenti cautelari hanno condiviso, si sarrebe posizionata la sua partecipazione. L'associazione criminale di cui al capo 1) costituiva il frutto della alleanza tra i due gruppi storici operanti sul territorio cosentino (gli italiani e gli zingari), che avevano deciso di operare in modo confederato per preservare, mantenere e rinforzare il dominio sul territorio e per commettere diversi delitti prodromici a tale finalità (estorsioni, usure, narcotraffico, ecc.), attraverso sette sottogruppi (lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte di quello denominato "altri zingari"). In particolare, al sottogruppo dei "banana" (detto anche zingari Bruzzese) era sostanzialmente affidata la gestione in modo organizzato del settore del narcotraffico tanto da venir contestata l'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 173) (costituita in larga parte da componenti del suddetto gruppo), la cui operatività è indicata dal 2015 al 2020 (associazione nella quale non figura come partecipe lo [OSCURATO:PERSONA]). I collaboratori di giustizia, nel descrivere il "[OSCURATO:PERSONA]", ovvero le modalità operative della unione zingari-italiani, avevano collocato il narcotraffico tra le attività che seguivano uno schema "orizzontale", nel senso che comunque i vari gruppi portavano avanti l'attività delinquenziale in un equilibrio stabilito dalle regole della confederazione. 2.2. Secondo il Tribunale, la gravità indiziaria della partecipazione dello .[OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa, così descritta, si basava essenzialmente sulle dichiarazioni di tre collaboratori, che lo avevano collocato nel contesto del narcotraffico nella zona di Castrolibero. Si tratta peraltro di dichiarazioni, in alcuni casi molto lapidarie e generiche, che sono trascritte nel corpo dell'ordinanza impugnata senza una spiegazione adeguata e logica sulla loro portata e rilevanza indiziaria, ritenendole assertivamente autoevidenti della ipotesi accusatoria. In particolare, Terrazzano nel 2012 aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] come uno che "si guardava" Castrolibero; Pellicori nel 2017, in merito ad appunti a lui sequestrati nel 2014, aventi ad oggetto contabilità di spaccio, aveva dichiarato in merito ad una annotazione per una fornitura di marijuana che [OSCURATO:PERSONA] era un ragazzo che all'epoca spacciava e si riforniva da "noi"; Foggetti aveva aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] era colui che spacciava "piccole quantità di hashish" da lui ricevute da [OSCURATO:PERSONA] e che aveva partecipato a spedizioni punitive e ritorsive e a varie riunioni per organizzare la campagna elettorale a favore di Greco e Figliuzzi, e che faceva parte dell'articolazione della cosca Bruni operante nella frazione di Andreatta. Dunque, come rileva la stessa ordinanza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori convergevano soltanto nel descrivere la figura dell'indagato nel medesimo settore affaristico del traffico di stupefacenti. Ed invero solo Foggetti aveva riferito di un'attività di spaccio "delegata" allo [OSCURATO:PERSONA] e che questi partecipava alla sua medesima articolazione associativa. Quindi, il "nocciolo duro" delle dichiarazioni dei collaboratori era costituito soltanto dall'attribuzione allo [OSCURATO:PERSONA] di un'attività (tra l'altro svolta in epoche differenti) di mero spaccio di droghe leggere e per quantitativi modesti sul territorio del cosentino. Peraltro, il fatto-reato da dimostrare era l'appartenenza dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso. Secondo quando chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel citato arresto si afferma che la "messa a disposizione" deve assumere i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura. Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile, lungi da costituire una mera scorciatoia probatoria, deve essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo. Ebbene, da quanto esposto dal Tribunale, dal dato convergente delle dichiarazioni dei collaboratori non risulta logicamente possibile dedurre quella stabile e organica compenetrazione del ricorrente con il tessuto organizzativo del sodalizio richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte al fine di ritenere integrata, anche in sede cautelare, la previsione incriminatrice. Il Tribunale non ha infatti spiegato come la mera attività di narcotraffico svolta da [OSCURATO:PERSONA] - viepiù al di fuori dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 173 e con modalità alquanto vaghe e comunque di "piccolo spaccio" - venisse di per sé e in modo univoco a rivelare tale adesione. 3. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Data la manifesta assenza (per quanto risulta dal testo della decisione impugnata e di quella genetica) di ulteriori elementi di fatto valorizzabili in chiave di riscontro specifico sul tema della partecipazione del ricorrente al reato per cui si procede e la conseguente superfluità del rinvio (secondo il principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, Rv 226099), va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica, con immediata liberazione del ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e nonché l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla