CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 agosto 1975
Cassazione n. 06359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/08/1975 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto consumato e tentato continuato ed aggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità, alla mancata esclusione della recidiva ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. 3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato, posto che il ricorrente non evidenzia le ragioni della ritenuta decisività delle circostanze asseritamente svalutate dalla Corte ai fini della identificazione dell'imputato, mentre non considera come lo stesso giudicante abbia visionato i fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza rilevando l'identità dell'autore dei furti con il Russo. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, atteso che esaustivamente la Corte ha escluso la causa di non punibilità invocata ritenendo l'abitualità della condotta in riferimento alla pluralità di reati commessi. Manifestamente infondato e generico è infine anche il terzo motivo, posto che la Corte ha legittimamente negato l'esclusione della recidiva in ragione dell'elevato numero di precedenti penali anche specifici da cui è gravato l'imputato, motivazione con la quale il ricorso sostanzialmente non si confronta. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Co