CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 36578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5457/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 1 ATN AN1, elettivamente domiciliato in ROMA V. CICERONE 28 SC. A INT. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CORRIDONI, 15 SC. B INT. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ANCONA n. 1979/2019 depositata il25/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno controricorrente) convenne dinanzi al giudice di pace di Fabriano la Regione Marche (odierna ricorrente) e la Provincia di Ancona (odierna controricorrente) al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto derivante dal sinistro stradale avvenuto in data 30/4/2014 lungo la strada provinciale n. 16 nel Comune di Sassoferrato per lo scontro con un capriolo, a seguito del quale l’auto di proprietà dello Stortini avrebbe riportato danni quantificati in euro 4.507,00. 2. L ’ attore invocò la responsabilità della provincia di Ancona quale ente proprietario della strada, nonché quale ente a cui la normativa (l. 157/1992 e L.R. Marche 5/1997) affidava l’esercizio delle funzioni amministrative volte alla tutela della fauna selvatica. Per quanto riguarda la Regione Marche, l’attore né invocò la responsabilità quale ente al quale la normativa avrebbe affidato i poteri di gestione, controllo e tutela della fauna selvatica, e che pertanto avrebbe dovuto adottare le misure idonee ad evitare anche i sinistri stradali che vedano coinvolta la fauna selvatica. 3. Costituendosi in giudizio la regione Marche dedusse il proprio difetto di legittimazione passiva, e negò la propria responsabilità. 4. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona chiese l ’ autorizzazione a chiamare in causa l’[OSCURATO:PERSONA] di caccia [OSCURATO:PERSONA] 1 (odierno controricorrente), il quale, a seguito di autorizzazione delgiudice, si costituì in giudizio. 5. Con sentenza n. 98/2015 il g iudice di pace di Fabriano accolse la domanda dello Stortini, e condannò la Provincia di Ancona e la Regione Marche, in solido, al pagamento del danno alla vettura per l’importo di euro 3.605,40. 6. Avverso tale sentenza la provincia di Ancona promosse appello, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (indicando quale titolare l’ATC), e contestando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c. per la condanna della Regione e della Provincia. 7. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in appello spiegando altresì appello incidentale autonomo ed adesivo in ordine all’erroneo accertamento del riparto di funzioni in materia di fauna selvatica, nonché al riconoscimento della legittimazione passiva della Regione stessa unitamente a quella della Provincia di Ancona. 8. Con sentenza n. 1979/2029, depositata in data 25/07/2019, oggetto di ricorso, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto ha confermato integralmente la sentenza impugnata. 9. Avverso la predetta sentenza la Regione Marche propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui la Provincia di Ancona, l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione ed errata applicazione della Legge 157/1992, del d.lgs. 267/2000, artt. 3 e 19, della legge Regione Marche 7/1995 - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), L. n. 157 del 1992, art. 1, comma 3 -19; L.R. n. 7 del 1995, artt. 2-3-25-34 bis-35-41-42 - Violazione dell ’ art. 1, comma 96, della Legge 96 del 2014 e della L. R. Marche 13 del 2015”, sostenendo che alla Regione sono affidati solo compiti di programmazione, coordinamento e controllo, in relazione al corretto adempimento dei quali il danneggiato non avrebbe provato alcun comportamento omissivo o concretamente esigibile. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione ed errata applicazione dell ’ art. 2043 c.c., dell’art. 2967 c.c. e degli art. 163, 164, 112 e 115 c.p.c - Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per avere il Tribunale ritenuto provati tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, non avendo tuttavia accertato l’antigiuridicità della condotta della Regione/Provincia. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione ed errata applicazione dell ’ art. 2043 c.c., dell’art. 2967 c.c. e degli art. 163, 164, 112 e 115 c.p.c -Violazione dell’art. 14 del D.Lgs 285 del 1992 e dell’art. 47 della Legge 120 del 2010- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. A detta della Regione ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione che in corso di causa sarebbe stata provata la presenza della segnaletica stradale di pericolo. Inoltre, la predisposizione della cartellonistica/illuminazione e manutenzione sarebbero di competenza della Provincia, in qualità di gestore della strada, e non della Regione. Infine, la presenza della segnaletica rendeva prevedibile il pericolo, sicché la condotta del conducente avrebbe interrotto il nesso causale, avendo lo stesso violato l ’ art.141 c.p. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione ed errata applicazione dell ’ art. 2043 c.c., dell’art. 2967 c.c. e degli art. 163, 164, 112 e 115 c.p.c -Violazione dell’art. 2700 c.c. – Violazione dell ’ art. 141 D.lgs. 285/1992 sub specie segnaletica verticale di pericolo per attraversamento animali stradali presente sul luogo dell’evento – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”,in quanto lo Stortini non avrebbe provato il nesso causale tra il danno all’auto e l’attraversamento dell’animale, dato che nella relazione di servizio venne riportato che sulla macchina non vi erano macchie né segni riconducibili all’investimento dell’animale. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. - Violazione ed errata applicazione dell ’ art. 91 c.p.c. e degli art. 163, 164, 112 e 115 c.p.c.”, in merito alla condanna integrale del pagamento delle spese di lite a carico della Regione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente assume che la chiamata in giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] di caccia Ancona 1 sia stata effettuata dalla Provincia di Ancona al fine di estendere il giudizio al soggetto che quest’ultima riteneva titolare del lato passivo del rapporto controverso. La sentenza di appello ha condannato la Regione a corrispondere le spese di lite dell’Ambito territoriale. La ricorrente assume che tale condanna sarebbe violativa delle norme in epigrafe. 6. Sul primo motivo . La sentenza gravata ha motivato sul punto della legittimazione passiva: «la legge 07.04.2014 n. 56 ha disposto il riordino delle funzioni esercitate dalle Province, prevedendo il trasferimento delle funzioni per esse non più fondamentali allo Stato e alle Regioni con l’espressa indicazione che “l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso” [(art. 1, comma 96 lett.c)]. Con legge regionale 03/04/2015 n. 13, la Regione Marche ha provveduto ad individuare le funzioni, non più fondamentali per le per le province, da trasferire alla Regione, stabilendo all’art. 2 che sono oggetto di riordino e sono trasferite alla Regione le funzioni non fondamentali disciplinate dalle norme elencate nell’allegato A della predetta legge. Tra le funzioni trasferite sono previste espressamente quelle disciplinate dalle leggi regionali 7/1995 e n. 10/1999 e n. 24/1988 in materia di fauna selvatica e attività venatoria. L’effettivo avvio dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino da parte della Regione Marche decorre dalla data del 1.04.2016, con conseguente cessazione dell’esercizio delle funzioni medesime da parte della Provincia » (così da p. 9, ultimo §, a p. 10, 1° §, della sentenza). 6.1 In effetti, la legge 7/4/2014, n. 56, recante “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha disposto il riordino delle funzioni esercitate dalle Province, prevedendo il trasferimento delle funzioni non fondamentali allo Stato e alle Regioni, con espressa indicazione che “l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso” (art. 1, comma 96, lett. C). La legge regionale Marche 3/4/2015, n. 13, recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”, individua le funzioni non fondamentali da trasferire alla Regione, stabilendo, all’art. 2, che “Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali individuate nelle norme di cui all’allegato A” della predetta legge. Le funzioni trasferite alla Regione sono quelle previste delle leggi regionali n. 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), n. 10/1999, art. 44 ( Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa) e n. 24/1988 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare forestale di caccia e di pesca nel territorio regionale). 6.2 A decorrere dal 1°/4/2016, le funzioni in materia di protezione e salvaguardia della fauna selvatica sono pertanto attribuite alla Regione, la quale è succeduta alla Provincia in tutti i rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, in virtù dell’art. 1, comma 96, lett. C, della legge 7/4/2014, n. 56, richiamato nella motivazione della sentenza (v. punto 6 che precede). 6.3 Al riguardo la sentenza gravata motiva: “ nel caso di specie, l ’ appello è stato proposto dalla Provincia di Ancona con atto di citazione notificato in data 2-3/3/1996, dunque prima dell’effettivo avvio dell’esercizio delle funzioni oggetto di riordino da parte della Regione Marche decorrente, si è detto, dal 1/4/2016 (…). A far data dal 1.4.2016, per effetto di espressa previsione normativa, la Regione Marche, già parte del presente giudizio, è subentrata alla Provincia di Ancona a tutti gli effetti, siasostanziali che processuali. Pertanto l’obbligo risarcitorio di cui si discute sussiste, in presenza dei presupposti di legge per l’affermazione di responsabilità dell’ente pubblico, in capo alla Regione Marche (…)” (così a p. 10, ultimi 3 §, della sentenza). 6.4 A fronte di tale congrua e articolata motivazione, il motivo risulta infondato, in quanto finalizzato ad una rivisitazione del merito della controversia. Infatti, come chiarito da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 6.6 Nel caso di specie, la sentenza gravata non presenta i suddetti vizi, perché fornisce una intellegibile spiegazione delle ragioni a sostegno della decisione adottata. Sotto tale profilo il motivo si rileva, dunque, infondato. 7. Il secondo, terzo e quarto motivo , in quanto logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. 8. Sul secondo motivo . Oltre alle consuete considerazioni relative ai limiti entro i quali può essere dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., 1° co., n. 5, va segnalato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Nel caso si applica, “ratione temporis”, l’art. 348 - ter , ultimo comma, c.p.c. (Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente –di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie, la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra un’ipotesi di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel primo motivo. 8.2 I noltre la ricorrente ha richiamato a fondamento della censura documenti (nota del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] e Continuità delle Cure del 4.5.2012 e statini paga) in relazione ai quali non ha assolto agli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366,n. 6, e 369 , n. 4 , c.p.c. 8.3 In fine , il motivo in esame è assorbito dalla infondatezza del primo motivo, relativo al difetto di legittimazione passiva della Provincia. 9. Sul terzo motivo . Oltre alle considerazioni relative ai limiti entro i quali può essere dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., 1° co., n. 5, il motivo in esame riguarda una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità. 10. Sul quarto motivo . Il quarto motivo va soggetto alle medesime considerazioni svolte con riferimento al terzo motivo. 11. Sul quinto motivo . Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia deve essere posto a carico dell’attore (nello specifico, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) ove la chiamata in causa si sia resa necessaria, come nel caso di specie, in relazione alla pretesa del chiamante in garanzia, e questa sia risultata infondata. 12. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato, stante l’infondatezzadel secondo, terzo e quarto motivo. 13. L e spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti, Provincia di Ancona, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 1 e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà at