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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 35103/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 16/12/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 15/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D'ARPINO in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 comma secondo, 628 comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen. (capo A) e 110 e 629 comma secondo cod. pen. (capo B).

Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla penale responsabilità dell'imputato è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagine 2 e 3 della sentenza impugnata).

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal comma terzo n. 3 quinquies dell'art. 628 cod. pen., non è consentito, in quanto ha ad oggetto un vizio motivazionale non dedotto in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto.

Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 16/12/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 15/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D'ARPINO in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 comma secondo, 628 comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen. (capo A) e 110 e 629 comma secondo cod. pen. (capo B). Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa ed alla penale responsabilità dell'imputato è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagine 2 e 3 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal comma terzo n. 3 quinquies dell'art. 628 cod. pen., non è consentito, in quanto ha ad oggetto un vizio motivazionale non dedotto in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Deve esser ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 35103/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris