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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 46867/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato che ha contestato le conclusioni del P.G. ed insistito nei motivi di ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 8 ottobre 2019, la corte di appello di Perugia, confermava la pronuncia del tribunale di Perugia del 6-2-2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen, in relazione all'omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis cod.proc.pen. all'imputato e conseguente nullità degli atti del processo di primo e secondo grado; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen in relazione agli artt. 178, 179, 420 bis, 420 quater cod.proc.pen. per omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio, effettuate illegittimamente con le forme di cui all'art. 161 comma quarto cod,proc.pen., benchè la supposta irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto fosse stata attestata soltanto dal dipendente delle poste; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità quanto alla ritenuta colpevolezza sulla base di ricognizioni da parte della persona offesa non rituali; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della contestata rapina. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Ed invero i motivi nn.1 e 2 non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

In ogni caso, la nullità dell'omesso avviso del 415 bis cod.proc.pen. è genericamente proposta non essendo stato dedotto come sia avvenuto il perfezionamento dell'atto né allegato il relativo provvedimento; peraltro, il ricorrente, non ha provato di avere tempestivamente dedotto la questione né in sede di udienza preliminare né nel primo grado di giudizio.

Quanto poi alla dedotta nullità per irrituale citazione per l'udienza preliminare o per il giudizio di primo grado, la questione, oltre a non risultare proposta in tale fase di giudizio, è infondata posto che la dichiarazione di irreperibilità al domicilio eletto ben può essere effettuata dall'agente del servizio postale a ciò legittimato ex lege.

Al proposito le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con la sentenza 25 novembre 2021 ricorrente D.A. chiamata a pronunciarsi sul quesito:" Se, attestata dall'addetto al servizio postale incaricato della notificazione la irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero sia necessaria l'osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen." hanno affermato che:" Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.

In questo caso, dì conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.".

Ne consegue affermare che, nel caso di specie, correttamente si è tenuto conto della omessa individuazione attestata dall'agente postale al domicilio eletto ai fini di procedere alla successiva notifi£azione al difensore ex.art. 161 comma quarto cod.proc.pen. perché divenuta non possibile la comunicazione al domicilio indicato dall'imputato.

Né sussistono i presupposti per ritenere irregolare la dichiarazione di assenza; ed invero, nel caso di specie vi sono plurimi elementi per ritenere che il ricorrente abbia avuto positiva conoscenza del procedimento posto che lo stesso ha nominato un difensore di fiducia già in primo e secondo grado ed ha rilasciato procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione. 2.2 Quanto agli altri motivi, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato correttamente sulla base del reiterato e certo riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e dall'accertata sottrazione di beni in danno della stessa (un IPAD) che facevano ritenere integrata la contestata fattispecie criminosa.

Peraltro, è il caso di ricordare come nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2 , n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104 - 01); e l'applicazione del suddetto principio comporta affermare la sussistenza del contestato reato anche a volere ritenere che la condotta fosse posta in essere per operare una spedizione punitiva, così come ricostruito dal ricorso.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 30 novembre 2021 iL CONSIGLIERE E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni scritte della difesa dell'imputato che ha contestato le conclusioni del P.G. ed insistito nei motivi di ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 8 ottobre 2019, la corte di appello di Perugia, confermava la pronuncia del tribunale di Perugia del 6-2-2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen, in relazione all'omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis cod.proc.pen. all'imputato e conseguente nullità degli atti del processo di primo e secondo grado; - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen in relazione agli artt. 178, 179, 420 bis, 420 quater cod.proc.pen. per omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio, effettuate illegittimamente con le forme di cui all'art. 161 comma quarto cod,proc.pen., benchè la supposta irreperibilità dell'imputato presso il domicilio eletto fosse stata attestata soltanto dal dipendente delle poste; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità quanto alla ritenuta colpevolezza sulla base di ricognizioni da parte della persona offesa non rituali; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della contestata rapina. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero i motivi nn.1 e 2 non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. In ogni caso, la nullità dell'omesso avviso del 415 bis cod.proc.pen. è genericamente proposta non essendo stato dedotto come sia avvenuto il perfezionamento dell'atto né allegato il relativo provvedimento; peraltro, il ricorrente, non ha provato di avere tempestivamente dedotto la questione né in sede di udienza preliminare né nel primo grado di giudizio. Quanto poi alla dedotta nullità per irrituale citazione per l'udienza preliminare o per il giudizio di primo grado, la questione, oltre a non risultare proposta in tale fase di giudizio, è infondata posto che la dichiarazione di irreperibilità al domicilio eletto ben può essere effettuata dall'agente del servizio postale a ciò legittimato ex lege. Al proposito le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con la sentenza 25 novembre 2021 ricorrente D.A. chiamata a pronunciarsi sul quesito:" Se, attestata dall'addetto al servizio postale incaricato della notificazione la irreperibilità dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero sia necessaria l'osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen." hanno affermato che:" Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, dì conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.". Ne consegue affermare che, nel caso di specie, correttamente si è tenuto conto della omessa individuazione attestata dall'agente postale al domicilio eletto ai fini di procedere alla successiva notifi£azione al difensore ex.art. 161 comma quarto cod.proc.pen. perché divenuta non possibile la comunicazione al domicilio indicato dall'imputato. Né sussistono i presupposti per ritenere irregolare la dichiarazione di assenza; ed invero, nel caso di specie vi sono plurimi elementi per ritenere che il ricorrente abbia avuto positiva conoscenza del procedimento posto che lo stesso ha nominato un difensore di fiducia già in primo e secondo grado ed ha rilasciato procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione. 2.2 Quanto agli altri motivi, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato correttamente sulla base del reiterato e certo riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa e dall'accertata sottrazione di beni in danno della stessa (un IPAD) che facevano ritenere integrata la contestata fattispecie criminosa. Peraltro, è il caso di ricordare come nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui (Sez. 2 , n. 23177 del 16/04/2019, Rv. 276104 - 01); e l'applicazione del suddetto principio comporta affermare la sussistenza del contestato reato anche a volere ritenere che la condotta fosse posta in essere per operare una spedizione punitiva, così come ricostruito dal ricorso. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 30 novembre 2021 iL CONSIGLIERE E