CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 15 giugno 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 7 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (sul punto, Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota e altro, Rv. 264552); Considerato che la seconda doglianza, che genericamente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha logicamente giustificato il diniego dell'esimente, sulla base dei numerosi precedenti che gravano sulla biografia criminale dell'imputato, elemento con tutta evidenza di per sé sufficiente ad escludere la non abitualità del comportamento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.