CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 17591/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Salerno; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14 aprile 2022 la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno, due mesi di reclusione e 300,00 euro di multa ciascuno per il reato di tentata estorsione in concorso. Secondo la tesi accusatoria, i due ricorrenti avevano cercato di farsi consegnare da parte di [OSCURATO:PERSONA] la somma di 10.800 euro, pari a trentasei mensilità di locazione di un appartamento in precedenza da essi gestito, successivamente oggetto di un procedimento esecutivo. Nonostante sapessero che Saufi aveva stipulato un nuovo contratto con il custode giudiziario, gli imputati pretesero il pagamento di dette mensilità, minacciando la persona offesa che diversamente non gli avrebbero corrisposto il salario maturato per l'attività di muratore svolta presso l'impresa edile di Noschese. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza. Con identiche argomentazioni i due ricorsi hanno denunciato i seguenti vizi: 2.1. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, in quanto, travisando il fatto (e in contrasto con quanto riferito dal custode giudiziario nominato nel corso della procedura esecutiva circa la omessa notifica del pignoramento immobiliare al proprietario e agli imputati, possessori dell'immobile), la Corte ha affermato che i ricorrenti sapevano di non potere chiedere a Saufi il pagamento del canone di locazione, in quanto già corrisposto ad altri; 2.2. mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'ascolto della conversazione fra i ricorrenti e la persona offesa, da questa ultima registrata, dal quale si sarebbe compreso che la stessa non disse mai di avere stipulato un nuovo contratto di locazione con la procedura; 2.3. vizio della motivazione ("mancanza, contraddittorietà e insufficienza") in relazione alla ritenuta idoneità della minaccia, alla supposta conoscenza in capo agli imputati della pendenza della procedura esecutiva immobiliare e alla esclusione della derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 393 cod. pen., in presenza di un errore di fatto; 2.4. vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 2.5. Con un ulteriore motivo, proposto solo nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha dedotto il difetto di motivazione con specifico riferimento al ritenuto suo concorso nel reato, considerato che la stessa non intervenne nelle conversazioni con Saufi, non rivolse alcuna minaccia e non prestò alcun contributo causale.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 2. In primo luogo è privo di ogni fondamento il secondo motivo con il quale la difesa ha impropriamente lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla trascrizione della conversazione avuta dalla persona offesa con gli imputati e dalla stessa registrata. La prova, infatti, era costituita dal file della conversazione registrata, in atti, che costituiva un documento utilizzabile, essendosi peraltro proceduto con rito abbreviato, così come, pacificamente, in tema di intercettazioni la prova è costituita dal supporto digitale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia (cfr., ad es., Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, dep. 2022, Schiariti, Rv. 282696; Sez. 5, n. 12737 del 17/02/2020, Cotugno, Rv. 278863; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139; Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675). La stessa difesa, peraltro, ha prodotto la trascrizione integrale del colloquio, utilizzata nella sentenza impugnata, circostanza che rende ancor più manifesta l'infondatezza della doglianza. 3. I motivi (primo e terzo) in punto di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto possono essere trattati congiuntamente. Va premesso che secondo il diritto vivente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; di recente v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, non mass. sul punto). 3.1. Sul punto decisivo della vicenda (piena consapevolezza in ordine alla illegittimità della richiesta di pagamento dei canoni di locazione per il periodo successivo alla stipula del contratto di locazione fra la persona offesa e il custode giudiziario) le due decisioni sono del tutto conformi, cosicché è privo di alcun rilievo il riferimento incidentale contenuto nella sentenza di appello al pagamento dei canoni per la locazione dell'appartamento prima della stipula di detto nuovo contratto, avvenuta il 16 aprile 2015, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione: è pacifico, infatti, come osservato dal primo giudice, che Saufi aveva fino a quel momento corrisposto il canone non già ad [OSCURATO:PERSONA], formale intestatario dell'appartamento, bensì a [OSCURATO:PERSONA], che gli tratteneva dallo stipendio la somma di 200 euro mensili, circostanza peraltro poi confermata nella sentenza impugnata (pag. 5). E' altrettanto pacifico che la persona offesa, stipulato il nuovo contratto corrispose regolarmente, a mezzo bonifico bancario, il canone mensile al custode giudiziario, ma ciò avrebbe fatto - secondo la tesi difensiva - senza avvisare Noschese, rimasto all'oscuro della pendenza della procedura esecutiva sull'immobile e quindi del tutto convinto della legittimità della propria richiesta, volta a ottenere da Saufi il pagamento dei canoni di locazione arretrati, somma da porre in compensazione con il credito (invero di entità quasi doppia) maturato dal lavoratore per le prestazioni svolte negli anni precedenti. Del resto - assumono i ricorrenti - nel corso della conversazione registrata durante l'incontro del giugno del 2016 Saufi non disse di avere stipulato un nuovo contratto di affitto. La doglianza difensiva è generica, in quanto già il primo giudice aveva ritenuto del tutto attendibile la circostanza riferita da Saufi in sede di sommarie informazioni: "quando aveva cominciato a pagare il canone di locazione al Tribunale, il Noschese lo aveva convocato presso il suo ufficio pretendendo di continuare a trattenere la somma relativa al pagamento dei canoni di locazione dallo stipendio; al suo rifiuto sia lui che la moglie avevano cominciato a minacciarlo" (pag. 5). Lo stesso G.u.p. aveva ampiamente argomentato in ordine alla credibilità della persona offesa e all'attendibilità delle sue dichiarazioni (pag. 7), un aspetto del tutto obliterato dai ricorrenti. E' così del tutto logico che Saufi, in occasione della conversazione registrata, non ebbe necessità di ricordare ai propri interlocutori di avere stipulato, ben quattordici mesi prima, un nuovo contratto con il custode giudiziario, essendo circostanza agli stessi ben nota. Nel corso del colloquio, inoltre, la persona offesa disse di aver regolarmente pagato il canone e - come osservato dal primo giudice, con argomentazione fatta propria dalla Corte di appello (pag. 5) - "non si comprende perché [gli imputati] non chiedessero l'identità del beneficiario di quei versamenti e le ragioni per le quali il Saufi non avesse continuato a pagare in loro favore": l'unica spiegazione plausibile data dai giudici di merito è la pregressa conoscenza in capo a Noschese e alla Vitale del nuovo contratto stipulato con il custode giudiziario.La omessa notifica del pignoramento immobiliare agli imputati, dunque, non è elemento rilevante per escludere la consapevolezza in capo agli stessi della pendenza della procedura esecutiva, circostanza confermata invece da altra considerazione svolta già dal primo giudice con argomentazione anch'essa del tutto logica (pag. 8): la stessa Vitale ha ammesso di essere stata a conoscenza di una vertenza con la banca relativa al mutuo e l'intestatario formale dell'immobile, poi, aveva segnalato delle richieste di pagamento pervenute dall'istituto di credito, risultando quindi inverosimile che Noschese e la Vitale, operatori economici adusi ai rapporti con le banche, si fossero poi disinteressati degli sviluppi successivi alle diffide ricevute. 3.2. Del tutto generica, poi, è la deduzione in ordine alla presunta inidoneità della minaccia, che i giudici di merito hanno escluso alla luce del tenore delle frasi proferite nel corso dell'incontro del giugno 2016, peraltro successivo ad altri nel corso dei quali gli imputati avevano già ingiunto a Saifi di pagare quanto essi ben sapevano non essere loro dovuto, pena il mancato versamento delle spettanze che il lavoratore aspettava da anni. Proprio la consapevolezza della illegittimità di detta richiesta preclude radicalmente - come correttamente osservato nella sentenza impugnata (pag. 5) - la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art.393 cod. pen., configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). 4. Generico e privo di ogni fondamento è anche il motivo proposto nell'interesse della sola Vitale. A prescindere dalla circostanza che anche nel corso dell'incontro del giugno 2016 l'imputata intervenne a supporto del marito, rilievo decisivo assume il fattivo concorso nella richiesta estorsiva rivolta da entrambi i coniugi alla persona offesa, sopra ricordata, secondo quanto dalla stessa riferito, con una versione dei fatti ritenuta del tutto attendibile dai giudici di merito, con una valutazione obliterata dai ricorrenti. 5. Generico e manifestamente infondato è anche il motivo in ordine al diniego delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., giustificato dai giudici di merito con la gravità del fatto (v., in particolare, pag. 8 della prima sentenza), con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivi e la presenza per entrambi di precedenti penali (sul primo aspetto v. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; sul secondo cfr. Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i