CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria con la quale è stata ribadita l'ammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali e seppur sintetici argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione ai tratti costitutivi della contestata resistenza ( mettendo in luce la funzionalità oppositiva della condotta violenta della ricorrente, contestata inammissibilmente in punto di fatto dal ricorso e non riconducibile ad una mera resistenza passiva essendosi concretata in un violento spintonamento) sia in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche (negate per l'assenza di elementi a supporto della stessa e senza entrare in contraddizione con il giudizio inerente alla negata applicazione della recidiva, considerati i diversi presupposti fondanti i due giudizi di riferimento); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2