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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 08945/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4109/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) (pec [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. de lla CAMPANIA n. 6920/2015depositata il 08/07/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre in forza di tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento, ex art. 36 bis d.P.R. 600/73, per gli anni 2002, 2003 e 2009, ai fini Ires ed Iva da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

A r.l., accolta dalla CTP di Caserta, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio.

La CTR, per quanto ancora rileva, richiamato l’art. 53 e l’art. 22 (del d.lgs. 546/92), ha ritenuto che l’atto di appello, spedito in data 4.11.2014, fosse sfornito di prova quanto all’ avvenuta ricezione da parte della società appellata (che non si è costituita), non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento, con ciò impedendo al Collegio di valutare se la società appellata fosse venuta a conoscenza dell’impugnazione.

Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA], subentrata ex lege ad Equitalia– [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), rappresentata da avvocato del libero foro come da procura speciale in atti, resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

A r.l. è rimasta intimata.

L’Agenzia delle entrate deposita memoria.

Considerato che:

1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della sentenza impugnata in copia autentica, risultando la sentenza allegata provvista del visto di conformità.

2. Col primo motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 5, 20 commi 2, 22, 53 del d.lgs. 546/92 nonché degli artt. 156 e 291 c.p.c., perché pronunciata sull’errato presupposto del mancato deposito delle cartoline di ricevimento dell’appello.

La CTR, avendo preso atto della distinta delle raccomandate da cui risultava che l’appello era stato spedito il 4.11.2014, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, prescrivendo l’art. 22 cit. solo il deposito dell’avviso di ricevimento della spedizione, che avrebbe potuto essere richiesto con la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.

3. I l motiv o è infondat o .

3.1. Va sul punto rilevato che, qualora la notifica del ricorso in appello avvenga a mezzo posta, il comma 2 dell’art. 22, D. Lgs. 546/1992 – richiamato per il giudizio d’appello dall’art. 53, comma 2, D. Lgs. 546/1992 - prevede che il ricorrente , al momento della costituzione in giudizio,debba depositare nella segreteria della Commissione tributaria adita, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso,non solo la copia del ricorso spedito per posta, ma anche la ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. 3.2.La ratio di tale disposizione ̀ quella di consentire al giudice la verifica della tempestività della proposizione dell'appello con il rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, previsto dall'art. 51 d. lgs. cit., ai fini del controllo sul passaggio in giudicato della sentenza gravata.

Trattandosi di un termine posto dall'ordinamento al fine di verificare la tempestività della costituzione del giudizio, per le superiori ragioni di certezza legate al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, l'adempimento non costituisce una vuota formalitàe il suo mancato adempimento ̀ un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 10322 del 2019).

Ń pu ò parlarsi di inammissibilit à irragionevole, in funzione del raggiungimento dello scopo sotto il profilo dell'avvenuta notifica al contribuente, in quanto il termine di decadenza ̀ posto per le superiori ragioni di ordine pubblico. 3.3.È consolidata la giurisprudenza di legittimit à nel sostenere che dalla stessa formulazione letterale della norma l'onere per la parte di provvedere, a pena di inammissibilità, al momento della costituzione in giudizio, agli incombenti sopra riportati si riferisce al caso in cui il ricorso medesimo sia notificato direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (tra le varie Cass. n. 12268 del 2017).

3.4. Ciò premesso, va ribadito sul punto il principio, al quale il Collegio intende dare continuità, in forza del quale "la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 ̀ il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneit à della persona a mani della quale ̀ stata eseguita.

Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 717/2017; n. 10506 del 08/05/2006, Rv. 589477; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/04/2013, Rv. 626427). 3.5.Né ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., in quanto: «La mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva dell'intimato, comporta l'inammissibilitàdel ricorso per cassazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. e ń , ancora, avendo il difensore fatto previa istanza di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 890/1982» Cass. n. 3215 del 10/02/2021).

Lamancata produzione dell'avv iso di ricevimento della notifica del ricorso in appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta pertanto l'inammissibilità dell'impugnazione, ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per ildeposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (v.

Cass. n. 18690 del 2022, Cass. Sez.

U. n. 627 del 14/01/2008): situazione questa non ricorrente nella fattispecie.

A nulla rileva poi che nel presente giudizio l’Agenzia abbia provveduto a fornire la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di appello, trattandosi di un adempimento che avrebbe dovuto essere eseguito nel precedente grado di merito per le ragioni sopra esposte.

4. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e 4 comma 1 d.lgs. 546/92, art. 63 della l. 289/2002 e art. 7 comma 10 l. 388/2000, nonch́ dell’art. 87 del trattato UE e del Reg.

CE 69/2000 ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sui motivi di appello dell’Ufficio.

5. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e 327 c.p.c. e dell’art. 49 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla richiesta sospensione del giudizio in attesa che la cassazione si pronunciasse sui giudizi incardinato dall’Agenzia delle entrate, non considerando così l’esistenza di un giudicato esterno (ricorso dell’Agenzia accolto con sentenza 9087/2015).

6. Entrambi i motivi restano assorbiti, stante la conferma dell’inammissibilità dell’appello pronunciata dalla CTR della Campania con la pronuncia in questa sede impugnata.

7. Conclusivamente il ricorso va respinto .

8. N ulla va statuito sulle spese nel rapporto processuale tra ricorrente e contribuente, che non ha svolto difese, mentre possono essere compensate le spese fra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione,non essendovi una posizione di controinteresse di Ader, alla quale il ricorso è stato notificato ai soli fini del mantenimento del litisconsorzio processuale nei gradi di merito.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4109/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) (pec [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. de lla CAMPANIA n. 6920/2015depositata il 08/07/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre in forza di tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento, ex art. 36 bis d.P.R. 600/73, per gli anni 2002, 2003 e 2009, ai fini Ires ed Iva da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. A r.l., accolta dalla CTP di Caserta, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. La CTR, per quanto ancora rileva, richiamato l’art. 53 e l’art. 22 (del d.lgs. 546/92), ha ritenuto che l’atto di appello, spedito in data 4.11.2014, fosse sfornito di prova quanto all’ avvenuta ricezione da parte della società appellata (che non si è costituita), non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento, con ciò impedendo al Collegio di valutare se la società appellata fosse venuta a conoscenza dell’impugnazione. Agenzia delle entrate – [OSCURATO:SOCIETA], subentrata ex lege ad Equitalia– [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), rappresentata da avvocato del libero foro come da procura speciale in atti, resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. A r.l. è rimasta intimata. L’Agenzia delle entrate deposita memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della sentenza impugnata in copia autentica, risultando la sentenza allegata provvista del visto di conformità. 2. Col primo motivo del ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 16 comma 5, 20 commi 2, 22, 53 del d.lgs. 546/92 nonché degli artt. 156 e 291 c.p.c., perché pronunciata sull’errato presupposto del mancato deposito delle cartoline di ricevimento dell’appello. La CTR, avendo preso atto della distinta delle raccomandate da cui risultava che l’appello era stato spedito il 4.11.2014, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, prescrivendo l’art. 22 cit. solo il deposito dell’avviso di ricevimento della spedizione, che avrebbe potuto essere richiesto con la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. 3. I l motiv o è infondat o . 3.1. Va sul punto rilevato che, qualora la notifica del ricorso in appello avvenga a mezzo posta, il comma 2 dell’art. 22, D. Lgs. 546/1992 – richiamato per il giudizio d’appello dall’art. 53, comma 2, D. Lgs. 546/1992 - prevede che il ricorrente , al momento della costituzione in giudizio,debba depositare nella segreteria della Commissione tributaria adita, entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso,non solo la copia del ricorso spedito per posta, ma anche la ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. 3.2.La ratio di tale disposizione ̀ quella di consentire al giudice la verifica della tempestività della proposizione dell'appello con il rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, previsto dall'art. 51 d. lgs. cit., ai fini del controllo sul passaggio in giudicato della sentenza gravata. Trattandosi di un termine posto dall'ordinamento al fine di verificare la tempestività della costituzione del giudizio, per le superiori ragioni di certezza legate al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, l'adempimento non costituisce una vuota formalitàe il suo mancato adempimento ̀ un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 10322 del 2019). Ń pu ò parlarsi di inammissibilit à irragionevole, in funzione del raggiungimento dello scopo sotto il profilo dell'avvenuta notifica al contribuente, in quanto il termine di decadenza ̀ posto per le superiori ragioni di ordine pubblico. 3.3.È consolidata la giurisprudenza di legittimit à nel sostenere che dalla stessa formulazione letterale della norma l'onere per la parte di provvedere, a pena di inammissibilità, al momento della costituzione in giudizio, agli incombenti sopra riportati si riferisce al caso in cui il ricorso medesimo sia notificato direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (tra le varie Cass. n. 12268 del 2017). 3.4. Ciò premesso, va ribadito sul punto il principio, al quale il Collegio intende dare continuità, in forza del quale "la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890 ̀ il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneit à della persona a mani della quale ̀ stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 717/2017; n. 10506 del 08/05/2006, Rv. 589477; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 10/04/2013, Rv. 626427). 3.5.Né ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., in quanto: «La mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva dell'intimato, comporta l'inammissibilitàdel ricorso per cassazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. e ń , ancora, avendo il difensore fatto previa istanza di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 890/1982» Cass. n. 3215 del 10/02/2021). Lamancata produzione dell'avv iso di ricevimento della notifica del ricorso in appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta pertanto l'inammissibilità dell'impugnazione, ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per ildeposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (v. Cass. n. 18690 del 2022, Cass. Sez. U. n. 627 del 14/01/2008): situazione questa non ricorrente nella fattispecie. A nulla rileva poi che nel presente giudizio l’Agenzia abbia provveduto a fornire la prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di appello, trattandosi di un adempimento che avrebbe dovuto essere eseguito nel precedente grado di merito per le ragioni sopra esposte. 4. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e 4 comma 1 d.lgs. 546/92, art. 63 della l. 289/2002 e art. 7 comma 10 l. 388/2000, nonch́ dell’art. 87 del trattato UE e del Reg. CE 69/2000 ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sui motivi di appello dell’Ufficio. 5. Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2909 c.c. e 327 c.p.c. e dell’art. 49 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla richiesta sospensione del giudizio in attesa che la cassazione si pronunciasse sui giudizi incardinato dall’Agenzia delle entrate, non considerando così l’esistenza di un giudicato esterno (ricorso dell’Agenzia accolto con sentenza 9087/2015). 6. Entrambi i motivi restano assorbiti, stante la conferma dell’inammissibilità dell’appello pronunciata dalla CTR della Campania con la pronuncia in questa sede impugnata. 7. Conclusivamente il ricorso va respinto . 8. N ulla va statuito sulle spese nel rapporto processuale tra ricorrente e contribuente, che non ha svolto difese, mentre possono essere compensate le spese fra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione,non essendovi una posizione di controinteresse di Ader, alla quale il ricorso è stato notificato ai soli fini del mantenimento del litisconsorzio processuale nei gradi di merito. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
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