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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1982

Cassazione n. 47594/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1982 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma primo, n. 2 relazione al mezzo fraudolento, emessa all'esito &giudizio abbreviato dal Tribunale di Frosinone il 2 novembre 2012.

Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

Si deducono in particolare violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente la circostanza aggravante del mezzo fraudolento nonostante l'utilizzo, per la commissione del furto, di chiave vera ma ottenuta indebitamente mediante sottrazione effettuata approfittando della mera disattenzione e della negligenza delle persone offese che, a dire del ricorrente, l'avrebbero lasciata incustodita.

Si evidenzia altresì il contrasto di giudicati che la sentenza impugnata avrebbe generato in ragione dell'esclusione della sussistenza della detta aggravante a opera della sentenza emessa, nei confronti del correo [OSCURATO:PERSONA] e all'esito di giudizio ordinario, dal Tribunale di Frosinone il 7 aprile 2017 (divenuta irrevocabile il 22 settembre 2017).

L'esclusione della sussistenza dell'aggravante di cui innanzi, infine, implicherebbe l'estinzione del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. per decorso del termine di prescrizione.

2. Il ricorso è inammissibile non essendosi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale è lungi dall'aver argomentato la sussistenza della circostanza aggravante dalla mera disattenzione o negligenza dei gestori dell'esercizio commerciale costituente iocus commissi delitti.

Essa ha difatti valorizzato la condotta dei correi, come emergente dagli atti delle indagini preliminari, utilizzabili in ragione idei celebrato giudizio abbreviato, che, per accedere all'interno del magazzincrpertinenza dell'esercizio commerciale, hanno utilizzato chiavi vere ma ottenute indebitamente, sottraendole ai gestori dell'esercizio commerciale, che le avevano custodite vicino al registratore di cassa, «mediante strumentali richieste di consumazioni».

3. I fatti, accertati nei termini di cui innanzi, con motivazione esente da censure, sono stati poi correttamente sussunti nella fattispecie aggravata in ragione della descritta condotta ritenuta dal giudice di merito come caratterizzata da marcata efficienza offensiva e da astuzia e scaltrezza idonee a sorprendere la contraria volontà dei detentori dei beni sottratti e a vanificare le misure da questi apprestate a difesa dei beni nella loro disponibilità, sostanziatesi nella loro custodia in apposito locale chiuso con chiave riposta in altro luogo.

Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, la Corte territoriale ha fatto buon governo di principi già ribaditi dalla Suprema Corte, con i quali invece il ricorrente mostra di non confrontarsi.

Va difatti ricordato, come autorevolmente sostenuto da Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974y, che, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.

Coerente con questo principio è la giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio intende ribadire - secondo cui l'asportazione di un bene mediante l'utilizzo di una chiave vera ottenuta indebitamente costituisce mezzo fraudolento (Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Carciati, Rv. 232523).

Questo tipo di condotta costituisce difatti manifestazione di un maggiore tasso di criminosità dimostrato da chi si rivela particolarmente abile nel vanificare le cautele - tra cui rientra senz'altro la chiusura con la chiave - adottate nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui, ponendo, così, in essere una condotta complessa e più insidiosa di quella che caratterizza l'ipotesi base (in termini: Sez. 5, n. 22127 del 28/04/2022, Ricci, Rv. 283219, in fattispecie in cui l'agente aveva rubato un'autovettura impossessandosi delle chiavi prelevate dalle tasche del giubbotto che la persona offesa aveva riposto nello spogliatoio del proprio luogo di lavoro; Sez. 7, n. 18043 del 19/02/21, Scotti, in motivazione, in relazione al furto di denaro da un registratore di cassa le cui chiavi erano state trafugate da un furgone collocato in prossimità).

4. Manifestamente infondato è poi il profilo con il quale si prospetta il contrasto di giudicati che la sentenza impugnata avrebbe generato in ragione dell'esclusione della sussistenza della detta aggravante a opera di precedente sentenza (irrevocabile dal 2017) emessa nei confronti del correo [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio ordinario.

Nella specie, difatti, non si evidenzia a opera del ricorrente un contrasto oggettivo con i fatti accertati con sentenza irrevocabile, utilizzo di chiavi vere ottenute indebitamente, ma la diversa valutazione (all'esito di giudizio ordinario) del medesimo episodio di vita da parte del Tribunale di Frosinone circa la sussistenza nella specie della circostanza aggravante (in merito alla necessità di un contrasto oggettivo tra i fatti accertati in luogo di una mera diversa valutazione del medesimo episodio di vita, si veda, ancorché in tema di revisione ex artt. 629 e ss. cod. proc. pen., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1982 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma primo, n. 2 relazione al mezzo fraudolento, emessa all'esito &giudizio abbreviato dal Tribunale di Frosinone il 2 novembre 2012. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Si deducono in particolare violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto sussistente la circostanza aggravante del mezzo fraudolento nonostante l'utilizzo, per la commissione del furto, di chiave vera ma ottenuta indebitamente mediante sottrazione effettuata approfittando della mera disattenzione e della negligenza delle persone offese che, a dire del ricorrente, l'avrebbero lasciata incustodita. Si evidenzia altresì il contrasto di giudicati che la sentenza impugnata avrebbe generato in ragione dell'esclusione della sussistenza della detta aggravante a opera della sentenza emessa, nei confronti del correo [OSCURATO:PERSONA] e all'esito di giudizio ordinario, dal Tribunale di Frosinone il 7 aprile 2017 (divenuta irrevocabile il 22 settembre 2017). L'esclusione della sussistenza dell'aggravante di cui innanzi, infine, implicherebbe l'estinzione del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. per decorso del termine di prescrizione. 2. Il ricorso è inammissibile non essendosi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, la Corte territoriale è lungi dall'aver argomentato la sussistenza della circostanza aggravante dalla mera disattenzione o negligenza dei gestori dell'esercizio commerciale costituente iocus commissi delitti. Essa ha difatti valorizzato la condotta dei correi, come emergente dagli atti delle indagini preliminari, utilizzabili in ragione idei celebrato giudizio abbreviato, che, per accedere all'interno del magazzincrpertinenza dell'esercizio commerciale, hanno utilizzato chiavi vere ma ottenute indebitamente, sottraendole ai gestori dell'esercizio commerciale, che le avevano custodite vicino al registratore di cassa, «mediante strumentali richieste di consumazioni». 3. I fatti, accertati nei termini di cui innanzi, con motivazione esente da censure, sono stati poi correttamente sussunti nella fattispecie aggravata in ragione della descritta condotta ritenuta dal giudice di merito come caratterizzata da marcata efficienza offensiva e da astuzia e scaltrezza idonee a sorprendere la contraria volontà dei detentori dei beni sottratti e a vanificare le misure da questi apprestate a difesa dei beni nella loro disponibilità, sostanziatesi nella loro custodia in apposito locale chiuso con chiave riposta in altro luogo. Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, la Corte territoriale ha fatto buon governo di principi già ribaditi dalla Suprema Corte, con i quali invece il ricorrente mostra di non confrontarsi. Va difatti ricordato, come autorevolmente sostenuto da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974y, che, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Coerente con questo principio è la giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio intende ribadire - secondo cui l'asportazione di un bene mediante l'utilizzo di una chiave vera ottenuta indebitamente costituisce mezzo fraudolento (Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Carciati, Rv. 232523). Questo tipo di condotta costituisce difatti manifestazione di un maggiore tasso di criminosità dimostrato da chi si rivela particolarmente abile nel vanificare le cautele - tra cui rientra senz'altro la chiusura con la chiave - adottate nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui, ponendo, così, in essere una condotta complessa e più insidiosa di quella che caratterizza l'ipotesi base (in termini: Sez. 5, n. 22127 del 28/04/2022, Ricci, Rv. 283219, in fattispecie in cui l'agente aveva rubato un'autovettura impossessandosi delle chiavi prelevate dalle tasche del giubbotto che la persona offesa aveva riposto nello spogliatoio del proprio luogo di lavoro; Sez. 7, n. 18043 del 19/02/21, Scotti, in motivazione, in relazione al furto di denaro da un registratore di cassa le cui chiavi erano state trafugate da un furgone collocato in prossimità). 4. Manifestamente infondato è poi il profilo con il quale si prospetta il contrasto di giudicati che la sentenza impugnata avrebbe generato in ragione dell'esclusione della sussistenza della detta aggravante a opera di precedente sentenza (irrevocabile dal 2017) emessa nei confronti del correo [OSCURATO:PERSONA] all'esito di giudizio ordinario. Nella specie, difatti, non si evidenzia a opera del ricorrente un contrasto oggettivo con i fatti accertati con sentenza irrevocabile, utilizzo di chiavi vere ottenute indebitamente, ma la diversa valutazione (all'esito di giudizio ordinario) del medesimo episodio di vita da parte del Tribunale di Frosinone circa la sussistenza nella specie della circostanza aggravante (in merito alla necessità di un contrasto oggettivo tra i fatti accertati in luogo di una mera diversa valutazione del medesimo episodio di vita, si veda, ancorché in tema di revisione ex artt. 629 e ss. cod. proc. pen., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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