CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24892/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], Adriano e [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliatain Roma al viale delle Mil izie n.1; -controricorrente-ricorrente incidentale- E [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t.; -intimata- avverso la sentenza n.580/3/2015 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, pronunciata in data 28 maggio 2015, depositata in data 25 giugno 2015 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la cassazione della sentenza n.580/3/2015 della Commissione tributaria regionale dell ’Abruzzo , pronunciata in data 28 maggio 2015, depositata in data 25 giugno 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello della contribuente, in controversia concernente l’impugnativa de lla cartella di pagamento, avente ad oggetto gli importi dovuti per il secondo acconto Ires ed Irap dell’anno di imposta 2008, non versato entro il 30 novembre 2008; la C.t.r., con la sentenza impugnata, dopo aver affermato che l’appello non aveva fondamento,rilevava che la cartella di pagamento conteneva tutti gli elementi per consentire alla società ricorrente di conoscere i motivi dell'iscrizione a ruolo, quali i codici tributo,dai quali desumere la natura delle somme iscritte, nella specie il secondo acconto dovuto per Ires ed Irap; pertanto, il giudice di appello non ravvisava la violazione degli artt. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/73 e 3, comma 2, l . n. 241/1990 , avendo l'ufficio recuperato a tassazione l'importo degli acconti e degli interessi dovuti alla scadenza di novembre 2008,risultati non versati, edirrogato le relative sanzioni; inoltre, la C.t.r., ritenendo che le questioni relative allevicende intervenute dall'anno 2009 in poi, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, non potevano avere rilevanza nel presente giudizio , in quanto erano tutte successive ai fatti oggetto della presente controversia, concludeva nel senso della fondatezza del ricorso con riferimento al recupero dell'imposta, che dovevaessere annullato, mentre restavano dovute le sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997; a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso, con cui spiega ricorso incidentale, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17settembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la società contribuente ha depositato la memoria del 4 agosto 2021, con la documentazione allegata, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti ex art.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/2018; con ordinanza del 17 settembre 2021, la Corte assegnava all’istante un termine per provvedere alla notificazione dell’elencodei documenti allegati all’avvocatura erariale, con rinvio della causa a nuovo ruolo; il ricorso, dunque, veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2022; [OSCURATO:PERSONA]: preliminarmente deve rilevarsi che la contribuente, con la memoria del 4 agosto 2021, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti ex art.6 d.l. n.119/2018, conv. dalla l. n.136/2018; dalla documentazione allegata all’istanza si evince che la soc. [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato, in data 29/5/2019, presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, domanda di definizione agevolata della controversia sopra indicata, contestualmente versando l’importo di € 815,00; l’Agenzia delle Entrate in data 29/5/2019 ha attestato la ricezione della domanda con allegato F24 relativo al versamento effettuato; a seguito della notifica dell’elenco dei documenti depositati dalla contribuente, l’Agenzia delle Entrate nulla ha dedotto, nèha notificato il diniego della definizione entro il 31/7/2020; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si ̀ estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha an