CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2025
Cassazione n. 37227/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 4 dicembre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di articoli di bigiotteria di provenienza delittuosa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto inutilizzabili le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria Pesaro e Macaluso. fA La sentenza di condanna si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni dei citati testi, i quali, tuttavia, avevano riferito al dibattimento solo quanto appreso da testimoni ed anche dall'imputato, in violazione delle regole previste dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. e 64 cod. proc. pen. Più in particolare, l'individuazione del ricorrente come titolare dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA] e figli", nei cui locali era stata ritrovata la merce di provenienza illecita, era stata ricavata dai testi di polizia giudiziaria, secondo quanto da costoro riferito al dibattimento, attraverso le dichiarazioni della figlia dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] e da "persone presenti in negozio", dichiarazioni non formalizzate in alcun verbale secondo le quali all'imputato era riconducibile l'attività commerciale svolta in quel luogo, a fronte delle prime indagini che si erano rivolte contro [OSCURATO:PERSONA], amministratore di una società che gestiva l'esercizio commerciale. La Corte territoriale, nel rispondere all'eccezione di inutilizzabilità sollevata con l'atto di appello, ha ritenuto che la prova di responsabilità derivasse dal "riepilogo che gli operatori hanno fatto sull'attività investigativa", espressione non idonea a dare contezza di uno specifico atto acquisito al fascicolo o della legittimità dell'attività investigativa svolta. Il ricorrente sottolinea che, se si espungessero dal fascicolo le dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria, nessun altro elemento di prova sorreggerebbe il giudizio di condanna del ricorrente; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta provenienza illecita della merce ritrovata e posta sotto sequestro. Il ricorrente sottolinea la mancanza di atti che documentino gli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati per individuare la merce come proveniente da una rapina subita da tale [OSCURATO:PERSONA], a parte la deposizione del teste di polizia giudiziaria Macaluso che aveva affermato di ricordare che gli oggetti in sequestro erano stati sottoposti in visione alla persona offesa, la quale li aveva riconosciuti. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano state acquisite agli atti e neanche le operazioni volte alla individuazione da parte sua degli oggetti in sequestro o la restituzione di essi, come da costei precisato al dibattimento. Di nuovo, pertanto, la condanna si sarebbe basata solo su quanto riferito dal testimone di polizia giudiziaria, peraltro senza un preciso ricordo non convergente con le dichiarazioni rese dalla diretta interessata. Trattandosi di articoli di bigiotteria seriali, la corrispondenza dell'articolo apposto su quelli sottratti alla [OSCURATO:PERSONA] con quello apposto su alcuni degli oggetti in sequestro, non varrebbe a provare la loro riconducibilità alla rapina patita dalla [OSCURATO:PERSONA], posto che nell'esercizio commerciale erano presenti tanti altri beni di altre marche non di provenienza delittuosa, diversi da quelli oggetto della rapina. 2 piA Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata memoria di replica, datata 03/10/2025, a confutazione delle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Il ricorrente è stato condannato nei due gradi del giudizio di merito con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 1.1. In ordine alla sussistenza oggettiva del reato, che si censura con il secondo motivo di ricorso, avente priorità logica, dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di rapina di merce di bigiotteria, nel corso della sua deposizione resa al dibattimento, aveva riconosciuto parte della merce ritrovata nell'esercizio commerciale "[OSCURATO:PERSONA] e figli" come quella asportatale (fg. 2 della sentenza del Tribunale). All'atto del sequestro, peraltro, alcuni monili si presentavano ancora con la targhetta riproducente il marchio SIKE, uno di quelli che la vittima aveva indicato essere apposto in parte dei gioielli oggetto della rapina da lei subìta. 1.2. Infine, la Corte aveva rilevato che non era stata fornita alcuna giustificazione da parte dell'imputato in ordine al possesso dei beni ritrovati, né era stata prodotta documentazione fiscale che ne attestasse l'acquisto. Rimane, pertanto, superato, sotto il profilo oggettivo, l'assunto che non fosse stata adeguatamente provata la sussistenza del reato di ricettazione se non attraverso le indicazioni dei testimoni di polizia giudiziaria. 2. Quanto alla riconducibilità del reato alla persona dell'imputato, sempre dalla sentenza di primo grado (fg. 3) emergono circostanze del tutto pretermesse in ricorso, che consentono di superare l'eccezione di inutilizzabilità di cui al secondo motivo.Infatti, il testimone di polizia giudiziaria Macaluso aveva riferito che, al momento del sopralluogo, l'imputato era assente ma, chiamato dalla figlia, era giunto poco dopo sul luogo ed aveva seguito tutte le fasi del sequestro risultando edotto di ogni dato contabile e di magazzino dell'esercizio commerciale. Si tratta non di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e illegittimamente riferite al dibattimento dagli operatori, ma di comportamenti concludenti direttamente osservati dagli investigatori che, in uno alla denominazione dell'esercizio commerciale ove era stata ritrovata la merce come "[OSCURATO:PERSONA] e figli", ha consentito ai giudici di merito, con conforme giudizio non manifestamente illogico, di ritenere che l'attività di indagine avesse portato ad individuare il ricorrente come responsabile della ricettazione. Di tanto, il ricorso non dà contezza, sicché l'eccezione di inutilizzabilità poggia su dati di fatto non completi e fuorvianti. Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva, anche con riguardo al contenuto della memoria di replica. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c