CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24404-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale autotrasporti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -contro ricorrente - avverso la sentenza n. 506/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 24404 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 506 del 2021 della Corte di appello di Perugia, esponendo che: -aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in uno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suo fratello e sua cognata, per ottenere la condanna in solido alla rifusione dei danni indicati come causati dalla mancata consegna di due raccomandate inviate dall'[OSCURATO:PERSONA] di Perugia, contenenti richiesi:e di adempimenti amministrativi in difetto dei quali, quattro anni dopo, era seguita la cancellazione della propria impresa di trasporto per conto terzi dal relativo Albo, e dunque la perdita della sua unica fonte di reddito peraltro in prossimità dell'età pensionabile, con esclusione dalla società cooperativa di autotrasportatori di cui era socio; -il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, per quanto qui ancora importa, andava esclusa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] che aveva recapil:ato le raccomandate consegnandole presso il domicilio del destinatario a componenti del nucleo familiare lì rinvenuti, mentre andava affermata, nelran", diversamente da quanto fatto in prime cure, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la mancata prova della consegna delle raccomandate ricevute, e ciò nondimeno andava rigettata la domanda per carenza di doverosa prova dello specifico danno conseguenza; resistononontroricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA];RG n 24404 del 2021 Cons. re Paolo P eca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.1228 cod. civ., poiché dall'istruttoria era emerso che il postino conosceva la qualifica d'imprenditore del destinatario, sicché, in assenza di formale delega pertanto doverosa ai sensi della normativa regolamentare, non avrebbe potuto lasciare le raccomandate ai coniugi convenuti e corresponsabili in solido; con il secondo e terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 cod. civ., e per altro verso degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato non procedendo alla liquidazione equitativa del danno di cui pur era stata accertata la sussistenza; Rilevato che il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati, e tale ragione liquida risulta assorbente; in primo luogo, è stato reiteratamente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Ca:ss., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, pertanto, il limite dell'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.;RG n 24404 del 2021 Cons P orreca ciò posto, se la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito - senza, logicamente, manifesti travisamenti delle risultanze obiettive (Cass., 06/09/2022, n. 26209, pagg. 9 e seguenti, Cass., 03/05/2022, n. 13918, pagg. 13 e seguenti) - per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33); ne deriva che, nel caso, non vi è alcuno spazio per ipotizzare le violazioni delle norme denunciate; quanto alla liquidazione equitativa, questa Corte ha chiarito che l'attore, oltre ad allegare una condotta almeno astrattamente idonea a porsi come causa del danno lamentato, deve indicare le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta medesima (cfr., Cass., 07/05/2021, n. 13220, con cui è stata cassata con rinvio la decisione impugnata che aveva liquidato in via equitativa il danno ascritto all'organo di amministrazione di una società di capitali, poi fallita, pur in presenza di specifiche circostanze che, ove provate, avrebbero consentito l'esatta quantificazione del danno patito dalla società, senza necessità di ricorrere alla liquidazione equitativa); dal ricorso, sul punto, risulta solo che era stata allegata la fonte di reddito perduta, mentre la Corte di appello ha correttamente osservato che non era stato attestato il reddito percepito con l'attività non più proseguita: tale circostanza, cioè, chiaramente suscettibile di prova da parte dell'attore, RG n 24404 del 2021 Cons. rel. Paolo orreca avrebbe permesso l'apprezzamento del "quantum" senza sopperire arbitrariamente alle carenze istruttorie della parte; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle Loti,t5ùte (4>''t spese del giudizio di legittimità di ciascuRillparte controricorrenték liquidate in euro 2.500,00, oltre a 200,00 euro per es.;borsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co