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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15535/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -tN. 2016/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale locale del 08 Novembre 2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309-1990, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., per avere il giudice escluso l'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonostante l'uso personale della sostanza e la sua compatibilità con la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. 309/90.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte d'Appello escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo dell'odierno ricorrente e la sua ridotta capacità offensiva, elementi che ne giustificavano la concessione.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Inoltre, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288- 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2N. 2016/2026 R.G.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3.1. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente evidenziato una pluralità di elementi fattuali univocamente indicativi della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta.

In particolare, assumono rilievo la varietà delle sostanze stupefacenti rinvenute (marijuana e cocaina), il quantitativo complessivo idoneo a ricavare un numero significativo di dosi, nonché - soprattutto - le modalità di occultamento della sostanza, rinvenuta solo a seguito dello smontaggio del sedile posteriore dell'autovettura dell'odierno ricorrente.

E ha ritenuto che tali circostanze, considerate nel loro complesso, depongano inequivocabilmente per una detenzione finalizzata alla cessione a terzi, non essendo compatibili con un uso esclusivamente personale, e che risultino altresì ostative al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. Ed invero, l'attenuante invocata non può ritenersi automaticamente applicabile sulla base della mera qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ma richiede un accertamento concreto in ordine all'entità del vantaggio economico perseguito o conseguito, accertamento che nel caso di specie difetta del tutto.

In termini coerenti, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che l'attenuante non è configurabile quando, pur a fronte di una cessione di modico valore, l'imputato detenga un numero apprezzabile di dosi pronte per lo spaccio, circostanza che evidenzia una capacità offensiva non trascurabile (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber e altro, Rv. 270571 - 01).

Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale - in particolare la disponibilità di sostanze eterogenee e le modalità di occultamento - sono stati ritenuti logicamente escludere radicalmente la minima offensività della condotta, rendendo del tutto corretta la mancata applicazione dell'attenuante invocata.

3.2. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici del merito hanno motivato tale scelta evidenziando l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, nonché la mancanza di concreti indici di resipiscenza.

In tale prospettiva, la mera ammissione di responsabilità non assume rilievo decisivo, potendo essere legittimamente valutata come insufficiente, soprattutto quando si risolva in una presa d'atto dell'evidenza probatoria piuttosto che in un'effettiva manifestazione di ravvedimento. 3N. 2016/2026 R.G.

Sul punto, è principio pacifico di questa Corte che la confessione o l'ammissione del fatto non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando non siano accompagnate da concreti elementi di ravvedimento e si risolvano in una presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738; Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108).

La valutazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche rientra, del resto, nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non ricorre.

La Corte d'Appello ha infatti esplicitato, in modo adeguato, le ragioni del diniego facendo riferimento all'assenza di elementi favorevoli e alla gravità complessiva della condotta.

Ed infatti, il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla mera assenza di elementi favorevoli, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01).

Né la decisione appare censurabile sotto il profilo motivazionale, atteso che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -tN. 2016/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Messina ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale locale del 08 Novembre 2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309-1990, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., per avere il giudice escluso l'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonostante l'uso personale della sostanza e la sua compatibilità con la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. 309/90. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte d'Appello escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento collaborativo dell'odierno ricorrente e la sua ridotta capacità offensiva, elementi che ne giustificavano la concessione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Inoltre, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288- 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2N. 2016/2026 R.G. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. La Corte territoriale, infatti, ha correttamente evidenziato una pluralità di elementi fattuali univocamente indicativi della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. In particolare, assumono rilievo la varietà delle sostanze stupefacenti rinvenute (marijuana e cocaina), il quantitativo complessivo idoneo a ricavare un numero significativo di dosi, nonché - soprattutto - le modalità di occultamento della sostanza, rinvenuta solo a seguito dello smontaggio del sedile posteriore dell'autovettura dell'odierno ricorrente. E ha ritenuto che tali circostanze, considerate nel loro complesso, depongano inequivocabilmente per una detenzione finalizzata alla cessione a terzi, non essendo compatibili con un uso esclusivamente personale, e che risultino altresì ostative al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. Ed invero, l'attenuante invocata non può ritenersi automaticamente applicabile sulla base della mera qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ma richiede un accertamento concreto in ordine all'entità del vantaggio economico perseguito o conseguito, accertamento che nel caso di specie difetta del tutto. In termini coerenti, la giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che l'attenuante non è configurabile quando, pur a fronte di una cessione di modico valore, l'imputato detenga un numero apprezzabile di dosi pronte per lo spaccio, circostanza che evidenzia una capacità offensiva non trascurabile (Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber e altro, Rv. 270571 - 01). Nel caso di specie, gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale - in particolare la disponibilità di sostanze eterogenee e le modalità di occultamento - sono stati ritenuti logicamente escludere radicalmente la minima offensività della condotta, rendendo del tutto corretta la mancata applicazione dell'attenuante invocata. 3.2. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici del merito hanno motivato tale scelta evidenziando l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, nonché la mancanza di concreti indici di resipiscenza. In tale prospettiva, la mera ammissione di responsabilità non assume rilievo decisivo, potendo essere legittimamente valutata come insufficiente, soprattutto quando si risolva in una presa d'atto dell'evidenza probatoria piuttosto che in un'effettiva manifestazione di ravvedimento. 3N. 2016/2026 R.G. Sul punto, è principio pacifico di questa Corte che la confessione o l'ammissione del fatto non comportano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto quando non siano accompagnate da concreti elementi di ravvedimento e si risolvano in una presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Careri, Rv. 288738; Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108). La valutazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche rientra, del resto, nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che nel caso di specie non ricorre. La Corte d'Appello ha infatti esplicitato, in modo adeguato, le ragioni del diniego facendo riferimento all'assenza di elementi favorevoli e alla gravità complessiva della condotta. Ed infatti, il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla mera assenza di elementi favorevoli, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). Né la decisione appare censurabile sotto il profilo motivazionale, atteso che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M
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