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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 10403/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29110-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3885/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte rilevato che il ricorrente ha conferito al proprio difensore una procura a ricorrere per cassazione redatta su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva di qualsiasi concreto riferimento alla sentenza impugnata; ritenuto che questa Corte, con ordinanza deliberata il 12 ottobre 2021, e pubblicata nelle more della redazione della presente ordinanza (Cass. 8.2.2022 n. 4056), rilevata l'esistenza d'un contrasto circa la validità di procura siffatte, ha rimesso la questione della validità di esse al primo presidente, affinché le tasse l'assegnazione alle Sezioni Unite; ritenuto, pertanto, opportuno rinviare il presente ricorso a nuovo ruolo, nell'attesa della pronuncia delle Sezioni Unite; P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Roma, 2 febbraio 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29110-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3885/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte rilevato che il ricorrente ha conferito al proprio difensore una procura a ricorrere per cassazione redatta su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, priva di qualsiasi concreto riferimento alla sentenza impugnata; ritenuto che questa Corte, con ordinanza deliberata il 12 ottobre 2021, e pubblicata nelle more della redazione della presente ordinanza (Cass. 8.2.2022 n. 4056), rilevata l'esistenza d'un contrasto circa la validità di procura siffatte, ha rimesso la questione della validità di esse al primo presidente, affinché le tasse l'assegnazione alle Sezioni Unite; ritenuto, pertanto, opportuno rinviare il presente ricorso a nuovo ruolo, nell'attesa della pronuncia delle Sezioni Unite; P.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 2 febbraio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ri