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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22038/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BERTÀ di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette: la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questaCorte di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso; la memoria di replica presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,nell’interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratoregenerale e ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 23 dicembre 2025 il Tribunale di Milano – a seguitodella richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse diAbdul [OSCURATO:PERSONA] – ha confermato l’ordinanza in data 6 dicembre 2025 conla quale il G.i.p. del Tribunale di Monza aveva applicato la custodia cautelare incarcere alla stessa persona sottoposta ad indagini, poiché gravemente indiziatadel delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen.2.

Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso percassazione nell’interesse della persona sottoposta a indagini, articolando quattromotivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo sono state dedotte la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di nullità (artt. 291, 292, 273, 274, 275 cod. proc.pen.) e la contraddittorietà della motivazione, in quanto l’ordinanza impugnataavrebbe fondato la conferma del primo provvedimento facendo riferito a un«delitto non contestato» (ossia quello di cui all’art. 270-bis cod. pen.) rispetto aquello di cui all’art. 497-bis cod. pen., non oggetto di richiesta cautelare, e nonavrebbe indicato invece – come già il provvedimento del G.i.p. – le ragioni percui deve essere applicata la misura per quest’ultimo reato.2.2.

Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione della leggepenale e di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 111 Cost., 294 e274 cod. proc. pen) nonché la mancanza di motivazione con riferimentoall’omesso interrogatorio ai fini della misura cautelare rispetto al reato di cuiall’art. 270-bis cod. pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente condiviso quanto giàaffermato dal G.i.p. a proposito del pericolo di fuga dell’indagato, richiamando laconsapevolezza da parte del ricorrente della pendenza nei suoi confronti delprocedimento anche per il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., ossia esigenzecautelari relative a un reato diverso da quello per cui è stato arrestato inflagranza, per l’appunto non oggetto di interrogatorio né di domanda cautelare:dunque, l’ordinanza del G.i.p. sarebbe nulla per la violazione dell’art. 111 Cost.e il Tribunale non avrebbe motivato nonostante quanto dedotto con la richiestadi riesame.2.3.

Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di nullità (artt. 272, 275 commi 2 e 2-biscod. proc.pen.) e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenzecautelari e, segnatamente, dell’attualità e concretezza di esse.

In particolare, nonsarebbero state considerate le dichiarazioni dell’indagato, il suo radicamento nelterritorio italiano (che si evincerebbe pure dai documenti compiegati al ricorsoed escluderebbe il pericolo di fuga), l’insussistenza del pericolo di reiterazione(atteso peraltro che egli aveva richiesto il passaporto contraffatto solo perchiedere il permesso di soggiorno che, in ragione della pendenza delprocedimento per il delitto di cui all’art. 497-bis cit., non può essergli rilasciato).Inoltre, il riferimento al reato di cui all’art. 270-bis cit. paleserebbe il merorecepimento della richiesta del Pubblico ministero e non l’autonoma valutazioneprescritta dall’art. 292, comma 1, lett. c-bis), cod. proc. pen.2.4.

Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di nullità (artt. 272, 275 commi 2 e 2-bis, e 278 cod.proc. pen.) e la mancanza di motivazione sull’adeguatezza e la proporzionalitàdella misura detentiva. [OSCURATO:PERSONA] del riesame non avrebbe svolto la prognosi conriferimento al solo reato cui inerisce la misura ma avrebbe avuto riguardo alpericoloso contesto tratto dalla fattispecie non oggetto di domanda cautelare enon ancora accertata.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto didichiarare il ricorso inammissibile perché: formulato in modo generico easpecifico, senza l’indicazione puntuale delle parti dell’ordinanza che nonconterrebbero un’autonoma valutazione; le censure risulterebbero noncoerentemente articolate (poiché non distinguono i profili relativi a gravi indizi,esigenze cautelari e diverso titolo di reato); non si confronterebbe con lamotivazione dell’ordinanza in ordine ai gravi indizi del reato per cui è stataapplicata la misura (ma conterrebbe riferimenti inconferenti al reato di cui all’art.270-bis cod. pen., poiché utilizzati solo come dato di conoscenza ai fini delpericolo di fuga) e alle esigenze cautelari; sarebbe manifestamente infondato e,comunque, generico nella parte in cui denuncia la violazione di norme processualie censura la proporzionalità della misura.Con memoria di replica la difesa ha contestato le conclusioni delProcuratore generale, deducendo:- quanto al primo motivo, che il ricorso avrebbe specificamente indicato ipassaggi dell’ordinanza ritenuti privi di autonoma motivazione e affetti dacontrasto logico;- quanto al secondo motivo, che il richiamo al delitto di cui all’art. 270-biscod. pen. non costituirebbe un mero dato neutro, ma un elemento estraneo alfascicolo cautelare relativo al falso passaporto, sicché non sarebbe invocabile lacosiddetta prova di resistenza;- quanto al terzo motivo, che il Tribunale non avrebbe valutato ledichiarazioni dell’indagato e non avrebbe adeguatamente motivato in punto diLa difesa ha inoltre rappresentato che, nelle more, al ricorrente sono staticoncessi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il che confermerebbela fondatezza dei motivi di ricorso, deducendo che ciò non elide l’interesseall’impugnazione al fine dell’annullamento integrale della misura.Pertanto, ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, privo dellanecessaria specificità e versato in fatto.2.

I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.Con essi la difesa, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alprovvedimento impugnato, reitera il medesimo ordine di argomentazioni giàdisatteso dal Collegio del riesame con motivazione congrua e conforme al diritto,senza confrontarsi compiutamente con tale iter (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Leonardo, Rv. 254584 - 01).Invero, il Tribunale ha indicato in maniera analitica le ragioni per cui haritenuto che il G.i.p. avesse compiuto una autonoma valutazione – che lo stessoCollegio del riesame ha condiviso – dei fatti posti a fondamento della statuizionecautelare, in relazione sia ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di falso per cuisi procede sia alle esigenze cautelari (in particolare, richiamando il verbale diarresto, perquisizione e sequestro, la relazione della [OSCURATO:PERSONA] e ledichiarazioni dello stesso arrestato); e sotto tale profilo le doglianze difensivesono del tutto generiche e, in realtà, prospettano irritualmente un'alternativalettura del compendio in atti e segnatamente un diverso apprezzamento delledichiarazioni della stessa persona sottoposta a indagini (cfr. Sez. 5, n. 15138 del24/02/2020, Lino, n.m.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).Inoltre, il Tribunale ha indicato espressamente, alla luce di quanto emersoin occasione dell'arresto dal ricorrente, gli elementi sulla scorta dei quali hacondiviso pure la decisione di prima istanza in ordine alla sussistenza del pericolodi reiterazione e del pericolo di fuga, tratto dalle più ampie relazioni criminalil'apprezzamento di esse, che è con evidenza rituale poiché:- come già chiarito dalla giurisprudenza, tra gli elementi da apprezzaresub specie delle esigenze cautelari vi sono «comportamenti o atti concreti» (cfr.art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) che si assumono posti in esseredall'imputato o indagato e che possono, peraltro, essere tratti anche da altriprocedimenti pendenti, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio dinon colpevolezza (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo; Rv. 265069 –01; cfr. pure Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271405 – 01); cosìcome, per il pericolo di fuga, vengono in rilievo concreti elementi dai quali sialogicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva delsoggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga (Sez. 1, n. 31765 del10/09/2020, Akim, Rv. 279893 – 01) e, nel caso in esame, è stata valorizzata laspecifica condotta in incolpazione (avente ad oggetto un falso passaporto) el’intenzione dell’imputato di procurarsi un falso documento per l’espatrio in unoalle sue relazioni criminali- e nella specie non vi è dubbio che la misura cautelare sia stata dispostaproprio per il reato di falso in contestazione, per il quale il ricorrente è statoarrestato in flagranza e per cui il Pubblico ministero ha avanzato domandacautelare.Il che esime dal dilungarsi oltre SUlla dedotta mancanza di interrogatoriodel ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 270-bis cit.Rispetto a quanto sopra osservato, nulla muta il contenuto della memoriadi replica, con cui la difesa ha inteso ribadire la fondatezza del ricorso; né lasopravvenuta sostituzione della misura applicata con una più blanda, che nonpuò essere dedotta ex se in questa sede – come la difesa ha fatto – qualeelemento atto a inficiare il provvedimento genetico.3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc.pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone din. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BERTÀ di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette: la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questaCorte di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile ilricorso; la memoria di replica presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che,nell’interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratoregenerale e ha insistito nell’accoglimento dell’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025 il Tribunale di Milano – a seguitodella richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse diAbdul [OSCURATO:PERSONA] – ha confermato l’ordinanza in data 6 dicembre 2025 conla quale il G.i.p. del Tribunale di Monza aveva applicato la custodia cautelare incarcere alla stessa persona sottoposta ad indagini, poiché gravemente indiziatadel delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen.2. Avverso il provvedimento collegiale è stato proposto ricorso percassazione nell’interesse della persona sottoposta a indagini, articolando quattromotivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.).2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di nullità (artt. 291, 292, 273, 274, 275 cod. proc.pen.) e la contraddittorietà della motivazione, in quanto l’ordinanza impugnataavrebbe fondato la conferma del primo provvedimento facendo riferito a un«delitto non contestato» (ossia quello di cui all’art. 270-bis cod. pen.) rispetto aquello di cui all’art. 497-bis cod. pen., non oggetto di richiesta cautelare, e nonavrebbe indicato invece – come già il provvedimento del G.i.p. – le ragioni percui deve essere applicata la misura per quest’ultimo reato.2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione della leggepenale e di norme processuali stabilite a pena di nullità (artt. 111 Cost., 294 e274 cod. proc. pen) nonché la mancanza di motivazione con riferimentoall’omesso interrogatorio ai fini della misura cautelare rispetto al reato di cuiall’art. 270-bis cod. pen. Il Tribunale avrebbe erroneamente condiviso quanto giàaffermato dal G.i.p. a proposito del pericolo di fuga dell’indagato, richiamando laconsapevolezza da parte del ricorrente della pendenza nei suoi confronti delprocedimento anche per il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., ossia esigenzecautelari relative a un reato diverso da quello per cui è stato arrestato inflagranza, per l’appunto non oggetto di interrogatorio né di domanda cautelare:dunque, l’ordinanza del G.i.p. sarebbe nulla per la violazione dell’art. 111 Cost.e il Tribunale non avrebbe motivato nonostante quanto dedotto con la richiestadi riesame.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di nullità (artt. 272, 275 commi 2 e 2-biscod. proc.pen.) e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenzecautelari e, segnatamente, dell’attualità e concretezza di esse. In particolare, nonsarebbero state considerate le dichiarazioni dell’indagato, il suo radicamento nelterritorio italiano (che si evincerebbe pure dai documenti compiegati al ricorsoed escluderebbe il pericolo di fuga), l’insussistenza del pericolo di reiterazione(atteso peraltro che egli aveva richiesto il passaporto contraffatto solo perchiedere il permesso di soggiorno che, in ragione della pendenza delprocedimento per il delitto di cui all’art. 497-bis cit., non può essergli rilasciato).Inoltre, il riferimento al reato di cui all’art. 270-bis cit. paleserebbe il merorecepimento della richiesta del Pubblico ministero e non l’autonoma valutazioneprescritta dall’art. 292, comma 1, lett. c-bis), cod. proc. pen.2.4. Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di nullità (artt. 272, 275 commi 2 e 2-bis, e 278 cod.proc. pen.) e la mancanza di motivazione sull’adeguatezza e la proporzionalitàdella misura detentiva. [OSCURATO:PERSONA] del riesame non avrebbe svolto la prognosi conriferimento al solo reato cui inerisce la misura ma avrebbe avuto riguardo alpericoloso contesto tratto dalla fattispecie non oggetto di domanda cautelare enon ancora accertata.3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto didichiarare il ricorso inammissibile perché: formulato in modo generico easpecifico, senza l’indicazione puntuale delle parti dell’ordinanza che nonconterrebbero un’autonoma valutazione; le censure risulterebbero noncoerentemente articolate (poiché non distinguono i profili relativi a gravi indizi,esigenze cautelari e diverso titolo di reato); non si confronterebbe con lamotivazione dell’ordinanza in ordine ai gravi indizi del reato per cui è stataapplicata la misura (ma conterrebbe riferimenti inconferenti al reato di cui all’art.270-bis cod. pen., poiché utilizzati solo come dato di conoscenza ai fini delpericolo di fuga) e alle esigenze cautelari; sarebbe manifestamente infondato e,comunque, generico nella parte in cui denuncia la violazione di norme processualie censura la proporzionalità della misura.Con memoria di replica la difesa ha contestato le conclusioni delProcuratore generale, deducendo:- quanto al primo motivo, che il ricorso avrebbe specificamente indicato ipassaggi dell’ordinanza ritenuti privi di autonoma motivazione e affetti dacontrasto logico;- quanto al secondo motivo, che il richiamo al delitto di cui all’art. 270-biscod. pen. non costituirebbe un mero dato neutro, ma un elemento estraneo alfascicolo cautelare relativo al falso passaporto, sicché non sarebbe invocabile lacosiddetta prova di resistenza;- quanto al terzo motivo, che il Tribunale non avrebbe valutato ledichiarazioni dell’indagato e non avrebbe adeguatamente motivato in punto diLa difesa ha inoltre rappresentato che, nelle more, al ricorrente sono staticoncessi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il che confermerebbela fondatezza dei motivi di ricorso, deducendo che ciò non elide l’interesseall’impugnazione al fine dell’annullamento integrale della misura.Pertanto, ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, privo dellanecessaria specificità e versato in fatto.2. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.Con essi la difesa, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alprovvedimento impugnato, reitera il medesimo ordine di argomentazioni giàdisatteso dal Collegio del riesame con motivazione congrua e conforme al diritto,senza confrontarsi compiutamente con tale iter (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,Leonardo, Rv. 254584 - 01).Invero, il Tribunale ha indicato in maniera analitica le ragioni per cui haritenuto che il G.i.p. avesse compiuto una autonoma valutazione – che lo stessoCollegio del riesame ha condiviso – dei fatti posti a fondamento della statuizionecautelare, in relazione sia ai gravi indizi di colpevolezza del delitto di falso per cuisi procede sia alle esigenze cautelari (in particolare, richiamando il verbale diarresto, perquisizione e sequestro, la relazione della [OSCURATO:PERSONA] e ledichiarazioni dello stesso arrestato); e sotto tale profilo le doglianze difensivesono del tutto generiche e, in realtà, prospettano irritualmente un'alternativalettura del compendio in atti e segnatamente un diverso apprezzamento delledichiarazioni della stessa persona sottoposta a indagini (cfr. Sez. 5, n. 15138 del24/02/2020, Lino, n.m.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).Inoltre, il Tribunale ha indicato espressamente, alla luce di quanto emersoin occasione dell'arresto dal ricorrente, gli elementi sulla scorta dei quali hacondiviso pure la decisione di prima istanza in ordine alla sussistenza del pericolodi reiterazione e del pericolo di fuga, tratto dalle più ampie relazioni criminalil'apprezzamento di esse, che è con evidenza rituale poiché:- come già chiarito dalla giurisprudenza, tra gli elementi da apprezzaresub specie delle esigenze cautelari vi sono «comportamenti o atti concreti» (cfr.art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) che si assumono posti in esseredall'imputato o indagato e che possono, peraltro, essere tratti anche da altriprocedimenti pendenti, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio dinon colpevolezza (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo; Rv. 265069 –01; cfr. pure Sez. 1, n. 51030 del 06/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271405 – 01); cosìcome, per il pericolo di fuga, vengono in rilievo concreti elementi dai quali sialogicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva delsoggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga (Sez. 1, n. 31765 del10/09/2020, Akim, Rv. 279893 – 01) e, nel caso in esame, è stata valorizzata laspecifica condotta in incolpazione (avente ad oggetto un falso passaporto) el’intenzione dell’imputato di procurarsi un falso documento per l’espatrio in unoalle sue relazioni criminali- e nella specie non vi è dubbio che la misura cautelare sia stata dispostaproprio per il reato di falso in contestazione, per il quale il ricorrente è statoarrestato in flagranza e per cui il Pubblico ministero ha avanzato domandacautelare.Il che esime dal dilungarsi oltre SUlla dedotta mancanza di interrogatoriodel ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 270-bis cit.Rispetto a quanto sopra osservato, nulla muta il contenuto della memoriadi replica, con cui la difesa ha inteso ribadire la fondatezza del ricorso; né lasopravvenuta sostituzione della misura applicata con una più blanda, che nonpuò essere dedotta ex se in questa sede – come la difesa ha fatto – qualeelemento atto a inficiare il provvedimento genetico.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc.pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone din. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).Devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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