CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12258/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt. 217 e 224 legge fallimentare; Considerato che i due motivi di ricorso, afferenti al trattamento sanzionatorio, sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Considerato, comunque, che il giudizio sulla pena è stato corgruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli arti:. 132 e 133 cod. pen.;Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è nuovo perché non risulta proposto con l'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos