Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07289/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso n. 26354/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] (CIRPS), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta22877287/2019procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’inRd.iGriz.Nzo. di posta11368/2017elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, n. 63.- ricorrente-contro1 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ministero dell’Università e della Ricerca (già Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma n. 3026/2024,depositata in data 2/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1.

Con atto di citazione notificato il 1/7/2015 il CentroInteruniversitario per lo [OSCURATO:PERSONA] (CIRPS) conveniva ingiudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca(MIUR), per la dichiarazione di annullamento del provvedimento delMIUR del 4/6/2015, con cui veniva revocato il finanziamentoconcesso e si chiedeva la restituzione della somma erogata a titolodi anticipazione.Si chiedeva l’annullamento anche dei provvedimenti del MIUR del13/4/2015 e del 18/6/2015.Il CIRPS chiariva la propria natura di strumento di collaborazionescientifica e di coordinamento delle attività condotte dalle Universitàconvenzionate, nell’ambito dello sviluppo e della sostenibilità.Deduceva che era stato istituito nel 1988 ai sensi dell’art. 91 deld.P.R. n. 382 del 1980.Nel corso del 2012 il CIRPS era risultato vincitore, unitamente adaltri soggetti, tutti situati nelle regioni oggetto del programma diconvergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) del finanziamentodenominato PON04a2_F ([OSCURATO:PERSONA] e2 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Competitività), nell’ambito dei finanziamenti per la ricerca delperiodo 2007-2013.Il Ministero aveva convocato le parti il 29/9/2014, contestandoal CIRPS di non aver comunicato la propria stabile organizzazionenelle regioni obiettivo, presupposto del finanziamento.CIRPS aveva esposto che operava nelle regioni obiettivo tramitele proprie sedi distaccate o affiliate, allocate presso le Universitàconsorziate al centro, e situate nelle regioni obiettivo, ove lavoravaalla ricerca finanziata attraverso il personale in forza delle medesimeUniversità.Tra l’altro, il CIRPS aveva comunque stipulato contratti dicomodato con i soggetti in questione, per effetto dei quali disponeva,senza limiti temporali (e quindi ben oltre il periodo di 5 anniprescritto dalla circolare n. 3413 del 14/2/2014) di sedi operative aLecce e a Palermo, avendo le Università di Lecce di Palermo posto adisposizione del CIRPS specifici locali, presso il quale il personalepoteva svolgere la ricerca.2.

Il tribunale di Roma, con la sentenza n. 11285/2020 del3/8/2020, rigettava la domanda.

In particolare, il tribunale rilevavache la circolare n. 3413 del 2014, pur essendo intervenutasuccessivamente all’approvazione del finanziamento, aveva naturachiarificatrice.Il CIRPS non aveva dato la dimostrazione della disponibilità diuna stabile sede nell’area di convergenza (Campania, Puglia,Calabria, Sicilia): tale requisito, per la sua centralità, dovevasussistere al momento della presentazione della domanda.

In viaalternativa, era consentito al proponente, salvi i successivi controlli,di assumere l’impegno a costituire detta sede dopo l’approvazionedel progetto esecutivo, ma in tal caso dietro interlocuzione.3 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026L’insussistenza del requisito era essenziale ai fini dell’ammissioneal beneficio, sicché l’insussistenza dello stesso determinava la revocadel finanziamento.Non era possibile valorizzare il contratto di comodato dellestrutture dei beni strumentali delle sedi universitarie e neppure ilriferimento al personale distaccato docente delle Università aderenti.Infatti, il CIRPS era in grado di soddisfare il requisito della stabileorganizzazione attraverso le sezioni aperte dal centro pressol’Università di Lecce e di Palermo e con l’utilizzazione del personaledi detti atenei.Non si era provveduto all’assunzione del personale di ricercautilizzato dal CIRPS, nelle regioni dell’[OSCURATO:PERSONA],neppure vi era stato trasferimento di personale, ma esclusivamentel’utilizzo del distacco.Lo scopo del finanziamento era invece quello di favorire lacapacità di produrre e utilizzare ricerca di innovazione di eccellenza,in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo deiterritori.3.

Avverso tale sentenza proponeva appello il CIRPS.3.1.

Con il secondo motivo - per quel che ancora qui rileva -deduceva l’erroneità della sentenza sulla interpretazione delrequisito della stabile sede in area di convergenza.Sarebbe sufficiente, ai fini di configurare una stabileorganizzazione, l’esistenza di una sede universitaria, con delpersonale preposto allo svolgimento del servizio, in quanto ilrequisito della creazione di una sede nell’area di convergenzacongiuntamente all’assunzione di personale, costituiva un requisitoche avrebbe rappresentato «un presupposto sostanzialmenteinattuabile per un’Università e per un centro interuniversitario».4 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ciò in quanto la costituzione di una sede secondaria da partedelle Università, diversa dalla sede principale, presupponeva unprocedimento complesso, implicante la previsione di uno specificocorso di laurea, la dotazione di locali e di personale ad hoc,l’assunzione di personale tramite concorsi, il rispetto per i fini diassunzione dei punti organico assegnati, l’ottenimento diautorizzazione ministeriale specifica.Anche perché la circolare ministeriale risultava generica,limitandosi a chiedere la presenza di una sede e la presenza dipersonale ivi assunto, e tale era chiaramente il personale dipendentedell’Università, ma non prescriveva «affatto che il personale debbaessere assunto ex novo».4.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3026/2024,depositata il 2/5/2024, rigettava l’appello.In particolare, la Corte territoriale condivideva la decisione deltribunale, in quanto gli interventi erano disciplinati ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n. 297 del 1999, emanato nella specifica aspirazione «diaccrescere la quota di produzione e di occupazione di altaqualificazione», non essendo dunque sufficiente al fine delrafforzamento della competitività con i sistemi produttivi edell’occupazione nelle regioni della convergenza, un’articolazione dipersonale «puramente distaccato e per il tramite di un comodato distrutture e beni strumentali di pertinenza delle Università».Era dunque condivisibile l’interpretazione del MIUR, che avevaritenuto inadeguata allo scopo perseguito dagli interventi finanziatila circostanza che non sussistesse uno stabile personale organicopresso il centro, che operava con le strutture delle Università e con idocenti da queste distaccati.Occorreva, dunque, non solo la presenza di locali idonei «ededicati esclusivamente all’attività del soggetto agevolato», ma5 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026anche «una stabile organizzazione del lavoro ovvero dipendentistabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura».Ciò era necessario per assicurare uno sviluppo duraturo esostenibile dei territori e di promuovere la ricerca relativa alleapplicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato dalle regionidella convergenza, oltre che assicurare rilevanti ricadute socio-economiche per l’intero territorio del mezzogiorno d’Italia.Sarebbe stato, perciò, distonico rispetto a queste finalità se sifosse consentito di elargire i fondi destinati alla creazione di talisinergie «a una rete di soggetti dislocati in diverse aree del paese enon a soggetti il cui centro operativo unitario sia ubicato all’internodel territorio delle regioni di convergenza».Non era allora sufficiente la costituzione, all’interno del territoriodi convergenza, di una mera struttura di collegamento tra Università,priva di una stabile organizzazione propria.5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilCIRPS.6.

Ha resistito con controricorso il MIUR.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimentoall’art. 3, del d.lgs. 279/1999 ed alla circolare del MIUR n. 3413 del14/2/2014, in relazione alla nozione di stabile organizzazione nelleregioni obiettivo».Il punto fondamentale della vicenda attiene alla questionedell’esistenza di una stabile organizzazione in area di convergenza.Per la ricorrente, in realtà essa già gode di tali sedi nell’area diconvergenza e ciò avviene in virtù della sua struttura a rete,caratterizzata dall’esistenza di sezioni territoriali, che sono «vere eproprie sedi dotate di autonomia sul piano giuridico ed economico,6 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026che contribuiscono attivamente alla realizzazione dei progetti diricerca assegnati».Si tratterebbe di una struttura organizzativa espressamenteprevista nello statuto debitamente comunicato al Ministero edallegato alla domanda di finanziamento.In relazione al CIRPS, dunque, «l’esistenza di stabiliorganizzazioni nelle regioni obiettivo costituisce un requisito che giàricorre per ragioni statutarie».Si tratterebbe di un requisito esistente in re ipsa in favore diCIRPS.Ciò in considerazione della sua struttura a rete, che prevede lapresenza di sezioni geografiche nelle sedi delle Università aderenti.Tra esse «rientravano le sedi delle Università presenti nelle areedi convergenza».Del resto, ad avviso della ricorrente, lo stesso d.lgs. n. 279 del1999 menziona, tra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti,anche le Università.L’art. 2 del d.lgs. n. 279 del 1999 consente di accedere aifinanziamenti anche alle Università «per i casi di cui alle lettere d)ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all’art. 3, comma 1,lettera c), n. 2».Proprio il richiamo all’art. 3, comma 1, lettera c) n. 2 non implicala necessità delle assunzioni, essendo sufficiente un mero distacco.Sarebbe erronea allora l’affermazione della Corte di merito percui non sarebbe sufficiente la presenza di personale distaccato.Anche se la circolare n. 3413 del 14/2/2014 precisa che debbatrattarsi di personale assunto e non distaccato, tale circolare non puòessere definita come meramente interpretativa, essendo sufficienteun riscontro con il testo normativo per comprendere che, in realtà,7 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026la circolare ha introdotto un requisito contra legem, in contraddizionecon la formulazione letterale dell’art. 3 del d.lgs. n. 279 del 1999.La Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare, per contrarietà anorma di legge, la circolare n. 3413 del 2014.Sarebbe sufficiente, allora, che presso la sede universitaria vi siadel personale accademico regolarmente assunto ed ivi deputato allosvolgimento della ricerca.Peraltro, la maggior parte dei finanziamenti per progetti europeinon determina un’effettiva erogazione delle somme stanziate, inquanto una quota delle somme viene erogata dalle Universitàpartecipanti, mentre un’altra quota è effettivamente versata da partedel ministero.Le somme stanziate dall’Università non vengono effettivamentecorrisposte ai soggetti che partecipano al progetto, ma sonoconteggiate nelle «ore uomo».2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inrelazione all’art. 1, d.lgs. n. 297/1999, nonché all’art. 3, lettera m),del disciplinare ed alla circolare n. 3413 del 2014».In realtà, al momento dell’ammissione al finanziamento il MIURaveva già valutato l’esistenza di una stabile organizzazione in capoal soggetto proponente.Ove il ministero avesse ritenuto carente tale requisito nonavrebbe potuto concedere il finanziamento al CIRPS.Tale valutazione, in ordine alla sussistenza di una stabileorganizzazione in capo al CIRPS, è stata poi sostituita con altravalutazione di segno diverso, giungendo alla revoca delfinanziamento.Tale modifica valutativa non sarebbe stata consentita.8 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20263.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione deld.lgs. n. 279/1999, in riferimento alla disciplinare e alla circolareministeriale n. 3413 del 14/2/2014, ed error in procedendo, ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’insufficienza deicontratti di comodato per la costituzione di una stabileorganizzazione nelle regioni in area di convergenza».CIRPS, pur essendo dotato strutturalmente di sedi decentrateutili, aveva però provveduto attraverso atti contrattuali stipulati conle Università aderenti al centro, ad individuare (anche conplanimetrie) i locali universitari da considerare, ai fini del progetto,sedi del centro in aree di convergenza, nonché a comunicare, anchea mezzo pec, il personale dipendente e i contratti di comodato per lesedi di Lecce e di Palermo.Non era chiaro perché dovesse trattarsi di sedi riservate in viaesclusiva all’esigenza del progetto.La circolare ministeriale era molto più generica, limitandosi achiedere la presenza di una sede, essendo indifferente il titologiuridico sullo stabile: se di proprietà o in locazione o in comodato.Allo stesso modo era sufficiente la presenza di personale iviassunto, come era chiaramente il personale dipendentedell’Università, non essendo richiesto che il personale dovesse essereassunto ex novo.Inoltre, la disponibilità a mantenere la sede per almeno 5 anniera requisito rispettato, in quanto le sedi di Palermo e Lecce eranostoriche, tuttora presenti nel territorio, pur essendo ampiamentetrascorsi 5 anni dalla concessione del finanziamento.4.

I tre motivi, che vanno affrontati congiuntamente per stretteragioni di connessione, sono infondati.9 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20264.1.

L’interpretazione della norma, operata sia dal giudice diprime cure che dalla Corte d’appello, risulta conforme all’art. 12 dellepreleggi c.c.4.2.

Invero, l’art. 91 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 382 (Riordinamentodella docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchésperimentazione organizzativa e didattica) prevede, quanto alla«collaborazione interuniversitaria» che «[p]er le finalità di cui aiprecedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramiteconvenzioni tra le Università interessate centri di ricerca o centri diservizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti dicollaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedidi servizi scientifici utilizzati da più Università».4.3.

Con il d.lgs. 27/7/1999, n. 297 si procede al «Riordino delladisciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricercascientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per lamobilità dei ricercatori».All’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1999 si determina ilcampo di applicazione, «[a]l fine di rafforzare la competitivitàtecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota diproduzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro delprogramma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all’art. 1, comma 2,del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmidell’Unione europea e degli obiettivi di cui all’art. 2 della legge 7agosto 1997, n. 266».Per raggiungere tale finalità, vengono disciplinati «gli interventidi sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alladiffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività».Tra i «Soggetti ammissibili» vengono ricomprese, all’art. 2,lettera f), anche le «Università, enti di ricerca anche a carattereregionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al10 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026comma 2, nonché per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, letterac), numero 2 […]».La casistica indicata nell’art. 2, lettera f), riconduce - nel primocaso - all’ipotesi di cui alla lettera d), che fa riferimento a «società,consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazionein ogni caso superiore al 50%, ovvero al 30% se hanno sede in areedepresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c),nonché eventualmente da altri soggetti tra: Università, enti diricerca, Enea, ASI […]».Il secondo caso è quello di cui alla lettera e), e quindi ilriferimento è a «società di recente costituzione ovvero da costituire,finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per lepartecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativoimpegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) professori ericercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti diricerca, Enea e ASI […]».La terza ipotesi cui fa riferimento la lettera f) dell’art. 2 del d.lgs.n. 297 del 1999 è quella di cui all’art. 3 comma 1, lettera c) n. 2,ossia a «interventi di sostegno all’occupazione nella ricercaindustriale, come definite sensi dell’art. 1, comma 2, alla mobilitàtemporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie[…] 2) i distacchi temporanee di cui al comma 2».Proprio il rimando a tale peculiare ipotesi, ricomprendente «idistacchi temporanei di cui al comma 2» fa propenderel’interpretazione della ricorrente per la possibilità di costituire iCIRPS, senza l’assunzione di personale con appositi concorsi, mautilizzando il personale distaccato dalle Università.5.

Tuttavia, non può non tenersi conto, da un lato, delle finalitàdei programmi di sviluppo individuate dalla legislazione di11 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026riferimento, e, dall’altro, della circolare n. 3413 del 14/2/2014, che– proprio nell’ottica dell’accrescimento della quota di produzione e dioccupazione di alta qualificazione - reca la rubrica «ProgrammaOperativo Nazionale “Ricerca e Competitività (PON “R C”) 2007-2013 – Chiarimenti in merito alla verifica del requisito della stabileorganizzazione per i progetti a valere sugli Avvisi PON».Lo scopo della disciplina secondaria è, dunque, proprio quello difornire i dovuti chiarimenti nel rispetto del D.M. n. 593 del 2000 («Lapresente nota intende fornire un chiarimento in ordine alleproblematiche connesse alla verifica del possesso del requisito dellastabile organizzazione nel Regioni della Convergenza da parte deiSoggetti Beneficiari dei progetti di ricerca finanziati con fondi PON.In particolare, al fine di garantire l’uniformità delle verifiche, si èevidenziata la necessità di precisare le modalità operative dellestesse alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.Nel rispetto del D.M. 593/2000 [...] il [OSCURATO:PERSONA] devedimostrare l’esistenza in Area di una laboratorio strutturato, ovverodi una stabile struttura dotata di attrezzature specifiche e personaledi ricerca adeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attivitàdi ricerca industriale e sviluppo sperimentale e/o formazione»).5.1.

Il D.M. 8/8/2000, n. 593, costituisce in qualche misura ladisciplina generale per il conseguimento dei finanziamenti, il cuiprocedimento valutativo si rinviene nell’art. 5.L’art. 5 del D.M. n. 593 del 2000 prevede che i soggettiimprenditori, tra cui i centri di ricerca con la personalità giuridicaautonoma, «devono avere stabile organizzazione nel territorionazionale».Una volta depositata la domanda e la documentazione, il MURST,previa verifica di completezza, trasmette la stessa, entro 15 giorni12 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla data di ricevimento, ad uno o più degli esperti iscrittinell’apposito albo ministeriale.L’esperto, entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto, inviaal MURST e al soggetto convenzionato l’esito della propria istruttoria,utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST.Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione delprogetto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazionedell’esperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione, l’esito dellapropria istruttoria tecnico-economica, utilizzando a tal fine lo schemadi relazione predisposto dal MURST.6.

La circolare n. 3413 del 2014, quindi, specifica e chiarisceproprio il contenuto e la natura della stabile organizzazione sulterritorio nazionale, sia con riferimento al D.M. n. 593/2000, sia conriferimento al d.lgs. n. 297 del 1999, entrambi sopra richiamati.Tale circolare si colloca, dunque, come una sorta di cerniera tranormativa primaria e secondaria, per sottolineare le caratteristicheprincipali dello sviluppo di attività di alta tecnologia, finalizzate allaimplementazione anche dei fattori di produzione, oltre che allacrescita professionale dei soggetti partecipanti a tali attivitàinnovative.6.1.

Nella circolare n. 3413 del 2014 si chiarisce dunque che «ilSoggetto Beneficiario deve dimostrare l’esistenza in Areaconvergenza di una laboratorio strutturato, ovvero di una stabilestruttura dotata di attrezzature specifiche e personale di ricercaadeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attività di ricercaindustriale […]», con la specificazione per cui «per personale aventesede lavorativa presso il laboratorio, oltre al personale dipendenteivi assunto ovvero ivi trasferito (non distaccato), deve intendersi, insenso ampio, anche il personale con contratto di lavoro dicollaborazione/a progetto e il personale ivi distaccato, il quale,13 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026tuttavia, non concorre a soddisfare la condizione di “stabileorganizzazione” e rileva, solo ed unicamente, ai fini del calcolo delleore complessivamente lavorate da ricercatori».Si chiarisce, ancora, che «in una logica di finanziamento pubblicoche mira a favorire un livello di occupazione stabile qualificata, siprecisa che ai fini dell’imputazione dei costi del personale, il numerocomplessivo di ore lavorate per il progetto da parte del personaledipendente assunto ovvero trasferito presso il laboratorio deveessere prevalente rispetto al numero di ore lavorate dal personalenon dipendente con contratto di collaborazione a progetto e alpersonale ivi distaccato».Tale condizione «sarà oggetto di verifica da parte degli organi dicontrollo e qualora, in sede di rendicontazione finale del progetto,risultasse un’eccedenza di ore di personale non dipendente concontratto di collaborazione/a progetto, i relativi costi non sarannoritenuti ammissibili tra i costi del personale».In sintesi, per la circolare n. 3413 del 2014 la stabileorganizzazione, fermo quanto previsto dal D.M. n. 593 del 2000,deve caratterizzarsi per i seguenti elementi: «1.

Disponibilità daparte del soggetto beneficiario di un immobile in area convergenza;2.

Dotazione di necessari impianti e attrezzature;

3. Personale diricerca, ivi regolarmente assunto ovvero ivi trasferito (nondistaccato);

4. Esistenza e consistenza delle strutture e delpersonale dichiarato nel progetto e comunque funzionale allosvolgimento dell’attività di ricerca e formazione previste e alconseguimento dei relativi obiettivi;

5. Impegno del soggettobeneficiario a garantire la continuità operativa per un periodo dialmeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto in esame».Nei chiarimenti si precisa anche che «la verifica del requisito distabile organizzazione è a cura dell’[OSCURATO:PERSONA] e14 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’Esperto scientifico.

In particolare, sarà cura dell’Espertoscientifico verificare l’adeguatezza e la funzionalità della sede e delpersonale allo svolgimento delle attività di ricerca e formazionepreviste e al conseguimento dei relativi obiettivi».7.

Pertanto, a fronte di un testo legislativo particolarmentecontroverso e caratterizzato da ripetuti rimandi, che non consentonodi individuare con precisione i requisiti essenziali della stabileorganizzazione nell’area di convergenza, il criterio letterale deveessere accompagnato dal criterio sistematico, in ordine alla menslegis.Nella specie, dunque, deve darsi rilevanza alla circolare n. 3413del 2014 che individua, con precisione, tutti gli elementi necessariper costituire la stabile organizzazione, fra i quali assurge ad un ruolodi primo piano la presenza di personale di ricerca, ivi regolarmenteassunto ovvero ivi trasferito, ma con esclusione espressa delpersonale distaccato.Ciò rientra, del resto, proprio nella funzione dei CIRPS che, perstatuto legale, devono operare al fine di rafforzare la competitivitàtecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota diproduzione di occupazione di alta qualificazione, attraversointerventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessaformazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dallemedesime attività.Anche il requisito, individuato dalla circolare n. 3413 del 2014,in ordine alla garanzia di continuità operativa per un periodo dialmeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto, mira adelevare la professionalità del personale impiegato e ad aumentare laproduttività delle imprese, per un periodo congruo di tempo,individuato in 5 anni successivi alla conclusione del progetto, in modotale da garantire concreti risultati innovativi per il futuro.15 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20268.

Va, peraltro, osservato che l’art. 63 del decreto-legge[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito in legge 7/8/2012, n. 134, stabilisceche «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’art. 62, comma 2, sono abrogati: […] b) il d.lgs. 27 luglio 1999,n. 297, e successive modificazioni».L’art. 60, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ancora meglio chiarito l’importanza dello sviluppodella ricerca, ai fini della competitività, indicando i soggetti per i qualiè riconosciuto l’intervento di sostegno, indicando, oltre alleUniversità, anche «le costituende società composte da professori,ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti diricerca», sicché risulta evidente l’intento del legislatore, anche conla normativa sopravvenuta, di porre rilievo alla stabilità del personaledotato di specifica professionalità.9.

Va anche sottolineato che la successiva circolare n. 24468 del28/10/2014 del MIUR, intitolata «Circolare sulla verifica del requisitodella stabile sede organizzazione», «annulla e sostituisce le noteMIUR Prot. 3413 del 14 febbraio 2014 e Prot. 4880 del 3 marzo2014», fornendo un chiarimento in ordine alle problematicheconnesse alla verifica del possesso del requisito della stabile sedeorganizzazione.Si chiarisce, anche in questo caso, che il soggetto beneficiariodeve fornire tutti gli elementi utili e necessari a dimostrare che «ilpersonale con tipologie contrattuali non direttamente previste dallanorma presenta[no] le caratteristiche che rientrano nella logica dellastabile organizzazione».Si specifica anche che l’Istituto convenzionato deve verificare irequisiti contrattuali in merito all’esistenza delle strutture e delpersonale della sede.

Va considerato il mantenimento «per almeno 5anni oltre la conclusione del progetto, sia dei requisiti contrattuali in16 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026merito all’esistenza delle strutture attraverso ogni atto formale cheabbia valore legale (titolo di proprietà, contratto di affitto registrato,contratto di comodato d’uso registrato o convenzione) idoneo acomprovare la disponibilità (a titolo oneroso o gratuito) da parte delSoggetto Beneficiario di una sede operativa in area convergenza, siadella validità contrattuale del personale avente sede stabile presso illaboratorio».Inoltre, il personale di ricerca avente stabile sede presso illaboratorio rappresenta la quota prevalente del numero di orelavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell’attività.Va, dunque, considerato «anche il personale assunto contipologie di contratto di lavoro diverse da quella a tempoindeterminato o determinato, laddove, presentino una durata tale daconferire carattere di continuità al rapporto di lavoro».Pertanto, nella circolare n. 24468 del 2014 vengono indicati iseguenti elementi, al fine di individuare la stabile sedeorganizzazione: «disponibilità da parte del soggetto beneficiario diun immobile in area convergenza; dotazione dei necessari impiantipersonale inquadrato nelle forme contrattuali aventi lecaratteristiche sopradescritte; numero di ore del personale, di cui alpunto precedente, superiore al numero di ore del personaleinquadrato con forme contrattuali non aventi caratteristiche dicontinuità esistenza e consistenza delle strutture e del personaledichiarato nel progetto e comunque funzionale allo svolgimento dellerelativi obiettivi; impegno dell’azienda a garantire la continuitàoperativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusionedel progetto in essa».17 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Anche nella circolare n. 224468 del 2014 non si fa riferimento alpersonale distaccato, proprio nell’ottica della stabilizzazione dellepersonale.10.

Pertanto, l’interpretazione letterale del d.lgs. n. 297 del 1999deve essere contemperata – in linea con le finalità dettate dalladisciplina legislativa sopra indicata - dai chiarimenti provenienti dallanormativa secondaria, proprio in ragione della estrema genericitàdelle disposizioni normative primarie, dovendosi tenere conto anchedella rubrica delle circolari richiamate.Per questa Corte, infatti, in tema di interpretazione di una normadi legge, la rubrica costituisce un elemento dal quale l’interprete, neicasi dubbi, non può prescindere (Cass., sez. 6-3, 1/2/2022, n.2989).Soprattutto deve evidenziarsi che ove l’interpretazione letteralesia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significatoe la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare,l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiariodella mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiegodel criterio letterale e del criterio teologico singolarmenteconsiderati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista unruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentrepuò assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cuil’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione siaincompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece,consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnicoproprio dalle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritengache tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica dellanorma stessa (Cass., sez. 3, 4/10/2018, n. 24165).18 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il criterio cardine dell’interpretazione normativa è dunque quelloletterale, ma, in caso di incertezze, può farsi riferimento alla menslegis (Cass., Sez.U., 25/7/2022, n. 23051); sicché nei casi in cui lalettera del precetto legislativo non sia inequivocabile, la volontà dellalegge va desunta, oltre che dalle espressioni letterali, da un'adeguatavalutazione del fondamento e dello scopo della norma, dovendoricavarsi la voluntas legis dai motivi informatori e ispiratori dellastatuizione legislativa, nonché dalla finalità perseguita attraverso diessa (Cass., sez. 3, 21/2/1980, n. 1255).Si è anche affermato che la natura interpretativa di unadisposizione normativa, anche comunitaria, comportando unaderoga al principio di irretroattività della legge, nel senso dideterminarne l’applicazione anche al passato, deve risultarechiaramente dal suo contenuto, il quale deve enunciare non solo ilsignificato da attribuire ad una norma precedente, ma anche lavolontà del legislatore di imporre tale interpretazione escludendoneogni altra (Cass., sez. 2, 11/2/2025, n. 3515).Ciò è proprio quanto verificatosi nella fattispecie in esame.11.

A nulla rileva, ovviamente, che originariamente il CIRPS fossestato ammesso a beneficiare del contributo; evidentemente con isuccessivi controlli si è ritenuto non sussistere il requisito dellastabile organizzazione.12.

Va dunque confermata l’interpretazione del giudice di meritoproprio in relazione alle finalità di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 297 del1999, con la specifica menzione di «accrescere la quota diproduzione e di occupazione di alta qualificazione».Nel quadro strategico nazionale, dunque, con riferimento allepriorità 2 e 7 del [OSCURATO:PERSONA],approvato dalla Commissione europea con decisione C/2007 del13/7/2007, relative allo sviluppo delle capacità di ricerca,19 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026innovazione, creazione ed applicazione delle conoscenze e delrafforzamento della competitività con i sistemi produttivi edell’occupazione nelle regioni della convergenza, si è chiarito che lestesse «non vengono minimamente sollecitate con la articolazione dipersonale puramente distaccato» (in tal senso la Corte di appello,con condivisibile motivazione).La stabile organizzazione non può dunque prescindere dallastabile organizzazione anche del lavoro ossia da «dipendentistabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura»,proprio al fine di favorire «la capacità di produrre e utilizzare ricercaed innovazione di eccellenza in modo da assicurare uno sviluppoduraturo e sostenibile dei territori e promuovere la ricerca relativaalle applicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato delleregioni della convergenza oltre che lo scopo di assicurare rilevantiricadute socio-economiche per l’intero territorio del mezzogiornod’Italia» (in tal senso la Corte di appello, con motivazione che sicondivide perché conforme alla mens legis).13.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidanocome da dispositivo.Numero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoCIRPSA; nozione diDott. [OSCURATO:PERSONA] stabileDott. [OSCURATO:PERSONA] organizzazione;personale distaccatoDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].C C Cron. n.26354/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 26354/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] (CIRPS), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta22877287/2019procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’inRd.iGriz.Nzo. di posta11368/2017elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, n. 63.- ricorrente-contro1 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ministero dell’Università e della Ricerca (già Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma n. 3026/2024,depositata in data 2/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1.

Con atto di citazione notificato il 1/7/2015 il CentroInteruniversitario per lo [OSCURATO:PERSONA] (CIRPS) conveniva ingiudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca(MIUR), per la dichiarazione di annullamento del provvedimento delMIUR del 4/6/2015, con cui veniva revocato il finanziamentoconcesso e si chiedeva la restituzione della somma erogata a titolodi anticipazione.Si chiedeva l’annullamento anche dei provvedimenti del MIUR del13/4/2015 e del 18/6/2015.Il CIRPS chiariva la propria natura di strumento di collaborazionescientifica e di coordinamento delle attività condotte dalle Universitàconvenzionate, nell’ambito dello sviluppo e della sostenibilità.Deduceva che era stato istituito nel 1988 ai sensi dell’art. 91 deld.P.R. n. 382 del 1980.Nel corso del 2012 il CIRPS era risultato vincitore, unitamente adaltri soggetti, tutti situati nelle regioni oggetto del programma diconvergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) del finanziamentodenominato PON04a2_F ([OSCURATO:PERSONA] e2 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Competitività), nell’ambito dei finanziamenti per la ricerca delperiodo 2007-2013.Il Ministero aveva convocato le parti il 29/9/2014, contestandoal CIRPS di non aver comunicato la propria stabile organizzazionenelle regioni obiettivo, presupposto del finanziamento.CIRPS aveva esposto che operava nelle regioni obiettivo tramitele proprie sedi distaccate o affiliate, allocate presso le Universitàconsorziate al centro, e situate nelle regioni obiettivo, ove lavoravaalla ricerca finanziata attraverso il personale in forza delle medesimeUniversità.Tra l’altro, il CIRPS aveva comunque stipulato contratti dicomodato con i soggetti in questione, per effetto dei quali disponeva,senza limiti temporali (e quindi ben oltre il periodo di 5 anniprescritto dalla circolare n. 3413 del 14/2/2014) di sedi operative aLecce e a Palermo, avendo le Università di Lecce di Palermo posto adisposizione del CIRPS specifici locali, presso il quale il personalepoteva svolgere la ricerca.2.

Il tribunale di Roma, con la sentenza n. 11285/2020 del3/8/2020, rigettava la domanda.

In particolare, il tribunale rilevavache la circolare n. 3413 del 2014, pur essendo intervenutasuccessivamente all’approvazione del finanziamento, aveva naturachiarificatrice.Il CIRPS non aveva dato la dimostrazione della disponibilità diuna stabile sede nell’area di convergenza (Campania, Puglia,Calabria, Sicilia): tale requisito, per la sua centralità, dovevasussistere al momento della presentazione della domanda.

In viaalternativa, era consentito al proponente, salvi i successivi controlli,di assumere l’impegno a costituire detta sede dopo l’approvazionedel progetto esecutivo, ma in tal caso dietro interlocuzione.3 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026L’insussistenza del requisito era essenziale ai fini dell’ammissioneal beneficio, sicché l’insussistenza dello stesso determinava la revocadel finanziamento.Non era possibile valorizzare il contratto di comodato dellestrutture dei beni strumentali delle sedi universitarie e neppure ilriferimento al personale distaccato docente delle Università aderenti.Infatti, il CIRPS era in grado di soddisfare il requisito della stabileorganizzazione attraverso le sezioni aperte dal centro pressol’Università di Lecce e di Palermo e con l’utilizzazione del personaledi detti atenei.Non si era provveduto all’assunzione del personale di ricercautilizzato dal CIRPS, nelle regioni dell’[OSCURATO:PERSONA],neppure vi era stato trasferimento di personale, ma esclusivamentel’utilizzo del distacco.Lo scopo del finanziamento era invece quello di favorire lacapacità di produrre e utilizzare ricerca di innovazione di eccellenza,in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo deiterritori.3.

Avverso tale sentenza proponeva appello il CIRPS.3.1.

Con il secondo motivo - per quel che ancora qui rileva -deduceva l’erroneità della sentenza sulla interpretazione delrequisito della stabile sede in area di convergenza.Sarebbe sufficiente, ai fini di configurare una stabileorganizzazione, l’esistenza di una sede universitaria, con delpersonale preposto allo svolgimento del servizio, in quanto ilrequisito della creazione di una sede nell’area di convergenzacongiuntamente all’assunzione di personale, costituiva un requisitoche avrebbe rappresentato «un presupposto sostanzialmenteinattuabile per un’Università e per un centro interuniversitario».4 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ciò in quanto la costituzione di una sede secondaria da partedelle Università, diversa dalla sede principale, presupponeva unprocedimento complesso, implicante la previsione di uno specificocorso di laurea, la dotazione di locali e di personale ad hoc,l’assunzione di personale tramite concorsi, il rispetto per i fini diassunzione dei punti organico assegnati, l’ottenimento diautorizzazione ministeriale specifica.Anche perché la circolare ministeriale risultava generica,limitandosi a chiedere la presenza di una sede e la presenza dipersonale ivi assunto, e tale era chiaramente il personale dipendentedell’Università, ma non prescriveva «affatto che il personale debbaessere assunto ex novo».4.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3026/2024,depositata il 2/5/2024, rigettava l’appello.In particolare, la Corte territoriale condivideva la decisione deltribunale, in quanto gli interventi erano disciplinati ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n. 297 del 1999, emanato nella specifica aspirazione «diaccrescere la quota di produzione e di occupazione di altaqualificazione», non essendo dunque sufficiente al fine delrafforzamento della competitività con i sistemi produttivi edell’occupazione nelle regioni della convergenza, un’articolazione dipersonale «puramente distaccato e per il tramite di un comodato distrutture e beni strumentali di pertinenza delle Università».Era dunque condivisibile l’interpretazione del MIUR, che avevaritenuto inadeguata allo scopo perseguito dagli interventi finanziatila circostanza che non sussistesse uno stabile personale organicopresso il centro, che operava con le strutture delle Università e con idocenti da queste distaccati.Occorreva, dunque, non solo la presenza di locali idonei «ededicati esclusivamente all’attività del soggetto agevolato», ma5 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026anche «una stabile organizzazione del lavoro ovvero dipendentistabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura».Ciò era necessario per assicurare uno sviluppo duraturo esostenibile dei territori e di promuovere la ricerca relativa alleapplicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato dalle regionidella convergenza, oltre che assicurare rilevanti ricadute socio-economiche per l’intero territorio del mezzogiorno d’Italia.Sarebbe stato, perciò, distonico rispetto a queste finalità se sifosse consentito di elargire i fondi destinati alla creazione di talisinergie «a una rete di soggetti dislocati in diverse aree del paese enon a soggetti il cui centro operativo unitario sia ubicato all’internodel territorio delle regioni di convergenza».Non era allora sufficiente la costituzione, all’interno del territoriodi convergenza, di una mera struttura di collegamento tra Università,priva di una stabile organizzazione propria.5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilCIRPS.6.

Ha resistito con controricorso il MIUR.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimentoall’art. 3, del d.lgs. 279/1999 ed alla circolare del MIUR n. 3413 del14/2/2014, in relazione alla nozione di stabile organizzazione nelleregioni obiettivo».Il punto fondamentale della vicenda attiene alla questionedell’esistenza di una stabile organizzazione in area di convergenza.Per la ricorrente, in realtà essa già gode di tali sedi nell’area diconvergenza e ciò avviene in virtù della sua struttura a rete,caratterizzata dall’esistenza di sezioni territoriali, che sono «vere eproprie sedi dotate di autonomia sul piano giuridico ed economico,6 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026che contribuiscono attivamente alla realizzazione dei progetti diricerca assegnati».Si tratterebbe di una struttura organizzativa espressamenteprevista nello statuto debitamente comunicato al Ministero edallegato alla domanda di finanziamento.In relazione al CIRPS, dunque, «l’esistenza di stabiliorganizzazioni nelle regioni obiettivo costituisce un requisito che giàricorre per ragioni statutarie».Si tratterebbe di un requisito esistente in re ipsa in favore diCIRPS.Ciò in considerazione della sua struttura a rete, che prevede lapresenza di sezioni geografiche nelle sedi delle Università aderenti.Tra esse «rientravano le sedi delle Università presenti nelle areedi convergenza».Del resto, ad avviso della ricorrente, lo stesso d.lgs. n. 279 del1999 menziona, tra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti,anche le Università.L’art. 2 del d.lgs. n. 279 del 1999 consente di accedere aifinanziamenti anche alle Università «per i casi di cui alle lettere d)ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all’art. 3, comma 1,lettera c), n. 2».Proprio il richiamo all’art. 3, comma 1, lettera c) n. 2 non implicala necessità delle assunzioni, essendo sufficiente un mero distacco.Sarebbe erronea allora l’affermazione della Corte di merito percui non sarebbe sufficiente la presenza di personale distaccato.Anche se la circolare n. 3413 del 14/2/2014 precisa che debbatrattarsi di personale assunto e non distaccato, tale circolare non puòessere definita come meramente interpretativa, essendo sufficienteun riscontro con il testo normativo per comprendere che, in realtà,7 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026la circolare ha introdotto un requisito contra legem, in contraddizionecon la formulazione letterale dell’art. 3 del d.lgs. n. 279 del 1999.La Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare, per contrarietà anorma di legge, la circolare n. 3413 del 2014.Sarebbe sufficiente, allora, che presso la sede universitaria vi siadel personale accademico regolarmente assunto ed ivi deputato allosvolgimento della ricerca.Peraltro, la maggior parte dei finanziamenti per progetti europeinon determina un’effettiva erogazione delle somme stanziate, inquanto una quota delle somme viene erogata dalle Universitàpartecipanti, mentre un’altra quota è effettivamente versata da partedel ministero.Le somme stanziate dall’Università non vengono effettivamentecorrisposte ai soggetti che partecipano al progetto, ma sonoconteggiate nelle «ore uomo».2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inrelazione all’art. 1, d.lgs. n. 297/1999, nonché all’art. 3, lettera m),del disciplinare ed alla circolare n. 3413 del 2014».In realtà, al momento dell’ammissione al finanziamento il MIURaveva già valutato l’esistenza di una stabile organizzazione in capoal soggetto proponente.Ove il ministero avesse ritenuto carente tale requisito nonavrebbe potuto concedere il finanziamento al CIRPS.Tale valutazione, in ordine alla sussistenza di una stabileorganizzazione in capo al CIRPS, è stata poi sostituita con altravalutazione di segno diverso, giungendo alla revoca delfinanziamento.Tale modifica valutativa non sarebbe stata consentita.8 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20263.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione deld.lgs. n. 279/1999, in riferimento alla disciplinare e alla circolareministeriale n. 3413 del 14/2/2014, ed error in procedendo, ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’insufficienza deicontratti di comodato per la costituzione di una stabileorganizzazione nelle regioni in area di convergenza».CIRPS, pur essendo dotato strutturalmente di sedi decentrateutili, aveva però provveduto attraverso atti contrattuali stipulati conle Università aderenti al centro, ad individuare (anche conplanimetrie) i locali universitari da considerare, ai fini del progetto,sedi del centro in aree di convergenza, nonché a comunicare, anchea mezzo pec, il personale dipendente e i contratti di comodato per lesedi di Lecce e di Palermo.Non era chiaro perché dovesse trattarsi di sedi riservate in viaesclusiva all’esigenza del progetto.La circolare ministeriale era molto più generica, limitandosi achiedere la presenza di una sede, essendo indifferente il titologiuridico sullo stabile: se di proprietà o in locazione o in comodato.Allo stesso modo era sufficiente la presenza di personale iviassunto, come era chiaramente il personale dipendentedell’Università, non essendo richiesto che il personale dovesse essereassunto ex novo.Inoltre, la disponibilità a mantenere la sede per almeno 5 anniera requisito rispettato, in quanto le sedi di Palermo e Lecce eranostoriche, tuttora presenti nel territorio, pur essendo ampiamentetrascorsi 5 anni dalla concessione del finanziamento.4.

I tre motivi, che vanno affrontati congiuntamente per stretteragioni di connessione, sono infondati.9 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20264.1.

L’interpretazione della norma, operata sia dal giudice diprime cure che dalla Corte d’appello, risulta conforme all’art. 12 dellepreleggi c.c.4.2.

Invero, l’art. 91 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 382 (Riordinamentodella docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchésperimentazione organizzativa e didattica) prevede, quanto alla«collaborazione interuniversitaria» che «[p]er le finalità di cui aiprecedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramiteconvenzioni tra le Università interessate centri di ricerca o centri diservizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti dicollaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedidi servizi scientifici utilizzati da più Università».4.3.

Con il d.lgs. 27/7/1999, n. 297 si procede al «Riordino delladisciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricercascientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per lamobilità dei ricercatori».All’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1999 si determina ilcampo di applicazione, «[a]l fine di rafforzare la competitivitàtecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota diproduzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro delprogramma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all’art. 1, comma 2,del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmidell’Unione europea e degli obiettivi di cui all’art. 2 della legge 7agosto 1997, n. 266».Per raggiungere tale finalità, vengono disciplinati «gli interventidi sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alladiffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività».Tra i «Soggetti ammissibili» vengono ricomprese, all’art. 2,lettera f), anche le «Università, enti di ricerca anche a carattereregionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al10 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026comma 2, nonché per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, letterac), numero 2 […]».La casistica indicata nell’art. 2, lettera f), riconduce - nel primocaso - all’ipotesi di cui alla lettera d), che fa riferimento a «società,consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazionein ogni caso superiore al 50%, ovvero al 30% se hanno sede in areedepresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c),nonché eventualmente da altri soggetti tra: Università, enti diricerca, Enea, ASI […]».Il secondo caso è quello di cui alla lettera e), e quindi ilriferimento è a «società di recente costituzione ovvero da costituire,finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per lepartecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativoimpegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) professori ericercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti diricerca, Enea e ASI […]».La terza ipotesi cui fa riferimento la lettera f) dell’art. 2 del d.lgs.n. 297 del 1999 è quella di cui all’art. 3 comma 1, lettera c) n. 2,ossia a «interventi di sostegno all’occupazione nella ricercaindustriale, come definite sensi dell’art. 1, comma 2, alla mobilitàtemporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie[…] 2) i distacchi temporanee di cui al comma 2».Proprio il rimando a tale peculiare ipotesi, ricomprendente «idistacchi temporanei di cui al comma 2» fa propenderel’interpretazione della ricorrente per la possibilità di costituire iCIRPS, senza l’assunzione di personale con appositi concorsi, mautilizzando il personale distaccato dalle Università.5.

Tuttavia, non può non tenersi conto, da un lato, delle finalitàdei programmi di sviluppo individuate dalla legislazione di11 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026riferimento, e, dall’altro, della circolare n. 3413 del 14/2/2014, che– proprio nell’ottica dell’accrescimento della quota di produzione e dioccupazione di alta qualificazione - reca la rubrica «ProgrammaOperativo Nazionale “Ricerca e Competitività (PON “R C”) 2007-2013 – Chiarimenti in merito alla verifica del requisito della stabileorganizzazione per i progetti a valere sugli Avvisi PON».Lo scopo della disciplina secondaria è, dunque, proprio quello difornire i dovuti chiarimenti nel rispetto del D.M. n. 593 del 2000 («Lapresente nota intende fornire un chiarimento in ordine alleproblematiche connesse alla verifica del possesso del requisito dellastabile organizzazione nel Regioni della Convergenza da parte deiSoggetti Beneficiari dei progetti di ricerca finanziati con fondi PON.In particolare, al fine di garantire l’uniformità delle verifiche, si èevidenziata la necessità di precisare le modalità operative dellestesse alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.Nel rispetto del D.M. 593/2000 [...] il [OSCURATO:PERSONA] devedimostrare l’esistenza in Area di una laboratorio strutturato, ovverodi una stabile struttura dotata di attrezzature specifiche e personaledi ricerca adeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attivitàdi ricerca industriale e sviluppo sperimentale e/o formazione»).5.1.

Il D.M. 8/8/2000, n. 593, costituisce in qualche misura ladisciplina generale per il conseguimento dei finanziamenti, il cuiprocedimento valutativo si rinviene nell’art. 5.L’art. 5 del D.M. n. 593 del 2000 prevede che i soggettiimprenditori, tra cui i centri di ricerca con la personalità giuridicaautonoma, «devono avere stabile organizzazione nel territorionazionale».Una volta depositata la domanda e la documentazione, il MURST,previa verifica di completezza, trasmette la stessa, entro 15 giorni12 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla data di ricevimento, ad uno o più degli esperti iscrittinell’apposito albo ministeriale.L’esperto, entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto, inviaal MURST e al soggetto convenzionato l’esito della propria istruttoria,utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST.Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione delprogetto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazionedell’esperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione, l’esito dellapropria istruttoria tecnico-economica, utilizzando a tal fine lo schemadi relazione predisposto dal MURST.6.

La circolare n. 3413 del 2014, quindi, specifica e chiarisceproprio il contenuto e la natura della stabile organizzazione sulterritorio nazionale, sia con riferimento al D.M. n. 593/2000, sia conriferimento al d.lgs. n. 297 del 1999, entrambi sopra richiamati.Tale circolare si colloca, dunque, come una sorta di cerniera tranormativa primaria e secondaria, per sottolineare le caratteristicheprincipali dello sviluppo di attività di alta tecnologia, finalizzate allaimplementazione anche dei fattori di produzione, oltre che allacrescita professionale dei soggetti partecipanti a tali attivitàinnovative.6.1.

Nella circolare n. 3413 del 2014 si chiarisce dunque che «ilSoggetto Beneficiario deve dimostrare l’esistenza in Areaconvergenza di una laboratorio strutturato, ovvero di una stabilestruttura dotata di attrezzature specifiche e personale di ricercaadeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attività di ricercaindustriale […]», con la specificazione per cui «per personale aventesede lavorativa presso il laboratorio, oltre al personale dipendenteivi assunto ovvero ivi trasferito (non distaccato), deve intendersi, insenso ampio, anche il personale con contratto di lavoro dicollaborazione/a progetto e il personale ivi distaccato, il quale,13 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026tuttavia, non concorre a soddisfare la condizione di “stabileorganizzazione” e rileva, solo ed unicamente, ai fini del calcolo delleore complessivamente lavorate da ricercatori».Si chiarisce, ancora, che «in una logica di finanziamento pubblicoche mira a favorire un livello di occupazione stabile qualificata, siprecisa che ai fini dell’imputazione dei costi del personale, il numerocomplessivo di ore lavorate per il progetto da parte del personaledipendente assunto ovvero trasferito presso il laboratorio deveessere prevalente rispetto al numero di ore lavorate dal personalenon dipendente con contratto di collaborazione a progetto e alpersonale ivi distaccato».Tale condizione «sarà oggetto di verifica da parte degli organi dicontrollo e qualora, in sede di rendicontazione finale del progetto,risultasse un’eccedenza di ore di personale non dipendente concontratto di collaborazione/a progetto, i relativi costi non sarannoritenuti ammissibili tra i costi del personale».In sintesi, per la circolare n. 3413 del 2014 la stabileorganizzazione, fermo quanto previsto dal D.M. n. 593 del 2000,deve caratterizzarsi per i seguenti elementi: «1.

Disponibilità daparte del soggetto beneficiario di un immobile in area convergenza;2.

Dotazione di necessari impianti e attrezzature;

3. Personale diricerca, ivi regolarmente assunto ovvero ivi trasferito (nondistaccato);

4. Esistenza e consistenza delle strutture e delpersonale dichiarato nel progetto e comunque funzionale allosvolgimento dell’attività di ricerca e formazione previste e alconseguimento dei relativi obiettivi;

5. Impegno del soggettobeneficiario a garantire la continuità operativa per un periodo dialmeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto in esame».Nei chiarimenti si precisa anche che «la verifica del requisito distabile organizzazione è a cura dell’[OSCURATO:PERSONA] e14 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’Esperto scientifico.

In particolare, sarà cura dell’Espertoscientifico verificare l’adeguatezza e la funzionalità della sede e delpersonale allo svolgimento delle attività di ricerca e formazionepreviste e al conseguimento dei relativi obiettivi».7.

Pertanto, a fronte di un testo legislativo particolarmentecontroverso e caratterizzato da ripetuti rimandi, che non consentonodi individuare con precisione i requisiti essenziali della stabileorganizzazione nell’area di convergenza, il criterio letterale deveessere accompagnato dal criterio sistematico, in ordine alla menslegis.Nella specie, dunque, deve darsi rilevanza alla circolare n. 3413del 2014 che individua, con precisione, tutti gli elementi necessariper costituire la stabile organizzazione, fra i quali assurge ad un ruolodi primo piano la presenza di personale di ricerca, ivi regolarmenteassunto ovvero ivi trasferito, ma con esclusione espressa delpersonale distaccato.Ciò rientra, del resto, proprio nella funzione dei CIRPS che, perstatuto legale, devono operare al fine di rafforzare la competitivitàtecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota diproduzione di occupazione di alta qualificazione, attraversointerventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessaformazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dallemedesime attività.Anche il requisito, individuato dalla circolare n. 3413 del 2014,in ordine alla garanzia di continuità operativa per un periodo dialmeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto, mira adelevare la professionalità del personale impiegato e ad aumentare laproduttività delle imprese, per un periodo congruo di tempo,individuato in 5 anni successivi alla conclusione del progetto, in modotale da garantire concreti risultati innovativi per il futuro.15 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20268.

Va, peraltro, osservato che l’art. 63 del decreto-legge[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito in legge 7/8/2012, n. 134, stabilisceche «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’art. 62, comma 2, sono abrogati: […] b) il d.lgs. 27 luglio 1999,n. 297, e successive modificazioni».L’art. 60, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ancora meglio chiarito l’importanza dello sviluppodella ricerca, ai fini della competitività, indicando i soggetti per i qualiè riconosciuto l’intervento di sostegno, indicando, oltre alleUniversità, anche «le costituende società composte da professori,ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti diricerca», sicché risulta evidente l’intento del legislatore, anche conla normativa sopravvenuta, di porre rilievo alla stabilità del personaledotato di specifica professionalità.9.

Va anche sottolineato che la successiva circolare n. 24468 del28/10/2014 del MIUR, intitolata «Circolare sulla verifica del requisitodella stabile sede organizzazione», «annulla e sostituisce le noteMIUR Prot. 3413 del 14 febbraio 2014 e Prot. 4880 del 3 marzo2014», fornendo un chiarimento in ordine alle problematicheconnesse alla verifica del possesso del requisito della stabile sedeorganizzazione.Si chiarisce, anche in questo caso, che il soggetto beneficiariodeve fornire tutti gli elementi utili e necessari a dimostrare che «ilpersonale con tipologie contrattuali non direttamente previste dallanorma presenta[no] le caratteristiche che rientrano nella logica dellastabile organizzazione».Si specifica anche che l’Istituto convenzionato deve verificare irequisiti contrattuali in merito all’esistenza delle strutture e delpersonale della sede.

Va considerato il mantenimento «per almeno 5anni oltre la conclusione del progetto, sia dei requisiti contrattuali in16 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026merito all’esistenza delle strutture attraverso ogni atto formale cheabbia valore legale (titolo di proprietà, contratto di affitto registrato,contratto di comodato d’uso registrato o convenzione) idoneo acomprovare la disponibilità (a titolo oneroso o gratuito) da parte delSoggetto Beneficiario di una sede operativa in area convergenza, siadella validità contrattuale del personale avente sede stabile presso illaboratorio».Inoltre, il personale di ricerca avente stabile sede presso illaboratorio rappresenta la quota prevalente del numero di orelavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell’attività.Va, dunque, considerato «anche il personale assunto contipologie di contratto di lavoro diverse da quella a tempoindeterminato o determinato, laddove, presentino una durata tale daconferire carattere di continuità al rapporto di lavoro».Pertanto, nella circolare n. 24468 del 2014 vengono indicati iseguenti elementi, al fine di individuare la stabile sedeorganizzazione: «disponibilità da parte del soggetto beneficiario diun immobile in area convergenza; dotazione dei necessari impiantipersonale inquadrato nelle forme contrattuali aventi lecaratteristiche sopradescritte; numero di ore del personale, di cui alpunto precedente, superiore al numero di ore del personaleinquadrato con forme contrattuali non aventi caratteristiche dicontinuità esistenza e consistenza delle strutture e del personaledichiarato nel progetto e comunque funzionale allo svolgimento dellerelativi obiettivi; impegno dell’azienda a garantire la continuitàoperativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusionedel progetto in essa».17 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Anche nella circolare n. 224468 del 2014 non si fa riferimento alpersonale distaccato, proprio nell’ottica della stabilizzazione dellepersonale.10.

Pertanto, l’interpretazione letterale del d.lgs. n. 297 del 1999deve essere contemperata – in linea con le finalità dettate dalladisciplina legislativa sopra indicata - dai chiarimenti provenienti dallanormativa secondaria, proprio in ragione della estrema genericitàdelle disposizioni normative primarie, dovendosi tenere conto anchedella rubrica delle circolari richiamate.Per questa Corte, infatti, in tema di interpretazione di una normadi legge, la rubrica costituisce un elemento dal quale l’interprete, neicasi dubbi, non può prescindere (Cass., sez. 6-3, 1/2/2022, n.2989).Soprattutto deve evidenziarsi che ove l’interpretazione letteralesia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significatoe la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare,l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiariodella mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiegodel criterio letterale e del criterio teologico singolarmenteconsiderati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista unruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentrepuò assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cuil’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione siaincompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece,consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnicoproprio dalle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritengache tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica dellanorma stessa (Cass., sez. 3, 4/10/2018, n. 24165).18 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il criterio cardine dell’interpretazione normativa è dunque quelloletterale, ma, in caso di incertezze, può farsi riferimento alla menslegis (Cass., Sez.U., 25/7/2022, n. 23051); sicché nei casi in cui lalettera del precetto legislativo non sia inequivocabile, la volontà dellalegge va desunta, oltre che dalle espressioni letterali, da un'adeguatavalutazione del fondamento e dello scopo della norma, dovendoricavarsi la voluntas legis dai motivi informatori e ispiratori dellastatuizione legislativa, nonché dalla finalità perseguita attraverso diessa (Cass., sez. 3, 21/2/1980, n. 1255).Si è anche affermato che la natura interpretativa di unadisposizione normativa, anche comunitaria, comportando unaderoga al principio di irretroattività della legge, nel senso dideterminarne l’applicazione anche al passato, deve risultarechiaramente dal suo contenuto, il quale deve enunciare non solo ilsignificato da attribuire ad una norma precedente, ma anche lavolontà del legislatore di imporre tale interpretazione escludendoneogni altra (Cass., sez. 2, 11/2/2025, n. 3515).Ciò è proprio quanto verificatosi nella fattispecie in esame.11.

A nulla rileva, ovviamente, che originariamente il CIRPS fossestato ammesso a beneficiare del contributo; evidentemente con isuccessivi controlli si è ritenuto non sussistere il requisito dellastabile organizzazione.12.

Va dunque confermata l’interpretazione del giudice di meritoproprio in relazione alle finalità di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 297 del1999, con la specifica menzione di «accrescere la quota diproduzione e di occupazione di alta qualificazione».Nel quadro strategico nazionale, dunque, con riferimento allepriorità 2 e 7 del [OSCURATO:PERSONA],approvato dalla Commissione europea con decisione C/2007 del13/7/2007, relative allo sviluppo delle capacità di ricerca,19 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026innovazione, creazione ed applicazione delle conoscenze e delrafforzamento della competitività con i sistemi produttivi edell’occupazione nelle regioni della convergenza, si è chiarito che lestesse «non vengono minimamente sollecitate con la articolazione dipersonale puramente distaccato» (in tal senso la Corte di appello,con condivisibile motivazione).La stabile organizzazione non può dunque prescindere dallastabile organizzazione anche del lavoro ossia da «dipendentistabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura»,proprio al fine di favorire «la capacità di produrre e utilizzare ricercaed innovazione di eccellenza in modo da assicurare uno sviluppoduraturo e sostenibile dei territori e promuovere la ricerca relativaalle applicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato delleregioni della convergenza oltre che lo scopo di assicurare rilevantiricadute socio-economiche per l’intero territorio del mezzogiornod’Italia» (in tal senso la Corte di appello, con motivazione che sicondivide perché conforme alla mens legis).13.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidanocome da dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.20 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli21 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.20 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli21 RG n. 26354/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 26354/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] (CIRPS), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  difeso, giusta22877287/2019procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’inRd.iGriz.Nzo.  di posta11368/2017elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, n. 63.- ricorrente-contro1 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ministero dell’Università e della Ricerca (già Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma n. 3026/2024,depositata in data 2/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. Con atto di citazione notificato il 1/7/2015 il CentroInteruniversitario per lo [OSCURATO:PERSONA] (CIRPS) conveniva ingiudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca(MIUR), per la dichiarazione di annullamento del provvedimento delMIUR del 4/6/2015, con cui veniva revocato il finanziamentoconcesso e si chiedeva la restituzione della somma erogata a titolodi anticipazione.Si chiedeva l’annullamento anche dei provvedimenti del MIUR del13/4/2015 e del 18/6/2015.Il CIRPS chiariva la propria natura di strumento di collaborazionescientifica e di coordinamento delle attività condotte dalle Universitàconvenzionate, nell’ambito dello sviluppo e della sostenibilità.Deduceva che era stato istituito nel 1988 ai sensi dell’art. 91 deld.P.R. n. 382 del 1980.Nel corso del 2012 il CIRPS era risultato vincitore, unitamente adaltri soggetti, tutti situati nelle regioni oggetto del programma diconvergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) del finanziamentodenominato PON04a2_F ([OSCURATO:PERSONA] e2 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Competitività), nell’ambito dei finanziamenti per la ricerca delperiodo 2007-2013.Il Ministero aveva convocato le parti il 29/9/2014, contestandoal CIRPS di non aver comunicato la propria stabile organizzazionenelle regioni obiettivo, presupposto del finanziamento.CIRPS aveva esposto che operava nelle regioni obiettivo tramitele proprie sedi distaccate o affiliate, allocate presso le Universitàconsorziate al centro, e situate nelle regioni obiettivo, ove lavoravaalla ricerca finanziata attraverso il personale in forza delle medesimeUniversità.Tra l’altro, il CIRPS aveva comunque stipulato contratti dicomodato con i soggetti in questione, per effetto dei quali disponeva,senza limiti temporali (e quindi ben oltre il periodo di 5 anniprescritto dalla circolare n. 3413 del 14/2/2014) di sedi operative aLecce e a Palermo, avendo le Università di Lecce di Palermo posto adisposizione del CIRPS specifici locali, presso il quale il personalepoteva svolgere la ricerca.2. Il tribunale di Roma, con la sentenza n. 11285/2020 del3/8/2020, rigettava la domanda. In particolare, il tribunale rilevavache la circolare n. 3413 del 2014, pur essendo intervenutasuccessivamente all’approvazione del finanziamento, aveva naturachiarificatrice.Il CIRPS non aveva dato la dimostrazione della disponibilità diuna stabile sede nell’area di convergenza (Campania, Puglia,Calabria, Sicilia): tale requisito, per la sua centralità, dovevasussistere al momento della presentazione della domanda. In viaalternativa, era consentito al proponente, salvi i successivi controlli,di assumere l’impegno a costituire detta sede dopo l’approvazionedel progetto esecutivo, ma in tal caso dietro interlocuzione.3 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026L’insussistenza del requisito era essenziale ai fini dell’ammissioneal beneficio, sicché l’insussistenza dello stesso determinava la revocadel finanziamento.Non era possibile valorizzare il contratto di comodato dellestrutture dei beni strumentali delle sedi universitarie e neppure ilriferimento al personale distaccato docente delle Università aderenti.Infatti, il CIRPS era in grado di soddisfare il requisito della stabileorganizzazione attraverso le sezioni aperte dal centro pressol’Università di Lecce e di Palermo e con l’utilizzazione del personaledi detti atenei.Non si era provveduto all’assunzione del personale di ricercautilizzato dal CIRPS, nelle regioni dell’[OSCURATO:PERSONA],neppure vi era stato trasferimento di personale, ma esclusivamentel’utilizzo del distacco.Lo scopo del finanziamento era invece quello di favorire lacapacità di produrre e utilizzare ricerca di innovazione di eccellenza,in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo deiterritori.3. Avverso tale sentenza proponeva appello il CIRPS.3.1. Con il secondo motivo - per quel che ancora qui rileva -deduceva l’erroneità della sentenza sulla interpretazione delrequisito della stabile sede in area di convergenza.Sarebbe sufficiente, ai fini di configurare una stabileorganizzazione, l’esistenza di una sede universitaria, con delpersonale preposto allo svolgimento del servizio, in quanto ilrequisito della creazione di una sede nell’area di convergenzacongiuntamente all’assunzione di personale, costituiva un requisitoche avrebbe rappresentato «un presupposto sostanzialmenteinattuabile per un’Università e per un centro interuniversitario».4 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ciò in quanto la costituzione di una sede secondaria da partedelle Università, diversa dalla sede principale, presupponeva unprocedimento complesso, implicante la previsione di uno specificocorso di laurea, la dotazione di locali e di personale ad hoc,l’assunzione di personale tramite concorsi, il rispetto per i fini diassunzione dei punti organico assegnati, l’ottenimento diautorizzazione ministeriale specifica.Anche perché la circolare ministeriale risultava generica,limitandosi a chiedere la presenza di una sede e la presenza dipersonale ivi assunto, e tale era chiaramente il personale dipendentedell’Università, ma non prescriveva «affatto che il personale debbaessere assunto ex novo».4. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3026/2024,depositata il 2/5/2024, rigettava l’appello.In particolare, la Corte territoriale condivideva la decisione deltribunale, in quanto gli interventi erano disciplinati ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n. 297 del 1999, emanato nella specifica aspirazione «diaccrescere la quota di produzione e di occupazione di altaqualificazione», non essendo dunque sufficiente al fine delrafforzamento della competitività con i sistemi produttivi edell’occupazione nelle regioni della convergenza, un’articolazione dipersonale «puramente distaccato e per il tramite di un comodato distrutture e beni strumentali di pertinenza delle Università».Era dunque condivisibile l’interpretazione del MIUR, che avevaritenuto inadeguata allo scopo perseguito dagli interventi finanziatila circostanza che non sussistesse uno stabile personale organicopresso il centro, che operava con le strutture delle Università e con idocenti da queste distaccati.Occorreva, dunque, non solo la presenza di locali idonei «ededicati esclusivamente all’attività del soggetto agevolato», ma5 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026anche «una stabile organizzazione del lavoro ovvero dipendentistabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura».Ciò era necessario per assicurare uno sviluppo duraturo esostenibile dei territori e di promuovere la ricerca relativa alleapplicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato dalle regionidella convergenza, oltre che assicurare rilevanti ricadute socio-economiche per l’intero territorio del mezzogiorno d’Italia.Sarebbe stato, perciò, distonico rispetto a queste finalità se sifosse consentito di elargire i fondi destinati alla creazione di talisinergie «a una rete di soggetti dislocati in diverse aree del paese enon a soggetti il cui centro operativo unitario sia ubicato all’internodel territorio delle regioni di convergenza».Non era allora sufficiente la costituzione, all’interno del territoriodi convergenza, di una mera struttura di collegamento tra Università,priva di una stabile organizzazione propria.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilCIRPS.6. Ha resistito con controricorso il MIUR.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimentoall’art. 3, del d.lgs. 279/1999 ed alla circolare del MIUR n. 3413 del14/2/2014, in relazione alla nozione di stabile organizzazione nelleregioni obiettivo».Il punto fondamentale della vicenda attiene alla questionedell’esistenza di una stabile organizzazione in area di convergenza.Per la ricorrente, in realtà essa già gode di tali sedi nell’area diconvergenza e ciò avviene in virtù della sua struttura a rete,caratterizzata dall’esistenza di sezioni territoriali, che sono «vere eproprie sedi dotate di autonomia sul piano giuridico ed economico,6 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026che contribuiscono attivamente alla realizzazione dei progetti diricerca assegnati».Si tratterebbe di una struttura organizzativa espressamenteprevista nello statuto debitamente comunicato al Ministero edallegato alla domanda di finanziamento.In relazione al CIRPS, dunque, «l’esistenza di stabiliorganizzazioni nelle regioni obiettivo costituisce un requisito che giàricorre per ragioni statutarie».Si tratterebbe di un requisito esistente in re ipsa in favore diCIRPS.Ciò in considerazione della sua struttura a rete, che prevede lapresenza di sezioni geografiche nelle sedi delle Università aderenti.Tra esse «rientravano le sedi delle Università presenti nelle areedi convergenza».Del resto, ad avviso della ricorrente, lo stesso d.lgs. n. 279 del1999 menziona, tra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti,anche le Università.L’art. 2 del d.lgs. n. 279 del 1999 consente di accedere aifinanziamenti anche alle Università «per i casi di cui alle lettere d)ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all’art. 3, comma 1,lettera c), n. 2».Proprio il richiamo all’art. 3, comma 1, lettera c) n. 2 non implicala necessità delle assunzioni, essendo sufficiente un mero distacco.Sarebbe erronea allora l’affermazione della Corte di merito percui non sarebbe sufficiente la presenza di personale distaccato.Anche se la circolare n. 3413 del 14/2/2014 precisa che debbatrattarsi di personale assunto e non distaccato, tale circolare non puòessere definita come meramente interpretativa, essendo sufficienteun riscontro con il testo normativo per comprendere che, in realtà,7 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026la circolare ha introdotto un requisito contra legem, in contraddizionecon la formulazione letterale dell’art. 3 del d.lgs. n. 279 del 1999.La Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare, per contrarietà anorma di legge, la circolare n. 3413 del 2014.Sarebbe sufficiente, allora, che presso la sede universitaria vi siadel personale accademico regolarmente assunto ed ivi deputato allosvolgimento della ricerca.Peraltro, la maggior parte dei finanziamenti per progetti europeinon determina un’effettiva erogazione delle somme stanziate, inquanto una quota delle somme viene erogata dalle Universitàpartecipanti, mentre un’altra quota è effettivamente versata da partedel ministero.Le somme stanziate dall’Università non vengono effettivamentecorrisposte ai soggetti che partecipano al progetto, ma sonoconteggiate nelle «ore uomo».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inrelazione all’art. 1, d.lgs. n. 297/1999, nonché all’art. 3, lettera m),del disciplinare ed alla circolare n. 3413 del 2014».In realtà, al momento dell’ammissione al finanziamento il MIURaveva già valutato l’esistenza di una stabile organizzazione in capoal soggetto proponente.Ove il ministero avesse ritenuto carente tale requisito nonavrebbe potuto concedere il finanziamento al CIRPS.Tale valutazione, in ordine alla sussistenza di una stabileorganizzazione in capo al CIRPS, è stata poi sostituita con altravalutazione di segno diverso, giungendo alla revoca delfinanziamento.Tale modifica valutativa non sarebbe stata consentita.8 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20263. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione deld.lgs. n. 279/1999, in riferimento alla disciplinare e alla circolareministeriale n. 3413 del 14/2/2014, ed error in procedendo, ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’insufficienza deicontratti di comodato per la costituzione di una stabileorganizzazione nelle regioni in area di convergenza».CIRPS, pur essendo dotato strutturalmente di sedi decentrateutili, aveva però provveduto attraverso atti contrattuali stipulati conle Università aderenti al centro, ad individuare (anche conplanimetrie) i locali universitari da considerare, ai fini del progetto,sedi del centro in aree di convergenza, nonché a comunicare, anchea mezzo pec, il personale dipendente e i contratti di comodato per lesedi di Lecce e di Palermo.Non era chiaro perché dovesse trattarsi di sedi riservate in viaesclusiva all’esigenza del progetto.La circolare ministeriale era molto più generica, limitandosi achiedere la presenza di una sede, essendo indifferente il titologiuridico sullo stabile: se di proprietà o in locazione o in comodato.Allo stesso modo era sufficiente la presenza di personale iviassunto, come era chiaramente il personale dipendentedell’Università, non essendo richiesto che il personale dovesse essereassunto ex novo.Inoltre, la disponibilità a mantenere la sede per almeno 5 anniera requisito rispettato, in quanto le sedi di Palermo e Lecce eranostoriche, tuttora presenti nel territorio, pur essendo ampiamentetrascorsi 5 anni dalla concessione del finanziamento.4. I tre motivi, che vanno affrontati congiuntamente per stretteragioni di connessione, sono infondati.9 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20264.1. L’interpretazione della norma, operata sia dal giudice diprime cure che dalla Corte d’appello, risulta conforme all’art. 12 dellepreleggi c.c.4.2. Invero, l’art. 91 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 382 (Riordinamentodella docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchésperimentazione organizzativa e didattica) prevede, quanto alla«collaborazione interuniversitaria» che «[p]er le finalità di cui aiprecedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramiteconvenzioni tra le Università interessate centri di ricerca o centri diservizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti dicollaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedidi servizi scientifici utilizzati da più Università».4.3. Con il d.lgs. 27/7/1999, n. 297 si procede al «Riordino delladisciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricercascientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per lamobilità dei ricercatori».All’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1999 si determina ilcampo di applicazione, «[a]l fine di rafforzare la competitivitàtecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota diproduzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro delprogramma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all’art. 1, comma 2,del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmidell’Unione europea e degli obiettivi di cui all’art. 2 della legge 7agosto 1997, n. 266».Per raggiungere tale finalità, vengono disciplinati «gli interventidi sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alladiffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività».Tra i «Soggetti ammissibili» vengono ricomprese, all’art. 2,lettera f), anche le «Università, enti di ricerca anche a carattereregionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al10 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026comma 2, nonché per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, letterac), numero 2 […]».La casistica indicata nell’art. 2, lettera f), riconduce - nel primocaso - all’ipotesi di cui alla lettera d), che fa riferimento a «società,consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazionein ogni caso superiore al 50%, ovvero al 30% se hanno sede in areedepresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c),nonché eventualmente da altri soggetti tra: Università, enti diricerca, Enea, ASI […]».Il secondo caso è quello di cui alla lettera e), e quindi ilriferimento è a «società di recente costituzione ovvero da costituire,finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per lepartecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativoimpegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) professori ericercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti diricerca, Enea e ASI […]».La terza ipotesi cui fa riferimento la lettera f) dell’art. 2 del d.lgs.n. 297 del 1999 è quella di cui all’art. 3 comma 1, lettera c) n. 2,ossia a «interventi di sostegno all’occupazione nella ricercaindustriale, come definite sensi dell’art. 1, comma 2, alla mobilitàtemporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie[…] 2) i distacchi temporanee di cui al comma 2».Proprio il rimando a tale peculiare ipotesi, ricomprendente «idistacchi temporanei di cui al comma 2» fa propenderel’interpretazione della ricorrente per la possibilità di costituire iCIRPS, senza l’assunzione di personale con appositi concorsi, mautilizzando il personale distaccato dalle Università.5. Tuttavia, non può non tenersi conto, da un lato, delle finalitàdei programmi di sviluppo individuate dalla legislazione di11 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026riferimento, e, dall’altro, della circolare n. 3413 del 14/2/2014, che– proprio nell’ottica dell’accrescimento della quota di produzione e dioccupazione di alta qualificazione - reca la rubrica «ProgrammaOperativo Nazionale “Ricerca e Competitività (PON “R C”) 2007-2013 – Chiarimenti in merito alla verifica del requisito della stabileorganizzazione per i progetti a valere sugli Avvisi PON».Lo scopo della disciplina secondaria è, dunque, proprio quello difornire i dovuti chiarimenti nel rispetto del D.M. n. 593 del 2000 («Lapresente nota intende fornire un chiarimento in ordine alleproblematiche connesse alla verifica del possesso del requisito dellastabile organizzazione nel Regioni della Convergenza da parte deiSoggetti Beneficiari dei progetti di ricerca finanziati con fondi PON.In particolare, al fine di garantire l’uniformità delle verifiche, si èevidenziata la necessità di precisare le modalità operative dellestesse alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.Nel rispetto del D.M. 593/2000 [...] il [OSCURATO:PERSONA] devedimostrare l’esistenza in Area di una laboratorio strutturato, ovverodi una stabile struttura dotata di attrezzature specifiche e personaledi ricerca adeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attivitàdi ricerca industriale e sviluppo sperimentale e/o formazione»).5.1. Il D.M. 8/8/2000, n. 593, costituisce in qualche misura ladisciplina generale per il conseguimento dei finanziamenti, il cuiprocedimento valutativo si rinviene nell’art. 5.L’art. 5 del D.M. n. 593 del 2000 prevede che i soggettiimprenditori, tra cui i centri di ricerca con la personalità giuridicaautonoma, «devono avere stabile organizzazione nel territorionazionale».Una volta depositata la domanda e la documentazione, il MURST,previa verifica di completezza, trasmette la stessa, entro 15 giorni12 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla data di ricevimento, ad uno o più degli esperti iscrittinell’apposito albo ministeriale.L’esperto, entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto, inviaal MURST e al soggetto convenzionato l’esito della propria istruttoria,utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST.Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione delprogetto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazionedell’esperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione, l’esito dellapropria istruttoria tecnico-economica, utilizzando a tal fine lo schemadi relazione predisposto dal MURST.6. La circolare n. 3413 del 2014, quindi, specifica e chiarisceproprio il contenuto e la natura della stabile organizzazione sulterritorio nazionale, sia con riferimento al D.M. n. 593/2000, sia conriferimento al d.lgs. n. 297 del 1999, entrambi sopra richiamati.Tale circolare si colloca, dunque, come una sorta di cerniera tranormativa primaria e secondaria, per sottolineare le caratteristicheprincipali dello sviluppo di attività di alta tecnologia, finalizzate allaimplementazione anche dei fattori di produzione, oltre che allacrescita professionale dei soggetti partecipanti a tali attivitàinnovative.6.1. Nella circolare n. 3413 del 2014 si chiarisce dunque che «ilSoggetto Beneficiario deve dimostrare l’esistenza in Areaconvergenza di una laboratorio strutturato, ovvero di una stabilestruttura dotata di attrezzature specifiche e personale di ricercaadeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attività di ricercaindustriale […]», con la specificazione per cui «per personale aventesede lavorativa presso il laboratorio, oltre al personale dipendenteivi assunto ovvero ivi trasferito (non distaccato), deve intendersi, insenso ampio, anche il personale con contratto di lavoro dicollaborazione/a progetto e il personale ivi distaccato, il quale,13 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026tuttavia, non concorre a soddisfare la condizione di “stabileorganizzazione” e rileva, solo ed unicamente, ai fini del calcolo delleore complessivamente lavorate da ricercatori».Si chiarisce, ancora, che «in una logica di finanziamento pubblicoche mira a favorire un livello di occupazione stabile qualificata, siprecisa che ai fini dell’imputazione dei costi del personale, il numerocomplessivo di ore lavorate per il progetto da parte del personaledipendente assunto ovvero trasferito presso il laboratorio deveessere prevalente rispetto al numero di ore lavorate dal personalenon dipendente con contratto di collaborazione a progetto e alpersonale ivi distaccato».Tale condizione «sarà oggetto di verifica da parte degli organi dicontrollo e qualora, in sede di rendicontazione finale del progetto,risultasse un’eccedenza di ore di personale non dipendente concontratto di collaborazione/a progetto, i relativi costi non sarannoritenuti ammissibili tra i costi del personale».In sintesi, per la circolare n. 3413 del 2014 la stabileorganizzazione, fermo quanto previsto dal D.M. n. 593 del 2000,deve caratterizzarsi per i seguenti elementi: «1. Disponibilità daparte del soggetto beneficiario di un immobile in area convergenza;2. Dotazione di necessari impianti e attrezzature; 3. Personale diricerca, ivi regolarmente assunto ovvero ivi trasferito (nondistaccato);  4. Esistenza e consistenza delle strutture e delpersonale dichiarato nel progetto e comunque funzionale allosvolgimento dell’attività di ricerca e formazione previste e alconseguimento dei relativi obiettivi; 5. Impegno del soggettobeneficiario a garantire la continuità operativa per un periodo dialmeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto in esame».Nei chiarimenti si precisa anche che «la verifica del requisito distabile organizzazione è a cura dell’[OSCURATO:PERSONA] e14 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’Esperto scientifico. In particolare, sarà cura dell’Espertoscientifico verificare l’adeguatezza e la funzionalità della sede e delpersonale allo svolgimento delle attività di ricerca e formazionepreviste e al conseguimento dei relativi obiettivi».7. Pertanto, a fronte di un testo legislativo particolarmentecontroverso e caratterizzato da ripetuti rimandi, che non consentonodi individuare con precisione i requisiti essenziali della stabileorganizzazione nell’area di convergenza, il criterio letterale deveessere accompagnato dal criterio sistematico, in ordine alla menslegis.Nella specie, dunque, deve darsi rilevanza alla circolare n. 3413del 2014 che individua, con precisione, tutti gli elementi necessariper costituire la stabile organizzazione, fra i quali assurge ad un ruolodi primo piano la presenza di personale di ricerca, ivi regolarmenteassunto ovvero ivi trasferito, ma con esclusione espressa delpersonale distaccato.Ciò rientra, del resto, proprio nella funzione dei CIRPS che, perstatuto legale, devono operare al fine di rafforzare la competitivitàtecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota diproduzione di occupazione di alta qualificazione, attraversointerventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessaformazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dallemedesime attività.Anche il requisito, individuato dalla circolare n. 3413 del 2014,in ordine alla garanzia di continuità operativa per un periodo dialmeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto, mira adelevare la professionalità del personale impiegato e ad aumentare laproduttività delle imprese, per un periodo congruo di tempo,individuato in 5 anni successivi alla conclusione del progetto, in modotale da garantire concreti risultati innovativi per il futuro.15 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20268. Va, peraltro, osservato che l’art. 63 del decreto-legge[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito in legge 7/8/2012, n. 134, stabilisceche «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’art. 62, comma 2, sono abrogati: […] b) il d.lgs. 27 luglio 1999,n. 297, e successive modificazioni».L’art. 60, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ancora meglio chiarito l’importanza dello sviluppodella ricerca, ai fini della competitività, indicando i soggetti per i qualiè riconosciuto l’intervento di sostegno, indicando, oltre alleUniversità, anche «le costituende società composte da professori,ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti diricerca», sicché risulta evidente l’intento del legislatore, anche conla normativa sopravvenuta, di porre rilievo alla stabilità del personaledotato di specifica professionalità.9. Va anche sottolineato che la successiva circolare n. 24468 del28/10/2014 del MIUR, intitolata «Circolare sulla verifica del requisitodella stabile sede organizzazione», «annulla e sostituisce le noteMIUR Prot. 3413 del 14 febbraio 2014 e Prot. 4880 del 3 marzo2014», fornendo un chiarimento in ordine alle problematicheconnesse alla verifica del possesso del requisito della stabile sedeorganizzazione.Si chiarisce, anche in questo caso, che il soggetto beneficiariodeve fornire tutti gli elementi utili e necessari a dimostrare che «ilpersonale con tipologie contrattuali non direttamente previste dallanorma presenta[no] le caratteristiche che rientrano nella logica dellastabile organizzazione».Si specifica anche che l’Istituto convenzionato deve verificare irequisiti contrattuali in merito all’esistenza delle strutture e delpersonale della sede. Va considerato il mantenimento «per almeno 5anni oltre la conclusione del progetto, sia dei requisiti contrattuali in16 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026merito all’esistenza delle strutture attraverso ogni atto formale cheabbia valore legale (titolo di proprietà, contratto di affitto registrato,contratto di comodato d’uso registrato o convenzione) idoneo acomprovare la disponibilità (a titolo oneroso o gratuito) da parte delSoggetto Beneficiario di una sede operativa in area convergenza, siadella validità contrattuale del personale avente sede stabile presso illaboratorio».Inoltre, il personale di ricerca avente stabile sede presso illaboratorio rappresenta la quota prevalente del numero di orelavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell’attività.Va, dunque, considerato «anche il personale assunto contipologie di contratto di lavoro diverse da quella a tempoindeterminato o determinato, laddove, presentino una durata tale daconferire carattere di continuità al rapporto di lavoro».Pertanto, nella circolare n. 24468 del 2014 vengono indicati iseguenti elementi, al fine di individuare la stabile sedeorganizzazione: «disponibilità da parte del soggetto beneficiario diun immobile in area convergenza; dotazione dei necessari impiantipersonale inquadrato nelle forme contrattuali aventi lecaratteristiche sopradescritte; numero di ore del personale, di cui alpunto precedente, superiore al numero di ore del personaleinquadrato con forme contrattuali non aventi caratteristiche dicontinuità esistenza e consistenza delle strutture e del personaledichiarato nel progetto e comunque funzionale allo svolgimento dellerelativi obiettivi; impegno dell’azienda a garantire la continuitàoperativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusionedel progetto in essa».17 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Anche nella circolare n. 224468 del 2014 non si fa riferimento alpersonale distaccato, proprio nell’ottica della stabilizzazione dellepersonale.10. Pertanto, l’interpretazione letterale del d.lgs. n. 297 del 1999deve essere contemperata – in linea con le finalità dettate dalladisciplina legislativa sopra indicata - dai chiarimenti provenienti dallanormativa secondaria, proprio in ragione della estrema genericitàdelle disposizioni normative primarie, dovendosi tenere conto anchedella rubrica delle circolari richiamate.Per questa Corte, infatti, in tema di interpretazione di una normadi legge, la rubrica costituisce un elemento dal quale l’interprete, neicasi dubbi, non può prescindere (Cass., sez. 6-3, 1/2/2022, n.2989).Soprattutto deve evidenziarsi che ove l’interpretazione letteralesia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significatoe la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare,l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiariodella mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiegodel criterio letterale e del criterio teologico singolarmenteconsiderati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista unruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentrepuò assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cuil’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione siaincompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece,consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnicoproprio dalle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritengache tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica dellanorma stessa (Cass., sez. 3, 4/10/2018, n. 24165).18 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il criterio cardine dell’interpretazione normativa è dunque quelloletterale, ma, in caso di incertezze, può farsi riferimento alla menslegis (Cass., Sez.U., 25/7/2022, n. 23051); sicché nei casi in cui lalettera del precetto legislativo non sia inequivocabile, la volontà dellalegge va desunta, oltre che dalle espressioni letterali, da un'adeguatavalutazione del fondamento e dello scopo della norma, dovendoricavarsi la voluntas legis dai motivi informatori e ispiratori dellastatuizione legislativa, nonché dalla finalità perseguita attraverso diessa (Cass., sez. 3, 21/2/1980, n. 1255).Si è anche affermato che la natura interpretativa di unadisposizione normativa, anche comunitaria, comportando unaderoga al principio di irretroattività della legge, nel senso dideterminarne l’applicazione anche al passato, deve risultarechiaramente dal suo contenuto, il quale deve enunciare non solo ilsignificato da attribuire ad una norma precedente, ma anche lavolontà del legislatore di imporre tale interpretazione escludendoneogni altra (Cass., sez. 2, 11/2/2025, n. 3515).Ciò è proprio quanto verificatosi nella fattispecie in esame.11. A nulla rileva, ovviamente, che originariamente il CIRPS fossestato ammesso a beneficiare del contributo; evidentemente con isuccessivi controlli si è ritenuto non sussistere il requisito dellastabile organizzazione.12. Va dunque confermata l’interpretazione del giudice di meritoproprio in relazione alle finalità di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 297 del1999, con la specifica menzione di «accrescere la quota diproduzione e di occupazione di alta qualificazione».Nel quadro strategico nazionale, dunque, con riferimento allepriorità 2 e 7 del [OSCURATO:PERSONA],approvato dalla Commissione europea con decisione C/2007 del13/7/2007, relative allo sviluppo delle capacità di ricerca,19 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026innovazione, creazione ed applicazione delle conoscenze e delrafforzamento della competitività con i sistemi produttivi edell’occupazione nelle regioni della convergenza, si è chiarito che lestesse «non vengono minimamente sollecitate con la articolazione dipersonale puramente distaccato» (in tal senso la Corte di appello,con condivisibile motivazione).La stabile organizzazione non può dunque prescindere dallastabile organizzazione anche del lavoro ossia da «dipendentistabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura»,proprio al fine di favorire «la capacità di produrre e utilizzare ricercaed innovazione di eccellenza in modo da assicurare uno sviluppoduraturo e sostenibile dei territori e promuovere la ricerca relativaalle applicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato delleregioni della convergenza oltre che lo scopo di assicurare rilevantiricadute socio-economiche per l’intero territorio del mezzogiornod’Italia» (in tal senso la Corte di appello, con motivazione che sicondivide perché conforme alla mens legis).13. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidanocome da dispositivo.Numero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati  OggettoCIRPSA; nozione diDott. [OSCURATO:PERSONA]  stabileDott. [OSCURATO:PERSONA]   organizzazione;personale distaccatoDott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].C C Cron. n.26354/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 26354/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] (CIRPS), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  difeso, giusta22877287/2019procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la qualedichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’inRd.iGriz.Nzo.  di posta11368/2017elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso il suostudio, in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, n. 63.- ricorrente-contro1 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ministero dell’Università e della Ricerca (già Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12- controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma n. 3026/2024,depositata in data 2/5/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/12/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.RILEVATO CHE1. Con atto di citazione notificato il 1/7/2015 il CentroInteruniversitario per lo [OSCURATO:PERSONA] (CIRPS) conveniva ingiudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca(MIUR), per la dichiarazione di annullamento del provvedimento delMIUR del 4/6/2015, con cui veniva revocato il finanziamentoconcesso e si chiedeva la restituzione della somma erogata a titolodi anticipazione.Si chiedeva l’annullamento anche dei provvedimenti del MIUR del13/4/2015 e del 18/6/2015.Il CIRPS chiariva la propria natura di strumento di collaborazionescientifica e di coordinamento delle attività condotte dalle Universitàconvenzionate, nell’ambito dello sviluppo e della sostenibilità.Deduceva che era stato istituito nel 1988 ai sensi dell’art. 91 deld.P.R. n. 382 del 1980.Nel corso del 2012 il CIRPS era risultato vincitore, unitamente adaltri soggetti, tutti situati nelle regioni oggetto del programma diconvergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) del finanziamentodenominato PON04a2_F ([OSCURATO:PERSONA] e2 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Competitività), nell’ambito dei finanziamenti per la ricerca delperiodo 2007-2013.Il Ministero aveva convocato le parti il 29/9/2014, contestandoal CIRPS di non aver comunicato la propria stabile organizzazionenelle regioni obiettivo, presupposto del finanziamento.CIRPS aveva esposto che operava nelle regioni obiettivo tramitele proprie sedi distaccate o affiliate, allocate presso le Universitàconsorziate al centro, e situate nelle regioni obiettivo, ove lavoravaalla ricerca finanziata attraverso il personale in forza delle medesimeUniversità.Tra l’altro, il CIRPS aveva comunque stipulato contratti dicomodato con i soggetti in questione, per effetto dei quali disponeva,senza limiti temporali (e quindi ben oltre il periodo di 5 anniprescritto dalla circolare n. 3413 del 14/2/2014) di sedi operative aLecce e a Palermo, avendo le Università di Lecce di Palermo posto adisposizione del CIRPS specifici locali, presso il quale il personalepoteva svolgere la ricerca.2. Il tribunale di Roma, con la sentenza n. 11285/2020 del3/8/2020, rigettava la domanda. In particolare, il tribunale rilevavache la circolare n. 3413 del 2014, pur essendo intervenutasuccessivamente all’approvazione del finanziamento, aveva naturachiarificatrice.Il CIRPS non aveva dato la dimostrazione della disponibilità diuna stabile sede nell’area di convergenza (Campania, Puglia,Calabria, Sicilia): tale requisito, per la sua centralità, dovevasussistere al momento della presentazione della domanda. In viaalternativa, era consentito al proponente, salvi i successivi controlli,di assumere l’impegno a costituire detta sede dopo l’approvazionedel progetto esecutivo, ma in tal caso dietro interlocuzione.3 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026L’insussistenza del requisito era essenziale ai fini dell’ammissioneal beneficio, sicché l’insussistenza dello stesso determinava la revocadel finanziamento.Non era possibile valorizzare il contratto di comodato dellestrutture dei beni strumentali delle sedi universitarie e neppure ilriferimento al personale distaccato docente delle Università aderenti.Infatti, il CIRPS era in grado di soddisfare il requisito della stabileorganizzazione attraverso le sezioni aperte dal centro pressol’Università di Lecce e di Palermo e con l’utilizzazione del personaledi detti atenei.Non si era provveduto all’assunzione del personale di ricercautilizzato dal CIRPS, nelle regioni dell’[OSCURATO:PERSONA],neppure vi era stato trasferimento di personale, ma esclusivamentel’utilizzo del distacco.Lo scopo del finanziamento era invece quello di favorire lacapacità di produrre e utilizzare ricerca di innovazione di eccellenza,in modo da assicurare uno sviluppo sostenibile e duraturo deiterritori.3. Avverso tale sentenza proponeva appello il CIRPS.3.1. Con il secondo motivo - per quel che ancora qui rileva -deduceva l’erroneità della sentenza sulla interpretazione delrequisito della stabile sede in area di convergenza.Sarebbe sufficiente, ai fini di configurare una stabileorganizzazione, l’esistenza di una sede universitaria, con delpersonale preposto allo svolgimento del servizio, in quanto ilrequisito della creazione di una sede nell’area di convergenzacongiuntamente all’assunzione di personale, costituiva un requisitoche avrebbe rappresentato «un presupposto sostanzialmenteinattuabile per un’Università e per un centro interuniversitario».4 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ciò in quanto la costituzione di una sede secondaria da partedelle Università, diversa dalla sede principale, presupponeva unprocedimento complesso, implicante la previsione di uno specificocorso di laurea, la dotazione di locali e di personale ad hoc,l’assunzione di personale tramite concorsi, il rispetto per i fini diassunzione dei punti organico assegnati, l’ottenimento diautorizzazione ministeriale specifica.Anche perché la circolare ministeriale risultava generica,limitandosi a chiedere la presenza di una sede e la presenza dipersonale ivi assunto, e tale era chiaramente il personale dipendentedell’Università, ma non prescriveva «affatto che il personale debbaessere assunto ex novo».4. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3026/2024,depositata il 2/5/2024, rigettava l’appello.In particolare, la Corte territoriale condivideva la decisione deltribunale, in quanto gli interventi erano disciplinati ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n. 297 del 1999, emanato nella specifica aspirazione «diaccrescere la quota di produzione e di occupazione di altaqualificazione», non essendo dunque sufficiente al fine delrafforzamento della competitività con i sistemi produttivi edell’occupazione nelle regioni della convergenza, un’articolazione dipersonale «puramente distaccato e per il tramite di un comodato distrutture e beni strumentali di pertinenza delle Università».Era dunque condivisibile l’interpretazione del MIUR, che avevaritenuto inadeguata allo scopo perseguito dagli interventi finanziatila circostanza che non sussistesse uno stabile personale organicopresso il centro, che operava con le strutture delle Università e con idocenti da queste distaccati.Occorreva, dunque, non solo la presenza di locali idonei «ededicati esclusivamente all’attività del soggetto agevolato», ma5 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026anche «una stabile organizzazione del lavoro ovvero dipendentistabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura».Ciò era necessario per assicurare uno sviluppo duraturo esostenibile dei territori e di promuovere la ricerca relativa alleapplicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato dalle regionidella convergenza, oltre che assicurare rilevanti ricadute socio-economiche per l’intero territorio del mezzogiorno d’Italia.Sarebbe stato, perciò, distonico rispetto a queste finalità se sifosse consentito di elargire i fondi destinati alla creazione di talisinergie «a una rete di soggetti dislocati in diverse aree del paese enon a soggetti il cui centro operativo unitario sia ubicato all’internodel territorio delle regioni di convergenza».Non era allora sufficiente la costituzione, all’interno del territoriodi convergenza, di una mera struttura di collegamento tra Università,priva di una stabile organizzazione propria.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilCIRPS.6. Ha resistito con controricorso il MIUR.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimentoall’art. 3, del d.lgs. 279/1999 ed alla circolare del MIUR n. 3413 del14/2/2014, in relazione alla nozione di stabile organizzazione nelleregioni obiettivo».Il punto fondamentale della vicenda attiene alla questionedell’esistenza di una stabile organizzazione in area di convergenza.Per la ricorrente, in realtà essa già gode di tali sedi nell’area diconvergenza e ciò avviene in virtù della sua struttura a rete,caratterizzata dall’esistenza di sezioni territoriali, che sono «vere eproprie sedi dotate di autonomia sul piano giuridico ed economico,6 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026che contribuiscono attivamente alla realizzazione dei progetti diricerca assegnati».Si tratterebbe di una struttura organizzativa espressamenteprevista nello statuto debitamente comunicato al Ministero edallegato alla domanda di finanziamento.In relazione al CIRPS, dunque, «l’esistenza di stabiliorganizzazioni nelle regioni obiettivo costituisce un requisito che giàricorre per ragioni statutarie».Si tratterebbe di un requisito esistente in re ipsa in favore diCIRPS.Ciò in considerazione della sua struttura a rete, che prevede lapresenza di sezioni geografiche nelle sedi delle Università aderenti.Tra esse «rientravano le sedi delle Università presenti nelle areedi convergenza».Del resto, ad avviso della ricorrente, lo stesso d.lgs. n. 279 del1999 menziona, tra i soggetti che possono accedere ai finanziamenti,anche le Università.L’art. 2 del d.lgs. n. 279 del 1999 consente di accedere aifinanziamenti anche alle Università «per i casi di cui alle lettere d)ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all’art. 3, comma 1,lettera c), n. 2».Proprio il richiamo all’art. 3, comma 1, lettera c) n. 2 non implicala necessità delle assunzioni, essendo sufficiente un mero distacco.Sarebbe erronea allora l’affermazione della Corte di merito percui non sarebbe sufficiente la presenza di personale distaccato.Anche se la circolare n. 3413 del 14/2/2014 precisa che debbatrattarsi di personale assunto e non distaccato, tale circolare non puòessere definita come meramente interpretativa, essendo sufficienteun riscontro con il testo normativo per comprendere che, in realtà,7 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026la circolare ha introdotto un requisito contra legem, in contraddizionecon la formulazione letterale dell’art. 3 del d.lgs. n. 279 del 1999.La Corte d’appello avrebbe dovuto disapplicare, per contrarietà anorma di legge, la circolare n. 3413 del 2014.Sarebbe sufficiente, allora, che presso la sede universitaria vi siadel personale accademico regolarmente assunto ed ivi deputato allosvolgimento della ricerca.Peraltro, la maggior parte dei finanziamenti per progetti europeinon determina un’effettiva erogazione delle somme stanziate, inquanto una quota delle somme viene erogata dalle Universitàpartecipanti, mentre un’altra quota è effettivamente versata da partedel ministero.Le somme stanziate dall’Università non vengono effettivamentecorrisposte ai soggetti che partecipano al progetto, ma sonoconteggiate nelle «ore uomo».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione di legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., inrelazione all’art. 1, d.lgs. n. 297/1999, nonché all’art. 3, lettera m),del disciplinare ed alla circolare n. 3413 del 2014».In realtà, al momento dell’ammissione al finanziamento il MIURaveva già valutato l’esistenza di una stabile organizzazione in capoal soggetto proponente.Ove il ministero avesse ritenuto carente tale requisito nonavrebbe potuto concedere il finanziamento al CIRPS.Tale valutazione, in ordine alla sussistenza di una stabileorganizzazione in capo al CIRPS, è stata poi sostituita con altravalutazione di segno diverso, giungendo alla revoca delfinanziamento.Tale modifica valutativa non sarebbe stata consentita.8 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20263. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionedi legge, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione deld.lgs. n. 279/1999, in riferimento alla disciplinare e alla circolareministeriale n. 3413 del 14/2/2014, ed error in procedendo, ex art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’insufficienza deicontratti di comodato per la costituzione di una stabileorganizzazione nelle regioni in area di convergenza».CIRPS, pur essendo dotato strutturalmente di sedi decentrateutili, aveva però provveduto attraverso atti contrattuali stipulati conle Università aderenti al centro, ad individuare (anche conplanimetrie) i locali universitari da considerare, ai fini del progetto,sedi del centro in aree di convergenza, nonché a comunicare, anchea mezzo pec, il personale dipendente e i contratti di comodato per lesedi di Lecce e di Palermo.Non era chiaro perché dovesse trattarsi di sedi riservate in viaesclusiva all’esigenza del progetto.La circolare ministeriale era molto più generica, limitandosi achiedere la presenza di una sede, essendo indifferente il titologiuridico sullo stabile: se di proprietà o in locazione o in comodato.Allo stesso modo era sufficiente la presenza di personale iviassunto, come era chiaramente il personale dipendentedell’Università, non essendo richiesto che il personale dovesse essereassunto ex novo.Inoltre, la disponibilità a mantenere la sede per almeno 5 anniera requisito rispettato, in quanto le sedi di Palermo e Lecce eranostoriche, tuttora presenti nel territorio, pur essendo ampiamentetrascorsi 5 anni dalla concessione del finanziamento.4. I tre motivi, che vanno affrontati congiuntamente per stretteragioni di connessione, sono infondati.9 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20264.1. L’interpretazione della norma, operata sia dal giudice diprime cure che dalla Corte d’appello, risulta conforme all’art. 12 dellepreleggi c.c.4.2. Invero, l’art. 91 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 382 (Riordinamentodella docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchésperimentazione organizzativa e didattica) prevede, quanto alla«collaborazione interuniversitaria» che «[p]er le finalità di cui aiprecedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramiteconvenzioni tra le Università interessate centri di ricerca o centri diservizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti dicollaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedidi servizi scientifici utilizzati da più Università».4.3. Con il d.lgs. 27/7/1999, n. 297 si procede al «Riordino delladisciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricercascientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per lamobilità dei ricercatori».All’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1999 si determina ilcampo di applicazione, «[a]l fine di rafforzare la competitivitàtecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota diproduzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro delprogramma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all’art. 1, comma 2,del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, ove adottato, dei programmidell’Unione europea e degli obiettivi di cui all’art. 2 della legge 7agosto 1997, n. 266».Per raggiungere tale finalità, vengono disciplinati «gli interventidi sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alladiffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività».Tra i «Soggetti ammissibili» vengono ricomprese, all’art. 2,lettera f), anche le «Università, enti di ricerca anche a carattereregionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al10 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026comma 2, nonché per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, letterac), numero 2 […]».La casistica indicata nell’art. 2, lettera f), riconduce - nel primocaso - all’ipotesi di cui alla lettera d), che fa riferimento a «società,consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazionein ogni caso superiore al 50%, ovvero al 30% se hanno sede in areedepresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c),nonché eventualmente da altri soggetti tra: Università, enti diricerca, Enea, ASI […]».Il secondo caso è quello di cui alla lettera e), e quindi ilriferimento è a «società di recente costituzione ovvero da costituire,finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per lepartecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativoimpegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) professori ericercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti diricerca, Enea e ASI […]».La terza ipotesi cui fa riferimento la lettera f) dell’art. 2 del d.lgs.n. 297 del 1999 è quella di cui all’art. 3 comma 1, lettera c) n. 2,ossia a «interventi di sostegno all’occupazione nella ricercaindustriale, come definite sensi dell’art. 1, comma 2, alla mobilitàtemporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie[…] 2) i distacchi temporanee di cui al comma 2».Proprio il rimando a tale peculiare ipotesi, ricomprendente «idistacchi temporanei di cui al comma 2» fa propenderel’interpretazione della ricorrente per la possibilità di costituire iCIRPS, senza l’assunzione di personale con appositi concorsi, mautilizzando il personale distaccato dalle Università.5. Tuttavia, non può non tenersi conto, da un lato, delle finalitàdei programmi di sviluppo individuate dalla legislazione di11 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026riferimento, e, dall’altro, della circolare n. 3413 del 14/2/2014, che– proprio nell’ottica dell’accrescimento della quota di produzione e dioccupazione di alta qualificazione - reca la rubrica «ProgrammaOperativo Nazionale “Ricerca e Competitività (PON “R C”) 2007-2013 – Chiarimenti in merito alla verifica del requisito della stabileorganizzazione per i progetti a valere sugli Avvisi PON».Lo scopo della disciplina secondaria è, dunque, proprio quello difornire i dovuti chiarimenti nel rispetto del D.M. n. 593 del 2000 («Lapresente nota intende fornire un chiarimento in ordine alleproblematiche connesse alla verifica del possesso del requisito dellastabile organizzazione nel Regioni della Convergenza da parte deiSoggetti Beneficiari dei progetti di ricerca finanziati con fondi PON.In particolare, al fine di garantire l’uniformità delle verifiche, si èevidenziata la necessità di precisare le modalità operative dellestesse alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.Nel rispetto del D.M. 593/2000 [...] il [OSCURATO:PERSONA] devedimostrare l’esistenza in Area di una laboratorio strutturato, ovverodi una stabile struttura dotata di attrezzature specifiche e personaledi ricerca adeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attivitàdi ricerca industriale e sviluppo sperimentale e/o formazione»).5.1. Il D.M. 8/8/2000, n. 593, costituisce in qualche misura ladisciplina generale per il conseguimento dei finanziamenti, il cuiprocedimento valutativo si rinviene nell’art. 5.L’art. 5 del D.M. n. 593 del 2000 prevede che i soggettiimprenditori, tra cui i centri di ricerca con la personalità giuridicaautonoma, «devono avere stabile organizzazione nel territorionazionale».Una volta depositata la domanda e la documentazione, il MURST,previa verifica di completezza, trasmette la stessa, entro 15 giorni12 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026dalla data di ricevimento, ad uno o più degli esperti iscrittinell’apposito albo ministeriale.L’esperto, entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto, inviaal MURST e al soggetto convenzionato l’esito della propria istruttoria,utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST.Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione delprogetto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazionedell’esperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione, l’esito dellapropria istruttoria tecnico-economica, utilizzando a tal fine lo schemadi relazione predisposto dal MURST.6. La circolare n. 3413 del 2014, quindi, specifica e chiarisceproprio il contenuto e la natura della stabile organizzazione sulterritorio nazionale, sia con riferimento al D.M. n. 593/2000, sia conriferimento al d.lgs. n. 297 del 1999, entrambi sopra richiamati.Tale circolare si colloca, dunque, come una sorta di cerniera tranormativa primaria e secondaria, per sottolineare le caratteristicheprincipali dello sviluppo di attività di alta tecnologia, finalizzate allaimplementazione anche dei fattori di produzione, oltre che allacrescita professionale dei soggetti partecipanti a tali attivitàinnovative.6.1. Nella circolare n. 3413 del 2014 si chiarisce dunque che «ilSoggetto Beneficiario deve dimostrare l’esistenza in Areaconvergenza di una laboratorio strutturato, ovvero di una stabilestruttura dotata di attrezzature specifiche e personale di ricercaadeguatamente qualificato, per l’esecuzione delle attività di ricercaindustriale […]», con la specificazione per cui «per personale aventesede lavorativa presso il laboratorio, oltre al personale dipendenteivi assunto ovvero ivi trasferito (non distaccato), deve intendersi, insenso ampio, anche il personale con contratto di lavoro dicollaborazione/a progetto e il personale ivi distaccato, il quale,13 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026tuttavia, non concorre a soddisfare la condizione di “stabileorganizzazione” e rileva, solo ed unicamente, ai fini del calcolo delleore complessivamente lavorate da ricercatori».Si chiarisce, ancora, che «in una logica di finanziamento pubblicoche mira a favorire un livello di occupazione stabile qualificata, siprecisa che ai fini dell’imputazione dei costi del personale, il numerocomplessivo di ore lavorate per il progetto da parte del personaledipendente assunto ovvero trasferito presso il laboratorio deveessere prevalente rispetto al numero di ore lavorate dal personalenon dipendente con contratto di collaborazione a progetto e alpersonale ivi distaccato».Tale condizione «sarà oggetto di verifica da parte degli organi dicontrollo e qualora, in sede di rendicontazione finale del progetto,risultasse un’eccedenza di ore di personale non dipendente concontratto di collaborazione/a progetto, i relativi costi non sarannoritenuti ammissibili tra i costi del personale».In sintesi, per la circolare n. 3413 del 2014 la stabileorganizzazione, fermo quanto previsto dal D.M. n. 593 del 2000,deve caratterizzarsi per i seguenti elementi: «1. Disponibilità daparte del soggetto beneficiario di un immobile in area convergenza;2. Dotazione di necessari impianti e attrezzature; 3. Personale diricerca, ivi regolarmente assunto ovvero ivi trasferito (nondistaccato);  4. Esistenza e consistenza delle strutture e delpersonale dichiarato nel progetto e comunque funzionale allosvolgimento dell’attività di ricerca e formazione previste e alconseguimento dei relativi obiettivi; 5. Impegno del soggettobeneficiario a garantire la continuità operativa per un periodo dialmeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto in esame».Nei chiarimenti si precisa anche che «la verifica del requisito distabile organizzazione è a cura dell’[OSCURATO:PERSONA] e14 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’Esperto scientifico. In particolare, sarà cura dell’Espertoscientifico verificare l’adeguatezza e la funzionalità della sede e delpersonale allo svolgimento delle attività di ricerca e formazionepreviste e al conseguimento dei relativi obiettivi».7. Pertanto, a fronte di un testo legislativo particolarmentecontroverso e caratterizzato da ripetuti rimandi, che non consentonodi individuare con precisione i requisiti essenziali della stabileorganizzazione nell’area di convergenza, il criterio letterale deveessere accompagnato dal criterio sistematico, in ordine alla menslegis.Nella specie, dunque, deve darsi rilevanza alla circolare n. 3413del 2014 che individua, con precisione, tutti gli elementi necessariper costituire la stabile organizzazione, fra i quali assurge ad un ruolodi primo piano la presenza di personale di ricerca, ivi regolarmenteassunto ovvero ivi trasferito, ma con esclusione espressa delpersonale distaccato.Ciò rientra, del resto, proprio nella funzione dei CIRPS che, perstatuto legale, devono operare al fine di rafforzare la competitivitàtecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota diproduzione di occupazione di alta qualificazione, attraversointerventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessaformazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dallemedesime attività.Anche il requisito, individuato dalla circolare n. 3413 del 2014,in ordine alla garanzia di continuità operativa per un periodo dialmeno 5 anni successivi alla conclusione del progetto, mira adelevare la professionalità del personale impiegato e ad aumentare laproduttività delle imprese, per un periodo congruo di tempo,individuato in 5 anni successivi alla conclusione del progetto, in modotale da garantire concreti risultati innovativi per il futuro.15 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/20268. Va, peraltro, osservato che l’art. 63 del decreto-legge[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito in legge 7/8/2012, n. 134, stabilisceche «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’art. 62, comma 2, sono abrogati: […] b) il d.lgs. 27 luglio 1999,n. 297, e successive modificazioni».L’art. 60, comma 3, del d.l. n. 83 del 2012, a decorreredall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ancora meglio chiarito l’importanza dello sviluppodella ricerca, ai fini della competitività, indicando i soggetti per i qualiè riconosciuto l’intervento di sostegno, indicando, oltre alleUniversità, anche «le costituende società composte da professori,ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti diricerca», sicché risulta evidente l’intento del legislatore, anche conla normativa sopravvenuta, di porre rilievo alla stabilità del personaledotato di specifica professionalità.9. Va anche sottolineato che la successiva circolare n. 24468 del28/10/2014 del MIUR, intitolata «Circolare sulla verifica del requisitodella stabile sede organizzazione», «annulla e sostituisce le noteMIUR Prot. 3413 del 14 febbraio 2014 e Prot. 4880 del 3 marzo2014», fornendo un chiarimento in ordine alle problematicheconnesse alla verifica del possesso del requisito della stabile sedeorganizzazione.Si chiarisce, anche in questo caso, che il soggetto beneficiariodeve fornire tutti gli elementi utili e necessari a dimostrare che «ilpersonale con tipologie contrattuali non direttamente previste dallanorma presenta[no] le caratteristiche che rientrano nella logica dellastabile organizzazione».Si specifica anche che l’Istituto convenzionato deve verificare irequisiti contrattuali in merito all’esistenza delle strutture e delpersonale della sede. Va considerato il mantenimento «per almeno 5anni oltre la conclusione del progetto, sia dei requisiti contrattuali in16 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026merito all’esistenza delle strutture attraverso ogni atto formale cheabbia valore legale (titolo di proprietà, contratto di affitto registrato,contratto di comodato d’uso registrato o convenzione) idoneo acomprovare la disponibilità (a titolo oneroso o gratuito) da parte delSoggetto Beneficiario di una sede operativa in area convergenza, siadella validità contrattuale del personale avente sede stabile presso illaboratorio».Inoltre, il personale di ricerca avente stabile sede presso illaboratorio rappresenta la quota prevalente del numero di orelavorate dai ricercatori globalmente impegnati in loco nell’attività.Va, dunque, considerato «anche il personale assunto contipologie di contratto di lavoro diverse da quella a tempoindeterminato o determinato, laddove, presentino una durata tale daconferire carattere di continuità al rapporto di lavoro».Pertanto, nella circolare n. 24468 del 2014 vengono indicati iseguenti elementi, al fine di individuare la stabile sedeorganizzazione: «disponibilità da parte del soggetto beneficiario diun immobile in area convergenza; dotazione dei necessari impiantipersonale inquadrato nelle forme contrattuali aventi lecaratteristiche sopradescritte; numero di ore del personale, di cui alpunto precedente, superiore al numero di ore del personaleinquadrato con forme contrattuali non aventi caratteristiche dicontinuità esistenza e consistenza delle strutture e del personaledichiarato nel progetto e comunque funzionale allo svolgimento dellerelativi obiettivi; impegno dell’azienda a garantire la continuitàoperativa per un periodo di almeno 5 anni successivi alla conclusionedel progetto in essa».17 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Anche nella circolare n. 224468 del 2014 non si fa riferimento alpersonale distaccato, proprio nell’ottica della stabilizzazione dellepersonale.10. Pertanto, l’interpretazione letterale del d.lgs. n. 297 del 1999deve essere contemperata – in linea con le finalità dettate dalladisciplina legislativa sopra indicata - dai chiarimenti provenienti dallanormativa secondaria, proprio in ragione della estrema genericitàdelle disposizioni normative primarie, dovendosi tenere conto anchedella rubrica delle circolari richiamate.Per questa Corte, infatti, in tema di interpretazione di una normadi legge, la rubrica costituisce un elemento dal quale l’interprete, neicasi dubbi, non può prescindere (Cass., sez. 6-3, 1/2/2022, n.2989).Soprattutto deve evidenziarsi che ove l’interpretazione letteralesia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significatoe la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare,l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiariodella mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante l’impiegodel criterio letterale e del criterio teologico singolarmenteconsiderati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista unruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentrepuò assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cuil’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione siaincompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece,consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnicoproprio dalle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritengache tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica dellanorma stessa (Cass., sez. 3, 4/10/2018, n. 24165).18 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Il criterio cardine dell’interpretazione normativa è dunque quelloletterale, ma, in caso di incertezze, può farsi riferimento alla menslegis (Cass., Sez.U., 25/7/2022, n. 23051); sicché nei casi in cui lalettera del precetto legislativo non sia inequivocabile, la volontà dellalegge va desunta, oltre che dalle espressioni letterali, da un'adeguatavalutazione del fondamento e dello scopo della norma, dovendoricavarsi la voluntas legis dai motivi informatori e ispiratori dellastatuizione legislativa, nonché dalla finalità perseguita attraverso diessa (Cass., sez. 3, 21/2/1980, n. 1255).Si è anche affermato che la natura interpretativa di unadisposizione normativa, anche comunitaria, comportando unaderoga al principio di irretroattività della legge, nel senso dideterminarne l’applicazione anche al passato, deve risultarechiaramente dal suo contenuto, il quale deve enunciare non solo ilsignificato da attribuire ad una norma precedente, ma anche lavolontà del legislatore di imporre tale interpretazione escludendoneogni altra (Cass., sez. 2, 11/2/2025, n. 3515).Ciò è proprio quanto verificatosi nella fattispecie in esame.11. A nulla rileva, ovviamente, che originariamente il CIRPS fossestato ammesso a beneficiare del contributo; evidentemente con isuccessivi controlli si è ritenuto non sussistere il requisito dellastabile organizzazione.12. Va dunque confermata l’interpretazione del giudice di meritoproprio in relazione alle finalità di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 297 del1999, con la specifica menzione di «accrescere la quota diproduzione e di occupazione di alta qualificazione».Nel quadro strategico nazionale, dunque, con riferimento allepriorità 2 e 7 del [OSCURATO:PERSONA],approvato dalla Commissione europea con decisione C/2007 del13/7/2007, relative allo sviluppo delle capacità di ricerca,19 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026innovazione, creazione ed applicazione delle conoscenze e delrafforzamento della competitività con i sistemi produttivi edell’occupazione nelle regioni della convergenza, si è chiarito che lestesse «non vengono minimamente sollecitate con la articolazione dipersonale puramente distaccato» (in tal senso la Corte di appello,con condivisibile motivazione).La stabile organizzazione non può dunque prescindere dallastabile organizzazione anche del lavoro ossia da «dipendentistabilmente assunti o definitivamente trasferiti in tale struttura»,proprio al fine di favorire «la capacità di produrre e utilizzare ricercaed innovazione di eccellenza in modo da assicurare uno sviluppoduraturo e sostenibile dei territori e promuovere la ricerca relativaalle applicazioni al fine di concorrere allo sviluppo qualificato delleregioni della convergenza oltre che lo scopo di assicurare rilevantiricadute socio-economiche per l’intero territorio del mezzogiornod’Italia» (in tal senso la Corte di appello, con motivazione che sicondivide perché conforme alla mens legis).13. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.20 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli21 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioP.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore delcontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.20 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 26354/2024Numero sezionale 4346/2025Numero di raccolta generale 7289/2026Data pubblicazione 26/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezionecivile il 4 dicembre 2025Il PresidenteMarco Marulli21 RG n. 26354/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 07289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris