CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 30473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13/01/2023, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Messina in data 02/11/2021, ha confermato al penale responsabilità dell'imputata limitandosi a rideterminare la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi 4 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 646 e 61 n. 11 cod. pen., con condanna della stessa alla refusione di euro 946,00, oltre spese generali, IVA e CPA nei confronti degli eredi della parte civile; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea interpretazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 530 comma secondo cod. proc. pen. per aver la Corte fondato il giudizio di responsabilità penale della prevenuta sulle sole dichiarazioni della parte offesa, è inammissibile poiché reiterativo di profili di censura già scrutinati e disattesi sulla scorta di considerazioni con cui la difesa della ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, sul compendio probatorio acquisito a carico della Franza, e fondato sulle dichiarazioni della persona offesa, giudicate di per sé attendibili e, comunque, corroborate da convergenti riscontri esterni, quali verbali di SIT della moglie della stessa persona offesa (nel frattempo deceduta) e gli accertamenti di PG relativi all'acquisizione di tabulati telefonici, che, secondo i giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica o errata in diritto, hanno confermato oltre ogni ragionevole dubbio l'ipotesi accusatoria; osservato, infatti, che il percorso argomentativo in punto di attendibilità della parte offesa seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen., possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104) laddove, come nel caso di specie, siano state oggetto di un attento scrutinio e di adeguata valutazione; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06