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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 46850/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Bari che - decidendo sulla richiesta dello stesso difensore, finalizzata ad ottenere la liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva prestata nel giudizio di rinvio dalla Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ha ordinato la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla stessa Corte d'appello il 18.12.2017 (irrevocabile il 29.1.2019), modificando l'importo delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], riducendolo (da euro 3.900,00) ad euro 600,00.

Il ricorrente eccepisce l'incompetenza della Corte di appello a pronunciarsi sulla correzione dell'errore materiale; lamenta l'insussistenza dell'errore materiale e la violazione del D.M. n. 55/2014; rileva l'abnormità del provvedimento, avendo rideterminato il contenuto valutativo di una sentenza passata in giudicato; deduce l'inapplicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. per una diversa determinazione delle spese processuali in favore della parte civile.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso va qualificato come opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, avendo ad oggetto, essenzialmente, un provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al difensore, emesso ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, come reso evidente dalla premessa in esso contenuta ("letta la richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere la liquidazione dei compensi...") e dallo stesso dispositivo, con il quale, in ultima analisi, si provvede a liquidare il compenso spettante al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Rispetto a tale decisione, la disposta correzione del presunto errore materiale individuato dalla Corte territoriale costituisce un mero presupposto, in ipotesi emendabile dallo stesso Giudice competente a provvedere sull'opposizione.

È noto, infatti, che il provvedimento di liquidazione ex art. 82 cit. consiste in un atto solutorio, di natura giurisdizionale, che costituisce titolo esecutivo e in relazione al quale è previsto uno speciale procedimento di opposizione, disciplinato dall'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, specificamente richiamato dal combinato disposto di cui agli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002.

Infatti, il beneficiario di tale provvedimento è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, come risulta • confermato dalla disciplina processualcivilistica dell'opposizione avverso il decreto di pagamento (Cass. Civ., sez.

U, sentenza del 3.9.2009 n. 19161).

Ne consegue che il detto diritto soggettivo patrimoniale deve trovare tutela nella specifica regolamentazione processuale di cui al citato procedimento di opposizione, che richiama la puntuale disciplina di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. al Presidente della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] aWui&a Picci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Bari che - decidendo sulla richiesta dello stesso difensore, finalizzata ad ottenere la liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva prestata nel giudizio di rinvio dalla Cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ha ordinato la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla stessa Corte d'appello il 18.12.2017 (irrevocabile il 29.1.2019), modificando l'importo delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], riducendolo (da euro 3.900,00) ad euro 600,00. Il ricorrente eccepisce l'incompetenza della Corte di appello a pronunciarsi sulla correzione dell'errore materiale; lamenta l'insussistenza dell'errore materiale e la violazione del D.M. n. 55/2014; rileva l'abnormità del provvedimento, avendo rideterminato il contenuto valutativo di una sentenza passata in giudicato; deduce l'inapplicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. per una diversa determinazione delle spese processuali in favore della parte civile. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso va qualificato come opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, avendo ad oggetto, essenzialmente, un provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al difensore, emesso ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, come reso evidente dalla premessa in esso contenuta ("letta la richiesta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] finalizzata ad ottenere la liquidazione dei compensi...") e dallo stesso dispositivo, con il quale, in ultima analisi, si provvede a liquidare il compenso spettante al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Rispetto a tale decisione, la disposta correzione del presunto errore materiale individuato dalla Corte territoriale costituisce un mero presupposto, in ipotesi emendabile dallo stesso Giudice competente a provvedere sull'opposizione. È noto, infatti, che il provvedimento di liquidazione ex art. 82 cit. consiste in un atto solutorio, di natura giurisdizionale, che costituisce titolo esecutivo e in relazione al quale è previsto uno speciale procedimento di opposizione, disciplinato dall'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, specificamente richiamato dal combinato disposto di cui agli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002. Infatti, il beneficiario di tale provvedimento è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale, come risulta • confermato dalla disciplina processualcivilistica dell'opposizione avverso il decreto di pagamento (Cass. Civ., sez. U, sentenza del 3.9.2009 n. 19161). Ne consegue che il detto diritto soggettivo patrimoniale deve trovare tutela nella specifica regolamentazione processuale di cui al citato procedimento di opposizione, che richiama la puntuale disciplina di cui all'art. 15 d.lgs. n. 150/2011. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. al Presidente della Corte di appello di Bari. Così deciso il 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] aWui&a Picci