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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 17433/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35030_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 bis del D.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che deduce il vizio di motivazione per la mancanza assoluta della stessa con riguardo alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile per genericità.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità a fronte di una sentenza di conferma, c.d. doppia conforme, della responsabilità penale.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigl nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35030_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73 c. 1 bis del D.P.R. 309/90 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che deduce il vizio di motivazione per la mancanza assoluta della stessa con riguardo alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile per genericità. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità a fronte di una sentenza di conferma, c.d. doppia conforme, della responsabilità penale. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigl nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris