CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 11365/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PATTIedato -avvig-o—gleTparti;? - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39440/23 SIGNORINO (P.O.) OSSERVA Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] - persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione in epigrafe indicato; considerato che, trattandosi di impugnazione non consentita ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; ritenuto, infatti, che avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione è prevista la possibilità di proporre reclamo al Tribunale per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e non più il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2616 del 10.11.2023 e n. 41612 del 29/05/2019, Rv. 277051 - 01); che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il