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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 03221/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez.3778/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 29267/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3221/2026 Roma, lì, 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere il vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna relative a reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi tra il 04/04/2022 e il 09/03/2024 in località diverse, ritenendo insussistente l’unicità del disegno criminoso stante la distanza spazio- temporale tra i vari delitti, essendo l’omogeneità dei titoli di reato indice solo della propensione alla commissione di quel genere di reato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza, per contraddittorietà e manifesta illogicità.

La motivazione dell’ordinanza contrasta con la decisione assunta in data 29 ottobre 2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, quale giudice dell’esecuzione, che ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con due delle sentenze esaminate nell’ordinanza stessa, relative al delitto commesso in Bari in data 04/04/2022 e a quello commesso in Ruvo di Puglia in data 21/12/2022, per la loro omogeneità ed il ristretto contesto temporale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, e deve essere accolto nei termini sotto precisati.

2. L'ordinanza, come lamentato dal ricorrente, è errata nella parte in cui il giudice ha ritenuto non sussistente il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 390/2024 emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 07 giugno 2024, relativa al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso in Ruvo di Puglia il 21/12/2022, e con la sentenza n. 543/2024 emessa dalla Corte di appello di Bari in data 02 febbraio 2024, relativa ad analogo reato commesso in Bari il 04/04/2022, di cui ai numeri 1) e 2) dell'elenco contenuto nell'ordinanza stessa.

I reati giudicati con tali due condanne sono stati già ritenuti uniti in continuazione dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con ordinanza emessa in data 29 ottobre 2024, il quale ha riconosciuto tale vincolo e ha determinato, per essi, l'unica pena di anni uno, mesi sei, giorni ventotto di reclusione ed euro 1.205,00 di multa.

Il G.i.p. del Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione divenuto competente in virtù del passaggio in giudicato della terza sentenza oggetto dell'istanza, non aveva il potere di valutare la sussistenza della continuazione tra le due sentenze sopra indicate, essendo stata tale valutazione già effettuata, con esito positivo.

Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Il principio del ne bis in idem è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona. (Fattispecie in materia di continuazione tra reati già unificati tra loro con precedente ordinanza del giudice della esecuzione divenuta definitiva, in cui la Corte ha escluso che, nel conflitto tra provvedimenti tra loro inconciliabili, possa prevalere quello non definitivo ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Rv. 280033).

In ogni caso, il giudice dell'esecuzione successivamente adito non può modificare in senso peggiorativo il provvedimento, mai impugnato, avente ad oggetto la medesima questione, ovvero non può non tenerne conto, e dichiarare insussistente il vincolo della continuazione che è stato già riconosciuto (vedi Sez. 1, n. 26460 del 11/03/2013, Rv. 256043).

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice ha rigettato la richiesta di continuazione tra le sentenze di cui ai numeri 1) e 2) dell'elenco contenuto nel provvedimento stesso.

3. Il ricorso è invece infondato, e deve essere rigettato, nella parte in cui lamenta un vizio della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto la richiesta di ritenere il reato giudicato con la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 24 luglio 2024 unito per continuazione con i reati di cui alle sentenze di cui ai numeri 1) e 2) dell'elenco, già ritenuti in continuazione tra loro.

Il giudice ha valutato insussistente tale vincolo per la elevata distanza temporale tra i fatti e la diversità del luogo della loro consumazione, elementi che ha ritenuto escludere l'unicità di ideazione e programmazione, nonostante l'omogeneità delle condotte.

Tale valutazione si conforma ai principi stabiliti da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mera distanza temporale tra due reati non esclude, di per sé, il riconoscimento del loro collegamento quali atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso; l'ordinanza, però, ha correttamente valutato che, in presenza di una distanza temporale pari a quasi due anni tra il primo e il terzo reato, e a quasi un anno e tre mesi tra quest'ultimo e il secondo reato, oltre alla loro lontananza territoriale, non vi fossero elementi per ritenere dimostrata la sussistenza di un'unica determinazione volitiva, maturata prima della consumazione del primo delitto e protrattasi sino alla commissione dell'ultimo di essi.

Deve ribadirsi, infatti, che l'istituto della continuazione non può tradursi in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, ma il giudice deve valutare in modo approfondito se la consumazione dei vari reati derivi effettivamente da una loro originaria programmazione unitaria o se sia la semplice attuazione di una scelta di vita o di una inclinazione a tenere quel genere di condotta (vedi Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275451).

La valutazione di insussistenza della prova di tale originaria programmazione di tutti i reati, non essendo a tal fine sufficiente la loro mera omogeneità a fronte della loro elevata distanza temporale, risulta pertanto non manifestamente illogica.

Tale decisione, inoltre, non appare in contrasto con il riconoscimento della continuazione già intervenuto tra i primi due reati, commessi a circa otto mesi di distanza, stante il ben inferiore iato temporale tra questi ultimi e la vicinanza dei luoghi di loro consumazione.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] n. 390/2024 del GUP del Tribunale di Trani e n. 543/2024 della Corte di appello di Bari.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez.3778/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 29267/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3221/2026 Roma, lì, 26/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 luglio 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere il vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna relative a reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi tra il 04/04/2022 e il 09/03/2024 in località diverse, ritenendo insussistente l’unicità del disegno criminoso stante la distanza spazio- temporale tra i vari delitti, essendo l’omogeneità dei titoli di reato indice solo della propensione alla commissione di quel genere di reato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza, per contraddittorietà e manifesta illogicità. La motivazione dell’ordinanza contrasta con la decisione assunta in data 29 ottobre 2024 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, quale giudice dell’esecuzione, che ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con due delle sentenze esaminate nell’ordinanza stessa, relative al delitto commesso in Bari in data 04/04/2022 e a quello commesso in Ruvo di Puglia in data 21/12/2022, per la loro omogeneità ed il ristretto contesto temporale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, e deve essere accolto nei termini sotto precisati. 2. L'ordinanza, come lamentato dal ricorrente, è errata nella parte in cui il giudice ha ritenuto non sussistente il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 390/2024 emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani in data 07 giugno 2024, relativa al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso in Ruvo di Puglia il 21/12/2022, e con la sentenza n. 543/2024 emessa dalla Corte di appello di Bari in data 02 febbraio 2024, relativa ad analogo reato commesso in Bari il 04/04/2022, di cui ai numeri 1) e 2) dell'elenco contenuto nell'ordinanza stessa. I reati giudicati con tali due condanne sono stati già ritenuti uniti in continuazione dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con ordinanza emessa in data 29 ottobre 2024, il quale ha riconosciuto tale vincolo e ha determinato, per essi, l'unica pena di anni uno, mesi sei, giorni ventotto di reclusione ed euro 1.205,00 di multa. Il G.i.p. del Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione divenuto competente in virtù del passaggio in giudicato della terza sentenza oggetto dell'istanza, non aveva il potere di valutare la sussistenza della continuazione tra le due sentenze sopra indicate, essendo stata tale valutazione già effettuata, con esito positivo. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «Il principio del ne bis in idem è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona. (Fattispecie in materia di continuazione tra reati già unificati tra loro con precedente ordinanza del giudice della esecuzione divenuta definitiva, in cui la Corte ha escluso che, nel conflitto tra provvedimenti tra loro inconciliabili, possa prevalere quello non definitivo ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen.)» (Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Rv. 280033). In ogni caso, il giudice dell'esecuzione successivamente adito non può modificare in senso peggiorativo il provvedimento, mai impugnato, avente ad oggetto la medesima questione, ovvero non può non tenerne conto, e dichiarare insussistente il vincolo della continuazione che è stato già riconosciuto (vedi Sez. 1, n. 26460 del 11/03/2013, Rv. 256043). L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., nella parte in cui il giudice ha rigettato la richiesta di continuazione tra le sentenze di cui ai numeri 1) e 2) dell'elenco contenuto nel provvedimento stesso. 3. Il ricorso è invece infondato, e deve essere rigettato, nella parte in cui lamenta un vizio della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto la richiesta di ritenere il reato giudicato con la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 24 luglio 2024 unito per continuazione con i reati di cui alle sentenze di cui ai numeri 1) e 2) dell'elenco, già ritenuti in continuazione tra loro. Il giudice ha valutato insussistente tale vincolo per la elevata distanza temporale tra i fatti e la diversità del luogo della loro consumazione, elementi che ha ritenuto escludere l'unicità di ideazione e programmazione, nonostante l'omogeneità delle condotte. Tale valutazione si conforma ai principi stabiliti da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mera distanza temporale tra due reati non esclude, di per sé, il riconoscimento del loro collegamento quali atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso; l'ordinanza, però, ha correttamente valutato che, in presenza di una distanza temporale pari a quasi due anni tra il primo e il terzo reato, e a quasi un anno e tre mesi tra quest'ultimo e il secondo reato, oltre alla loro lontananza territoriale, non vi fossero elementi per ritenere dimostrata la sussistenza di un'unica determinazione volitiva, maturata prima della consumazione del primo delitto e protrattasi sino alla commissione dell'ultimo di essi. Deve ribadirsi, infatti, che l'istituto della continuazione non può tradursi in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, ma il giudice deve valutare in modo approfondito se la consumazione dei vari reati derivi effettivamente da una loro originaria programmazione unitaria o se sia la semplice attuazione di una scelta di vita o di una inclinazione a tenere quel genere di condotta (vedi Sez. 3, n.17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275451). La valutazione di insussistenza della prova di tale originaria programmazione di tutti i reati, non essendo a tal fine sufficiente la loro mera omogeneità a fronte della loro elevata distanza temporale, risulta pertanto non manifestamente illogica. Tale decisione, inoltre, non appare in contrasto con il riconoscimento della continuazione già intervenuto tra i primi due reati, commessi a circa otto mesi di distanza, stante il ben inferiore iato temporale tra questi ultimi e la vicinanza dei luoghi di loro consumazione. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] n. 390/2024 del GUP del Tribunale di Trani e n. 543/2024 della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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