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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08899/2026

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o-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, Ministero [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] n. 2811/2024depositata il 13/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/20261.

Il ricorrente, cittadino colombiano, propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del 13/01/2025 delGiudice di Pace di [OSCURATO:SOCIETA] con la quale è stato respinto il ricorsoproposto contro il decreto di espulsione ex Art. 13, comma 2, lettera a) D.L.vo n. 286/98, emesso in data 4.12.2024, dal Prefetto della Provincia diAlessandria.[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati non essendosicostituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendodepositato solo una nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa.2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha osservato, per quanto qui interessa, che, adispetto di quanto dedotto, il ricorrente non aveva presentato alcunadomanda di protezione internazionale ma, solamente dopo l'emissione delprovvedimento di espulsione impugnato, aveva chiesto un appuntamento,tramite il proprio Legale, alla [OSCURATO:PERSONA], dichiaratamentefinalizzato all'emissione del "Prenotafacile" per la presentazione delladomanda di protezione, e che, sulla base della situazione di fattodescritta, non poteva considerarsi oggettivamente pendente la domandadi protezione internazionale, tale da determinare la sospensione dellaprocedura espulsiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di cui all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.- in relazione all’art. 13 D.L. 286/98, D.lgs25/08 artt. 7 e 33, osservando che nei motivi di impugnazione avanti alGdp documentava di aver presentato richiesta di appuntamento inQuestura per formalizzare domanda di protezione internazionale epertanto chiedeva la sospensione dell’esecuzione del decreto di espulsionee del correlato ordine di allontanamento dal territorio dello stato, nelmerito insisteva per l’annullamento del decreto di espulsione.

Conmemoria difensiva del 02/01/25 il ricorrente, autorizzato alla trattazioneNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026scritta dell’udienza, ribadiva di essere in attesa di formalizzare la domandadi protezione internazionale, tramite «Prenotafacile» giacché, dal luglio2023, la registrazione individuale sulla piattaforma della Questura diMilano è stata disabilitata e i cittadini stranieri provvisti di documentoidentificativo possono effettuare la registrazione su detto portaledell’udienza e la sospensione dell’efficacia del decreto. [OSCURATO:PERSONA] diAlessandria, costituitasi, insistendo per il rigetto del ricorso.

Con ulteriorenota depositata il 10/01/25 documentava la convocazione ACLI per ilgiorno 20.1.2025 per la formalizzazione della domanda di protezioneinternazionale, onde insisteva per un rinvio dell’udienza e per lasospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.

IlGiudice di Pace, pertanto, avrebbe dovuto sospendere l’esecutività delprovvedimento impugnato in attesa dell’esito della domanda presentatadal ricorrente, invero indiscusso il consolidato principio di legittimità percui è irrilevante, ai fini della verifica di legittimità del decreto diespulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto diespulsione, abbia presentato domanda per il riconoscimento dellaprotezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino stranierorichiedente asilo di rimanere nel territorio dello Stato per il temponecessario all’esame della domanda fermo restando che, in presenza dellealtre condizioni di legge, puo', comunque, essere disposto il suotrattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale.2.- Il motivo è fondato nei termini che seguono.2.1 – Va ricordato, in primo luogo, che secondo la definizione offerta daldiritto unionale, il richiedente protezione internazionale è «il cittadino diun paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezioneinternazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisionedefinitiva» (art. 2, paragrafo. 1, lett. b, direttiva 2013/33/UE).Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026Come chiarito dal considerando n. 27 della Direttiva 2013/32/UE, atenore del quale «i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espressol’intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedentiprotezione internazionale», è l’espressione dell’«intenzione di chiedereprotezione internazionale» ovvero la manifestazione della relativa volontà,che determina la qualifica di richiedente protezione internazionale, laquale non presuppone alcuna formalità amministrativa (che invece èprevista ai fini dell’«inoltro» della domanda all’autorità competente adesaminarla ovvero la [OSCURATO:PERSONA]), come, peraltro, derivadalla stessa direttiva procedure che distingue le nozioni di«presentazione» della domanda e di «registrazione» della stessa da partedell’autorità pubblica (v. art. 6, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE:«Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale aun’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare talidomande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo lapresentazione della domanda») e distingue tra autorità competenti a«registrare» una domanda di asilo e autorità competenti alla mera«ricezione» (art. 6, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE che continua: «Sela domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autoritàpreposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione anorma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché laregistrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo lapresentazione della domanda» tra le quali, a titolo esemplificativo,annovera le guardie di frontiera, le autorità competenti per l’immigrazionee il personale dei centri di trattenimento); fermo restando che «[OSCURATO:PERSONA] provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda diprotezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quantoprima» (art. 6, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE).In tal senso dispone anche l’art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 142 del2015 (decreto emanato in attuazione della direttiva 2013/33/UE recanteNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini delriconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)per il quale per richiedente la protezione internazionale s’intende «lostraniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cuinon è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero hamanifestato la volontà di chiedere tale protezione»).2.2- Il necessario corollario della manifestazione della volontà dichiedere la protezione internazionale è l’obbligo di ricezione da parte delleautorità statali competenti, ovvero l'ufficio di polizia di frontiera e laQuestura del luogo di dimora, ex art. 3 comma 2 d.lgs. n. 25 del 2008;quest’ultima, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige ilverbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli entro tregiorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere laprotezione (art. 26 lgs. n. 25 del 2008) che diventano sei nel caso dipresentazione «ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma noncompetenti per la registrazione a norma del diritto nazionale» (art. 6,paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE).Resta solo da aggiungere sul punto che la distinzione trapresentazione e registrazione della domanda di protezione internazionale,appena evidenziata, si ritrova nella giurisprudenza di questa Corte, ove siè più volte precisato che, in ambito eurounitario coesistono due nozioni dirichiedente protezione internazionale: in senso sostanziale, intendendosicome tale la condizione del soggetto che ha manifestato la volontà dichiedere la protezione, e in senso formale, intendendosi come tale lacondizione del soggetto la cui domanda sia stata recepita e formalizzatadall'autorità competente.

Le due condizioni, onde evitare deficit di tutela,devono essere portate ad unità nel più breve tempo possibile e, in linea dimassima, rileva, ai fini delle garanzie procedimentali e dell’adozione dellemisure di accoglienza, l’acquisizione della qualità sostanziale di richiedenteNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026asilo, fermo restando che taluni adempimenti, ove è necessario l’esamedella domanda, sono legati necessariamente alla formalizzazione dellastessa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35190 del 31712/2024; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 32765 del 16712/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3273 del16/12/2024).2.3- Perciò, in sintesi, è la manifestazione di volontà a radicare lo statusdi richiedente in quanto comportamento materiale, a forma libera, a cuil’ordinamento collega l’immediata acquisizione di uno «statuto protettivo»,le cui principali manifestazioni sono l’accesso alle misure di accoglienza(art. 1 comma 2 d.lgs n. 142/2015:«Le misure di accoglienza di cui alpresente decreto si applicano dal momento della manifestazione dellavolontà di chiedere la protezione internazionale») e la temporaneainespellibilità, ex art.7 d.lgs. n. 25 del 2008, che stabilisce «Il richiedenteè autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione dellaCommissione territoriale ai sensi dell'articolo 32» (salvo le eccezionipreviste nell’art. 7 cit., qui non ricorrenti) nonché, eventualmente, finoalla decisione del Tribunale qualora la decisione di diniego dellaCommissione territoriale sia impugnata con effetto sospensivo (in virtù diprovvedimento ex art. 35-bis D.lgs. 25/2008), ciò in attuazione dell’art. 9Direttiva 2013/32/UE: «I richiedenti sono autorizzati a rimanere nelloStato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autoritàaccertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primogrado di cui al capo III»).

Se la domanda di protezione sia stata rigettata,il decreto di espulsione riacquista l'efficacia temporaneamente sospesa, ela procedura di espulsione riprenderà esattamente dal punto in cui ladomanda di protezione l'aveva interrotta (Corte giust.

UE, 15.2.2016,J.N., in causa C-601/15)2.3- Ne discende, nel caso di specie, che il ricorrente nella misura in cuiaveva chiesto un appuntamento, tramite il proprio legale, alla CaritasAmbrosiana, dichiaratamente finalizzato all'emissione del "Prenotafacile"Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026per la presentazione della domanda di protezione ed aveva anchedocumentato che era stato fissato l’appuntamento per l’incombente, avevamanifestato chiaramente la volontà di chiedere la protezione ed era inindividuale attraverso una delle associazioni che la Questura di Milano haindicato per i cittadini stranieri provvisti di documento identificativo.Dunque, poiché si trovava nella situazione cui l’ordinamento collegal’immediata acquisizione di uno «statuto protettivo», il Giudice di pace diAlessandria ha errato nell’affermare «che, sulla base della situazione difatto descritta, non poteva considerarsi oggettivamente pendente ladomanda di protezione internazionale, tale da determinare la sospensionedella procedura espulsiva», giacché non rileva la «pendenza» delladomanda, ma, come detto, la manifestazione della volontà documentataresa ad un’autorità competente a riceverla, come era avvenuto nel caso dispecie, con conseguente sorgere del divieto di eseguire l’espulsione, siapure temporaneo.Invero nei casi in cui la domanda di protezione internazionaleintervenga dopo l’emissione del decreto di espulsione e sia dedotta edallegata nel giudizio di opposizione, l’orientamento più recente dellagiurisprudenza di legittimità, integrando il precedente (Cass. 5437 del2020;26633 del 2023) ha stabilito che in sede di giudizio di opposizione aldecreto prefettizio di espulsione, ovvero in fase di cognizione delle ragionidell’opposizione debba tenersi conto dell’inefficacia, quanto menotemporanea del provvedimento espulsivo e non ci si possa limitare arilevarne la legittimità secondo la situazione di fatto e di diritto coincidentecon la sua emanazione.

Non si può, cioè, ignorare in sede di opposizione,anche mettendo in campo strumenti endoprocessuali, la proposizione delladomanda di protezione internazionale e la pendenza del procedimento odel giudizio.

Rimettere soltanto alla fase esecutiva la possibilità di farvalere l’inefficacia sopravvenuta, determina un deficit di tutela in capo alNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026cittadino straniero che è assoggettato ad un provvedimento espulsivo soloastrattamente valido.

Se è vero che non può dichiararsi la nullità delprovvedimento, come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia cheautorizza in casi particolari il trattenimento del richiedente protezioneinternazionale, è altrettanto vero che il rilievo dell’inefficacia non puòessere meramente eventuale, trattandosi di un ostacolo all’allontanamentocoattivo che non deve essere trascurato in sede di cognizione del titoloesecutivo.

Così si è espressa la giurisprudenza più recente della primasezione civile che ha integrato come segue i precedenti orientamenti: “Intema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezioneinternazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decretodi espulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invaliditàsopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendosul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito delricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto laCommissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e,eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta neiconfronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia statadisposta la sospensione dell'efficacia esecutiva; nella successivaprosecuzione del processo e qualora la domanda di protezioneinternazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutarese sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dalTribunale nell'ambito della propria cognizione.

Il giudice di pace, inconclusione, in sede di opposizione all’espulsione, deve porsi il problemadella proposizione della domanda di protezione internazionale edell’eventuale effetto di inefficacia temporanea della esecutivitàdell’espulsione stessa, prendendo posizione ed eventualmente, ove ve nesiano le condizioni, attendendo l’esito della domanda.

Come già rilevato lagiurisprudenza della Corte di Giustizia UE esclude che la presentazione diuna domanda di asilo da parte di una persona soggetta ad una proceduraNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026di rimpatrio abbia l'effetto d'invalidare de iure la relativa decisione chefosse stata precedentemente adottata, e prevede che la legislazionenazionale, in conformità alla direttiva europea, stabilisca, in casiparticolari, che il soggetto espulso possa continuare a essere trattenutoquando ha presentato una domanda successiva al provvedimento diespulsione che appare strumentale (invero l’art. 8, paragrafo 1 delladirettiva 2013/13 stabilisce «[OSCURATO:PERSONA] membri non trattengono unapersona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva2013/32/UE» e al paragrafo 3 che «Un richiedente può essere trattenutosoltanto: … d) quando la persona è trattenuta nell’ambito di unaprocedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme eprocedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini dipaesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di preparare il rimpatrio e/oeffettuare l’allontanamento e lo Stato membro interessato puòcomprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona inquestione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo,che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato lavolontà di presentare la domanda di protezione internazionale al soloscopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio…»,con la precisazione che i motivi di trattenimento sono specificati nel dirittonazionale).2.4- Sulla scorta di tali considerazioni, questa Corte ha ritenuto:- che il diritto del cittadino straniero ad un ricorso effettivo e -sussistendone i presupposti - alla protezione internazionale, deve esserecontemperato con il diritto/dovere dello Stato di valutare attentamente lecondizioni per la permanenza dello straniero sul suolo nazionale, anche alfine di non svilire e inflazionare un istituto di fondamentale importanzaquale l'asilo, di cui non possono essere consentite utilizzazioni strumentali(v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35190 del 31/12/2024; Cass., Sez.Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/20261, Sentenza n. 32765 del 16712/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3273del 16/12/2024);- che nel caso in cui lo straniero espulso presenti una domanda, ottieneun autonomo titolo di soggiorno (provvisorio) il quale cesserà, però, diprodurre i suoi effetti con la pronuncia negativa su tale domanda (salvoquanto previsto, per l'ipotesi di successivo ricorso giurisdizionale, dall'art.35 -bis, comma 3 e comma 4, D.lgs. n. 25/2008);- che in simili casi il giudice di pace non può pronunciare l’annullamentodel decreto di espulsione;- che il procedimento di opposizione può, comunque, concludersi,poiché lo straniero, nel caso in cui l'amministrazione tenti di portareugualmente a esecuzione il decreto, potrebbe promuovere un'autonomaazione di accertamento oppure opporsi in sede di convalida delprovvedimento di accompagnamento alla frontiera (Cass. n. 26633 del15/09/2023).2.5.- Cass. n. 31544/2025, sopra illustrata, nel dare continuità alprincipio della non annullabilità del decreto di espulsione in caso didomanda di protezione internazionale successivamente proposta, ha peròprecisato che:- consentire al giudice di pace di concludere il giudizio rimettendo a uneventuale successivo momento la opposizione all’allontanamento coattivo,ove l’amministrazione vi proceda nonostante la temporanea ineseguibilità,non costituisce una tutela adeguata per il cittadino straniero, tenendoconto del suo diritto ad un ricorso effettivo: ove costui, infatti, «nelgiudizio di opposizione alla espulsione alleghi e dimostri di aver presentato(dopo il provvedimento di espulsione stesso) domanda di asilo, deduce, insostanza, di non essere espellibile sia per la pendenza del giudizio diprotezione ma anche, in radice, per una causa di cui si è chiesto il formaleaccertamento dopo il decreto prefettizio, ma che non necessariamente èsopravvenuta ad esso, anzi di regola – e come in questo caso- vieneNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026dedotta come preesistente al provvedimento amministrativo.

Il diritto diasilo è infatti un diritto fondamentale della persona e sorge al maturaredei suoi presupposti, sicché il bisogno di protezione può essere legato adeventi accaduti prima che lo straniero lasci il suo paese di origine, oppuread eventi maturati dopo (sur place), ma non sorge per effetto delladomanda giudiziale.

Il provvedimento giudiziale non è costitutivo deldiritto, ma lo riconosce e lo dichiara, considerando il momento in cui èsorto il bisogno di protezione e fino a quando esso sussiste»;- «il divieto di respingimento è posto a tutela di diritti fondamentalidella persona, legati a presupposti oggettivi e a eventi che di regola sonopreesistenti al decreto di espulsione.

Le ragioni del divieto direspingimento possono essere le medesime poste a fondamento dellarichiesta di asilo, ma anche diverse, atteso che può essere consideratanon espellibile, ricorrendone i presupposti, anche la persona nonammissibile alla protezione internazionale, ad esempio quando ricorra unacausa di esclusione (artt. 10- 16 D.lgs. 251/20027) ma al tempo stesso ilrischio di trattamenti disumani e degradanti nel paese di origine» (Cass. n.34155/2025 cit.);- il giudice della espulsione può decidere incidenter tantum sesussistano quelle ragioni che costituiscono al tempo stesso divieti direspingimento (es. presentazione di domanda id protezioneinternazionale) e presupposti della protezione internazionale (o nazionale),tranne nel caso in cui della cognizione sul diritto a detta protezione siastato investito il giudice competente, perché in tal caso il giudice di pacedovrà attenersi, sul punto, alla decisione del primo, pur restando libero divalutare se sussistano divieti di respingimento diversi dal diritto (negatodal giudice competente) ad es., ove allegati, i presupposti di unaprotezione nazionale della cui sussistenza il giudice competente non fossestato investito.Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/20262.6- In definitiva, il giudice di pace, nel giudizio di opposizione aldecreto di espulsione, non può fare a meno di valutare se le cause di nonespellibilità dedotte dal ricorrente sussistano o meno ed in relazione aquali eventi sono maturate.Al tempo stesso il giudice di pace non può annullare il decretoprefettizio perché le esigenze di tutela dei diritti dello straniero devonoessere bilanciate con il diritto dello Stato ad espellere celermente lepersone non aventi titolo a permanere sul territorio nazionale, comeafferma la Corte di giustizia 15 febbraio 2016 (causa C-601/15 PPU)ribadendo che in simili casi a) sussiste il diritto dello straniero di rimanerenello Stato membro, a titolo dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva2013/32, b) il cittadino straniero può essere comunque trattenuto (sulpunto, quanto alla giurisprudenza nazionale, si veda Cass. n. 32763 del16/12/2024); c) questa «interruzione» della procedura di rimpatrio,conseguente alla presentazione della domanda di asilo, non devecompromettere la celerità della procedura stessa, cosa che avverrebbeladdove si imponesse alla amministrazione di riprenderla non già dallafase in cui è stata interrotta, bensì dal suo inizio (v. par. 75 laddove siosserva che «in ogni caso, l’effetto utile della direttiva 2008/115 richiedeche una procedura avviata in forza della menzionata direttiva, nell’ambitodella quale una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di undivieto d’ingresso, è stata adottata, possa essere ripresa alla fase in cui èstata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezioneinternazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domandastessa. [OSCURATO:PERSONA] membri sono infatti tenuti a non compromettere larealizzazione dell’obiettivo perseguito dalla succitata direttiva, ossial’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio deicittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (v., in tal senso,sentenza [OSCURATO:PERSONA], C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 59)», ed anchepar. 80 ove si afferma «pertanto, come constatato ai punti 75 e 76 dellaNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026presente sentenza, una procedura avviata in forza della direttiva2008/115, nell’ambito della quale una decisione di rimpatrio,eventualmente corredata di un divieto d’ingresso, è stata adottata, deveessere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza deldeposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momentodel rigetto in primo grado della domanda stessa, cosicché siffattaprocedura è sempre «in corso» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, letteraf), seconda parte della frase, della CEDU»;(Cass. n. 34155/2025 cit.).2.7 - In conclusione:a) il giudice di pace non può annullare il decreto di espulsione per ilfatto che è stata presentata, successivamente a detto decreto, domandadi protezione internazionale, ma, prendendo atto che la espulsione ètemporaneamente non eseguibile, deve consentire che la procedura possaessere ripresa nella fase in cui è stata interrotta in conseguenza deldeposito della domanda, onde non compromettere la celerità dei rimpatri;b) per questa finalità non è necessario concludere la procedura con unprovvedimento di rigetto prima che la causa di «interruzione» (recte: ditemporanea ineseguibilità del provvedimento) venga meno; è sufficientelasciare la procedura «in corso» e riprenderla, una volta venuta meno lacausa di non eseguibilità, dal punto in cui si era arrestata;c) diversamente operando –e cioè concludendo il giudizio- siutilizzerebbe un mezzo non proporzionato allo scopo, ledendo il diritto delricorrente ad un ricorso effettivo e ad un giusto processo, ai sensi 24 e111 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali della UnioneEuropea, e degli artt. 6 e 13 CEDU, rimettendo la valutazione di unacondizione di non espellibilità, anche se temporanea, ad un giudice diversoda quello chiamato a pronunciarsi di essa. (…) concludendo il giudizio conuna pronuncia di rigetto, il decreto di espulsione diventerebbe definitivo,creando un potenziale contrasto con il possibile esito positivo delladomanda di protezione internazionale, ed in ogni caso una antinomia,Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026poiché il rigetto della opposizione attesta non solo la piena validità maanche l’efficacia del provvedimento espulsivo, contrastando -quanto aglieffetti scaturenti ex lege dalla sua adozione- con la posizione giuridica diquel cittadino straniero il cui rimpatrio è impedito dal provvedimento delgiudice dell’asilo che abbia sospeso l’efficacia esecutiva del rigetto delladomanda di protezione internazionale» (Cass. n. 34155/2025 cit.);d) il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali dello straniero,che vanno riconosciuti anche se egli è irregolarmente presente sulterritorio (art. 2 D.lgs. n. 286/1998), e il diritto dello Stato alla celereconclusione delle procedure di allontanamento, possono essere assicuratifacendo ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, cui non si sottrae ilgiudice della espulsione (per verificare quale sia la decisione dellaCommissione territoriale) ed eventualmente - laddove ve ne siano ipresupposti processuali ovvero risulti pendere un giudizio avanti alTribunale a seguito del ricorso contro un decisione di diniego dellacompetente CT con sovrapposizione del thema decidendum, nonché deltema probatorio - agli strumenti propri del giudizio civile quali lasospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; «con la precisazione che,dovendosi tenere conto dell’interesse dello Stato ad un veloceallontanamento dal territorio dello straniero irregolare, non è sufficiente ilmero rapporto di pregiudizialità o di sovrapponibilità degli accertamentiistruttori in astratto, configurabili anche nel caso di una domandamanifestamente infondata, ma occorre che vi sia, in concreto, un positivoapprezzamento sul fumus, dato appunto dalla sospensiva resa dalTribunale sul provvedimento negativo della Commissione territoriale»(Cass. n. 34155/2025 cit.);e) se la protezione viene riconosciuta, viene confermato il diritto arestare sul territorio nazionale provvisoriamente accordato dallasospensiva; se la protezione viene negata il ricorso dello straniero potràNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026essere accolto solo se ricorrono ragioni di non espulsione diverse daldiritto alla protezione internazionale;f) «questa soluzione non solo è compatibile e coerente con lagiurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente diriprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta(recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda diprotezione internazionale, lasciando il giudizio in corso, ma è ancherispettosa del diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza deldiritto di difesa all'interno dello stesso giudizio di opposizione allaespulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori eautonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazitemporali del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontieraquestioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche lavalidità delle ragioni della espulsione» (Cass. n. 34155/2025 cit.).2.8- Alla luce di quanto precede, nel caso di specie, il ricorso va accoltoe il provvedimento gravato va cassato perché il giudice di pace non haconsiderato la situazione ostativa all’espulsione consistente nellacondizione di richiedente asilo del cittadino espellendo che derivava dallamanifestazione di volontà del medesimo di chiedere la protezioneinternazionale, con rinvio al Giudice di pace di [OSCURATO:SOCIETA] che, in personadi diverso magistrato, procederà all’applicazione dei principi di diritto quiaffermati in sintesi al paragrafo 2.6, provvedendo anche sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causaavanti al Giudice di pace di [OSCURATO:SOCIETA], in persona di diverso magistratoanche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 5.2.2026.La PresidenteNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026Maria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, Ministero [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] n. 2811/2024depositata il 13/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/20261. Il ricorrente, cittadino colombiano, propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del 13/01/2025 delGiudice di Pace di [OSCURATO:SOCIETA] con la quale è stato respinto il ricorsoproposto contro il decreto di espulsione ex Art. 13, comma 2, lettera a) D.L.vo n. 286/98, emesso in data 4.12.2024, dal Prefetto della Provincia diAlessandria.[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimati non essendosicostituiti nei termini di legge mediante controricorso, ed avendodepositato solo una nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione della causa.2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace ha osservato, per quanto qui interessa, che, adispetto di quanto dedotto, il ricorrente non aveva presentato alcunadomanda di protezione internazionale ma, solamente dopo l'emissione delprovvedimento di espulsione impugnato, aveva chiesto un appuntamento,tramite il proprio Legale, alla [OSCURATO:PERSONA], dichiaratamentefinalizzato all'emissione del "Prenotafacile" per la presentazione delladomanda di protezione, e che, sulla base della situazione di fattodescritta, non poteva considerarsi oggettivamente pendente la domandadi protezione internazionale, tale da determinare la sospensione dellaprocedura espulsiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di cui all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.- in relazione all’art. 13 D.L. 286/98, D.lgs25/08 artt. 7 e 33, osservando che nei motivi di impugnazione avanti alGdp documentava di aver presentato richiesta di appuntamento inQuestura per formalizzare domanda di protezione internazionale epertanto chiedeva la sospensione dell’esecuzione del decreto di espulsionee del correlato ordine di allontanamento dal territorio dello stato, nelmerito insisteva per l’annullamento del decreto di espulsione. Conmemoria difensiva del 02/01/25 il ricorrente, autorizzato alla trattazioneNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026scritta dell’udienza, ribadiva di essere in attesa di formalizzare la domandadi protezione internazionale, tramite «Prenotafacile» giacché, dal luglio2023, la registrazione individuale sulla piattaforma della Questura diMilano è stata disabilitata e i cittadini stranieri provvisti di documentoidentificativo possono effettuare la registrazione su detto portaledell’udienza e la sospensione dell’efficacia del decreto. [OSCURATO:PERSONA] diAlessandria, costituitasi, insistendo per il rigetto del ricorso. Con ulteriorenota depositata il 10/01/25 documentava la convocazione ACLI per ilgiorno 20.1.2025 per la formalizzazione della domanda di protezioneinternazionale, onde insisteva per un rinvio dell’udienza e per lasospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato. IlGiudice di Pace, pertanto, avrebbe dovuto sospendere l’esecutività delprovvedimento impugnato in attesa dell’esito della domanda presentatadal ricorrente, invero indiscusso il consolidato principio di legittimità percui è irrilevante, ai fini della verifica di legittimità del decreto diespulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto diespulsione, abbia presentato domanda per il riconoscimento dellaprotezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino stranierorichiedente asilo di rimanere nel territorio dello Stato per il temponecessario all’esame della domanda fermo restando che, in presenza dellealtre condizioni di legge, puo', comunque, essere disposto il suotrattenimento, nel caso in cui la richiesta appaia del tutto strumentale.2.- Il motivo è fondato nei termini che seguono.2.1 – Va ricordato, in primo luogo, che secondo la definizione offerta daldiritto unionale, il richiedente protezione internazionale è «il cittadino diun paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezioneinternazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisionedefinitiva» (art. 2, paragrafo. 1, lett. b, direttiva 2013/33/UE).Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026Come chiarito dal considerando n. 27 della Direttiva 2013/32/UE, atenore del quale «i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno espressol’intenzione di chiedere protezione internazionale sono richiedentiprotezione internazionale», è l’espressione dell’«intenzione di chiedereprotezione internazionale» ovvero la manifestazione della relativa volontà,che determina la qualifica di richiedente protezione internazionale, laquale non presuppone alcuna formalità amministrativa (che invece èprevista ai fini dell’«inoltro» della domanda all’autorità competente adesaminarla ovvero la [OSCURATO:PERSONA]), come, peraltro, derivadalla stessa direttiva procedure che distingue le nozioni di«presentazione» della domanda e di «registrazione» della stessa da partedell’autorità pubblica (v. art. 6, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE:«Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale aun’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare talidomande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo lapresentazione della domanda») e distingue tra autorità competenti a«registrare» una domanda di asilo e autorità competenti alla mera«ricezione» (art. 6, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE che continua: «Sela domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autoritàpreposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione anorma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché laregistrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo lapresentazione della domanda» tra le quali, a titolo esemplificativo,annovera le guardie di frontiera, le autorità competenti per l’immigrazionee il personale dei centri di trattenimento); fermo restando che «[OSCURATO:PERSONA] provvedono affinché chiunque abbia presentato una domanda diprotezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrarla quantoprima» (art. 6, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE).In tal senso dispone anche l’art. 2 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 142 del2015 (decreto emanato in attuazione della direttiva 2013/33/UE recanteNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini delriconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)per il quale per richiedente la protezione internazionale s’intende «lostraniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cuinon è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero hamanifestato la volontà di chiedere tale protezione»).2.2- Il necessario corollario della manifestazione della volontà dichiedere la protezione internazionale è l’obbligo di ricezione da parte delleautorità statali competenti, ovvero l'ufficio di polizia di frontiera e laQuestura del luogo di dimora, ex art. 3 comma 2 d.lgs. n. 25 del 2008;quest’ultima, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige ilverbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli entro tregiorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere laprotezione (art. 26 lgs. n. 25 del 2008) che diventano sei nel caso dipresentazione «ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma noncompetenti per la registrazione a norma del diritto nazionale» (art. 6,paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE).Resta solo da aggiungere sul punto che la distinzione trapresentazione e registrazione della domanda di protezione internazionale,appena evidenziata, si ritrova nella giurisprudenza di questa Corte, ove siè più volte precisato che, in ambito eurounitario coesistono due nozioni dirichiedente protezione internazionale: in senso sostanziale, intendendosicome tale la condizione del soggetto che ha manifestato la volontà dichiedere la protezione, e in senso formale, intendendosi come tale lacondizione del soggetto la cui domanda sia stata recepita e formalizzatadall'autorità competente. Le due condizioni, onde evitare deficit di tutela,devono essere portate ad unità nel più breve tempo possibile e, in linea dimassima, rileva, ai fini delle garanzie procedimentali e dell’adozione dellemisure di accoglienza, l’acquisizione della qualità sostanziale di richiedenteNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026asilo, fermo restando che taluni adempimenti, ove è necessario l’esamedella domanda, sono legati necessariamente alla formalizzazione dellastessa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35190 del 31712/2024; Cass., Sez. 1,Sentenza n. 32765 del 16712/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3273 del16/12/2024).2.3- Perciò, in sintesi, è la manifestazione di volontà a radicare lo statusdi richiedente in quanto comportamento materiale, a forma libera, a cuil’ordinamento collega l’immediata acquisizione di uno «statuto protettivo»,le cui principali manifestazioni sono l’accesso alle misure di accoglienza(art. 1 comma 2 d.lgs n. 142/2015:«Le misure di accoglienza di cui alpresente decreto si applicano dal momento della manifestazione dellavolontà di chiedere la protezione internazionale») e la temporaneainespellibilità, ex art.7 d.lgs. n. 25 del 2008, che stabilisce «Il richiedenteè autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione dellaCommissione territoriale ai sensi dell'articolo 32» (salvo le eccezionipreviste nell’art. 7 cit., qui non ricorrenti) nonché, eventualmente, finoalla decisione del Tribunale qualora la decisione di diniego dellaCommissione territoriale sia impugnata con effetto sospensivo (in virtù diprovvedimento ex art. 35-bis D.lgs. 25/2008), ciò in attuazione dell’art. 9Direttiva 2013/32/UE: «I richiedenti sono autorizzati a rimanere nelloStato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autoritàaccertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primogrado di cui al capo III»). Se la domanda di protezione sia stata rigettata,il decreto di espulsione riacquista l'efficacia temporaneamente sospesa, ela procedura di espulsione riprenderà esattamente dal punto in cui ladomanda di protezione l'aveva interrotta (Corte giust. UE, 15.2.2016,J.N., in causa C-601/15)2.3- Ne discende, nel caso di specie, che il ricorrente nella misura in cuiaveva chiesto un appuntamento, tramite il proprio legale, alla CaritasAmbrosiana, dichiaratamente finalizzato all'emissione del "Prenotafacile"Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026per la presentazione della domanda di protezione ed aveva anchedocumentato che era stato fissato l’appuntamento per l’incombente, avevamanifestato chiaramente la volontà di chiedere la protezione ed era inindividuale attraverso una delle associazioni che la Questura di Milano haindicato per i cittadini stranieri provvisti di documento identificativo.Dunque, poiché si trovava nella situazione cui l’ordinamento collegal’immediata acquisizione di uno «statuto protettivo», il Giudice di pace diAlessandria ha errato nell’affermare «che, sulla base della situazione difatto descritta, non poteva considerarsi oggettivamente pendente ladomanda di protezione internazionale, tale da determinare la sospensionedella procedura espulsiva», giacché non rileva la «pendenza» delladomanda, ma, come detto, la manifestazione della volontà documentataresa ad un’autorità competente a riceverla, come era avvenuto nel caso dispecie, con conseguente sorgere del divieto di eseguire l’espulsione, siapure temporaneo.Invero nei casi in cui la domanda di protezione internazionaleintervenga dopo l’emissione del decreto di espulsione e sia dedotta edallegata nel giudizio di opposizione, l’orientamento più recente dellagiurisprudenza di legittimità, integrando il precedente (Cass. 5437 del2020;26633 del 2023) ha stabilito che in sede di giudizio di opposizione aldecreto prefettizio di espulsione, ovvero in fase di cognizione delle ragionidell’opposizione debba tenersi conto dell’inefficacia, quanto menotemporanea del provvedimento espulsivo e non ci si possa limitare arilevarne la legittimità secondo la situazione di fatto e di diritto coincidentecon la sua emanazione. Non si può, cioè, ignorare in sede di opposizione,anche mettendo in campo strumenti endoprocessuali, la proposizione delladomanda di protezione internazionale e la pendenza del procedimento odel giudizio. Rimettere soltanto alla fase esecutiva la possibilità di farvalere l’inefficacia sopravvenuta, determina un deficit di tutela in capo alNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026cittadino straniero che è assoggettato ad un provvedimento espulsivo soloastrattamente valido. Se è vero che non può dichiararsi la nullità delprovvedimento, come riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia cheautorizza in casi particolari il trattenimento del richiedente protezioneinternazionale, è altrettanto vero che il rilievo dell’inefficacia non puòessere meramente eventuale, trattandosi di un ostacolo all’allontanamentocoattivo che non deve essere trascurato in sede di cognizione del titoloesecutivo. Così si è espressa la giurisprudenza più recente della primasezione civile che ha integrato come segue i precedenti orientamenti: “Intema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezioneinternazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decretodi espulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invaliditàsopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendosul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito delricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto laCommissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e,eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta neiconfronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia statadisposta la sospensione dell'efficacia esecutiva; nella successivaprosecuzione del processo e qualora la domanda di protezioneinternazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutarese sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dalTribunale nell'ambito della propria cognizione. Il giudice di pace, inconclusione, in sede di opposizione all’espulsione, deve porsi il problemadella proposizione della domanda di protezione internazionale edell’eventuale effetto di inefficacia temporanea della esecutivitàdell’espulsione stessa, prendendo posizione ed eventualmente, ove ve nesiano le condizioni, attendendo l’esito della domanda. Come già rilevato lagiurisprudenza della Corte di Giustizia UE esclude che la presentazione diuna domanda di asilo da parte di una persona soggetta ad una proceduraNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026di rimpatrio abbia l'effetto d'invalidare de iure la relativa decisione chefosse stata precedentemente adottata, e prevede che la legislazionenazionale, in conformità alla direttiva europea, stabilisca, in casiparticolari, che il soggetto espulso possa continuare a essere trattenutoquando ha presentato una domanda successiva al provvedimento diespulsione che appare strumentale (invero l’art. 8, paragrafo 1 delladirettiva 2013/13 stabilisce «[OSCURATO:PERSONA] membri non trattengono unapersona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva2013/32/UE» e al paragrafo 3 che «Un richiedente può essere trattenutosoltanto: … d) quando la persona è trattenuta nell’ambito di unaprocedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme eprocedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini dipaesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di preparare il rimpatrio e/oeffettuare l’allontanamento e lo Stato membro interessato puòcomprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona inquestione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura di asilo,che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato lavolontà di presentare la domanda di protezione internazionale al soloscopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio…»,con la precisazione che i motivi di trattenimento sono specificati nel dirittonazionale).2.4- Sulla scorta di tali considerazioni, questa Corte ha ritenuto:- che il diritto del cittadino straniero ad un ricorso effettivo e -sussistendone i presupposti - alla protezione internazionale, deve esserecontemperato con il diritto/dovere dello Stato di valutare attentamente lecondizioni per la permanenza dello straniero sul suolo nazionale, anche alfine di non svilire e inflazionare un istituto di fondamentale importanzaquale l'asilo, di cui non possono essere consentite utilizzazioni strumentali(v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35190 del 31/12/2024; Cass., Sez.Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/20261, Sentenza n. 32765 del 16712/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3273del 16/12/2024);- che nel caso in cui lo straniero espulso presenti una domanda, ottieneun autonomo titolo di soggiorno (provvisorio) il quale cesserà, però, diprodurre i suoi effetti con la pronuncia negativa su tale domanda (salvoquanto previsto, per l'ipotesi di successivo ricorso giurisdizionale, dall'art.35 -bis, comma 3 e comma 4, D.lgs. n. 25/2008);- che in simili casi il giudice di pace non può pronunciare l’annullamentodel decreto di espulsione;- che il procedimento di opposizione può, comunque, concludersi,poiché lo straniero, nel caso in cui l'amministrazione tenti di portareugualmente a esecuzione il decreto, potrebbe promuovere un'autonomaazione di accertamento oppure opporsi in sede di convalida delprovvedimento di accompagnamento alla frontiera (Cass. n. 26633 del15/09/2023).2.5.- Cass. n. 31544/2025, sopra illustrata, nel dare continuità alprincipio della non annullabilità del decreto di espulsione in caso didomanda di protezione internazionale successivamente proposta, ha peròprecisato che:- consentire al giudice di pace di concludere il giudizio rimettendo a uneventuale successivo momento la opposizione all’allontanamento coattivo,ove l’amministrazione vi proceda nonostante la temporanea ineseguibilità,non costituisce una tutela adeguata per il cittadino straniero, tenendoconto del suo diritto ad un ricorso effettivo: ove costui, infatti, «nelgiudizio di opposizione alla espulsione alleghi e dimostri di aver presentato(dopo il provvedimento di espulsione stesso) domanda di asilo, deduce, insostanza, di non essere espellibile sia per la pendenza del giudizio diprotezione ma anche, in radice, per una causa di cui si è chiesto il formaleaccertamento dopo il decreto prefettizio, ma che non necessariamente èsopravvenuta ad esso, anzi di regola – e come in questo caso- vieneNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026dedotta come preesistente al provvedimento amministrativo. Il diritto diasilo è infatti un diritto fondamentale della persona e sorge al maturaredei suoi presupposti, sicché il bisogno di protezione può essere legato adeventi accaduti prima che lo straniero lasci il suo paese di origine, oppuread eventi maturati dopo (sur place), ma non sorge per effetto delladomanda giudiziale. Il provvedimento giudiziale non è costitutivo deldiritto, ma lo riconosce e lo dichiara, considerando il momento in cui èsorto il bisogno di protezione e fino a quando esso sussiste»;- «il divieto di respingimento è posto a tutela di diritti fondamentalidella persona, legati a presupposti oggettivi e a eventi che di regola sonopreesistenti al decreto di espulsione. Le ragioni del divieto direspingimento possono essere le medesime poste a fondamento dellarichiesta di asilo, ma anche diverse, atteso che può essere consideratanon espellibile, ricorrendone i presupposti, anche la persona nonammissibile alla protezione internazionale, ad esempio quando ricorra unacausa di esclusione (artt. 10- 16 D.lgs. 251/20027) ma al tempo stesso ilrischio di trattamenti disumani e degradanti nel paese di origine» (Cass. n.34155/2025 cit.);- il giudice della espulsione può decidere incidenter tantum sesussistano quelle ragioni che costituiscono al tempo stesso divieti direspingimento (es. presentazione di domanda id protezioneinternazionale) e presupposti della protezione internazionale (o nazionale),tranne nel caso in cui della cognizione sul diritto a detta protezione siastato investito il giudice competente, perché in tal caso il giudice di pacedovrà attenersi, sul punto, alla decisione del primo, pur restando libero divalutare se sussistano divieti di respingimento diversi dal diritto (negatodal giudice competente) ad es., ove allegati, i presupposti di unaprotezione nazionale della cui sussistenza il giudice competente non fossestato investito.Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/20262.6- In definitiva, il giudice di pace, nel giudizio di opposizione aldecreto di espulsione, non può fare a meno di valutare se le cause di nonespellibilità dedotte dal ricorrente sussistano o meno ed in relazione aquali eventi sono maturate.Al tempo stesso il giudice di pace non può annullare il decretoprefettizio perché le esigenze di tutela dei diritti dello straniero devonoessere bilanciate con il diritto dello Stato ad espellere celermente lepersone non aventi titolo a permanere sul territorio nazionale, comeafferma la Corte di giustizia 15 febbraio 2016 (causa C-601/15 PPU)ribadendo che in simili casi a) sussiste il diritto dello straniero di rimanerenello Stato membro, a titolo dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva2013/32, b) il cittadino straniero può essere comunque trattenuto (sulpunto, quanto alla giurisprudenza nazionale, si veda Cass. n. 32763 del16/12/2024); c) questa «interruzione» della procedura di rimpatrio,conseguente alla presentazione della domanda di asilo, non devecompromettere la celerità della procedura stessa, cosa che avverrebbeladdove si imponesse alla amministrazione di riprenderla non già dallafase in cui è stata interrotta, bensì dal suo inizio (v. par. 75 laddove siosserva che «in ogni caso, l’effetto utile della direttiva 2008/115 richiedeche una procedura avviata in forza della menzionata direttiva, nell’ambitodella quale una decisione di rimpatrio, eventualmente corredata di undivieto d’ingresso, è stata adottata, possa essere ripresa alla fase in cui èstata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezioneinternazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domandastessa. [OSCURATO:PERSONA] membri sono infatti tenuti a non compromettere larealizzazione dell’obiettivo perseguito dalla succitata direttiva, ossial’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio deicittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (v., in tal senso,sentenza [OSCURATO:PERSONA], C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, punto 59)», ed anchepar. 80 ove si afferma «pertanto, come constatato ai punti 75 e 76 dellaNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026presente sentenza, una procedura avviata in forza della direttiva2008/115, nell’ambito della quale una decisione di rimpatrio,eventualmente corredata di un divieto d’ingresso, è stata adottata, deveessere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza deldeposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momentodel rigetto in primo grado della domanda stessa, cosicché siffattaprocedura è sempre «in corso» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, letteraf), seconda parte della frase, della CEDU»;(Cass. n. 34155/2025 cit.).2.7 - In conclusione:a) il giudice di pace non può annullare il decreto di espulsione per ilfatto che è stata presentata, successivamente a detto decreto, domandadi protezione internazionale, ma, prendendo atto che la espulsione ètemporaneamente non eseguibile, deve consentire che la procedura possaessere ripresa nella fase in cui è stata interrotta in conseguenza deldeposito della domanda, onde non compromettere la celerità dei rimpatri;b) per questa finalità non è necessario concludere la procedura con unprovvedimento di rigetto prima che la causa di «interruzione» (recte: ditemporanea ineseguibilità del provvedimento) venga meno; è sufficientelasciare la procedura «in corso» e riprenderla, una volta venuta meno lacausa di non eseguibilità, dal punto in cui si era arrestata;c) diversamente operando –e cioè concludendo il giudizio- siutilizzerebbe un mezzo non proporzionato allo scopo, ledendo il diritto delricorrente ad un ricorso effettivo e ad un giusto processo, ai sensi 24 e111 della Costituzione, 47 della Carta dei diritti fondamentali della UnioneEuropea, e degli artt. 6 e 13 CEDU, rimettendo la valutazione di unacondizione di non espellibilità, anche se temporanea, ad un giudice diversoda quello chiamato a pronunciarsi di essa. (…) concludendo il giudizio conuna pronuncia di rigetto, il decreto di espulsione diventerebbe definitivo,creando un potenziale contrasto con il possibile esito positivo delladomanda di protezione internazionale, ed in ogni caso una antinomia,Numero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026poiché il rigetto della opposizione attesta non solo la piena validità maanche l’efficacia del provvedimento espulsivo, contrastando -quanto aglieffetti scaturenti ex lege dalla sua adozione- con la posizione giuridica diquel cittadino straniero il cui rimpatrio è impedito dal provvedimento delgiudice dell’asilo che abbia sospeso l’efficacia esecutiva del rigetto delladomanda di protezione internazionale» (Cass. n. 34155/2025 cit.);d) il giusto contemperamento tra i diritti fondamentali dello straniero,che vanno riconosciuti anche se egli è irregolarmente presente sulterritorio (art. 2 D.lgs. n. 286/1998), e il diritto dello Stato alla celereconclusione delle procedure di allontanamento, possono essere assicuratifacendo ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, cui non si sottrae ilgiudice della espulsione (per verificare quale sia la decisione dellaCommissione territoriale) ed eventualmente - laddove ve ne siano ipresupposti processuali ovvero risulti pendere un giudizio avanti alTribunale a seguito del ricorso contro un decisione di diniego dellacompetente CT con sovrapposizione del thema decidendum, nonché deltema probatorio - agli strumenti propri del giudizio civile quali lasospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.; «con la precisazione che,dovendosi tenere conto dell’interesse dello Stato ad un veloceallontanamento dal territorio dello straniero irregolare, non è sufficiente ilmero rapporto di pregiudizialità o di sovrapponibilità degli accertamentiistruttori in astratto, configurabili anche nel caso di una domandamanifestamente infondata, ma occorre che vi sia, in concreto, un positivoapprezzamento sul fumus, dato appunto dalla sospensiva resa dalTribunale sul provvedimento negativo della Commissione territoriale»(Cass. n. 34155/2025 cit.);e) se la protezione viene riconosciuta, viene confermato il diritto arestare sul territorio nazionale provvisoriamente accordato dallasospensiva; se la protezione viene negata il ricorso dello straniero potràNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026essere accolto solo se ricorrono ragioni di non espulsione diverse daldiritto alla protezione internazionale;f) «questa soluzione non solo è compatibile e coerente con lagiurisprudenza della Corte di giustizia europea perché consente diriprendere la procedura di espulsione dal momento in cui si è interrotta(recte: sospesa) a seguito della presentazione della domanda diprotezione internazionale, lasciando il giudizio in corso, ma è ancherispettosa del diritto ad un ricorso effettivo, garantendo la pienezza deldiritto di difesa all'interno dello stesso giudizio di opposizione allaespulsione, senza costringere il cittadino straniero ad instaurare ulteriori eautonome azioni di accertamento, ovvero ad innestare nei ristretti spazitemporali del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontieraquestioni che riguardano non già la (sola) fase esecutiva ma anche lavalidità delle ragioni della espulsione» (Cass. n. 34155/2025 cit.).2.8- Alla luce di quanto precede, nel caso di specie, il ricorso va accoltoe il provvedimento gravato va cassato perché il giudice di pace non haconsiderato la situazione ostativa all’espulsione consistente nellacondizione di richiedente asilo del cittadino espellendo che derivava dallamanifestazione di volontà del medesimo di chiedere la protezioneinternazionale, con rinvio al Giudice di pace di [OSCURATO:SOCIETA] che, in personadi diverso magistrato, procederà all’applicazione dei principi di diritto quiaffermati in sintesi al paragrafo 2.6, provvedendo anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia la causaavanti al Giudice di pace di [OSCURATO:SOCIETA], in persona di diverso magistratoanche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, in data 5.2.2026.La PresidenteNumero registro generale 3646/2025Numero sezionale 605/2026Numero di raccolta generale 8899/2026Data pubblicazione 09/04/2026Maria Acierno
Decreto Cassazione n. 08899/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris