CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la confisca di prevenzione dei beni di PANZIRONI David (tre unità immobiliari e una vettura MERCEDES) di cui la ricorrente è stata ritenuta fittizia intestataria. 2. Propone ricorso per cassazione la terza interessata, BELHA3 Sarah, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in conseguenza della mancata disamina dei documenti depositati costituiti da una serie dì 45 tagliandi attestanti vincite per oltre 91.000 C nel periodo luglio / settembre 2012, unitamente a 45 schede di identificazione del vincitore compilate e sottoscritte dalla ricorrente e a 45 assegni non trasferibili (non riportanti né data né luogo di emissione) che proverebbero la lecita provenienza della provvista che ha permesso l'acquisto dei beni immobili. 2.2. Vizio di motivazione in conseguenza della mancata valutazione dì una pluralità di elementi e segnatamente: • della circostanza che il PANZIRONI tra il 2010 e il 2012 risultava detenuto, • del fatto che al PANZIRONI sono stati confiscati 367.880 C e che quindi la ricorrente doveva avere disponibilità proprie per sopravvivere, • delle precedenti valutazioni del Tribunale di Roma che avrebbe stabilito la compatibilità tra l'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 e i redditi "da attività commerciali della famiglia BELHAJ", • della presenza di una alienazione di immobile a uso commerciale da parte della madre della BELAI-13 per il corrispettivo di 50.000 C che - secondo la difesa, anche se in difetto di una donazione o di altre formalità di stampo civilistico - avrebbero potuto essere considerate ai fini della definizione delle capacità patrimoniali della ricorrente medesima; • della contraddizione delle considerazioni tra il presente provvedimento e quelle contenute nel provvedimento conclusivo del procedimento di prevenzione di sei anni prima (127/2015 MP [OSCURATO:PERSONA]), • della capienza di conti correnti della stessa ricorrente nemmeno presi in considerazione. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio BALDI - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Deve premettersi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Igs. 159/2011) che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Rv 260246). 2.1. Orbene, nel caso in esame, con valutazioni ampie ed argomentate che paiono esenti dalle lamentate censure, la Corte di appello ha individuato la sussistenza di una pericolosità estesa nel periodo che parte dal 1995 sino ad oggi. Sul punto, non vi sono contestazioni. 2.1.1. Con riferimento alla ricostruzione delle disponibilità economiche e patrimoniali, il provvedimento impugnato ha evidenziato che la ricostruzione congiunta delle disponibilità economiche lecite del proposto e della ricorrente permettono di evidenziare che i redditi accertabili nell'ultimo ventennio ammontavano a circa 55.000 C complessivi dal che poteva al più desumersi la disponibilità di 240 C mensili per entrambi (120 C mensili per ciascuno). L'unica contestazione che viene mossa avverso tale ricostruzione è la presenza di 45 titoli attestanti vincite al gioco per oltre 90.000 C nel periodo prossimo al luglio 2012, presenti in atti unitamente ad una serie di assegni dello stesso importo delle vincite, privi di data e luogo di emissione. Tuttavia, tali elementi non permettono di modificare la valutazione posta a fondamento del provvedimento impugnato posto che, a fronte di una situazione di natura assolutamente eccezionale (trattandosi di vincite aventi modalità, ripetitività e entità inverosimili), non forniscono alcuna prova dell'effettiva percezione delle somme ivi rappresentate da parte della ricorrente e non hanno permesso alcun controllo della movimentazione dei valori in uscita dai conti correnti bancari degli ignoti soggetti che hanno emesso gli assegni. 2.1.2. La stessa Corte territoriale ha inoltre esplicitamente valutato le donazioni che la ricorrente afferma di avere ricevuto dai genitori evidenziando come non vi sia né alla stregua delle deduzioni della donna né alla stregua degli atti presenti nel fascicolo processuale alcun riscontro dal passaggio di denaro che peraltro attiene, per quanto riguarda la dedotta cessione di azienda da parte dei genitori, a movimentazioni denaro ulteriormente prive di riscontro. Per converso, risultano essere state specificamente valutate le ulteriori doglianze articolate in sede di ricorso evidenziando • che la dedotta carcerazione del proposto al momento dell'acquisto dell'immobile di via Tivoli 9 risulta irrilevante comunque nemmeno riscontrata dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti (pag.13 del provvedimento impugnato); • che la disponibilità di svariate centinaia di migliaia di euro oggetto di sequestro rafforzava la valutazione della presenza di entrate patrimoniali illecite di cui la coppia disponeva (la somma risultava essere stata rinvenuta proprio nell'appartamento di via Tivoli 9 di cui si discute); • che la dedotta alienazione dell'immobile da parte della madre palesava una tale serie di incongruenze da non permettere in alcun modo di desumere la presenza di una lecita provvista. 2.1.3. In questo contesto, del tutto generico rimane il riferimento al precedente di prevenzione, nemmeno allegato al ricorso. 2.1.4. Nel resto, la ricorrente propone questioni di fatto inquadrabili nel vizio di violazione di legge e pertanto non analizzabili nella presente fase di legittimità anche con riferimento alle istanze istruttorie formulate che la Corte di appello ha analizzato e respinto con motivazione presente ed anche adeguata. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de