CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 20707/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha rigettato l'appello, proposto dal ricorrente nella qualità di indagato, avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso tribunale ha respinto la richiesta di revoca della misura della custodia in carcere al medesimo applicata dal GIP dello stesso Tribunale, in ordine ai delitti di autoriciclaggio e di violazione della normativa tributaria. Al riguardo, deduce il vizio di motivazione sotto i profili della contraddittorietà e della manifesta illogicità. 2. All'udienza del 17/03/021, il Collegio, preso atto che la Sesta sezione di questa Corte, con sentenza n. 1396 del 2022, aveva annullato con rinvio l'ordinanza con cui lo stesso Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento genetico impositivo della misura cautelare personale, rinviava il processo all'odierna udienza. 3. Nelle more, il Tribunale del riesame di Roma, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 31/01-1/02/2022, annullava il provvedimento genetico emesso nei confronti del ricorrente in ordine a tutte le imputazioni provvisorie elevate, disponendone l'immediata rimessione in libertà. 4. Tanto premesso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. L'annullamento dell'ordinanza genetica, infatti, priva di interesse il ricorrente a far valere in questa sede vizi relativi alla legittimità di un provvedimento che non potrebbe più sortire alcun effetto favorevole all'indagato, essendo nelle more egli stato rimesso in libertà ed essendo venuta meno l'efficacia del provvedimento cautelare in forza del quale - e in ragione della sua attuale persistenza - era stata avanzata l'istanza di revoca che ne è direttamente dipendente. 5. Non deve farsi luogo alla condanna alle spese processuali ed al versamento della somma alla Cassa delle ammende. In tema di impugnazioni, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata. Roma, li 13/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Messini