CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 20234 del ruolo generale dell’anno 2022proposto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura speciale in calce alricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n.18700 del 2022 e n. 18701 del 2022 depositate il 10 giugno 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che 1.Nel procedimento RG 19899/2015, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore , impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia la comunicazione di debito solidale notificatale, ai sensi dell’art. 60bis del d.P.R. n. 633/1972, per il pagamento dell’Iva relativa ad operazioni di acquisto di autovetture non versata dal cedente [OSCURATO:PERSONA] effettuate negli anni 2006-2007. 2.L'adìta C.T.P. accolse il ricorso con sentenza n. 245/07/13, avverso la quale l'Agenzia delle entrate propose gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria che, con sentenza n. 82/03/2015, lo rigettò avuto riguardo alla intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla potestà impositiva in ragione del mancato rispetto del termine di cui all’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972.3.Avverso la suddetta sentenza, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi che, con sentenza n. 18700 del 2022 è stato accolto sul rilievo –dedotto con il secondo motivo - della inapplicabilità del termine decadenziale previsto dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/72 atteso che l’atto impugnato non aveva natura di avviso di accertamento. 4. Nel procedimento RG 10871 del 2016, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore,impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia la cartella di pagamento notificatale, ai sensi dell’art. 60bis del d.P.R. n. 633/1972, per il pagamento dell’Iva relativa ad operazioni di acquisto di autovetture non versata dal cedente [OSCURATO:PERSONA] effettuate negli anni 2006-2007. 5.L'adìta C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 12/15/15, avverso la quale la società contribuente propose gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia che, con sentenza n. 1505/67/2016, lo rigettò evidenziando, da un lato, che non ricorreva l'eccepito difetto di motivazione, avuto riguardo alla ricezione di precedenti comunicazionidi debito solidali, e, dall'altro, che sussistevano gli elementi della fattispecie invocata dall'Ufficio. 6.Avverso la suddetta sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motiviche, con sentenza n. 18701 del 2022 è stato rigettato. 7. Avverso le sentenze della Corte di cassazione n.18700 del 2022 e n. 18701 del 2022 depositate il 10 giugno 2022, la società contribuente propone ricorso per revocazione affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.8. La società contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis1 c.p.c. Considerato che 1.Con l’unico motivo si denuncia l’errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte nellesentenze n. 18700 e n. 18701 del 2022 per avere quest’ultima erroneamente supposto l’esistenza di due obbligazioni tributarie della società contribuente omettendo di valutare la circostanza non controversa che i due giudizi avevano avuto origine dallo stesso fatto generatore e che l’obbligazione tributaria era una sola; in particolare , ad avviso della ricorrente - premesso che il preteso medesimo debito tributario era stato oggetto di due comunicazioni di debito solidale ex art. 60bis del d.P.R. n. 633/72, notificate dall’Agenzia delle entrate di Brescia in data 4.1.2013 e dall’Agenzia delle entrate di Perugia in data 4.4.2013, e che nei gradi precedenti di giudizio si era mantenuta sempre una coerenza tra le decisioni, avendo i Collegi di primo e secondo grado ritenuto legittima la pretesa dell’Ufficio di Brescia e illegittima quella di Perugia- la Corte di cassazione, mentre con la sentenza n. 18701 del 2022 aveva definitivamente accertato la legittimità della cartella di pagamento notificata dall’ADER di Brescia, con la sentenza n. 18700/2022, ritenendo legittima la comunicazione notificata dall’Ufficio di Perugia e cassando la sentenza di appello,aveva “aperto la strada per il recupero della pretesa erariale anche all’agenzia umbra” realizzando il paradosso di una duplicazione della pretesa tributaria. 2.Il motivo è inammissibile. 3.Occorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio formatosi sulla base di una valutazione (cfr, ex plurimis, Cass. sez. 6- 5, n. 18254 del 2022; Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass.civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). 4.La Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016; v. sulla distinzione tra errore materiale e errore revocatorio, da ultimo Cass. SU Ordinanza n. del14/04/2022). In particolare, l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indaginiermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021 ). 5.Nella specie, in primo luogo va rilevato che il fatto – cioè l’ identità della pretesa impositiva oggetto della comunicazione di debito solidale notificata dall’Ufficio di Perugia(di cui al giudizio RG 19899/2015) e della cartella di pagamento (di cui al giudizio RG 10871/2016) impugnata dinanzi alla CTP di Brescia - oggetto del preteso errore revocatorio da parte della Corte di cassazione nelle due sentenze in questione risulta avere costituito circostanza controversa avendo nel giudizio RG 18701/2016 la contribuente dedotto quale quinto motivo di ricorso la violazione del principio del ne bis in idemper avere la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, nella sentenza n. 1505/2016, ritenuto legittima la cartella di pagamento confermando la legittimità della previa comunicazione di debito solidale trasmessa dall’Agenzia delle entrate di Perugia, in contrasto di giudicato con la sentenza n. 82/03/2015 della CTR dell’Umbria che aveva annullato detta comunicazione(“ Il giudizio intrapreso dinanzi alla CTP di Brescia riguardava l’impugnazione della cartella esattoriale con la quale l’Agente della Riscossione [incompetente per le ragioni su espresse] ha richiesto all’Automobili d’Eccezione il pagamento dell’imposta non versata dal cedente sulla base della comunicazione ex art. 60bis trasmessa come detto dall’ADE di Perugia. Pertanto, è evidente che l’impugnazione della suddetta comunicazione e decisa dalla CTR di Perugia, impediva al giudice di Brescia di valutare la fondatezza della pretesa tributaria. Diversamente, come avvenuto nel caso di specie, l’avere sindacato anche la fondatezza della comunicazione ex art. 60bis ha determinato un evidente contrasto di giudicati atteso che la CTR di Brescia – confermando la legit timità di quella comunicazione - ha ritenuto valida la cartella esattoriale. Quest’ultima decisione, oltre ad essere assolutamente immotivata, in virtù dell’omessa valutazione dei motivi attinenti al procedimento di riscossione ha apertamente violato il principio del ne bis in idem principio certamente applicabile anche al processo tributario. Ebbene tale principio si estrinseca nei concetti di giudicato processuale e sostanziale ossia quel limite per un giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla stessa materia già sottoposto antecedentemente ad altro e diverso giudice’”pagg.20-21 del ricorso per cassazione nel giudizio RG 10871/2016). 6.Questa Corte nella sentenza n. 18701 del 2022 ha rigettato il suddetto motivo affermando che “ Con il quinto motivo la ricorrente censura la sentenza di appelloper violazione del principio del ne bis in idem, per essersi pronunciatasu una materia già sottoposta all'esame di altro giudizio, dinanzi al quale erano tate impugnate le relative comunicazioni di debito solidale.5.1. Il motivo è infondato, atteso che i due giudizi hanno oggetti differenti, essendo l'uno rivolto all'annullamento della comunicazione di debito solidale e l'altro all'annullamento della cartella di pagamento.Si rileva, inoltre, che la sentenza emessa nel giudizio diimpugnazione delle comunicazioni di debito solidale non era definitivanei termini stabiliti dall'art. 324 c.p.c., per cui inconfigurabile è ladedotta violazione di giudicato”.7.Invero, anche in disparte la rilevata assenza del presupposto di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. del “fatto non controverso” oggetto del denunciato errore revocatorio, il motivo di ricorso con il quale si denuncia la erronea supposizione da parte della Corte “della presunta esistenza di due obbligazioni tributarie della società contribuente” si profila inammissibile risolvendosisostanzialmente in una denuncia, con il mezzo revocatorio, diuna errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali. 8.La Corte ha evidenziato che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017). Ne consegue che "non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione" (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L, n. 8828 del 2017; Cass. n. 27570 del 2018; n. 26892 del 2019). In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità (Cass. 14088/2018; Cass. sez. 6-5, n. 18254 del 2022). 9. Questa Corte ha, peraltro, precisato (Cass. 17 febbraio 2017, n. 4237), che non ricorre errore revocatorio nel preteso errore nell'individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass., ord. 26 febbraio 2008, n. 5076), nel preteso errore nell'interpretazione dei motivi (Cass. 24 aprile 2006, n. 9533) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08). In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio diquesto tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. Sez. 6 -L, 03/04/2017, n. 8615; Cass. Sez. 6 -3, 15/06/2012, n. 9835). Nella specie, questa Corte nei giudizi conclusisi con le sentenze n. 18700/2022 e n. 18701/2022, ha deciso in merito all’impugnativa di due diversi atti (la comunicazione di debito solidale e la cartella di pagamento) affermando, nella prima , in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, la legittim ità del la comunicazione di debito solidale con cassazione della pronuncia impugnata e, nella seconda , confermando la legittim ità del la cartella di pagamento, il che presupp one una valutazione da parte della Corte degli atti di giudizio ed esclude in radice l'astratta configurabilità della "svista percettiva" dedotta a fondamento dell'errore revocatorio (in tal senso, Cass. n. 10110 del 2017; Cass. n. 24116 del 2017). Ci si duole di pretesi errori su atti, per di più processuali, e non su fatti, e cioè - per dirla con le SS.UU. n. 23306 del 2016 -su "verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo" (Cass. n.14088/2018). L' errore di fatto, quale motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. 10.In conclusione,il ricorso va dichiarato inammissibile. 11.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàche si liquidano in euro 8.000,00per compensi oltre alle spese prenotate a debito . Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti process