CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12071/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27659-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3089/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia - Brescia che ha confermato la pronuncia della CTP di Brescia, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di operazioni inesistenti; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il controricorso è stato iscritto con certificato di mancato deposito del ricorso principale; che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. (cfr. Cass VI-4, n. 27571/2020; Cass I, n. 3193/2016); che, pertanto, il ricorso è improcedibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; '3 12- L 2- * `9` t". - . : PQM La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di Ric. 2021 n. 27659 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito. Così d