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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2022

Cassazione n. 33157/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 5 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede del 25 novembre 2021 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della cosca Romito-[OSCURATO:PERSONA] operante, tra l'altro, anche nel territorio di Vieste.

2. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di associazione mafiosa.

Il Tribunale del riesame, pur dando atto della sentenza assolutoria nei confronti dei componenti della famiglia Romito nel 2006, ha comunque ritenuto questi ultimi al centro di un aggregato criminale di stampo mafioso che ha operato nel decennio successivo, ancorché manchi qualsiasi accertamento giudiziario in tal senso.

L'affermazione secondo cui il clan Romito, a seguito dell'uccisione, avvenuta il 9 agosto 2017, del capo [OSCURATO:PERSONA], si sia poi rimodulato nel sodalizio Romito-Lombardi-Ricucci risulta in contraddizione rispetto alla ritenuta gravità indiziaria per l'associazione rnafiosa per cui si procede, contestata dal 2008 all'attualità.

A tutto voler concedere, dunque, il clan Romito-Lombardi-Ricucci dovrebbe ritenersi venuto ad esistenza solo nel 2017, sicché l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere annullata per il periodo antecedente.

Quanto al carattere mafioso del sodalizio, l'ordinanza impugnata avrebbe confuso la natura di mafia neofita con quella di mafia derivata da quella storica che affligge il territorio garganico.

E comunque gli elementi a disposizione non consentono né di assimilare il clan Romito ad un sodalizio mafioso, né il clan [OSCURATO:PERSONA] ad una mafia storica, dato che, dopo la sentenza del 2008, non vi sono più pronunzie che lo riguardino.

Ancora in ordine alla mafiosità della neoformazione, secondo il ricorrente, il Collegio della cautela ha impropriamente riferito come dal:o generalizzato la necessità di sovvenzionare gli accoliti detenuti, mentre tale necessità era stata esplicitata solo in una circostanza.

Ugualmente illogico sarebbe il ragionamento che aveva condotto il Collegio ad attribuire una portata generale al timore delle vittime delle estorsioni sub G5), G6) e G9, laddove esse appaiono, al contrario, riferibili solo ad un ristretto ambito che vede protagonista [OSCURATO:PERSONA], dotato di una propria fama criminale, come pure i fatti che riguardano la Marittica soc.

Coop.

Anche le truffe INPS e l'occupazione abusiva dei terreni da parte di [OSCURATO:PERSONA] sono un fatto isolato e nor riconducibile alla strategia associativa.

Prosegue il ricorrente osservando che la finalizzazione dei reati in materia di stupefacenti è diretta verso il sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e non verso l'associazione mafiosa.

Le vicende riportate nell'ordinanza, infine, non presentano alcun collegamento con Vieste.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla gravità indiziaria circa la partecipazione associazione di Hadiouech.

Quanto al tentativo di evasione dell'8 luglio 2016, ritenuto significativo dell'appartenenza associal:iva del ricorrente, esso si colloca prima del 2017, anno a partire dal quale, per stessa ammissione del Tribunale del riesame, il clan si è rimodulato nell'attuale cosca [OSCURATO:PERSONA]Ricucci.

Quanto al rituale di affiliazione avvenuto in carcere, secondo 2 s9 Sezioni Unite Modaffari, esso non costituisce grave indizio della partecipazione quando non accompagnato da altri elementi che denotino un'attivazione fattiva a favore della consorteria.

Tali indicatori non vi erano, sia per quanto già osservato a proposito dell'evasione, sia perché la generica manifestazione dell'intenzione di eliminare un avversario non equivale all'attivazione fattiva richiesta dalle Sezioni Unite.

Quanto al controllo della sezione carceraria dove Hadiouech era detenuto, il dato si ricaverebbe da un'affermazione singola captata in un colloquio con la sorella, peraltro non necessariamente ricollegabile all'associazione.

Neanche denoterebbe partecipazione associativa la ricezione di uno stipendio in carcere da parte della compagine mafiosa.

2.3. Il terzo motivo di ricorso riguarda le esigenze cautelari e denunzia vizio di motivazione.

La motivazione del Tribunale del riesame fonda su considerazioni che potrebbero attagliarsi alle mafie storiche, ma non a quella di nuova formazione cui Hadiouech è accusato di appartenere.

Peraltro non è stato considerato il lungo periodo detentivo sofferto fino al 2021, senza più dare segni di appartenenza mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.

1. Il primo motivo di ricorso — con il quale la parte contesta il giudizio di gravità indiziaria in punto di sussistenza del reato di associazione mafiosa quanto al clan Romito-Lombardi-Ricucci prima del 2017— è infondato, pur lambendo, per molti aspetti, l'inammissibilità.

L'impugnativa, infatti, spesso è affidata a singole e sparute considerazioni fattuali, che tuttavia non affrontano il denso complesso di elementi accusatori che il provvedimento impugnato ha messo insieme per evidenziare l'esistenza del sodalizio predetto e la sua mafiosità.

A questo proposito, per sgomberare il campo da alcune suggestioni che il ricorso mira ad accreditare quanto alla natura mafiosa della cosca, fidando su talune ambiguità argomentative del Tribunale del riesame sulla natura neofita o meno dell'aggregato, occorre precisare quanto segue; ciò al fine di chiarire come, attraverso un duplice itinerario espositivo, il Collegio della cautela abbia sviluppato considerazioni che depongono inequivocabilmente per la natura mafiosa della compagine e che il ricorrente tenta inutilmente di scardinare con un ragionamento, talvolta, versato in fatto.

1.1. In primo luogo, il Tribunale, con un ragionamento non manifestamente illogico e non avversato specificamente dal ricorrente, pur definendo il clan Romito-Lombardi-Ricucci un "fenomeno associativo neofita", ha comunque ravvisato una continuità mafiosa tra l'appartenenza dei Rornito, insieme ai [OSCURATO:PERSONA], alla cosca oggetto del procedimento "Iscaro-Sabum" e la struttura e l'aggregato criminale per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, infatti, ricordato che l'assoluzione, in abbreviato, di Franco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intervenne — questo il provvedimento impugnato lo sottolinea a chiare lettere — perché i Romito furono ritenuti agenti provoc:atori e non perché non fossero intranei, come sostenuto incidenter tantum dalla Corte di Assise di Foggia, dinanzi alla quale si è poi celebrato il dibattimento per altre posizioni.

Successivamente gli odierni indagati per l'associazione mafiosa sostennero, insieme ai Romito, lo scontro che si determinò contro i [OSCURATO:PERSONA], sicché — per quanto è dato comprendere dalla ricostruzione effettuata dal Collegio della cautela — se ne ricava che vi è stata, pur nel dinamismo che caratterizzò quella fase, una continuità mafiosa che il ricorso vuole ignorare; continuità assicurata e alimentata dall'attivismo criminale della compagine nella sua conformazione più recente, come evincibile dai dati che si andranno più avanti ad elencare.

Quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2017, il ricorrente — nel tentativo di affermare che la cosca nacque dopo quella data e che, quindi, gli indici della sua partecipazione valorizzati nel provvedimento impugnato non rientrano nel perimetro dell'addebito associativo — forza il dato indicato nell'ordinanza impugnata ed in quella del Giudice per le indagini preliminari.

Nei predetti provvedimenti cautelari, infatti, il delitto è stato ritenuto uno spartiacque rispetto all'ingerenza del clan nella zona di Vieste (in contrapposizione con i [OSCURATO:PERSONA]) e non l'esordio di una compagine che non esisteva da prima; in altre parole, l'episodio si colloca nell'ambito di un riassestamento dei rapporti tra appartenenti ad una mafia storica, e non ha determinato una soluzione di continuità nell'ambito dell'attività criminale, ma solo gli aggiustamenti necessari — tipici di eventi di questo tipo, non infrequenti nelle dinamiche mafiose — per superare la crisi determinata dall'uccisione dell'autorevole esponente.

Dal momento in cui perse la vita il capo storico della compagine, dunque, l'associazione si rimodulò nel clan Romito-Lombardi-Ricucci, diretto dall'asse Lombardi-Ricucci, il che però non significa che l'aggregato fosse di nuova istituzione.

1.2. Peraltro — ed è questo il secondo aspetto del ragicnamento svolto dal Tribunale del riesame circa la mafiosità della cosca, che rende irrilevante il tema definitorio agitato dal ricorrente — quella in esame è una formazione che opera nello stesso territorio del sodalizio già giudizialmente accertato e che presenta le medesime caratteristiche non solo grazie al coinvolgimento nella seconda di elementi di vertice della prima, ma anche perché possiede tutte le caratteristiche proprie delle associazioni mafiose.

Gli esempi dell'esplicazione del potere mafioso della compagine oggetto del presente procedimento — tutti valorizzati dal Tribunale del riesame — sono innumerevoli e sono affrontati dal ricorrente in maniera parcellizzata e disorganica. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, infatti, ha rimarcato come la struttura fosse consolidata da vincoli familiari e di comparaggio; come vi siano state condanne per numerosi fatti di sangue aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. dei suoi componenti; come fossero state accertate attività di ausilio della latitanza di accoliti; come la compagine esercitasse, anche con metodi particolarmente brutali ed esibiti, il controllo dell'agricoltura e della pesca (si pensi alle vicende "Primo pesca" e "Marittica"); come la popolazione locale fosse assoggettata dai metodi adoperati, anche perché adusa da decenni a subirli; come le vittime dei reati commessi per conto dell'associazione fossero terrorizzate ed incapaci di reagire e di denunziare.

Ne consegue che, al di là della classificazione del sodalizio operata dal Tribunale del riesame e dell'interrogativo se il clan in discorso sia espressione di una mafia storica o di una mafia neofita, ciò che avvalora insuperabilmente la tesi accusatoria sono le caratteristiche suddette, che fanno dell'associazione sub iudice un aggregato mafioso.

1.3. Non si comprende, infine, a cosa miri la considerazione critica che pure si legge nel motivo in esame secondo la quale il ricorrente dubita che l'attività dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 fosse funzionale a sovvenzionare quella mafiosa.

A parte il fatto che Hadiouech non è sottoposto a misura cautelare anche per detto reato, non è chiaro come questa interdipendenza incida sulla dimostrazione della mafiosità del sodalizio ex art. 416-bis cod. pen.

Peraltro, volendo scendere nel concreto, la parte ignora che gli spacciatori dovevano pagare il cd. punto, vale a dire una tassa per ottenere la protezione del clan nelle piazze di spaccio.

2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta il giudizio di gravità indiziaria in punto di partecipazione associativa del ricorrente — è inammissibile, siccome aspecifico.

L'impugnativa, infatti, omette di considerare tutti gli Elementi valutati in malam partem dal Tribunale del riesame, elementi che restituiscono una struttura argomentativa non manifestamente illogica.

Non si tratta, infatti, di un soggetto nei cui confronti vi sia stata solo l'affiliazione rituale, che, da sola, effettivamente potrebbe essere un dato equivoco circa la partecipazione associativa.

Come di recente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02), infatti, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contestc che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliai:o ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta).

Ciò posto, il Collegio deve rilevare che, a carico dell'indagato, vi sono numerosi indicatori di partecipazione associativa che affiancano il dato dell'affiliazione.

Ci si riferisce a: • le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Della Malva, che ha affermato che "stipendiava" Hadiouech in carcere in quanto appartenente al gruppo, nonché l'esito della captazioni sul punto; • la devozione manifestata platealmente dal ricorrente per il capoclan ucciso [OSCURATO:PERSONA]; • il controllo della sezione del carcere dove era ristretto, manifestato a proposito di [OSCURATO:PERSONA], considerato un infiltrato del gruppo contrapposto; • la partecipazione al tentativo di evasione dal carcere di Foggia, insieme agli altri associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; • le dichiarazioni captate di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato l'impossibilità di uccidere il cugino di Hadiouech (per una ritorsione) in quanto quest'ultimo apparteneva al gruppo di suo cugino [OSCURATO:PERSONA]; • le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Della Malva, oltre che circa l'affiliazione, anche a proposito dell'incarico ricevuto dal ricorrente di uccidere Perna su mandato di [OSCURATO:PERSONA]; • la trasmissione di messaggi dal carcere ad altri sodali attraverso la sorella.

Ebbene, il complesso di questi elementi, come anticipato, comprova l'esistenza di un denso quadro di gravità indiziaria circa la partecipazione di Hadiouec al sodalizio mafioso, conforme agli insegnamenti di Sez.

U, Modaffari, cit. (cfr. motivazione).

Si tratta, come ha statuito l'autorevole precedente, di «un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte"» fornendo un «contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria» valutando «un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni' caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva».

3. Il terzo motivo di ricorso - che investe il vaglio del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari - è inammissibile.

3.1. A questo riguardo, si impone un inciso, funzionale all'illustrazione dell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) e le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (con particolare riferimento all'associazione mafiosa) e sul riverbero di detto rapporto sul versante motivazionale dei provvedimenti cautelari, rispetto al quale si registrano due orientamenti oltre una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio", espressa, in tempi recenti, da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, che costituisce altresì un efficace guida per l'illustrazione delle diverse posizioni giurisprudenziali.

Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del Giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul Giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv.

Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.;Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non).Una specifica declinazione interna dell'orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36339 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905) ha proposto, talvolta, una distinzione tra "mafie storiche" e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica in punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso.

Un diverso orientamento ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727).

Esiste, poi, una terza opzione esegetica — che è quella a cui aderisce la sentenza Quaceci e che è stata definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione - che muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale; sicché non vi è un obbligo positivo di motivare circa la ricorrenza dei pericula libertatis, ma occorre soltanto apprezzarne le ragioni di esclusione evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti; con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami c;on il sodalizio di appartenenza, che ha invece valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari.

E' cosi che, mentre la dimostrazione del recesso dal sodalizio e della definitiva interruzione dei rapporti dell'interessato con la cosca di appartenenza ha un'incidenza tranchant rispetto al venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari, il tempo trascorso — naturalmente in assenza di ulteriori manifestazioni di appartenenza al sodalizio — va valutato in ragione della sua effettiva estensione e del significato che esso può assumere in termini di allontanamento dal contesto delinquenziale rispetto alla gravità degli addebiti — recte, del substrato fattale alla base dei medesimi — che sono mossi all'indagato.Ebbene, il Collegio ritiene di aderire a questo terzo orientamento, siccome in grado di comporre i vari indicatori normativi e di operare una valutazione bilanciata che, da una parte, tenga conto della presunzione -- ancorché relativa — di sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altra, non paralizzi la valutazione giudiziaria rispetto alla singola vicenda cautelare, quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo dai fatti e il detenuto non abbia fatto registrare ulteriori comportamenti indicativi della sua appartenenza alla compagine malavitosa.

D'altra parte, a riprova della peculiarità della valutazione a farsi, giova ricordare che le caratteristiche di persistenza del vincolo associativo ex art. 416- bis cod. pen. e la necessità di tenerne conto a fini cautelari sono state nuovamente riconosciute dalla Corte Costituzionale, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza della sola custodia in carcere.

Nell'ordinanza n. 136 del 2017, infatti, la Consulta ha ricordato la «specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso».

Nell'occasione, la Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, il che costituisce una traccia esegetica di grande rilievo a conforto dell'interpretazione seguita nella questione sub iudice.

3.2. Orbene, nel caso di specie — in cui è applicabile la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, cornma 3, cod. proc. pen., trattandosi di misura cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. — non è emersa la prova dell'allontanamento definitivo dell'indagato dal sodalizio di appartenenza, né che quest'ultimo fosse stato disarticolato, opzioni che, peraltro, neanche il ricorrente enuncia chiaramente.

Quanto al fattore "tempo", il Tribunale del riesame ha considerato, con motivazione che si sottrae alle critiche dell'impugnante, da una parte, la robustezza della partecipazione associativa del ricorrente al sodalizio (tenuta ferma nonostante l'incarcerazione, durante la quale vi sono stati molteplici indicatori ch attivismo criminale); dall'altra, i propositi omicidiari manifestati dall'Hadiouec nella prospettiva della scarcerazione, segno di un'inquietante vitalità criminale per nulla scalfita dalla restrizione; dall'altra, ancora, i gravi e reiterati precedenti penali ed i carichi pendenti, ulteriore tassello nella ricostruzione di una personalità proclive al crimine e per niente sensibile alle esperienze giudiziarie pregresse.

Di fronte a questo costrutto, il ricorrente formula critiche aspecifiche e che tentano di volgere a proprio favore la già richiamata questione della natura storica o meno della mafia di cui la cosca è espressione.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 5 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di Bari, che ha respinto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede del 25 novembre 2021 che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale partecipe della cosca Romito-[OSCURATO:PERSONA] operante, tra l'altro, anche nel territorio di Vieste. 2. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato di associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame, pur dando atto della sentenza assolutoria nei confronti dei componenti della famiglia Romito nel 2006, ha comunque ritenuto questi ultimi al centro di un aggregato criminale di stampo mafioso che ha operato nel decennio successivo, ancorché manchi qualsiasi accertamento giudiziario in tal senso. L'affermazione secondo cui il clan Romito, a seguito dell'uccisione, avvenuta il 9 agosto 2017, del capo [OSCURATO:PERSONA], si sia poi rimodulato nel sodalizio Romito-Lombardi-Ricucci risulta in contraddizione rispetto alla ritenuta gravità indiziaria per l'associazione rnafiosa per cui si procede, contestata dal 2008 all'attualità. A tutto voler concedere, dunque, il clan Romito-Lombardi-Ricucci dovrebbe ritenersi venuto ad esistenza solo nel 2017, sicché l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere annullata per il periodo antecedente. Quanto al carattere mafioso del sodalizio, l'ordinanza impugnata avrebbe confuso la natura di mafia neofita con quella di mafia derivata da quella storica che affligge il territorio garganico. E comunque gli elementi a disposizione non consentono né di assimilare il clan Romito ad un sodalizio mafioso, né il clan [OSCURATO:PERSONA] ad una mafia storica, dato che, dopo la sentenza del 2008, non vi sono più pronunzie che lo riguardino. Ancora in ordine alla mafiosità della neoformazione, secondo il ricorrente, il Collegio della cautela ha impropriamente riferito come dal:o generalizzato la necessità di sovvenzionare gli accoliti detenuti, mentre tale necessità era stata esplicitata solo in una circostanza. Ugualmente illogico sarebbe il ragionamento che aveva condotto il Collegio ad attribuire una portata generale al timore delle vittime delle estorsioni sub G5), G6) e G9, laddove esse appaiono, al contrario, riferibili solo ad un ristretto ambito che vede protagonista [OSCURATO:PERSONA], dotato di una propria fama criminale, come pure i fatti che riguardano la Marittica soc. Coop. Anche le truffe INPS e l'occupazione abusiva dei terreni da parte di [OSCURATO:PERSONA] sono un fatto isolato e nor riconducibile alla strategia associativa. Prosegue il ricorrente osservando che la finalizzazione dei reati in materia di stupefacenti è diretta verso il sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e non verso l'associazione mafiosa. Le vicende riportate nell'ordinanza, infine, non presentano alcun collegamento con Vieste. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla gravità indiziaria circa la partecipazione associazione di Hadiouech. Quanto al tentativo di evasione dell'8 luglio 2016, ritenuto significativo dell'appartenenza associal:iva del ricorrente, esso si colloca prima del 2017, anno a partire dal quale, per stessa ammissione del Tribunale del riesame, il clan si è rimodulato nell'attuale cosca [OSCURATO:PERSONA]Ricucci. Quanto al rituale di affiliazione avvenuto in carcere, secondo 2 s9 Sezioni Unite Modaffari, esso non costituisce grave indizio della partecipazione quando non accompagnato da altri elementi che denotino un'attivazione fattiva a favore della consorteria. Tali indicatori non vi erano, sia per quanto già osservato a proposito dell'evasione, sia perché la generica manifestazione dell'intenzione di eliminare un avversario non equivale all'attivazione fattiva richiesta dalle Sezioni Unite. Quanto al controllo della sezione carceraria dove Hadiouech era detenuto, il dato si ricaverebbe da un'affermazione singola captata in un colloquio con la sorella, peraltro non necessariamente ricollegabile all'associazione. Neanche denoterebbe partecipazione associativa la ricezione di uno stipendio in carcere da parte della compagine mafiosa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso riguarda le esigenze cautelari e denunzia vizio di motivazione. La motivazione del Tribunale del riesame fonda su considerazioni che potrebbero attagliarsi alle mafie storiche, ma non a quella di nuova formazione cui Hadiouech è accusato di appartenere. Peraltro non è stato considerato il lungo periodo detentivo sofferto fino al 2021, senza più dare segni di appartenenza mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — con il quale la parte contesta il giudizio di gravità indiziaria in punto di sussistenza del reato di associazione mafiosa quanto al clan Romito-Lombardi-Ricucci prima del 2017— è infondato, pur lambendo, per molti aspetti, l'inammissibilità. L'impugnativa, infatti, spesso è affidata a singole e sparute considerazioni fattuali, che tuttavia non affrontano il denso complesso di elementi accusatori che il provvedimento impugnato ha messo insieme per evidenziare l'esistenza del sodalizio predetto e la sua mafiosità. A questo proposito, per sgomberare il campo da alcune suggestioni che il ricorso mira ad accreditare quanto alla natura mafiosa della cosca, fidando su talune ambiguità argomentative del Tribunale del riesame sulla natura neofita o meno dell'aggregato, occorre precisare quanto segue; ciò al fine di chiarire come, attraverso un duplice itinerario espositivo, il Collegio della cautela abbia sviluppato considerazioni che depongono inequivocabilmente per la natura mafiosa della compagine e che il ricorrente tenta inutilmente di scardinare con un ragionamento, talvolta, versato in fatto. 1.1. In primo luogo, il Tribunale, con un ragionamento non manifestamente illogico e non avversato specificamente dal ricorrente, pur definendo il clan Romito-Lombardi-Ricucci un "fenomeno associativo neofita", ha comunque ravvisato una continuità mafiosa tra l'appartenenza dei Rornito, insieme ai [OSCURATO:PERSONA], alla cosca oggetto del procedimento "Iscaro-Sabum" e la struttura e l'aggregato criminale per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, infatti, ricordato che l'assoluzione, in abbreviato, di Franco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intervenne — questo il provvedimento impugnato lo sottolinea a chiare lettere — perché i Romito furono ritenuti agenti provoc:atori e non perché non fossero intranei, come sostenuto incidenter tantum dalla Corte di Assise di Foggia, dinanzi alla quale si è poi celebrato il dibattimento per altre posizioni. Successivamente gli odierni indagati per l'associazione mafiosa sostennero, insieme ai Romito, lo scontro che si determinò contro i [OSCURATO:PERSONA], sicché — per quanto è dato comprendere dalla ricostruzione effettuata dal Collegio della cautela — se ne ricava che vi è stata, pur nel dinamismo che caratterizzò quella fase, una continuità mafiosa che il ricorso vuole ignorare; continuità assicurata e alimentata dall'attivismo criminale della compagine nella sua conformazione più recente, come evincibile dai dati che si andranno più avanti ad elencare. Quanto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2017, il ricorrente — nel tentativo di affermare che la cosca nacque dopo quella data e che, quindi, gli indici della sua partecipazione valorizzati nel provvedimento impugnato non rientrano nel perimetro dell'addebito associativo — forza il dato indicato nell'ordinanza impugnata ed in quella del Giudice per le indagini preliminari. Nei predetti provvedimenti cautelari, infatti, il delitto è stato ritenuto uno spartiacque rispetto all'ingerenza del clan nella zona di Vieste (in contrapposizione con i [OSCURATO:PERSONA]) e non l'esordio di una compagine che non esisteva da prima; in altre parole, l'episodio si colloca nell'ambito di un riassestamento dei rapporti tra appartenenti ad una mafia storica, e non ha determinato una soluzione di continuità nell'ambito dell'attività criminale, ma solo gli aggiustamenti necessari — tipici di eventi di questo tipo, non infrequenti nelle dinamiche mafiose — per superare la crisi determinata dall'uccisione dell'autorevole esponente. Dal momento in cui perse la vita il capo storico della compagine, dunque, l'associazione si rimodulò nel clan Romito-Lombardi-Ricucci, diretto dall'asse Lombardi-Ricucci, il che però non significa che l'aggregato fosse di nuova istituzione. 1.2. Peraltro — ed è questo il secondo aspetto del ragicnamento svolto dal Tribunale del riesame circa la mafiosità della cosca, che rende irrilevante il tema definitorio agitato dal ricorrente — quella in esame è una formazione che opera nello stesso territorio del sodalizio già giudizialmente accertato e che presenta le medesime caratteristiche non solo grazie al coinvolgimento nella seconda di elementi di vertice della prima, ma anche perché possiede tutte le caratteristiche proprie delle associazioni mafiose. Gli esempi dell'esplicazione del potere mafioso della compagine oggetto del presente procedimento — tutti valorizzati dal Tribunale del riesame — sono innumerevoli e sono affrontati dal ricorrente in maniera parcellizzata e disorganica. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, infatti, ha rimarcato come la struttura fosse consolidata da vincoli familiari e di comparaggio; come vi siano state condanne per numerosi fatti di sangue aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. dei suoi componenti; come fossero state accertate attività di ausilio della latitanza di accoliti; come la compagine esercitasse, anche con metodi particolarmente brutali ed esibiti, il controllo dell'agricoltura e della pesca (si pensi alle vicende "Primo pesca" e "Marittica"); come la popolazione locale fosse assoggettata dai metodi adoperati, anche perché adusa da decenni a subirli; come le vittime dei reati commessi per conto dell'associazione fossero terrorizzate ed incapaci di reagire e di denunziare. Ne consegue che, al di là della classificazione del sodalizio operata dal Tribunale del riesame e dell'interrogativo se il clan in discorso sia espressione di una mafia storica o di una mafia neofita, ciò che avvalora insuperabilmente la tesi accusatoria sono le caratteristiche suddette, che fanno dell'associazione sub iudice un aggregato mafioso. 1.3. Non si comprende, infine, a cosa miri la considerazione critica che pure si legge nel motivo in esame secondo la quale il ricorrente dubita che l'attività dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 fosse funzionale a sovvenzionare quella mafiosa. A parte il fatto che Hadiouech non è sottoposto a misura cautelare anche per detto reato, non è chiaro come questa interdipendenza incida sulla dimostrazione della mafiosità del sodalizio ex art. 416-bis cod. pen. Peraltro, volendo scendere nel concreto, la parte ignora che gli spacciatori dovevano pagare il cd. punto, vale a dire una tassa per ottenere la protezione del clan nelle piazze di spaccio. 2. Il secondo motivo di ricorso — che contesta il giudizio di gravità indiziaria in punto di partecipazione associativa del ricorrente — è inammissibile, siccome aspecifico. L'impugnativa, infatti, omette di considerare tutti gli Elementi valutati in malam partem dal Tribunale del riesame, elementi che restituiscono una struttura argomentativa non manifestamente illogica. Non si tratta, infatti, di un soggetto nei cui confronti vi sia stata solo l'affiliazione rituale, che, da sola, effettivamente potrebbe essere un dato equivoco circa la partecipazione associativa. Come di recente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 02), infatti, l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contestc che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliai:o ed associazione. (In motivazione, relativa a fattispecie inerente a misura cautelare personale, la Corte ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta). Ciò posto, il Collegio deve rilevare che, a carico dell'indagato, vi sono numerosi indicatori di partecipazione associativa che affiancano il dato dell'affiliazione. Ci si riferisce a: • le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Della Malva, che ha affermato che "stipendiava" Hadiouech in carcere in quanto appartenente al gruppo, nonché l'esito della captazioni sul punto; • la devozione manifestata platealmente dal ricorrente per il capoclan ucciso [OSCURATO:PERSONA]; • il controllo della sezione del carcere dove era ristretto, manifestato a proposito di [OSCURATO:PERSONA], considerato un infiltrato del gruppo contrapposto; • la partecipazione al tentativo di evasione dal carcere di Foggia, insieme agli altri associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; • le dichiarazioni captate di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato l'impossibilità di uccidere il cugino di Hadiouech (per una ritorsione) in quanto quest'ultimo apparteneva al gruppo di suo cugino [OSCURATO:PERSONA]; • le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Della Malva, oltre che circa l'affiliazione, anche a proposito dell'incarico ricevuto dal ricorrente di uccidere Perna su mandato di [OSCURATO:PERSONA]; • la trasmissione di messaggi dal carcere ad altri sodali attraverso la sorella. Ebbene, il complesso di questi elementi, come anticipato, comprova l'esistenza di un denso quadro di gravità indiziaria circa la partecipazione di Hadiouec al sodalizio mafioso, conforme agli insegnamenti di Sez. U, Modaffari, cit. (cfr. motivazione). Si tratta, come ha statuito l'autorevole precedente, di «un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte"» fornendo un «contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria» valutando «un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni' caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva». 3. Il terzo motivo di ricorso - che investe il vaglio del Tribunale del riesame sulle esigenze cautelari - è inammissibile. 3.1. A questo riguardo, si impone un inciso, funzionale all'illustrazione dell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) e le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (con particolare riferimento all'associazione mafiosa) e sul riverbero di detto rapporto sul versante motivazionale dei provvedimenti cautelari, rispetto al quale si registrano due orientamenti oltre una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio", espressa, in tempi recenti, da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, che costituisce altresì un efficace guida per l'illustrazione delle diverse posizioni giurisprudenziali. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del Giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul Giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.;Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non).Una specifica declinazione interna dell'orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36339 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905) ha proposto, talvolta, una distinzione tra "mafie storiche" e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica in punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso. Un diverso orientamento ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Esiste, poi, una terza opzione esegetica — che è quella a cui aderisce la sentenza Quaceci e che è stata definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione - che muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale; sicché non vi è un obbligo positivo di motivare circa la ricorrenza dei pericula libertatis, ma occorre soltanto apprezzarne le ragioni di esclusione evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti; con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami c;on il sodalizio di appartenenza, che ha invece valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari. E' cosi che, mentre la dimostrazione del recesso dal sodalizio e della definitiva interruzione dei rapporti dell'interessato con la cosca di appartenenza ha un'incidenza tranchant rispetto al venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari, il tempo trascorso — naturalmente in assenza di ulteriori manifestazioni di appartenenza al sodalizio — va valutato in ragione della sua effettiva estensione e del significato che esso può assumere in termini di allontanamento dal contesto delinquenziale rispetto alla gravità degli addebiti — recte, del substrato fattale alla base dei medesimi — che sono mossi all'indagato.Ebbene, il Collegio ritiene di aderire a questo terzo orientamento, siccome in grado di comporre i vari indicatori normativi e di operare una valutazione bilanciata che, da una parte, tenga conto della presunzione -- ancorché relativa — di sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altra, non paralizzi la valutazione giudiziaria rispetto alla singola vicenda cautelare, quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo dai fatti e il detenuto non abbia fatto registrare ulteriori comportamenti indicativi della sua appartenenza alla compagine malavitosa. D'altra parte, a riprova della peculiarità della valutazione a farsi, giova ricordare che le caratteristiche di persistenza del vincolo associativo ex art. 416- bis cod. pen. e la necessità di tenerne conto a fini cautelari sono state nuovamente riconosciute dalla Corte Costituzionale, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza della sola custodia in carcere. Nell'ordinanza n. 136 del 2017, infatti, la Consulta ha ricordato la «specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso». Nell'occasione, la Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, il che costituisce una traccia esegetica di grande rilievo a conforto dell'interpretazione seguita nella questione sub iudice. 3.2. Orbene, nel caso di specie — in cui è applicabile la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, cornma 3, cod. proc. pen., trattandosi di misura cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. — non è emersa la prova dell'allontanamento definitivo dell'indagato dal sodalizio di appartenenza, né che quest'ultimo fosse stato disarticolato, opzioni che, peraltro, neanche il ricorrente enuncia chiaramente. Quanto al fattore "tempo", il Tribunale del riesame ha considerato, con motivazione che si sottrae alle critiche dell'impugnante, da una parte, la robustezza della partecipazione associativa del ricorrente al sodalizio (tenuta ferma nonostante l'incarcerazione, durante la quale vi sono stati molteplici indicatori ch attivismo criminale); dall'altra, i propositi omicidiari manifestati dall'Hadiouec nella prospettiva della scarcerazione, segno di un'inquietante vitalità criminale per nulla scalfita dalla restrizione; dall'altra, ancora, i gravi e reiterati precedenti penali ed i carichi pendenti, ulteriore tassello nella ricostruzione di una personalità proclive al crimine e per niente sensibile alle esperienze giudiziarie pregresse. Di fronte a questo costrutto, il ricorrente formula critiche aspecifiche e che tentano di volgere a proprio favore la già richiamata questione della natura storica o meno della mafia di cui la cosca è espressione. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui
Sentenza Cassazione n. 33157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris