CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2025
Cassazione n. 28547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 31/01/1991 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza, con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna a anni due di reclusione e euro 6000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 6 DPR 309/1990, in relazione all'organizzazione del trasporto e della cessione di 13 involucri contenenti hashish del peso di complessivo di 65,97 grammi, destinati ad essere consegnati ad soggetto detenuto presso il carcere. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione degli artt. 420 ter, 178 e 179 cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire del difensore. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, contestando il ruolo di "spedizioniere" della sostanza stupefacente e lamentando il difetto del dolo, non essendo a conoscenza di cosa fosse contenuto nel pacco oggetto di spedizione. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata consegnata la sostanza stupefacente ed essendo la condotta del ricorrente rimasta in una fase prodromica, irrilevante sotto il profilo penale. Con il sesto motivo di ricorso si duole in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto alla richiesta di rinvio, si osserva che correttamente il giudice a quo ha rigettato la richiesta di rinvio per legittimo impedimento che il nuovo difensore del ricorrente, essendo intervenuta la nomina a ridosso dell'udienza, aveva depositato in data 16/06/2025, non essendo mai stata presentata alcuna richiesta di trattazione orale né dal precedente difensore revocato, né da quello successivamente nominato, né dall'imputato personalmente. Sicché il giudizio di appello si svolgeva secondo il rito cartolare, con conseguente inapplicabilità delle norme in tema di legittimo impedimento non essendo prevista la comparizione personale delle parti. Le doglianze concernenti l'affermazione della responsabilità non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che attraverso le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra i vari partecipi, è emerso che il ricorrente, in arresti domiciliari presso la propria abitazione, da poco scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza, aveva diviso la cella con tale [OSCURATO:PERSONA] e aveva cercato di far pervenire a quest'ultimo, ancora detenuto, dell'hashish che doveva essere recapitato mediante la spedizione di un pacco avvalendosi di un servizio di corriere con ritiro a domicilio.Dalle intercettazioni è emersa la evidente consapevolezza dell'oggetto nella spedizione, posto che l'imputato si rivolgeva agli altri complici affermando di trasportare 65 pacchetti di sigarette, numero corrispondente al peso complessivo dell'hashish che è stato sequestrato. Dalle intercettazioni altresì è emersa l'insistenza con cui il ricorrente organizzava l'invio e la consegna presso il carcere necessariamente per una determinata data, al fine di avvalersi di complici che ne avrebbero agevolato l'accettazione. Quanto alla doglianza inerente alla richiesta di qualificazione della condotta come delitto tentato, non essendo stato il pacco consegnato a causa del sequestro sopravvenuto, si ribadisce che il reato in contestazione si consuma non solo quando si realizzi la cessione ma anche quando si sia perfezionato l'accordo completo nei suoi elementi essenziali. Del resto, correttamente il giudice a quo ha evidenziato che al ricorrente si contesta il delitto di accordo a fine di cessione. In ordine all'ultima doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha affermato l'assenza di elementi da valutare positivamente a tal fine e, al contrario, evidenziato la marcata capacità a delinquere esibita dal ricorrente, considerato che egli era da poco scarcerato e che aveva commesso il delitto in costanza di arresti domiciliari, ritenendo pertanto congrua e proporzionata la pena finale determinata dal primo giudice, pari a due anni di reclusione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] i Pi t; A D E P [OSCURATO:PERSONA]•1 Ci13-1CF ;2 8 LIJG 2026 lUDIZIARIO L' ASSISTE [OSCURATO:PERSONA].ssa 3