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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37712/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che la possibilità di ammettere [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare è preclusa dalla considerazione dell'incombente rischio di recidiva, reso concreto dai trascorsi criminali del condannato, il quale vanta precedenti per detenzione di armi ed associazione mafiosa, nonché dall'assenza di effettiva ed autentica revisione critica; che, quindi, la decisione contestata si impernia su un giudizio di persistente pericolosità sociale di Cattafi, la cui ammissione alla misura invocata, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, esporrebbe la collettività al rischio di sue nuove manifestazioni antisociali, ciò che impone, pur al cospetto di una pena residua relativamente contenuta, la protrazione dell'esecuzione in forma intramuraria; che, a fronte di un provvedimento esente da vizi logici, saldamente ancorato alle emergenze istruttorie e coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui l'ammissione alla detenzione domiciliare presuppone che il corrispondente stato detentivo consenta di contenere il rischio di recidiva (così, tra le altre, Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 - 01), il ricorrente oppone, con il primo motivo, rilievi critici meramente confutativi, che — nel porre l'accento sulla remota epoca di commissione dei reati che gli sono valsi la condanna in esecuzione, sull'assenza di pendenze e sul buon comportamento tenuto in costanza di detenzione — non riescono ad enucleare vizi rilevanti in sede di legittimità e si risolvono, in sostanza, nella diversa considerazione delle evidenze disponibili; che, d'altro canto, il giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla persistente adesione del condannato a logiche tipicamente mafiose è idoneo a vincere la presunzione relativa di incompatibilità con la restrizione carceraria prevista per i condannati ultrasettantenni (cfr.

Rv. 218640 - 01), onde manifestamente infondato si palesa anche la seconda ed ultima doglianza; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che la possibilità di ammettere [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare è preclusa dalla considerazione dell'incombente rischio di recidiva, reso concreto dai trascorsi criminali del condannato, il quale vanta precedenti per detenzione di armi ed associazione mafiosa, nonché dall'assenza di effettiva ed autentica revisione critica; che, quindi, la decisione contestata si impernia su un giudizio di persistente pericolosità sociale di Cattafi, la cui ammissione alla misura invocata, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, esporrebbe la collettività al rischio di sue nuove manifestazioni antisociali, ciò che impone, pur al cospetto di una pena residua relativamente contenuta, la protrazione dell'esecuzione in forma intramuraria; che, a fronte di un provvedimento esente da vizi logici, saldamente ancorato alle emergenze istruttorie e coerente con il condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui l'ammissione alla detenzione domiciliare presuppone che il corrispondente stato detentivo consenta di contenere il rischio di recidiva (così, tra le altre, Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 - 01), il ricorrente oppone, con il primo motivo, rilievi critici meramente confutativi, che — nel porre l'accento sulla remota epoca di commissione dei reati che gli sono valsi la condanna in esecuzione, sull'assenza di pendenze e sul buon comportamento tenuto in costanza di detenzione — non riescono ad enucleare vizi rilevanti in sede di legittimità e si risolvono, in sostanza, nella diversa considerazione delle evidenze disponibili; che, d'altro canto, il giudizio formulato dal Tribunale di sorveglianza in ordine alla persistente adesione del condannato a logiche tipicamente mafiose è idoneo a vincere la presunzione relativa di incompatibilità con la restrizione carceraria prevista per i condannati ultrasettantenni (cfr. Rv. 218640 - 01), onde manifestamente infondato si palesa anche la seconda ed ultima doglianza; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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