CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20418/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti principali-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARGIOTTAMARIA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intiso;-ricorrenti incidentali-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 635/2021, depositata il26/03/2021.Numero registro generale 26868/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 20418/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. Nel 1996 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AngelaPotenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto ingiudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlfonsoMastromatteo, chiedendo di accertare la natura condominiale di una portasecondaria di accesso al Condominio di Via S. Mancini 8 in Lucera, concondanna dei convenuti alla cessazione dell’uso esclusivo della porta. Sisono costituiti Alfonso e [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n.248/2004 il Tribunale di Lucera accoglieva le domande degli attori.I [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza, eccependo la nullità dellamedesima per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti delleconiugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietarie delle unitàimmobiliari. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 531/2010,accoglieva l’eccezione: dichiarava la nullità della sentenza di primo gradoe compensava integralmente le spese del giudizio. Merra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno riassunto il processo davanti al Tribunale di Lucera. IlTribunale di Foggia, subentrato al soppresso Tribunale di Lucera, consentenza n. 295/2015 ha accolto la domanda principale e ha dichiarato lanatura condominiale della porta, condannando [OSCURATO:PERSONA] e AlfonsoMastromatteo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro alpagamento in favore degli attori delle spese del giudizio di riassunzione.2. Merra, Giarrusso, Pullo, Terlizzi e Potenza hanno impugnato in viaprincipale la sentenza, chiedendo di modificare la liquidazione delle spesecon condanna degli appellati alla refusione delle spese anche della primafase del giudizio. I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnatoin via incidentale, lamentando la mancata cancellazione dal ruolo dellacausa riassunta, in ragione della tardività della integrazione delcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n.Numero registro generale 26868/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 20418/2026Data pubblicazione 17/06/2026635/2021 la Corte d’appello di Bari ha rigettato sia l’appello principale chel’appello incidentale.3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AnnaGiovanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale avente causa di AntonioTerlizzi e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], anche quale avente causa diHanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], MariaMargiotta e [OSCURATO:PERSONA], facendo valere ricorso incidentale.I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorsoincidentale.Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 2773/2025, ha rilevato lamancata acquisizione dell’avviso di ricevimento della notificazione delricorso principale nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], decedutoil 13 aprile 2021 e contumace nel giudizio di appello, e ha dispostol’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del medesimo,individuati specificamente e singolarmente. L’integrazione delcontraddittorio è stata validamente disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],Roberto, Marco e [OSCURATO:PERSONA].Memoria è stata depositata dai ricorrenti principali.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso principale è articolato in due motivi tra loro strettamenteconnessi.1) Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 354c.p.c. e all'art. 91 c.p.c.: la Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.531/2010, non si pronunciò sulle spese della fase di primo grado, decisacon la sentenza dichiarata nulla, e compensò le sole spese del grado diappello, in quanto avrebbe ritenuto di non potersi pronunciare su dettespese, avendo dichiarato la nullità della sentenza e rimesso le partidavanti al primo giudice per la necessaria riassunzione; la Corte diNumero registro generale 26868/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 20418/2026Data pubblicazione 17/06/2026cassazione (Cass. n. 13550/2006) ha infatti precisato che il giudiced’appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado ai sensidell’art. 354 c.p.c., nel rimettere la causa al primo giudice può decideresulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui e nonanche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidateda quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio.2) Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda specifica diappello per violazione dell'art. 112 c.p.c.: il Tribunale della riassunzionenon si è pronunciato sulle spese della precedente fase giudiziaria né inrelazione ai compensi, né in relazione alle spese relative alla consulenzatecnica d’ufficio; in particolare, è rimasta incerta la dichiarazione diresistenti, senza che siano state specificate quali, se quelle della fase diriassunzione o anche quelle della prima fase del giudizio di primo grado.I motivi non possono essere accolti. La questione dell’omessa liquidazionedelle spese della prima fase del processo svoltasi presso il Tribunale diLucera è stata sottoposta dai ricorrenti alla Corte d’appello. Al riguardo,nella sentenza impugnata si è rilevato che la prima Corte d’appello, con lasentenza che ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale diLucera, ha statuito sulle spese compensandole e ha richiamato unapronuncia della Corte di cassazione secondo la quale la pronuncia eraimpugnabile e non lo era stata, cosicché correttamente il giudice davantial quale è stata rimessa la causa si è limitato a liquidare le spesesuccessive alla riassunzione. I ricorrenti contestano l’affermazione dellaCorte d’appello facendo riferimento a un precedente di questa Corte(Cass. n. 13550/2006), secondo il quale il giudice d’appello che dichiara lanullità della decisione di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c. potrebbedecidere le sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui enon anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essereNumero registro generale 26868/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 20418/2026Data pubblicazione 17/06/2026liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio. Inrealtà, questa Corte ha precisato che effettivamente il giudice d’appelloche annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensidell’art. 354 c.p.c. deve provvedere in ordine alle spese del giudiziod’appello, ma, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire aquali delle parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo allarimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spesedel giudizio di primo grado (in tal senso vedere Cass. n. 16765/2010;Cass. n. 11865/2021; Cass. n. 32933/2024).Nel caso in esame la Corte d’appello di Bari, che ha pronunciato la nullitàdella sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, ha statuito che“le ragioni complessive della presente decisione e la valutazione globaledel comportamento processuale degli attuali appellanti fanno stimare equala compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio”. La primaCorte d’appello, nel fare riferimento alla valutazione globale delcomportamento processuale degli attuali appellanti, ha evidentementeconsiderato di avere elementi sufficienti per stabilire a quali delle partiprimo giudice e, nello statuire la compensazione integrale tra le parti dellespese del giudizio, ha pertanto fatto riferimento non solo alle spese delgiudizio davanti ad essa svolto, ma anche alle spese del primo gradosvoltosi a contraddittorio non integro. Ne consegue, pertanto,l’infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, quest’ultimo anchenella parte in cui sostiene che sarebbe rimasta incerta la dichiarazione difase di riassunzione o anche quelle della prima fase del giudizio di primogrado, dovendosi intendere che, anche sotto questo profilo, la prima Corted’appello si sia pronunciata per entrambi i gradi di giudizio.Il ricorso principale va pertanto rigettato.II. Il ricorso incidentale è articolato in due motivi.Numero registro generale 26868/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 20418/2026Data pubblicazione 17/06/20261) Il primo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c. e del combinato dispostodegli artt. 353, comma 2, c.p.c. e 125, ultimo comma, disp. att. c.p.c.:con la sentenza n. 531/2010 la Corte d’appello di Bari ha dichiarato lanullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione delcontraddittorio; l’atto di citazione per integrazione del contraddittorio èstato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sonocostituite e hanno eccepito in via preliminare la tardività dell’integrazionedel contraddittorio nei loro confronti; il Tribunale di Foggia ha rigettatol’eccezione di tardività e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appelloincidentale contro la sentenza n. 295/2015, sottolineando come non fossenecessario alcun preventivo ordine del giudice di primo grado chedisponesse l’integrazione del contraddittorio, dal momento che la Corted’appello di Bari aveva già individuato i soggetti nei confronti dei quali laparte avrebbe dovuto integrare il contraddittorio; il motivo d’appello èstato rigettato con la sentenza impugnata, secondo la quale gli appellantiprincipali avevano effettivamente riassunto il giudizio solo nei confrontidegli originali convenuti e successivamente, autorizzati dal Tribunale,avevano provveduto all’integrazione del contraddittorio, così ritenendoinfondata la censura; la Corte d’appello non si è avveduta che nel caso inesame non si è di fronte a una ipotesi di litisconsorzio necessarioprocessuale, ma di litisconsorzio necessario sostanziale.Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha annullato la sentenzaimpugnata in quanto resa a contraddittorio non integro e ha rimesso lacausa al giudice di primo grado. Davanti al giudice di primo grado la causaè stata riassunta nei confronti delle parti originarie e non nei confrontidelle litisconsorti pretermesse, che è vero erano già state individuate dalgiudice d’appello e proprio per la loro mancata partecipazione al processoè stata disposta la rimessione della causa al primo giudice. Ciò però nontoglie che la situazione che si è verificata nel giudizio di primo grado èNumero registro generale 26868/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 20418/2026Data pubblicazione 17/06/2026stata la mancata citazione di tutte le parti necessarie, cosicchécorrettamente il Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio.2) Il secondo motivo fa valere, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell'art. 112 c.p.c. conseguente a omessa pronuncia suspecifico motivo di appello; nullità della sentenza: nonostante [OSCURATO:PERSONA] eAlfonso [OSCURATO:PERSONA] e le loro mogli avessero articolato due motivi digravame, la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sul secondomotivo; con tale motivo gli appellanti incidentali avevano censurato lasentenza del Tribunale di Foggia anche nel merito, ossia nella parte in cuisi era ritenuto che gli accertamenti ulteriori espletati dal consulentetecnico d’ufficio avessero dimostrato che il suolo sul quale era statorealizzato il marciapiede dell’edificio condominiale era quello di cui alleoriginarie particelle catastali n. 4451 e n. 4468.Il motivo è inammissibile. Gli stessi ricorrenti invitano questa Corte aesaminare l’atto d’appello al fine di verificare l’omessa pronunciadenunciata con il motivo. Tale verifica non può essere effettuata in quantoi ricorrenti, che si sono costituiti telematicamente, hanno sì depositato undocumento nel quale dichiarano di depositare il fascicolo di parte disecondo grado, ma tale fascicolo non risulta depositato, così che il Collegionon è in grado di verificare la proposizione del motivo di gravame e laconseguente omissione di pronuncia del giudice d’appello. Il motivod’appello è infatti stato solo riassunto dai ricorrenti, senza illustrarne ilcontenuto rilevante su cui la censura si basa, così che il motivo di ricorsova ritenuto inammissibile per violazione di specificità, non potendoappunto questa Corte valutare la fondatezza del medesimo (v. Cass., n.17049/2015 e Cass., n. 16028/2023). Invero, quando col ricorso percassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità delprocedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità èinvestito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti suiquali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26868/2021Numero sezionale 937/2026Numero di raccolta generale 20418/2026Data pubblicazione 17/06/2026in conformità alle regole fissate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369,secondo comma, n. 4), c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 8077/2012).Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.III. Alla luce della reciproca soccombenza le spese del presente giudiziovanno compensate tra i ricorrenti principali e i ricorrenti incidentali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa lespese del giudizio di cassazione tra le parti.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principalie dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa