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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 36505/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlYCCRW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del disconoscimento della ipotesi lieve, del tutto correttamente giustificato sulla base della complessiva valutazione richiesta in conformità all'autorevole orientamento di legittimità di SU Murolo, considerando l'elevato numero di assuntori che si erano rivolti al ricorrente, la sua capacità di costante approvvigionamento di cocaina in quantitativi apprezzabili, oltre che dello sfruttamento della tossicodipendenza di un acquirente e la cessione di alcuni ettogrammi di sostanza, in un contesto di condotta illecita pluriennale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OlYCCRW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del disconoscimento della ipotesi lieve, del tutto correttamente giustificato sulla base della complessiva valutazione richiesta in conformità all'autorevole orientamento di legittimità di SU Murolo, considerando l'elevato numero di assuntori che si erano rivolti al ricorrente, la sua capacità di costante approvvigionamento di cocaina in quantitativi apprezzabili, oltre che dello sfruttamento della tossicodipendenza di un acquirente e la cessione di alcuni ettogrammi di sostanza, in un contesto di condotta illecita pluriennale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Sentenza Cassazione n. 36505/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris