CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06276/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6464/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (TRLCNZ60 TRLCNZ60TM56H501B), rappresentata difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - r icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore p ro - tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -resistente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 3864/2022, depositata il 14/9/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma per l’annullamento di una intimazione di pagamento relativa alla tassa automobilistica dovuta per l’anno 2016, sulla vettura di sua proprietà. Deduceva che la cartella di pagamento, costituente il presupposto degli atti impugnati, non le era mai stata notificata. Richiamava, inoltre, l’avvenuta perdita di possesso dell’autovettura sin dal 2013 e la trasmissione di apposita dichiarazione al PRA in data 28/12/2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 2267/2020, rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava il gravame. Rilevava il Giudice d’appello che il ricorso era stato proposto contro un avviso di intimazione ed un preavviso di fermo sul motivo dell’omessa notifica dell’atto presupposto - una cartella di pagamento – di cui veniva invece riscontrata la rituale notificazione. Affermava, inoltre, che, pur risultando acclarata la perdita di possesso dell’autovettura, la documentazione trasmessa al PRA, con relativa annotazione nel 2018, era idonea a produrre effetti esclusivamente in relazione alle annualità successive. 4. La contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 3864/2022 del 14 settembre 2022, formulando tre motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate riscossione non deposita controricorso e si costituisce al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, comma 1, c.p.c. 6. La causa è stata trattata all'adunanza camerale non partecipata del 3 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c., 115 e 116 c.p.c., 5 art. 5, comma 32, d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., deducendo l’erroneità della sentenza per non avere considerato che l’atto di notorietà con il quale era stata denunziata la perdita di possesso riferita al 2013, era supportato dall’atto di denuncia querela del 2013, con il quale l’istante aveva dedotto che il possesso della vettura oggetto del tributo, era stato fraudolentemente ottenuto da terzi a seguito di una vendita fittizia o nulla, atteso che alla consegna del bene non era seguito il pagamento del prezzo in favore dell’istante. Ad avviso della contribuente, gli effetti dell’annotazione al P.R.A. della perdita di possesso, avvenuta nel gennaio 2018, dovevano retrodatarsi al 2013, data della formalizzazione della denuncia-querela. 1.1. Con il secondo motivo, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 94, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 285/1992, in relazione all’art. 380, comma 1, n. 3 c.p.c., affermando l’erroneità della decisione per aver ritenuto che solo con la trascrizione della denunzia penale e del sequestro al P.R.A., avvenuta il 28.12.2018, sarebbe cessato l’obbligo di pagare il tributo. Assume che tali conclusioni sarebbero in contrasto con l’art. 94, commi 7 e 8, del D. Lgs. n. 285/1992, avendo la contribuente dimostrato, in forza di documentazione avente data certa, la perdita di possesso dell’autovettura in data anteriore all’annualità per la quale era stato emesso l’accertamento impugnato. 1.2. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo i giudici d’appello omesso di pronunziarsi sul giudicato esterno eccepito nel giudizio di merito. Afferma la contribuente di aver allegato, con le note del 22/03/2022, la sentenza n. 798/21/21 della Commissione tributaria provinciale di Roma intercorsa tra le medesime parti e con cui era stata annullata la tassa automobilistica dovuta per l’anno 2015, per la medesima vettura, proprio in forza della medesima documentazione comprovante l’avvenuta perdita del possesso. 2. Le censure formulate - la cui stretta connessione consiglia la trattazione congiunta -sono destituite di fondamento. 2.1. Come rilevato dalla Commissione tributaria regionale, con affermazione non oggetto di censura specifica, il ricorso era stato proposto contro un avviso di intimazione ed un preavviso di fermo sul motivo dell’omessa notifica dell’atto presupposto (una cartella di pagamento). [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha accertato la rituale notifica della cartella, rilevando, per l’effetto, l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente non coglie la “ratio decidendi” della sentenza, che ha innanzitutto ritenuto inammissibile il ricorso sull’assunto della rituale notificazione della cartella di pagamento presupposto degli atti impugnati, e rivolge le sue censure esclusivamente nei confronti dell’omessa valutazione dei documenti comprovanti la perdita di possesso dell’autovettura e il difetto del presupposto impositivo. 2.2. L’atto presupposto è stato ritenuto validamente notificato dalla Commissione tributaria regionale. I vizi prospettati andavano fatti valere con la tempestiva impugnazione di tale atto, in caso contrario determinandosi il consolidamento della pretesa impositiva. Le censure rivolte all’intimazione di pagamento e al preavviso di fermo amministrativo, secondo la ricostruzione della Commissione di secondo grado, nel caso di specie per difetto del presupposto impositivo correlato al possesso dell’autovettura sottoposta a tassazione, andavano fatte valere dietro impugnazione della cartella di pagamento quale titolo sostanzialmente di natura impositiva. Ciò non essendo avvenuto, i relativi vizi non erano più deducibili dietro impugnazione dell’atto consequenziale. Dal consolidamento della pretesa impositiva non può che conseguire, difatti, l’inammissibilità di censure che attingono – piuttosto che l’atto impugnato – l’atto presupposto i cui vizi andavano fatti valere dietro tempestiva impugnazione giudiziale (v. ex plurimis, e da ultimo, Cass., 12 dicembre 2024, n. 32062; Cass., 5 agosto 2024, n. 22108). 3. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Nulla per le spese non avendo l’Agenzia delle entrate svolto difese. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r