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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1979

Cassazione n. 12854/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/01/1979 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.Q. 42743-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato della sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentato furto, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che, lungi dal valorizzare esclusivamente la presenza di precedenti penali (elemento comunque sufficiente a sorreggere il diniego in questione), ha dato rilievo a una pluralità di indicatori fattuali (si veda pag. 1 punto 3) della sentenza impugnata).

D'altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/01/1979 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.Q. 42743-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato della sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentato furto, riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che, lungi dal valorizzare esclusivamente la presenza di precedenti penali (elemento comunque sufficiente a sorreggere il diniego in questione), ha dato rilievo a una pluralità di indicatori fattuali (si veda pag. 1 punto 3) della sentenza impugnata). D'altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbr
Sentenza Cassazione n. 12854/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris