CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.), tenuto conto del contenuto minatorio (e oltraggioso) delle frasi proferite dall'imputato e della ricostruzione in fatto compiuta dai giudici del merito che hanno correttamente escluso l'arbitrarietà dell'intervento degli agenti, determinato dal coinvolgimento dell'imputato in un incidente stradale e dalla necessità di sottoporlo alla prova dell'etilometro, attività investigative non trasmodate, per le concrete modalità del servizio, in attività arbitraria e illegittima; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis