CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 22178/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 dal Tribunale di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] lopelli, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancini, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancini, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale è stata rigettata la richiesta di riesame del decreto di perquisizione esequestro emesso nei confronti del ricorrente, indagato del reato di cui agli artt.110 e 356 cod. pen.Il ricorrente deduce due motivi, di seguito riassunti nei terministrettamente necessari per la motivazione.1.1. Violazione degli artt. 247, comma 1, 252 e 253 cod. proc. pen. eapparenza della motivazione sulla eccepita mancata indicazione, nel decreto diperquisizione e sequestro, dei criteri di selezione del materiale informaticosequestrato.1.2. Violazione dell’art. 103 cod. proc. pen, e apparenzadella motivazione sulla eccepita violazione delle garanzie previste da tale normacon riferimento alla perquisizione e al sequestro eseguiti nell’ufficio del ricorrente,che svolge la professione di avvocato e di legale della AMEC Immobiliare s.r.l. Asostegno della doglianza si invoca il principio di diritto affermato da Sez. 2, n.44892 del 25/10/2022, Morgantini, Rv. 283822, secondo cui le garanzie difensivedi cui all'art. 103 cod. proc. pen., in quanto finalizzate a prevenire il pericolo diabusive intrusioni nella sfera difensiva e a tutelare il segreto professionale, nonsono limitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cuisorge la necessità dell'attività di ispezione, di ricerca o di sequestro, ma devonoessere osservate in tutti i casi in cui tali atti sono eseguiti nell'ufficio di unprofessionista, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto ladifesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attività di ricerca,perquisizione e sequestro è compiuta.2. Il Procuratore Generale ha trasmesso una memoria in cui ha conclusoper il rigetto del ricorso, rilevando, quanto al secondo motivo, che il ricorrente,oltre ad essere avvocato – e in tale ruolo, secondo il ricorso, asserito difensore inprocessi civili ed amministrativi della società Amec coinvolta nelle indagini – è pureindagato nel procedimento de quo, nella sua veste di amministratore di fatto dellasocietà suddetta, la quale aveva stipulato il contratto oggetto della contestazionedi frode ai sensi dell’art. 356 cod. pen., per cui, adottando la tesi di partericorrente, se ne dovrebbe dedurre che basterebbe essere difensore di una societào di un coindagato, per essere immune a qualsiasi attività di perquisizione econseguentemente di sequestro. Ad avviso del Procuratore Generale, vannocertamente tutelati la funzione difensiva e l'oggetto della difesa nei confronti dicolui che riveste la qualità di difensore, ma solo in forza di un mandato ritualmenteconferito e a condizione che non sia sottoposto egli stesso ad indagine (si richiamaSez. 2, n. 44941 del 13/11/2024), perché altrimenti si determinerebbe uno scudopenale eccessivamente sproporzionato rispetto alle garanzie salvaguardate dallanorma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Ritiene il Collegio che la questione posta dal ricorrente con il secondomotivo di ricorso rende necessaria la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite siain ragione del contrasto ermeneutico che sarà di seguito illustrato che per lacontrarietà di uno degli indirizzi emersi nella giurisprudenza di questa Corte aiprincipi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze “Grollino” e “DeGasperini”.Va, infatti, considerato che, come già chiarito dal [OSCURATO:PERSONA], ladisposizione prevista dall'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., inseritadall'art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzarela funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un'ipotesi di rimessioneobbligatoria alle sezioni unite, che trova applicazione anche con riferimento alledecisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuovadisposizione (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273549). Si è,infatti, affermato che il tenore generale della norma e la sua ratio ispiratrice,unitamente alla mancanza di una apposita disciplina di carattere intertemporale,consentono di ritenere applicabile sin da subito la nuova disposizione posto che ilvalore di "precedente vincolante", tale da imporre obbligatoriamente alla sezionesemplice la rimessione del ricorso, è identificabile con la sola peculiare fonte diprovenienza della decisione, indipendentemente dalla collocazione temporale diquest'ultima, se cioè ante o post riforma.2. Prima di illustrare i termini del contrasto, appare utile ricostruirebrevemente i termini della fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte.Secondo l’imputazione cautelare, il ricorrente, che esercita la professionedi avvocato, nella qualità di co-amministratore di fatto, oltre che di titolare di quotesocietarie della AMEC immobiliare s.r.l. (della quale, secondo quanto dedotto, èanche difensore), società autorizzata da Unicredit leasing a stipulare contratti dilocazione immobiliare con il Comune di Bari, avrebbe commesso, in concorso conterzi, il reato di frode nell'esecuzione del contratto di locazione immobiliarestipulato il 13/2/2008 tra AMEC e Comune di Bari (al quale subentrava ilMinistero della Giustizia), violando dolosamente le condizioni in esso contemplatecon riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, realizzandospecifiche e reiterate condotte qualificabili in termini di malafede, consistitenell'aver posto in essere espedienti maliziosi o ingannevoli, idonei a farne apparirela conformità agli obblighi contrattuali, laddove, invece, i mancati interventimanutentivi determinavano nel tempo un ingravescente deterioramento del beneimmobile, soprattutto a fronte di importanti infiltrazioni meteoriche del lastricosolare, in grado di determinare situazioni di pericolo per dipendenti ed astanti degliuffici pubblici, oltre che condizioni di insalubrità dei luoghi di lavoro.Dall’ordinanza impugnata risulta che: il luogo dove è stato materialmenteeseguito il sequestro è diverso da quello risultante presso il Consiglio dell’Ordinequale studio del ricorrente; tale luogo corrispondeva alla residenza anagrafica delricorrente, ma, nel corso della perquisizione, è emerso che, in realtà, l’immobileera utilizzato come ufficio da più persone tra cui, per come riferito dal ricorrente,lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di violazione delle garanzie previstedall’art. 103 cod. proc. pen. (che, al comma 3, prescrive, a pena di nullità, l’avvisoal consiglio dell’ordine forense affinché il presidente o un consigliere delegatopossano assistere alle operazioni, mentre al comma 4 prescrive che alle operazioniproceda personalmente il giudice o nelle indagini preliminari, il pubblico ministeroin forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice), aderendoall’orientamento secondo il quale dette garanzie non introducono un principioimmunitario per chiunque eserciti la professione legale, applicandosiesclusivamente nel caso in cui debba essere tutelata la funzione difensiva ol'oggetto della difesa nei confronti di colui che riveste la qualità di difensore inforza di mandato ritualmente conferito e a condizione che non sia sottoposto eglistesso ad indagine (Sez. 2, n. 44941 del 13/11/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 287347).3. Come anticipato, le Sezioni Unite si sono già pronunciate sui limiti dellegaranzie riconosciute dall’art. 103 cod. proc. pen. nelle due pronunce, emesse il12/11/1993, “[OSCURATO:PERSONA]” e “Grollino” (Sez. U n. 24 del 12/11/1993, dep.14/01/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 195626 - 195627; Sez. U, n. 25 del12/11/1993, dep. 14/01/1994, Grollino, Rv. 195627).Con la prima sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il divieto disequestrare presso i difensori "carte o documenti relativi all'oggetto della difesa,salvo che costituiscano corpo del reato", previsto dall'art. 103, comma secondo,cod. proc. pen., non è limitato all'ipotesi in cui il sequestro è disposto nell'ambitodello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva o all'ipotesi in cuiquesta sia ancora in corso, ed opera, quindi, anche nel caso in cui tale attivitàconcerne un procedimento diverso. Inoltre, mentre per le ispezioni e per leperquisizioni la "garanzia" prevista dal citato articolo è collegata ai localidell'ufficio, per i sequestri (così come avviene anche per le intercettazioni e per ilcontrollo della corrispondenza) la lettera del secondo comma, con le parole iniziali("presso i difensori"), mostra che la garanzia è collegata direttamente alle persone(difensori e consulenti tecnici), sicché il divieto opera anche quando l'attivitàdiretta al sequestro si svolge in luogo diverso dall'ufficio.Sulla base di tale principio di diritto, il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato ilricorso del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale che, in sede diriesame, aveva annullato il decreto di sequestro di alcuni documenti relativi aduna passata attività difensiva svolta da un “procuratore legale”, indagato perconcorso con il medesimo soggetto assistito nella detenzione di sostanzestupefacenti.Simmetricamente, con la sentenza “Grollino”, si è ribadito tale principioanche con riferimento alle ispezioni e perquisizioni. Le Sezioni Unite hanno, infatti,affermato che l'operatività dei limiti e delle garanzie previsti dall'art. 103 cod. procpen. per le ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori non èsubordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'autorità giudiziaria nellostesso procedimento in cui è svolta l'attività difensiva. Secondo il SupremoConsesso, infatti, le disposizioni a tutela dell’attività difensiva «vanno osservate intutti i casi in cui tali atti vengono eseguiti nell’ufficio di un professionista, iscrittoall’albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anchefuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro vienecompiuta».Sulla base di tale principio di diritto, è stata, pertanto, dichiarata la nullitàdel decreto di perquisizione e sequestro eseguito nello studio del difensorericorrente, senza l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 103, commi terzo equarto, cod. proc. pen.Nelle due sentenze il [OSCURATO:PERSONA] ha posto l’accento sia sulla letteradell’art. 103 cod. proc. pen., che non contiene alcun elemento da cui è possibileinferire una limitazione delle garanzie previste solo per gli atti di ricerca della provacompiuti nel procedimenti cui è svolta l'attività difensiva, che sulla funzione deilimiti e delle garanzie previste da tale norma.Quanto al primo profilo, si è affermato che il termine “difensori”, nonostantela collocazione della norma nel libro I del codice di rito, deve riferirsi alla qualitàprofessionale e non al rapporto instaurato nel procedimento in cui sono compiutigli atti di ricerca della prova; ciò anche in ragione dell’analogo lemma utilizzatonegli artt. 97, comma 2 (dove, nella versione vigente all’epoca delle duepronunce, si faceva riferimento agli "elenchi dei difensori") e 613, comma 1 (dovesi parla di "difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione”), nonchédel contenuto della Relazione al [OSCURATO:PERSONA] da cui risulta che quelledisposizioni sono "state arricchite nei contenuti, avendo presenti anche taluneproposte dei progetti di riforma dell'ordinamento professionale forense", cheprevedevano delle garanzie per l'attività difensiva come tale e non in quantocollegata ad un singolo procedimento.Oltre al dato letterale, il [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la funzione dellegaranzie dell'art. 103: si è, infatti, osservato che i limiti del primo comma e legaranzie dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 103 sono diretti proprio adevitare che con sequestri, ispezioni e perquisizioni non strettamente necessarinegli uffici dei difensori, effettuati dalla polizia giudiziaria in modo incontrollato, sipossa condurre una ricerca e ad una successiva acquisizione di tutti gli atti esistentinell'ufficio del difensore, con la possibilità di acquisire o comunque di conoscere,solo perché relativi ad altri procedimenti, atti di un rapporto difensivo che ildifensore ha diritto di mantenere segreti.Sulla base di tale criterio teleologico si è, pertanto, ritenuto che una diversasoluzione potrebbe dare luogo ad una irragionevole differenziazione, a seconda delprocedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto traparte e difensore, e ad una ingiustificata disparità di trattamento, «dato chel'entità del pregiudizio che può essere arrecato con il sequestro di carte odocumenti relativi all'oggetto della difesa non dipende necessariamente dalprocedimento nel cui ambito è disposto il sequestro o dall'attualità del rapportodifensivo e che limitazioni della garanzia come quelle prospettate renderebberoinsicuri i rapporti tra parte e difensore, rischiando di vanificare il segretoprofessionale nonostante il riconoscimento accordatogli dagli art. 200 e 256 cod.proc. pen.»Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], dunque, l’esigenza di evitare interferenzein questo rapporto, nonché la presa di cognizione di notizie o di atti tutelati con ilsegreto (art. 200 e 256 c.p.p.) e il sequestro di carte e documenti relativiall'oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo del reato (art. 103comma 2), si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello stessoprocedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altriprocedimenti.4. Le due sentenze delle Sezioni Unite sopra esaminate, pur non facendodirettamente riferimento all’ipotesi in cui il difensore assuma la qualità di indagato,hanno adottato una interpretazione delle garanzie di cui all’art. 103 cod. proc. pen.che abbraccia a tutto tondo la qualità professionale del difensore piuttosto che lospecifico mandato difensivo rilevante nel procedimento penale in cui sorgel’esigenza di compiere l’attività di ricerca della prova.Come anticipato, a fronte di tale ampia latitudine applicativa delle garanziericonosciute dall’art. 103 cod. proc. pen., le successive soluzioni emerse nellagiurisprudenza delle Sezioni semplici sono pervenute a soluzioni contrastanti inmerito alla loro operatività nell’ipotesi in cui il difensore assuma anche la qualitàdi indagato.Si tratta, dunque, di un contrasto giurisprudenziale sia “orizzontale” che“verticale”, per la posizione asimmetrica della tesi restrittiva rispetto al principiodi diritto affermato dalle Sezioni Unite, che rende obbligatoria la rimessione delricorso alle Sezioni Unite.5. Secondo un primo indirizzo, da collocarsi nel solco dell’ermeneusitracciata dalle Sezioni Unite (le cui argomentazioni sono, peraltro, richiamate nellemotivazioni delle sentenze collocabili in tale filone interpretativo), le specialigaranzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod. proc. pen. non sonolimitate al difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge lanecessità di svolgere attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vannoosservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nell'ufficio di unprofessionista iscritto all'albo degli avvocati che abbia assunto la difesa di assistiti(in genere, e non soltanto di coindagati) anche fuori dal procedimento in cuil'attività di ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta, e quindi anche inprocedimenti civili; dette garanzie, infatti, sono collegate alla funzione difensiva ingenere, cioè alla qualità professionale del soggetto sottoposto all'atto di indaginee non al fatto che l'attività di difesa sia stata svolta in determinati procedimentipenali (Sez. 5, n. 1400 del 19/03/1997, Sinapolice, Rv. 208068). Nell’ambitodi tale indirizzo si è, inoltre, ribadito che le garanzie difensive di cui all'art. 103cod. proc. pen., in quanto finalizzate a prevenire il pericolo di abusive intrusioninella sfera difensiva e a tutelare il segreto professionale, non sono limitate aldifensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessitàdell'attività di ispezione, di ricerca o di sequestro, ma devono essere osservate intutti i casi in cui tali atti sono eseguiti nell'ufficio di un professionista, iscrittoall'albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anchefuori del procedimento in cui l'attività di ricerca, perquisizione e sequestro ècompiuta (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44892 del 25/10/2022, Morgantini, Rv.283822, relativa a fattispecie in cui il difensore aveva anche la veste di indagato;Sez. 6, n. 20295 del 12/03/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 218841 che ha chiarito che taligaranzie non costituiscono privilegi di categoria, finalizzati alla tutela della dignitàdei suoi appartenenti, ma sono il riflesso dell'inviolabilità del diritto di difesa, comediritto fondamentale della persona, garantito dall'art. 24 della Costituzione; Sez.4, n. 23002 del 03/04/2014, Trotta, Rv. 262235 relativa a fattispecie in cui laCorte ha annullato il provvedimento di sequestro probatorio di documentazionelegale, rinvenuta nel garage del difensore).Si è, inoltre, ribadito che mentre per le perquisizioni e le ispezioni lagaranzia di cui all'art. 103, comma primo, cod. proc. pen. è collegata all'esecuzionedelle stesse presso gli uffici dei difensori, per i sequestri il divieto di acquisiredocumenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato,è collegato direttamente alle persone dei difensori, ai sensi del secondo commadel citato art. 103, in linea con quanto previsto anche dall'art. 4 della direttiva2013/48/UE; ne deriva che il divieto opera anche quando l'attività diretta alsequestro si svolge in luogo diverso dagli uffici dei difensori(Sez. 2, n. 19255 del 30/03/2017, Bennani, Rv. 269660).In particolare, la sentenza Morgantini, oltre a richiamare il principio didiritto affermato dalle Sezioni Unite “Grollino”, ha condiviso una risalentegiurisprudenza di questa Corte (espressione dell’indirizzo ermeneutico condivisodal [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui le garanzie di libertà dei difensori, previstedall'art. 103 cod. proc. pen., sono apprestate a tutela non della dignitàprofessionale degli avvocati, ma del libero dispiegamento dell'attività difensiva edel segreto professionale, che trovano il diretto supporto nell'art. 24 dellaCostituzione, che sancisce la inviolabilità della difesa, come diritto fondamentaledella persona. Tali garanzie mirano a prevenire il pericolo di abusive intrusioninella sfera difensiva, in quanto l'attività di ricerca negli studi professionali implicala possibilità di esame di carte e di fascicoli utili per l'esercizio autonomodell'attività di difensore. Esse, perciò, non vanno limitate al difensore dell'indagatoo dell'imputato nel cui procedimento sorge la necessità di attività di ispezione,ricerca o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengonoeseguiti nell'ufficio di un professionista, iscritto all'albo degli avvocati e procuratori,che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l'attivitàdi ricerca, perquisizione e sequestro viene compiuta (Sez. 6, n. 3804 del27/10/1992, dep. 1993, Genna, Rv. 193106 relativa a fattispecie in cui la Corteha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Tribunale cheaveva dichiarato la nullità, per violazione dell'art. 103 cod. proc. pen., delsequestro eseguito presso lo studio legale di un avvocato, indagato per il reato dicui all'art. 323 cod. pen.).6. Altro indirizzo ha, invece, ritenuto che qualora il sequestro da eseguirsinell'ufficio di un difensore venga disposto nell'ambito di un procedimento relativoad un reato attribuito al difensore medesimo, non è necessario l'avviso al Consigliodell'ordine forense di cui al terzo comma dell'art. 103 cod. proc. pen., e ciò inquanto nella predetta ipotesi non viene in rilievo la tutela della funzione difensivae dell' "oggetto della difesa", cui è finalizzata la disposizione in esame, atteso cheil soggetto attivo del reato non è la persona assistita bensì una persona cheesercita la professione legale (Sez. 2, n. 6766 del 12/11/1998, Benini, Rv. 211914;in termini conformi si vedano anche i principi successivamente affermati da Sez.5, n. 35469 del 4/6/2003, Daccò, Rv. 228326; Sez. 2, n. 31177 del 16/05/2006,Castellini, Rv. 234858; Sez. 5, n. 12155 del 5/12/2011, dep. 2012, Ranieri, Rv.252147; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Marsala, Rv. 253263; Sez. 6, n. 8295del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091-02).Da ultimo, con riferimento a tutte le garanzie previste dall'art. 103 cod.proc. pen., in caso non solo di sequestro, ma anche di perquisizione e ispezione,si è affermato che esse non introducono un principio immunitario per chiunqueeserciti la professione legale, applicandosi esclusivamente nel caso in cui debbaessere tutelata la funzione difensiva o l'oggetto della difesa nei confronti di coluiche riveste la qualità di difensore in forza di mandato ritualmente conferito e acondizione che non sia sottoposto egli stesso ad indagine(Sez. 2, n. 44941 del 13/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287347 relativa a fattispecie in cuila Corte ha escluso che il pubblico ministero fosse tenuto a munirsidell'autorizzazione del giudice ed obbligato a fornire preventivo avviso al Consigliodell'ordine onde potere effettuare una perquisizione finalizzata alla ricerca delcorpo del reato presso lo studio di un legale, indagato per concorso in usura etentata estorsione). La sentenza [OSCURATO:PERSONA], pur partendo da una premessa comuneall’opposto orientamento - e cioè che le guarentigie in questione sono apprestatea garanzia del diritto di difesa, onde prevenire il pericolo di abusive intrusioni nellasfera difensiva e tutelare il segreto professionale - ne ha escluso l’operatività nelcaso in cui il difensore (o l’investigatore privato) sia sottoposto ad indagini.Si è, infatti, sostenuto che la tesi opposta - secondo la quale le guarentigiepreviste dall’art. 103 cod. proc. pen. riguardano, indiscriminatamente, ogniavvocato - collide con vari principi ermeneutici di carattere letterale, sistematicoe logico. Sotto il primo profilo, si afferma che tale tesi stabilisce una non consentitaequiparazione tra la nozione di difensore e quella di avvocato; essa, inoltre, omettedi considerare la collocazione topica della norma, all’interno del titolo VII del libroI del codice di rito che disciplina, non già una generica figura di difensore,astraendola da qualsiasi concretezza procedimentale, bensì proprio il difensoredell’imputato (argomento, questo, che, come riportato nel punto 3., è statodisatteso dalle Sezioni Unite “[OSCURATO:PERSONA]” e “Grollino”).Si aggiunge, infine, che le garanzie in esame mirano a garantire propriol’imputato contro attività d’indagine e di ricerca della prova pervasive della sferaconfidenziale del mandato difensivo, potenzialmente idonee ad arrecare un vulnusal suo corretto svolgimento (cfr. Sez. 2, n. 44941 del 13/11/2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287347; Sez. 2, n. 31177 del 16/05/2006, Castellini, Rv. 234858 che hasostenuto che deve ritenersi immanente alla norma la ratio di tutelare non il genusprofessionale, quanto, specificamente, l’attività di difesa esercitata nell’interessedell’imputato, o indagato, di cui il difensore potrebbe essere depositario di cose odocumenti riservati proprio in funzione del mandato conferitogli).Sulla base di tale triplice ordine di ragioni, l’indirizzo in esame giunge,dunque, a limitare l’operatività delle guarentigie previste dall’art. 103 cod. proc.pen. ai soli casi in cui esiste una connessione tra difensore tutelato e soggettoindagato in uno specifico procedimento.7. Il contrasto ermeneutico sopra esposto impone, dunque, la rimessionealle Sezioni Unite della seguente questione: “se le garanzie previste dall’art. 103cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensorisi applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sonolimitate al solo difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cuisorge la necessità di procedere all’atto di ricerca della prova”. P.Q.MRimette il ricorso alle Sezioni Unite.Così deciso il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDebora [OSCURATO:PERSONA]