CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 49662/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 02/02/2021; visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; esaminato il ricorso con cui si deduce violazione di legge quanto alla omessa pronuncia di una sentenza di prioscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. ritenuto il motivo inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti; 2. rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente, che, peraltro, quanto alla ipotizzata violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non si confronta con la motivazione della sentenza; 3. ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.